Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/03/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 474 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con l'avv. CAPANO ANGELO EUGENIO, Parte_1
appellante
E
, con gli avv.ti ODORIZZI MARTA, MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, CP_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 486/2021, pubblicata in data 26/11/2021; fondo di garanzia ex art. 2 L. 297/82.
FATTO.
1. conveniva in giudizio l' n.q.di gestore del Fondo di garanzia ex art. 2 L. Parte_1 CP_1
297/82., al fine di ottenere il al pagamento del TFR nella misura di euro 4.978,77, che invano aveva tentato di recuperare coattivamente dall'impresa individuale “ditta RO NO , alle cui dipendenze aveva lavorato dal 16/07/2007 al 9/01/2014.
2.Nella resistenza dell' , il Tribunale respingeva il ricorso sulla base delle seguenti CP_1
considerazioni:
1
- la parte ricorrente ha presentato domanda di fallimento del datore di lavoro, rigettata con decreto del 30.01.2018 dal Tribunale di Paola.
- parte ricorrente ha provato l'esito infruttuoso di procedura di pignoramento mobiliare e ha dedotto che i beni immobili del debitore sono vincolati da un Trust del 04.10.2012 avente durata di
10 anni (con scadenza prevista per il 04.10.2022), per cui tali beni non sarebbero da esso aggredibili.
L' ha eccepito che – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – questi possa agire per CP_1 la tutela dei propri diritti di credito, azionando i rimedi previsti dall'ordinamento ed esperibili anche in presenza di un trust, quali l'azione di nullità, di simulazione, o revocatoria ordinaria, che, invece, non sono nemmeno state tentate. L'eccezione dell' è fondata, non potendo considerarsi CP_1
quale valido motivo ostativo la mera difficoltà nell'ottenere un provvedimento giurisdizionale con esito favorevole, addotta dal ricorrente a sostegno della propria pretesa.
Per concludere, considerato che grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del relativo credito, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti e che l'azione esecutiva - che deve conformarsi all'ordinaria diligenza - sia stata esercitata in modo serio e adeguato, ancorché infruttuoso (Cass. 11379/2008; Cass. civ., Sez. lavoro, 15/10/2004, n. 20365; Cass. civ., Sez. lavoro, 11/07/2003, n. 10953; Cass. civ., Sez. lavoro, 02/04/2002, n. 4666), la domanda va rigettata. .>>
3 ha interposto appello: Parte_1
a) lamentando che il Giudice di prime cure non ha considerato la circostanza che il trust, costituito anteriormente (2012) all'accertamento del credito per TFR in discussione (con la sentenza n.
517/2015 del 16.07.2015) dà vita a un patrimonio segregato non appartenente né al disponente né tantomeno al trustee, inattaccabile dai rispettivi creditori. Pertanto, le azioni suggerite nella gravata sentenza (azione di nullità, di simulazione ovvero azione revocatoria ordinaria) appaiono non solo prive di fondamento giuridico (il trust, difatti, sarebbe stato correttamente costituito, risultando coerente rispetto al perseguimento delle finalità riconosciute dalla legge) ma manchevoli dei presupposti per l'accoglimento (se avviate sarebbero state evidentemente rigettate);
2 b) evidenziando -quanto alla possibilità dedotta dall' di esperire un pignoramento dei canoni CP_1
relativi al rapporto di affitto di azienda intercorrente tra il sig. RO e il sig. Controparte_2
dalla documentazione versata in atti dallo stesso Istituto emerge che il sig. RO è il cessionario e non il cedente del contratto de quo e che il contratto di affitto (datato 21 aprile 2017) è, in ogni caso, successivo rispetto alla domanda di intervento del Fondo di garanzia (10 gennaio 2017).
4.L'appellato, ritualmente costituito ha chiesto il rigetto del gravame, deducendo tra l'altro che il ricorrente si è limitato a sostenere l'insussistenza dei presupposti per esperire le azioni suggerite nella sentenza (azione di nullità, azione di simulazione, azione revocatoria) ed invece avrebbe dovuto provare ai fini della impossibilità di aggredire i beni del trust <..
1.che non vi era sostanziale coincidenza del disponente col trustee e con il beneficiario del fondo;
2. che il beneficiario dei frutti di fatto non era il disponente;
3. che il trust non aveva natura gratuita;
4. se lo scopo del trust avrebbe potuto essere considerato degno di tutela (posto che l'intento del disponente avrebbe potuto essere quello di segregare il proprio patrimonio, così da porlo al riparo da potenziali pretese creditorie).>.
5.La Corte, disposta ai sensi dell'art.127 ter cpc la sostituzione dell'udienza di discussione già fissata con il deposito di note scritte, all'esito ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
6. L'appello va accolto.
7.Secondo l'orientamento giurisprudenziale in materia di intervento del Fondo di garanzia a seguito dell'insolvenza del datore di lavoro, il canone dell'ordinaria diligenza è immanente a tutta la disciplina che presiede alle azioni del lavoratore a tutela dei propri crediti.
La Suprema Corte ha, invero, ciò da ultimo affermato ( v. sent. 1771/2023 in motivazione) ribadendo che:
«L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per la realizzazione dei crediti di lavoro CP_1
nei confronti del datore di lavoro inadempiente, che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali, risponde ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza, che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, essendo subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire in executivis nei confronti del datore di lavoro secondo un
3 criterio conformato, nei tempi e nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale» (di recente, Cass., sez. VI-L, 24 ottobre 2022, n. 31405, punto
3.1.). La nozione di ordinaria diligenza riveste dunque rilievo cruciale, come questa Corte ha chiarito nell'analizzare il connesso profilo dei tempi appropriati per intentare una procedura esecutiva nei confronti del datore di lavoro. Fondamentale parametro di giudizio, in tale materia,
è il «più generale dovere di diligenza», che grava sul lavoratore e si deve conformare «alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale».
Nel citato arresto ha inoltre precisato i criteri a cui deve essere ispirato il vaglio del dovere di diligenza incombente sul lavoratore, prescrivendo che si debba tener conto:
- < …anche dell'economicità dell'attività diretta alla soddisfazione del credito (Cass., sez. VI-L, 7 luglio 2020, n. 14020).>;
-che La partecipazione alle operazioni di pignoramento, tuttavia, implica per il lavoratore un ulteriore dispendio di denaro e si pone così in antitesi con quel canone di economicità che impronta di sé la diligenza che dev'essere profusa in questo particolare ambito (ordinanza n. 14020 del 2020, cit.).>;
-che «l'inutile esperimento dell'esecuzione forzata individuale rappresenta già, di per sé, una condizione di aggravamento della tutela concessa al lavoratore dipendente da un datore non assoggettato a procedura concorsuale [...] rispetto al lavoratore creditore di un datore di lavoro>.
8.Ora, esaminando la fattispecie nell'ottica dei principi esposti, ritiene la Corte che non si possa rimproverare al ricorrente alcuna condotta negligente con riferimento ai beni immobili che il datore di lavoro RO ha costituito in trust e ciò in quanto trattasi di beni non agevolmente aggredibili in executivis, senza un particolare dispendio economico e temporale.
8.1-Il lavoratore avrebbe dovuto, infatti, esperire un'azione revocatoria, peraltro entro i 5 anni successivi alla stipula del Trust, e solo dopo avere ottenuto una sentenza favorevole, passata in cosa giudicata avrebbe potuto procedere al pignoramento dei beni fino alla concorrenza del credito vantato.
8.2-È pur vero che l'art.2929-bis cc. consente al creditore del disponente, munito di un titolo esecutivo, di pignorare i beni in trust direttamente (cioè senza bisogno di passare per le lungaggini dell'azione revocatoria); ma è altresì vero che tale rimedio presuppone necessariamente la sussistenza contestuale di elementi- quali (a) la costituzione del vincolo di indisponibilità a titolo
4 gratuito e in epoca successiva al sorgere del credito, (b) la trascrizione del pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell'atto costitutivo del trust.- nella specie non ravvisabili
E infatti, risulta pacifico in giudizio che:
(a) il , del quale non è dato sapere la natura gratuita, è stato costituito il Parte_2
4.12.2012, ossia ben due anni prima della cessazione del rapporto di lavoro con il ricorrente
(avvenuta nel 2014 per licenziamento) e dunque del sorgere del suo credito a titolo Pt_1
di TFR;
(b) il ha conseguito il titolo esecutivo (la sentenza che ha condannato RO LV al Pt_1
pagamento della somma di € 4.978,77 per il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti) il 16.07.2015, sicchè giammai avrebbe potuto trascrivere il pignoramento entro l'anno dalla trascrizione del TRUST.
9.In definitiva, alla stregua delle argomentazioni esposte deve affermarsi che il lavoratore ha assolto l'onere di dimostrare di avere agito "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale.
Ne discende che in accoglimento della sua domanda, va dichiarato il diritto al pagamento del TFR, nella misura di euro 4.978,77( accertata con sentenza del Tribunale di Paola – Sezione Lavoro, n.
CP_ 517 del 16.07.2015), da parte dell' quale gestore del Fondo di Garanzia;
con conseguente condanna dell'Istituto all'erogazione della predetta somma maggiorata di interessi e rivalutazione dalla domanda di intervento del Fondo al soddisfo. (Cass.sez.un. n.14220/2002: lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della legge 29 maggio 1982, n.
297 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall per l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, come CP_1
di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n.
412.>).
10.Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e succ. modif., per lo scaglione di valore fino a
5.100,00, in relazione alle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della causa.
5
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1
depositato il 25/05/2022, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n.
486/2021, pubblicata in data 26/11/2021, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna l' quale CP_1
gestore del Fondo di Garanzia al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di euro
4.978,77, a titolo di TFR, interessi e rivalutazione dalla domanda di intervento al soddisfo;
-condanna l' al pagamento delle spese del giudizio liquidate per il primo grado in euro CP_1
1400,00 e per il secondo grado in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.2.2025.
La Presidente est.
Gabriella Portale
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