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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/10/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2773/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 2773/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. CARLONI SIMONA;
contro nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. RICCIO PAOLA.
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: “Assegnazione della casa familiare di Senigallia Via dell'Artigianato 17 a che si farà carico del pagamento delle relative Parte_1 utenze.
Il padre terrà il figlio con sé, a fine settimane alternati, dal sabato mattina alla Per_1 domenica sera comprensivi di pernottamento.
Nelle settimane in cui è previsto il week end di visita paterno il padre terrà con sé il figlio il martedì dalle ore 16 circa fino al mercoledì mattina.
Nelle settimane in cui non è previsto il week end di visita paterno, il padre terrà con sé il figlio il martedì dalle ore 16 circa fino al mercoledì mattina ed il venerdì dalle 16.00 fino al sabato mattina.
- 1 - verserà a a titolo di contributo al mantenimento del Controparte_1 Parte_1 figlio , l'importo mensile complessivo di euro 200,00, rivalutabili annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese.
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche, vengono poste al 70% a carico del padre ed il 30% a carico della madre. verserà a a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1 della FI , l'importo mensile complessivo di euro 500,00, rivalutabili annualmente Per_2 secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese.
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche, vengono poste al 70% a carico del padre ed il 30% a carico della madre.
Il contributo per il mantenimento ordinario e straordinario di cesserà nel momento Per_2 in cui la ragazza reperirà un contratto di lavoro a tempo indeterminato e, in ogni caso, a partire dal mese di giugni 2027. verserà a a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1 della FI , l'importo mensile complessivo di euro 500,00, rivalutabili annualmente Per_2 secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese.
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche, vengono poste al 70% a carico del padre ed il 30% a carico della madre. verserà a a titolo di contributo al proprio Controparte_1 Parte_1 mantenimento, l'importo mensile complessivo di euro 1.000,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese.
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto la separazione dal coniuge - con il quale Parte_1 Controparte_1 ha contatto matrimonio a Senigallia il 10/04/1999 - e il mantenimento relativamente ai figli nato a [...], il [...] e nata a [...], il [...]. Per_1 Per_2
2. si è regolarmente costituito in giudizio. Controparte_1
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 1.10.2025 e, in seguito alla formulazione di una proposta conciliativa, alla successiva udienza del 23.10.2025 hanno
- 2 - raggiunto un accordo ed hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.-
* * *
5. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia l'accordo raggiunto dalle parti.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
6. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli , portatore di handicap grave e , Per_1 Per_2 che attualmente sta frequentando un Master presso lo IED di Firenze (Istituto Europeo di
Design).
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contatto matrimonio a Senigallia il 10/04/1999, trascritto nel
[...]
Registro dello Stato Civile del Comune di Senigallia al n. 12, parte 2, serie A dell'anno 1999; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 2773/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. CARLONI SIMONA;
contro nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. RICCIO PAOLA.
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: “Assegnazione della casa familiare di Senigallia Via dell'Artigianato 17 a che si farà carico del pagamento delle relative Parte_1 utenze.
Il padre terrà il figlio con sé, a fine settimane alternati, dal sabato mattina alla Per_1 domenica sera comprensivi di pernottamento.
Nelle settimane in cui è previsto il week end di visita paterno il padre terrà con sé il figlio il martedì dalle ore 16 circa fino al mercoledì mattina.
Nelle settimane in cui non è previsto il week end di visita paterno, il padre terrà con sé il figlio il martedì dalle ore 16 circa fino al mercoledì mattina ed il venerdì dalle 16.00 fino al sabato mattina.
- 1 - verserà a a titolo di contributo al mantenimento del Controparte_1 Parte_1 figlio , l'importo mensile complessivo di euro 200,00, rivalutabili annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese.
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche, vengono poste al 70% a carico del padre ed il 30% a carico della madre. verserà a a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1 della FI , l'importo mensile complessivo di euro 500,00, rivalutabili annualmente Per_2 secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese.
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche, vengono poste al 70% a carico del padre ed il 30% a carico della madre.
Il contributo per il mantenimento ordinario e straordinario di cesserà nel momento Per_2 in cui la ragazza reperirà un contratto di lavoro a tempo indeterminato e, in ogni caso, a partire dal mese di giugni 2027. verserà a a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1 della FI , l'importo mensile complessivo di euro 500,00, rivalutabili annualmente Per_2 secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese.
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche, vengono poste al 70% a carico del padre ed il 30% a carico della madre. verserà a a titolo di contributo al proprio Controparte_1 Parte_1 mantenimento, l'importo mensile complessivo di euro 1.000,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese.
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto la separazione dal coniuge - con il quale Parte_1 Controparte_1 ha contatto matrimonio a Senigallia il 10/04/1999 - e il mantenimento relativamente ai figli nato a [...], il [...] e nata a [...], il [...]. Per_1 Per_2
2. si è regolarmente costituito in giudizio. Controparte_1
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 1.10.2025 e, in seguito alla formulazione di una proposta conciliativa, alla successiva udienza del 23.10.2025 hanno
- 2 - raggiunto un accordo ed hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.-
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5. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia l'accordo raggiunto dalle parti.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
6. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli , portatore di handicap grave e , Per_1 Per_2 che attualmente sta frequentando un Master presso lo IED di Firenze (Istituto Europeo di
Design).
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contatto matrimonio a Senigallia il 10/04/1999, trascritto nel
[...]
Registro dello Stato Civile del Comune di Senigallia al n. 12, parte 2, serie A dell'anno 1999; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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