Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/06/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile settore lavoro e previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2442/2024 rg , sul ricorso depositato il 14/05/2024 proposto da (difesa da Avv. Andrea Greco) Parte_1
nei confronti di in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore (difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio) dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente , così definitivamente provvede:
“Accoglie la domanda e annulla le ordinanze -ingiunzione opposte.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1200,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto, con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
Annullare, dichiarare nulle, inefficaci e/o illegittime per i motivi dedotti in ricorso le Ordinanze Ingiunzioni emesse dall' e recanti i numeri OI- 001874060 e OI-001363899. CP_2
Vittoria di spese di lite, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario
Parte ricorrente deduceva: di agire per l'annullamento delle ordinanze ingiunzione:
1.- n. OI-001363899 notificata a mezzo posta raccomandata in data 15.04.2024 dell'importo complessivo di € 1.722,83.
2.- n. OI-0001874060 notificata a mezzo posta raccomandata in data 15.04.2024 dell'importo complessivo di € 1.660,33
L' si costituiva e contestava la domanda. CP_2
1
La presente azione giudiziale è svolta avverso ordinanze ingiunzione con sanzione amministrativa CP_ pecuniaria emessa dall' in materia di versamento dei contributi previdenziali per annualità scadenti nel 2017 e nel 2018.
Va premesso che il giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa è retto dal principio della domanda ossia della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione.
L'opposizione è tempestiva.
CP_ In ordine alla sussistenza dei fatti l' ha depositato i dm 10 a dimostrazione delle denunce della ditta e delle inadempienze .
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81 risulta sia avvenuta con accertamento notificato il 8.11.2018 e altro accertamento il 14.10. 2019.
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame .
CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni .
I dm 10 sono stati presentati al più a marzo 2018 .
Il mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_1 aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario. 2 Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Dati generali del contenzioso nazionale non possono essere vagliati in questa sede né derogare ai termini di legge .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Restano assorbiti restanti motivi del ricorso
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 10.6.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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