Sentenza 26 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2004, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PRISCIANO 42, presso lo studio dell'avvocato ENZO FOGLIANI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO PCO PREVIDENZA VIA G. GALILEI 140 ARZANO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4830/00 del Giudice di pace di NAPOLI, depositata il 21/02/00;
udita la relazione dalla causa svolta nella Camera di consiglio il 02/07/03 dal Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio con le quali la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 5.5.1999 RM US proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Napoli avverso il decreto ingiuntivo emesso da quest'ultimo il 10.3.1993 in favore del Condominio Parco Previdenza via G. Galilei 140 in Arzano per oneri condominiali;
a sostegno della opposizione assumeva l'illegittimità della ingiunzione in quanto fondata su delibera assembleare nulla per non essere l'esponente proprietaria delle unità immobiliari cui si riferivano le spese condominiali in questione.
Costituitosi in giudizio il suddetto Condominio chiedeva il rigetto della opposizione.
Il Giudice di Pace adito con sentenza del 21.2.2000 rigettava l'opposizione.
Avverso tale sentenza la US ha proposto un ricorso basato su due motivi;
il Condominio Parco Previdenza di via G. Galilei 140 in Arzano non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il Pubblico Ministero ha chiesto ai sensi dello art. 375 c.p.c. la declaratoria di inammissibilità del ricorso in Camera di consiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per avere affermato che dalla documentazione in atti era emerso che la US aveva agito quale condomina apparente per gli appartamenti interni 3 e 5 in relazione ai quali il Condominio opposto aveva richiesto il provvedimento monitorio.
La US sostiene che dai documenti da essa prodotti nel giudizio di opposizione e non esaminati dal giudicante era invece risultato che l'esponente aveva sempre agito nei confronti del condominio quale proprietaria dell'appartamento interno 4 e non anche degli appartamenti interni 3 e 5; inoltre aggiunge che nessuno dei documenti richiamati dal Giudice di Pace nella sentenza conferma che la US si sia comportata come condomina degli appartamenti interni 3 e 5.
Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione dell'art. 360 n. 4 c.p.c., censura la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto di applicare il principio dell'apparenza del diritto nei rapporti tra condominio e singoli partecipanti ad esso richiamandosi ad un orientamento giurisprudenziale ormai risalente nel tempo.
Le enunciate censure, da esaminare congiuntamente in quanto connesse, sono inammissibili.
Premesso che l'impugnata, sentenza è stata pronunciata dal Giudice di Pace di Napoli secondo equità ai sensi dell'art. 113 secondo comma c.p.c. in causa di valore inferiore a lire 2.000.000, deve rilevarsi che tali sentenze non sono impugnabili per Cassazione per violazione di legge se non nei casi di inosservanza di norme costituzionali, comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie) e processuali;
ne consegue che tali sentenze non sono invece impugnabili per violazione di norme ordinarie di diritto sostanziale ne', sotto altro profilo, per vizi della motivazione che non si concretino in mancanza assoluta di essa, ovvero in una motivazione solo apparente o radicalmente ed insanabilmente contraddittoria (Cass. S.U. 15.10.1999 n. 716). Alla luce di tale consolidato orientamento la censura sollevata con il secondo motivo, finalizzata a prospettare la violazione di norme sostanziali di rango ordinario, è inammissibile, ed alla medesima conclusione deve pervenirsi anche con riferimento al primo motivo, relativo ad una pretesa omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;
in realtà la sentenza impugnata ha reso argomentazioni adeguate e logiche del proprio convincimento, evidenziando che la US aveva agito più volte in qualità di condomina apparente, ricevendo documenti ad essa indirizzati in qualità di condomina proprietaria di tre immobili, quali convocazioni assembleari, inviti al pagamento di quote condominiali, verbali di assemblee e bilanci;
per altro verso, del resto, le censure della ricorrente tendono inammissibilmente a prospettare una ricostruzione dei fatti di causa diversa ed a sè più favorevole rispetto a quelle effettuata dal giudice di merito.
II ricorso deve pertanto essere rigettato per manifesta infondatezza;
non occorre procedere alla pronuncia sulle spese atteso che l'intimato non ha svolto in questa sede attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004