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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/12/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 286 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio civile, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Passaro, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Emanuela Greco, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.03.2025 parte resistente chiedeva rimettersi la causa in 2
decisione al Collegio ed il Giudice istruttore, preso atto, tratteneva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 26.01.2022, ritualmente e tempestivamente notificato con il decreto di fissazione udienza, deduceva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario in Cerveteri (RM) il
10.05.2009 con registrato agli atti dello Stato civile del Comune Controparte_1 all'anno 2009, atto n. 15, parte II, S. A;
Per_
- che dalla loro unione nascevano a Roma le figlie, in data 3.01.2011, in data 2.10.2015 ed in data 5.04.2017; Per_2 Per_3
- che il Tribunale di Civitavecchia con sentenza n. 946 del 2020 pubblicata il
09.06.2020 omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti;
- che, a causa del disturbo psicotico diagnosticatogli nel mese di ottobre
2019, tra le condizioni della separazione sopra menzionate era stato previsto l'affidamento esclusivo delle figlie in favore della madre;
- che le condizioni della separazione prevedevano, oltre al regime di affidamento come sopra menzionato, un dettagliato regime di frequentazione padre- figlie alla presenza di un familiare dal lato materno, l'autosufficienza economica delle parti, l'assegnazione della casa familiare in favore della moglie, l'assegnazione del conto corrente cointestato alla il mantenimento a suo carico delle figlie CP_1 minori mediante il versamento di un assegno di euro 500,00 mensili e divisione al 50
% delle spese straordinarie in favore della prole;
- di avere seguito pedissequamente il percorso terapeutico prescrittogli, adempiendo a quanto previsto negli accordi separativi;
- che le sue condizioni di salute risultavano notevolmente migliorate;
- che il Dott. aveva evidenziato in una relazione medica come, Persona_4 allo stato, non fosse presente alcuna patologia psichiatrica;
- di lavorare come facchino, percependo uno stipendio medio mensile di euro 500,00.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale dichiararsi la cessazione 3
degli effetti civili del matrimonio, disporsi l'affidamento congiunto delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, e statuirsi a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie mediante il versamento della somma di euro 500,00 mensili in favore della resistente, oltre alla disciplina del diritto di visita paterno e divisione al 50% delle spese straordinarie necessarie per la prole.
Con comparsa di costituzione depositata in data 8.05.2022 si costituiva in giudizio la resistente che aderiva alla domanda di divorzio, contestava le deduzioni di controparte, ed esponeva:
- che il miglioramento della situazione clinica del ricorrente non risultava adeguatamente provato dalla documentazione versata in atti da controparte;
- che il continuava a manifestare comportamenti anomali che Parte_1 evidenziavano il perdurare di una diagnosi di psicosi ed in tal senso depositava in allegato messaggistica tra le parti;
- che il test MMPI-2 fu somministrato al ricorrente mentre stava assumendo i farmaci antipsicotici, con la conseguenza che i relativi risultati non potevano essere totalmente attendibili;
- che il non seguendo più la farmacoterapia e non assumendo le Parte_1 medicine, avrebbe ripreso a manifestare i sintomi della psicopatologia;
- che tale situazione determinava l'inadeguatezza del padre a potere prendersi in maniera corretta cura ed accudimento alle figlie, che dovevano essere adeguatamente tutelate;
- che dalle conversazioni Whatsapp allegate risultavano chiari ed evidenti i problemi di ansia e frustrazione riguardanti il . Parte_1
Tanto dedotto, la resistente concludeva chiedendo al Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione della casa familiare in suo favore, disporsi CTU psicologica nei confronti del al fine di verificare Parte_1 il suo stato psicologico e psichiatrico e la sua idoneità genitoriale, e disciplinarsi il diritto di visita paterno sulla base delle risultanze della consulenza tecnica.
All'udienza presidenziale del 17.05.2022 comparivano le parti personalmente ed il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti provvisori della separazione come vigenti e rinviava per il prosieguo avanti al Giudice istruttore.
Le parti provvedevano al deposito delle rispettive memorie della fase di 4
merito e reiteravano le loro richieste.
All'udienza cartolare del 07.09.2022 il Giudice, lette le note depositate, concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., rinviando la causa all'udienza dell'11 gennaio 2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
I procuratori delle parti depositavano quindi le memorie istruttorie, articolando i relativi capitoli di prova ed insistendo nelle rispettive istanze ed eccezioni.
All'udienza cartolare dell'11.01.2023 il Giudice delegato, lette le note con cui parte resistente chiedeva procedersi alla nomina di CTU, alla prova per testi e all'interrogatorio formale del ricorrente, ammetteva le prove orali richieste nei limiti di cui in parte motiva, rinviando la causa all'udienza del 10 maggio 2023 per l'escussione dei testi e riservando all'esito delle risultanze probatorie ogni ulteriore determinazione sulle ulteriori istanze istruttorie.
All'udienza dell'8.09.2023 veniva introdotto il teste di parte ricorrente
Dott.ssa ed il Giudice delegato rinviava la causa all'udienza del 26 gennaio Per_5
2024 per escussione dei testi residui, riservando all'esito la determinazione in merito alla richiesta di CTU e invitando i difensori a citare tutti i testi della propria lista.
All'udienza cartolare del 22.03.2024 veniva esaurita l'istruttoria mediante escussione degli altri testi citati dalle parti ed il Giudice, ritenuto necessario procedere ad una valutazione più approfondita della idoneità genitoriale e della condizione psichiatrica del disponeva procedersi ad un accertamento presso la ASL Parte_1 territorialmente competente, confermando nel contempo i provvedimenti vigenti e rinviando la causa all'udienza del 28 marzo 2025 per esame della relazione medica e per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28.03.2025 parte resistente chiedeva rimettersi la causa in decisione al Collegio ed il Giudice istruttore, preso atto, disponeva lo stralcio della documentazione depositata tardivamente dal difensore della resistente e delle memorie depositate il 27.3.2025 e rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
I procuratori delle parti provvedevano quindi al deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione 5
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto tra le parti il 10.05.2009, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale
(art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Parte ricorrente ha chiesto al Tribunale disporsi l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento presso la residenza materna e disciplina del diritto di visita paterno secondo quanto indicato nel ricorso, deducendo un miglioramento della propria condizione psichiatrica rispetto all'epoca della separazione. A sostegno delle richieste, il ricorrente ha depositato, tra l'altro, documentazione medica a firma della Dott.ssa datata 15.06.2021 nella quale si legge della Persona_6 somministrazione del Test MMPI-2 al Sig. e dal quale risultava che “… Parte_1 il soggetto è moderatamente difeso, sembra avere la tendenza a non far trasparire alcun problema…. Appare attento e curato nella persona, moderata sensibilità e reattività alla contrarietà…. Tuttavia, tutte le scale del profilo clinico sono al di sotto dei valori normativi, pertanto, e, allo stato attuale, non si evidenziano tratti psicopatologici…”
Di contro, parte resistente ha richiesto, in via principale, l'affido esclusivo in suo favore delle figlie minori, attesa la delicata situazione clinica che continua tuttora a manifestare il ricorrente.
Sul punto sono stati sentiti la teste Dott.ssa , la quale sui capitoli Testimone_1 di prova ha dichiarato: “Sono psicoterapeuta. Ho iniziato a sottoporre a terapia il sig. Pt_1 dal mese di luglio 2019 e attualmente è in corso la terapia… Il sig. soffre di
[...] Parte_1 una sindrome ansioso depressiva. Quando è arrivato da me era in corso una sindrome di depressione dovuta ad una seria di avvenimenti. Dall'anamnesi, a partire da quando è stato in cura con me, non è emersa una possibile diagnosi di psicosi… Il disturbo di psicosi deve essere diagnosticato dallo psicologo e dallo psicoterapeuta…L'unica terapia che ha preso è stato un farmaco che ha dato effetti collaterali che è stato sospeso. Si tratta dall'Abilify che cura anche i sintomi della depressione, oltre che della psicosi. Non ricordo il periodo di somministrazione di tale farmaco… il sig. ha fatto un periodo di terapia che era andato bene ed erano Parte_1 stati sospesi i farmaci. In seguito al dott. è subentrato il dott. come ho Per_7 Per_8 indicato nella relazione, il quale ha ritenuto di riprendere la somministrazione di psicofarmaci in quanto il ne aveva avuto necessità…La mia relazione si fonda oltre che sul riferito Parte_1 6
del paziente anche da un incontro con la moglie del . Ho anche sentito a madre ed il Parte_1 fratello del sig. psicosi non si guarisce, ma è una patologia che può essere solo Parte_2 contenuta;
ed il Dott. il quale sui capitoli di prova ha risposto: “Ho Testimone_2 seguito il sig. per 8 incontri dal 2020 a maggio 2023…Quando ho visitato il sig. Parte_1
presentava uno stato depressivo, possibilmente anche dovuto alla terapia antipsicotica Parte_1 in atto somministrata da altro professionista. Non saprei dire se attualmente il soggetto è sottoposto
a cura farmacologica, non so se segue ancora la mia terapia o viene seguito da altro terapista…Nel periodo in cui ho avuto in cura il sig. della non ho ravvisato una psicosi. Devo precisare che Pt_1
i familiari hanno evidenziato un certo grado di ritiro sociale ma non fasi di psicosi acuta. Per la depressione era uno stato ma non diagnosi. La terapia antipsicotica aveva contribuito ad indurre tale stato depressivo. Dopo che ha sospeso i farmaci non ne ho somministrati altri antipsicotici.
Ho dato stabilizzatori dell'umore, ma non farmaci per la psicosi. Quando era da me non ho interrotto la terapia e non so se debba prenderla tutta la vita. Era una terapia piuttosto leggera”.
Sono stati sentiti anche ulteriori due testi, ed in particolare la Dott.ssa la quale ha riferito testualmente che: “Ho sottoposto ad un test il sig. Persona_6
per la personalità nel 2021…Non posso riferire in merito ad un disturbo paranoide Parte_1 da parte del sig. . Non ricordo perché il test era del mese di giugno 2021 ed è stato Parte_1 consegnato al diretto interessato. Ricordo che il test era il Minnesota, e in genere se il disturbo sussiste viene rilevato però se vi è la paranoia non emerge dal test”, ed il Dottor
[...]
il quale rispondeva: “ricordo il caso del sig. che mi disse che aveva Per_4 Parte_1 avuto una gravissima depressione ed era stato seguito inizialmente dal dott. Ha Per_7 spiegato il motivo della richiesta legale, dicendo che non gli veniva permesso di vedere da solo il bambino perché aveva crisi di sonnolenza. Dall'esame diagnostico ed obiettivo non erano presenti sintomi psichiatrici. Credo che ci fosse stato un episodio depressivo grave con sintomi psicotici o almeno questo mi fu riferito. Dalla ricostruzione anamnestica risultava che era stato male.
Quando è stato limitato negli incontri con il figlio all'inizio lui ha ammesso di avere una grave depressione e dopo ha detto che si sentiva meglio e riteneva di poter vedere il figlio con la madre.
L'esame obiettivo, difficilmente manipolabile, nel 2021 non fece emergere un disturbo psicotico.
Per me richiederebbe continui controlli per il suo disturbo”.
All'esito dell'istruttoria, il Giudice delegato ha ritenuto necessario ai fini della decisione invitare il a sottoporsi ad una valutazione in merito alla sua Parte_1 condizione clinica e alla sua idoneità genitoriale presso la ASL territorialmente competente con il sostegno degli assistenti sociali del comune di Cerveteri.
Gli assistenti Sociali del Comune di Cerveteri hanno depositato una relazione 7
di aggiornamento nella quale, tuttavia, hanno dedotto l'impossibilità di prendere contatti con il ricorrente a causa della sua irreperibilità ed irrintracciabilità, non potendo così procedere all'accertamento clinico come disposto dall'autorità giudiziaria.
Dunque, alla luce di tutto quanto sopra esposto, Il Tribunale ritiene che debbano essere confermate le disposizioni emesse in sede di separazione consensuale, in quanto dalle testimonianze rese in corso di causa sono emersi dati in parte convergenti in merito ad una sindrome depressiva grave del Parte_1 con un possibile episodio di psicosi e la sottoposizione al medesimo di terapia farmacologica. In merito alla sindrome di psicosi la stessa è stata esclusa dai dottori
, psicoterapeuta, e ed psichiatri, che hanno avuto in cura Per_5 Per_8 Per_4 il resistente. Tuttavia, deve rilevarsi che di fronte alla richiesta da parte del giudice delegato di disporre che il si sottoponesse ad accertamento presso la Parte_1
ASL lo stesso non solo non vi si è sottoposto ma, come relazionato dagli assistenti sociali del comune di Cerveteri, non si è reso rintracciabile sottraendosi di fatto agli accertamenti disposti. Né il difensore del ricorrente, nonostante l'esito della relazione depositata in data 27.3.2025, ha rappresentato i motivi della mancata sottoposizione del proprio assistito agli accertamenti disposti dal Tribunale nelle comparse conclusionali depositate il 16.6.2025. alcun elemento ulteriore dunque avrebbe potuto apportare la eventuale CTU richiesta dal difensore della ricorrente, in quanto il medesimo accertamento è stato disposto tramite una struttura pubblica ma il resistente ha ritenuto di non sottoporvisi. Ancora, deve rilevarsi che le stesse parti tramite i difensori nel ricorso per omologa della separazione hanno testualmente riportato: “Dal mese di ottobre 2019 è stata diagnosticata al sig. Parte_1 una grave forma di disturbo psicotico con ideazione di tipo paranoide, ed è in cura presso il CIM di Ladispoli e presso specialisti privati” ed hanno allegato documentazione probante in giudizio (allegati 6 e 6 A, come indicato nella omologa della separazione). Inoltre, va evidenziato che la dott.ssa ha espressamente dichiarato che “dalla Testimone_1 psicosi non si guarisce, ma è una patologia che può essere solo contenuta” ed il dott. Per_4 ha riferito di una gravissima depressione ed ha dichiarato che “Per me richiederebbe continui controlli per il suo disturbo” mentre dal giudizio svolto non è risultato che il abbia proseguito la terapia psichiatrica prescritta né che si sia rivolto ad Parte_1 altri specialisti ed infine, come detto, il resistente non si è sottoposto alla valutazione aggiornata della sua condizione psichiatrica presso la ASL competente. 8
Dunque, in ragione dell'esito dell'attività istruttoria svolta il collegio ritiene che non possano che essere confermate le disposizioni emesse in sede di separazione in maniera congiunta dalle parti. Né i difensori hanno richieste modifiche in merito alle ulteriori statuizioni di natura economica che devono essere pertanto confermate.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate per le ragioni della decisione e la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 286/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cerveteri
(RM) il 10.05.2009 tra , nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], registrato agli atti dello Stato Controparte_1 civile del Comune all'anno 2009, atto n. 15, parte II, Serie A;
Per_ dichiara che le figlie minori e sono affidate in via esclusiva Per_2 Per_3 alla madre con lei collocate nella casa familiare sita in Cerveteri, località Furbara
(RM) Via di Santa Augusta n° 13/B; dispone con riferimento alle frequentazioni paterne, che gli incontri padre- figlie avverranno secondo modalità ed orari definiti ed in particolare: Le frequentazioni padre/figlie avverranno alla presenza di un familiare incaricato dalla madre. - Le frequentazioni paterne avverranno secondo il seguente prospetto, da ritenersi indicativo e flessibile e, quindi, modificabile di comune accordo dai coniugi stessi;
- Durante la settimana, nelle giornate di martedì e giovedì, dalle ore
15:00 alle ore 19:30 presso l'abitazione familiare in Cerveteri Via Santa Augusta n°
13/B; - Il sabato o la domenica dalle ore 12:00 alle ore 16:00 presso la casa della nonna paterna ovvero, in assenza o per indisposizione di quest'ultima, presso la casa familiare;
- Durante il periodo delle festività natalizie e pasquali, alternativamente negli anni ed in orari da concordare di volta in volta: il 24 dicembre ovvero il 25 dicembre;
il 31 dicembre ovvero il 1 gennaio;
il giorno di Per_ Pasqua ovvero il lunedì dell'Angelo; - Il giorno del compleanno di e Per_2
i genitori lo trascorreranno insieme;
Per_3
dispone che la casa familiare, sita in Cerveteri, località Furbara (RM) Via di 9
Santa Augusta n° 13/B rimanga assegnata alla sig.ra che la Controparte_1 abiterà unitamente alle figlie. Ciascuno dei coniugi dovrà comunicare tempestivamente l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio, comunicando l'indirizzo di reperibilità e garantendo il contatto telefonico;
dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di Parte_1 CP_1
Per contributo al mantenimento per le figlie minori , e la somma Per_2 Per_3 mensile di euro 500,00 (cinquecento/00) con decorrenza dalla sentenza di separazione da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente intestato alla sig.ra Detto importo di CP_1 contributo al mantenimento sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
dispone che i genitori provvederanno in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie, scolastiche, sportive e ludico-ricreative che si rendessero necessarie per i minori secondo il protocollo di intesa vigente presso il
Tribunale di Civitavecchia dispone che i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi
Così deciso, in Civitavecchia il 4 dicembre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso