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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/02/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti e obbligazioni varie (contr.
d'opera)”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi sotto il numero d'ordine 948 dell'anno 2022
T R A
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Parte_1
Natale Caradonna, giusta mandato in calce all'atto d'appello, elettivamente domiciliato in Bari, al
Viale JF Kennedy 50, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
E
assistito e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione Controparte_1
in appello, dagli avv.ti Antonio Giannoccaro e Giuseppe Fabio Doria ed elettivamente domiciliato in
Monopoli (BA) alla via G. Marconi n. 35, presso lo studio del secondo, nonché ai domicili digitali e Email_2 Email_3
APPELLATO
N O N C H E'
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
1 All'udienza collegiale tenutasi l'8 novembre 2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'Ing. , con atto di citazione notificato in data 25 marzo 2010, premesso di aver Controparte_1 prestato la propria opera professionale per “la progettazione e direzione dei lavori” relativamente all'ampliamento e ristrutturazione degli opifici industriali siti in Monopoli al viale Aldo Moro n.24 di proprietà della ditta - lavori per i quali era stata rilasciata dal Comune di Monopoli Parte_1
la concessione edilizia avente prot. N. 5106/2000 e n. pratica 14.220 in data 23.07.2000 in cui egli veniva indicato quale progettista e direttore dei lavori, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
Bari la onde ottenere la condanna della stessa al pagamento del saldo del corrispettivo, Parte_1 quantificato in €. 45.146,85 e già richiesto stragiudizialmente con missiva del 18 settembre 2006 e con solleciti nelle date 5 maggio 2008, 5 maggio 2009, 19 maggio 2009 e 10 dicembre 2009, avendo la convenuta corrisposto esclusivamente la somma di €. 3.003,19 quale “acconto per progetto e direzione lavori opificio in viale Aldo Moro Monopoli”; in subordine spiegava domanda di arricchimento ingiustificato.
Nel costituirsi in giudizio, la società convenuta deduceva di non conoscere affatto il e di CP_1 essersi rivolta nel 1999 al geometra una volta determinatasi all'esecuzione dei lavori di CP_2
ampliamento e ristrutturazione, il quale, accettando l'incarico aveva riferito che avrebbe fatto firmare il progetto ad un suo amico ingegnere, progetto che, in effetti, aveva redatto personalmente, facendolo firmare al , non avendo egli l'abilitazione a tanto. CP_1
Deduceva, inoltre, che la direzione lavori era stata eseguita dal che aveva ricevuto le CP_2 competenze professionali spettantigli, girando al la somma di € 3.000,00, da quest'ultimo CP_1
quietanzata; sicchè il , che aveva avuto un rapporto professionale con il solo nulla CP_1 CP_2 poteva pretendere da in assenza di una prova del conferimento dell'incarico in suo favore. Parte_1
In conclusione, chiedeva, preliminarmente, chiamarsi in causa per essere da questo Controparte_2
garantita/manlevata e tenuta indenne e, in ogni caso, insisteva per il rigetto della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva il il quale deducendo di avere svolto una serie CP_2
di incarichi in favore di per i quali era creditore del relativo corrispettivo, ma anche che Parte_1 nello specifico l'incarico di cui al presente giudizio era stato conferito direttamente al e che CP_1
esso terzo chiamato non era tenuto nei confronti dello stesso, concludeva chiedendo rigettarsi la domanda della nei suoi confronti e, in via riconvenzionale, accertare il suo diritto a ricevere Parte_1
2 dalla detta società l'importo di €. 100.642,46 a titolo di corrispettivo per i titoli meglio specificati nella comparsa di costituzione.
Nel corso del giudizio venivano acquisiti documenti, espletate prove orali e disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
Con sentenza n. 1705/2022, pubblicata il 4 maggio 2022, il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 95000212/2010 R.G., accoglieva la domanda attorea per quanto di ragione e. per l'effetto, condannava parte convenuta alla corresponsione nei confronti di della somma di €. 11.241,45, oltre interessi come Controparte_1
per legge;
rigettava la domanda della nei confronti di rigettava la Parte_1 Controparte_2
domanda riconvenzionale del terzo chiamato;
condannava la a rifondere le spese di lite Parte_1 nei confronti di che liquidava in €. 7.254,00 per compensi e in € 184,27 per spese Controparte_1
oltre accessori di legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari e compensava le spese tra convenuto e terzo chiamato, ponendo le spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta.
In particolare, il Tribunale di Bari riteneva dimostrato sia il conferimento dell'incarico da parte della nei confronti dell'ing. che la prestazione professionale realizzata da Parte_1 CP_1 quest'ultimo, sia pure nei limiti della progettazione e con esclusione della direzione lavori;
mentre, in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dal terzo chiamato riteneva che non fossero CP_2
dimostrate le prestazioni professionali di cui questi chiedeva il corrispettivo.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione ritualmente notificato, la chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata Parte_1 decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“PRELIMINARMENTE
A.- Sospendere ex art. 283 cpc l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione dell'impugnata Sentenza del
Tribunale di Bari n. 1705/2022 pubblicata il 4.5.2022.
NEL MERITO
B.- Rigettare integralmente la domanda di e ciascuna e tutte le sue richieste e Controparte_1
conclusioni.
C.- In via subordinata, ridurre la condanna di all'importo di € 5.989,97 [o a quel Parte_1
diverso importo ritenuto di Giustizia].
3 D.- Condannare in ogni caso al pagamento delle spese processuali di entrambi i Controparte_1
gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara anticipatario, ponendosi inoltre definitivamente a carico esclusivo di il costo della CTU Controparte_1
espletata in primo grado;
in estremo subordine, ridurre le spese di lite comminate dal Tribunale e comunque compensare integralmente tra le parti le spese del primo grado ed il costo della ctu colà espletata, provvedendo come per legge alle spese del secondo grado di giudizio [sempre con clausola di distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario]”.
Nel costituirsi in giudizio in grado d'appello, l'ing. ha chiesto il rigetto dell'appello, in CP_1
quanto infondato in fatto ed in diritto, e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
L'appellato al contrario non si costituiva in giudizio, né formulava alcun appello incidentale. CP_2
Rigettata da questa Sezione della Corte d'Appello l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., all'udienza dell'8 novembre 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con il primo motivo di gravame, la società appellante censura la sentenza del Tribunale di Bari nella parte in cui ha erroneamente ritenuto dimostrato il conferimento dell'incarico professionale da parte della all'ing. , basandosi su due argomenti principali : per un verso, il primo Parte_1 CP_1 giudice ha evidenziato che il nominativo dell'ing. quale progettista e direttore dei lavori era CP_1 presente sulla concessione edilizia richiesta dalla la quale, proprietaria dell'immobile, Parte_1
sottoscrisse gli atti, attraverso i propri legali rappresentanti;
inoltre gli elaborati tecnici sottoscritti dall'ing. , recano la sottoscrizione anche dei legali rappresentanti di il che CP_1 Parte_1 dimostrerebbe che la committente ben conosceva il nominativo dell'ing. e sapeva che lo CP_1
stesso era stato indicato come progettista ed aveva sottoscritto gli elaborati tecnici;
sotto diverso profilo il Tribunale ha rilevato come non fosse dimostrata la sussistenza di un accordo tra la Parte_1
[... ed il geom. (che lo ha contestato) perché la nomina di fosse solo formale e CP_2 CP_1
l'incarico sostanziale fosse assegnato al ridetto che si sarebbe fatto carico di ricompensare il CP_2
per la sola “firma”, cosa che avrebbe fatto con l'importo di € 3.000,00. CP_1
Orbene, l'appellante ribadisce la sua prospettazione, deducendo di non avere mai conosciuto il
, che lo stesso non era mai stato presente sul cantiere (il che, peraltro, esclude il corrispettivo CP_1
per la direzione lavori, ma non quello per la progettazione) e che la vera controparte nei lavori in questione era solo il geom. CP_2
4 Tuttavia, nel motivo di appello, la oltre a riproporre la ricostruzione dei rapporti come Parte_1
evidenziata in primo grado, non allega un ragionamento contro fattuale che infici o contesti la ratio decidendi del primo giudice.
Non spiega, in particolare, perché il ragionamento seguito dal Tribunale, che ha dato un significativo rilievo agli atti formali, fosse da considerarsi erroneo.
Sul punto, pur evidenziando come in astratto il committente dell'incarico professionale potrebbe essere diverso dal proprietario degli immobili – soggetto tenuto alla sottoscrizione degli atti necessari per ottenere la concessione edilizia -, nel caso presente, la non ha dimostrato, in primo Parte_1 grado, che – in base agli accordi con il geom. – solo quest'ultimo doveva considerarsi il CP_2 committente dell'ing. . CP_1
Infatti, seguendo la ratio decidendi del Tribunale, l'esistenza di un duplice accordo, per cui, da una parte, la progettazione e la direzione lavori sarebbe stata demandata al geom. e, dall'altra, CP_2 quest'ultimo avrebbe concordato che l'ing. (sconosciuto alla avrebbe soltanto CP_1 Parte_1
formalmente sottoscritto gli atti, tutti realizzati dal geom. è rimasta del tutto priva di CP_2
riscontro.
Tale ragionamento è stato censurato dall'appellante, facendo riferimento alle dichiarazioni testimoniali, che, però, pur escludendo la presenza del sul cantiere - il che ha correttamente CP_1
condotto il Tribunale a non riconoscere il compenso per la direzione lavori - non appaiono incompatibili con la prestazione di progettazione, e sulla dichiarazione del 24 giugno 2003, dell'ing.
, la quale recita “Ricevo dalla ditta Servhotel srl n. 2 ass. bancari di € 3.000,00 cadauno CP_1
come sopra fotocopiati, come ulteriore acconto per ingegneria tecnica. Il saldo sarà dato alla consegna del certificato di abitabilità dei capannoni della stessa siti in Monopoli alla Via Parte_1
A.Moro 24”.
Il tenore dello scritto, contrariamente agli assunti dell'appellante, appare confermativo della prospettazione dell'ing. , il quale, pur avendo materialmente ricevuto l'assegno dal geom. CP_1
ha imputato espressamente il pagamento a titolo di acconto sulle proprie competenze per CP_2
l'incarico ricevuto dalla e nulla induce a ritenere che lo stesso abbia rappresentato Parte_1
l'adempimento di un accordo separato tra i due professionisti al quale la fosse estranea. Parte_1
Quanto alla prospettazione dell'appellante, secondo cui il pagamento del saldo sarebbe stato condizionato all'ottenimento della certificazione di agibilità degli immobili interessati dalla ristrutturazione, come emergente dalla dichiarazione del 24 giugno 2003, va detto che la stessa non è stata incanalata, in primo grado, in una specifica eccezione di inesigibilità del compenso per mancato
5 avveramento della condizione ed, in appello, non ha formato oggetto di specifica censura rispetto ad una omessa pronuncia sul punto, atteso che il primo giudice non ha argomentato in proposito.
Tanto, in conclusione, conduce al rigetto del primo motivo di appello.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha determinato il compenso spettante all'ing. in €. 11.241,45. CP_1
In particolare, l'appellante ha rilevato come la somma indicata dal ctu e fatta propria dal primo giudice avrebbe erroneamente compreso anche la maggiorazione del 25% per incarico parziale, non dovuta,
e non avrebbe erroneamente considerato il versamento dell'acconto, pacifico, di €. 3.000,00.
Il motivo è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Infatti, quanto alla maggiorazione del 25%, l'appellante si duole del fatto che, nonostante il consulente d'ufficio avesse affermato che “Se si ipotizzasse, come asserisce la convenuta Parte_1
[...
che la Direzione dei Lavori non sia stata eseguita, al professionista progettista spetterebbe in aggiunta una maggiorazione del 25% dell'onorario per incarico parziale (art. 18 tariffa professionale, che qui di seguito si riporta integralmente. [...]” nei risultati di calcolo di € 11.241,45 senza direzione lavori, abbia incluso la detta maggiorazione del 25% per incarico parziale;
secondo l'appellante, invece, “la detta maggiorazione del 25% per incarico parziale [«x1,25 (art. 18 Tar.
Prof.)»] è in radice da escludere, per palese insussistenza del presupposto normativo di cui al citato art. 18 e per manifesta illogicità, avendo il Tribunale escluso la direzione lavori e non essendo ovviamente obbligatorio, né necessario, affidare al Progettista anche la Direzione Lavori”.
Orbene, la censura appare di difficile lettura, in quanto il ragionamento del consulente e del Tribunale
è chiaro : a norma di legge, in presenza di incarico parziale, spetta al professionista una maggiorazione del 25%, di modo che, avendo escluso la direzione lavori, l'incarico della progettazione – divenuto parziale – deve essere maggiorato del 25%.
Non si comprende, dunque, perché, secondo l'appellante dovrebbe essere esclusa la maggiorazione, visto che il presupposto normativo dallo stesso richiamato (l'art. 18 Tar. Prof.) si è realizzato.
La censura, invece, va accolta con riferimento alla mancata decurtazione dell'acconto pacificamente ricevuto.
Infatti, il consulente aveva precisato che “Tutti gli onorari calcolati non tengono conto delle somme già percepite dal professionista”1, mentre il Tribunale, nel richiamare la relazione conclusiva del ctu per individuare il compenso riconoscibile all'ing. , non ha tenuto conto, né ha fatto alcuna CP_1 menzione dell'acconto che lo stesso attore aveva dichiarato di avere percepito2 e fatturato.
Segue che l'importo effettivamente dovuto da in favore dell'ing. si riduce ad €. Parte_1 CP_1
8.238,26 (pari ad €. 11.241,45 – 3.003,19).
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale aveva posto le spese di giudizio e di ctu a carico della parte convenuta, quantificandole erroneamente sulla scorta dello scaglione corrispondente al valore del disputatum e non del decisum.
Il motivo è assorbito dalla circostanza che l'accoglimento parziale dell'appello e l'altrettanto parziale riforma della sentenza impugnata, impone una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio3.
Ebbene, in proposito, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto la domanda di pagamento formulata da accolta nei limiti di €. 8,238,26, le spese del giudizio Controparte_1 vanno poste a carico della – ivi comprese quelle di ctu – e liquidate, in dispositivo, secondo Parte_1
lo scaglione di riferimento corrispondente al decisum e non al disputatum, come da D.M. 55/2014 applicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1705/2022, pubblicata il 4 maggio 2022, del Parte_1
Tribunale di Bari, in composizione monocratica :
1) Accoglie parzialmente l'appello ed, in riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento in favore di dell'importo complessivo di €. Parte_1 Controparte_1
8.238,26, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato , le spese Parte_1 Controparte_1
del doppio grado, che si quantificano, quanto al primo grado, in complessivi 2.540,00, per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% ed agli accessori come per legge, e, quanto al secondo grado, in complessivi 2.906,00, per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% ed agli accessori come per legge;
il tutto da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari ed oltre alle spese di ctu. Così decisa il 19 febbraio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. pag. 16 della relazione finale.
6 2 V. punto 5) di pag. 2 dell'atto di citazione in primo grado. 3 V. in proposito, tra le più recenti Cass. Civ., sez. III, 19 dicembre 2024, n.33412
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti e obbligazioni varie (contr.
d'opera)”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi sotto il numero d'ordine 948 dell'anno 2022
T R A
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Parte_1
Natale Caradonna, giusta mandato in calce all'atto d'appello, elettivamente domiciliato in Bari, al
Viale JF Kennedy 50, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
E
assistito e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione Controparte_1
in appello, dagli avv.ti Antonio Giannoccaro e Giuseppe Fabio Doria ed elettivamente domiciliato in
Monopoli (BA) alla via G. Marconi n. 35, presso lo studio del secondo, nonché ai domicili digitali e Email_2 Email_3
APPELLATO
N O N C H E'
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
1 All'udienza collegiale tenutasi l'8 novembre 2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'Ing. , con atto di citazione notificato in data 25 marzo 2010, premesso di aver Controparte_1 prestato la propria opera professionale per “la progettazione e direzione dei lavori” relativamente all'ampliamento e ristrutturazione degli opifici industriali siti in Monopoli al viale Aldo Moro n.24 di proprietà della ditta - lavori per i quali era stata rilasciata dal Comune di Monopoli Parte_1
la concessione edilizia avente prot. N. 5106/2000 e n. pratica 14.220 in data 23.07.2000 in cui egli veniva indicato quale progettista e direttore dei lavori, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
Bari la onde ottenere la condanna della stessa al pagamento del saldo del corrispettivo, Parte_1 quantificato in €. 45.146,85 e già richiesto stragiudizialmente con missiva del 18 settembre 2006 e con solleciti nelle date 5 maggio 2008, 5 maggio 2009, 19 maggio 2009 e 10 dicembre 2009, avendo la convenuta corrisposto esclusivamente la somma di €. 3.003,19 quale “acconto per progetto e direzione lavori opificio in viale Aldo Moro Monopoli”; in subordine spiegava domanda di arricchimento ingiustificato.
Nel costituirsi in giudizio, la società convenuta deduceva di non conoscere affatto il e di CP_1 essersi rivolta nel 1999 al geometra una volta determinatasi all'esecuzione dei lavori di CP_2
ampliamento e ristrutturazione, il quale, accettando l'incarico aveva riferito che avrebbe fatto firmare il progetto ad un suo amico ingegnere, progetto che, in effetti, aveva redatto personalmente, facendolo firmare al , non avendo egli l'abilitazione a tanto. CP_1
Deduceva, inoltre, che la direzione lavori era stata eseguita dal che aveva ricevuto le CP_2 competenze professionali spettantigli, girando al la somma di € 3.000,00, da quest'ultimo CP_1
quietanzata; sicchè il , che aveva avuto un rapporto professionale con il solo nulla CP_1 CP_2 poteva pretendere da in assenza di una prova del conferimento dell'incarico in suo favore. Parte_1
In conclusione, chiedeva, preliminarmente, chiamarsi in causa per essere da questo Controparte_2
garantita/manlevata e tenuta indenne e, in ogni caso, insisteva per il rigetto della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva il il quale deducendo di avere svolto una serie CP_2
di incarichi in favore di per i quali era creditore del relativo corrispettivo, ma anche che Parte_1 nello specifico l'incarico di cui al presente giudizio era stato conferito direttamente al e che CP_1
esso terzo chiamato non era tenuto nei confronti dello stesso, concludeva chiedendo rigettarsi la domanda della nei suoi confronti e, in via riconvenzionale, accertare il suo diritto a ricevere Parte_1
2 dalla detta società l'importo di €. 100.642,46 a titolo di corrispettivo per i titoli meglio specificati nella comparsa di costituzione.
Nel corso del giudizio venivano acquisiti documenti, espletate prove orali e disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
Con sentenza n. 1705/2022, pubblicata il 4 maggio 2022, il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 95000212/2010 R.G., accoglieva la domanda attorea per quanto di ragione e. per l'effetto, condannava parte convenuta alla corresponsione nei confronti di della somma di €. 11.241,45, oltre interessi come Controparte_1
per legge;
rigettava la domanda della nei confronti di rigettava la Parte_1 Controparte_2
domanda riconvenzionale del terzo chiamato;
condannava la a rifondere le spese di lite Parte_1 nei confronti di che liquidava in €. 7.254,00 per compensi e in € 184,27 per spese Controparte_1
oltre accessori di legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari e compensava le spese tra convenuto e terzo chiamato, ponendo le spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta.
In particolare, il Tribunale di Bari riteneva dimostrato sia il conferimento dell'incarico da parte della nei confronti dell'ing. che la prestazione professionale realizzata da Parte_1 CP_1 quest'ultimo, sia pure nei limiti della progettazione e con esclusione della direzione lavori;
mentre, in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dal terzo chiamato riteneva che non fossero CP_2
dimostrate le prestazioni professionali di cui questi chiedeva il corrispettivo.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione ritualmente notificato, la chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata Parte_1 decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“PRELIMINARMENTE
A.- Sospendere ex art. 283 cpc l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione dell'impugnata Sentenza del
Tribunale di Bari n. 1705/2022 pubblicata il 4.5.2022.
NEL MERITO
B.- Rigettare integralmente la domanda di e ciascuna e tutte le sue richieste e Controparte_1
conclusioni.
C.- In via subordinata, ridurre la condanna di all'importo di € 5.989,97 [o a quel Parte_1
diverso importo ritenuto di Giustizia].
3 D.- Condannare in ogni caso al pagamento delle spese processuali di entrambi i Controparte_1
gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara anticipatario, ponendosi inoltre definitivamente a carico esclusivo di il costo della CTU Controparte_1
espletata in primo grado;
in estremo subordine, ridurre le spese di lite comminate dal Tribunale e comunque compensare integralmente tra le parti le spese del primo grado ed il costo della ctu colà espletata, provvedendo come per legge alle spese del secondo grado di giudizio [sempre con clausola di distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario]”.
Nel costituirsi in giudizio in grado d'appello, l'ing. ha chiesto il rigetto dell'appello, in CP_1
quanto infondato in fatto ed in diritto, e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
L'appellato al contrario non si costituiva in giudizio, né formulava alcun appello incidentale. CP_2
Rigettata da questa Sezione della Corte d'Appello l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., all'udienza dell'8 novembre 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con il primo motivo di gravame, la società appellante censura la sentenza del Tribunale di Bari nella parte in cui ha erroneamente ritenuto dimostrato il conferimento dell'incarico professionale da parte della all'ing. , basandosi su due argomenti principali : per un verso, il primo Parte_1 CP_1 giudice ha evidenziato che il nominativo dell'ing. quale progettista e direttore dei lavori era CP_1 presente sulla concessione edilizia richiesta dalla la quale, proprietaria dell'immobile, Parte_1
sottoscrisse gli atti, attraverso i propri legali rappresentanti;
inoltre gli elaborati tecnici sottoscritti dall'ing. , recano la sottoscrizione anche dei legali rappresentanti di il che CP_1 Parte_1 dimostrerebbe che la committente ben conosceva il nominativo dell'ing. e sapeva che lo CP_1
stesso era stato indicato come progettista ed aveva sottoscritto gli elaborati tecnici;
sotto diverso profilo il Tribunale ha rilevato come non fosse dimostrata la sussistenza di un accordo tra la Parte_1
[... ed il geom. (che lo ha contestato) perché la nomina di fosse solo formale e CP_2 CP_1
l'incarico sostanziale fosse assegnato al ridetto che si sarebbe fatto carico di ricompensare il CP_2
per la sola “firma”, cosa che avrebbe fatto con l'importo di € 3.000,00. CP_1
Orbene, l'appellante ribadisce la sua prospettazione, deducendo di non avere mai conosciuto il
, che lo stesso non era mai stato presente sul cantiere (il che, peraltro, esclude il corrispettivo CP_1
per la direzione lavori, ma non quello per la progettazione) e che la vera controparte nei lavori in questione era solo il geom. CP_2
4 Tuttavia, nel motivo di appello, la oltre a riproporre la ricostruzione dei rapporti come Parte_1
evidenziata in primo grado, non allega un ragionamento contro fattuale che infici o contesti la ratio decidendi del primo giudice.
Non spiega, in particolare, perché il ragionamento seguito dal Tribunale, che ha dato un significativo rilievo agli atti formali, fosse da considerarsi erroneo.
Sul punto, pur evidenziando come in astratto il committente dell'incarico professionale potrebbe essere diverso dal proprietario degli immobili – soggetto tenuto alla sottoscrizione degli atti necessari per ottenere la concessione edilizia -, nel caso presente, la non ha dimostrato, in primo Parte_1 grado, che – in base agli accordi con il geom. – solo quest'ultimo doveva considerarsi il CP_2 committente dell'ing. . CP_1
Infatti, seguendo la ratio decidendi del Tribunale, l'esistenza di un duplice accordo, per cui, da una parte, la progettazione e la direzione lavori sarebbe stata demandata al geom. e, dall'altra, CP_2 quest'ultimo avrebbe concordato che l'ing. (sconosciuto alla avrebbe soltanto CP_1 Parte_1
formalmente sottoscritto gli atti, tutti realizzati dal geom. è rimasta del tutto priva di CP_2
riscontro.
Tale ragionamento è stato censurato dall'appellante, facendo riferimento alle dichiarazioni testimoniali, che, però, pur escludendo la presenza del sul cantiere - il che ha correttamente CP_1
condotto il Tribunale a non riconoscere il compenso per la direzione lavori - non appaiono incompatibili con la prestazione di progettazione, e sulla dichiarazione del 24 giugno 2003, dell'ing.
, la quale recita “Ricevo dalla ditta Servhotel srl n. 2 ass. bancari di € 3.000,00 cadauno CP_1
come sopra fotocopiati, come ulteriore acconto per ingegneria tecnica. Il saldo sarà dato alla consegna del certificato di abitabilità dei capannoni della stessa siti in Monopoli alla Via Parte_1
A.Moro 24”.
Il tenore dello scritto, contrariamente agli assunti dell'appellante, appare confermativo della prospettazione dell'ing. , il quale, pur avendo materialmente ricevuto l'assegno dal geom. CP_1
ha imputato espressamente il pagamento a titolo di acconto sulle proprie competenze per CP_2
l'incarico ricevuto dalla e nulla induce a ritenere che lo stesso abbia rappresentato Parte_1
l'adempimento di un accordo separato tra i due professionisti al quale la fosse estranea. Parte_1
Quanto alla prospettazione dell'appellante, secondo cui il pagamento del saldo sarebbe stato condizionato all'ottenimento della certificazione di agibilità degli immobili interessati dalla ristrutturazione, come emergente dalla dichiarazione del 24 giugno 2003, va detto che la stessa non è stata incanalata, in primo grado, in una specifica eccezione di inesigibilità del compenso per mancato
5 avveramento della condizione ed, in appello, non ha formato oggetto di specifica censura rispetto ad una omessa pronuncia sul punto, atteso che il primo giudice non ha argomentato in proposito.
Tanto, in conclusione, conduce al rigetto del primo motivo di appello.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha determinato il compenso spettante all'ing. in €. 11.241,45. CP_1
In particolare, l'appellante ha rilevato come la somma indicata dal ctu e fatta propria dal primo giudice avrebbe erroneamente compreso anche la maggiorazione del 25% per incarico parziale, non dovuta,
e non avrebbe erroneamente considerato il versamento dell'acconto, pacifico, di €. 3.000,00.
Il motivo è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Infatti, quanto alla maggiorazione del 25%, l'appellante si duole del fatto che, nonostante il consulente d'ufficio avesse affermato che “Se si ipotizzasse, come asserisce la convenuta Parte_1
[...
che la Direzione dei Lavori non sia stata eseguita, al professionista progettista spetterebbe in aggiunta una maggiorazione del 25% dell'onorario per incarico parziale (art. 18 tariffa professionale, che qui di seguito si riporta integralmente. [...]” nei risultati di calcolo di € 11.241,45 senza direzione lavori, abbia incluso la detta maggiorazione del 25% per incarico parziale;
secondo l'appellante, invece, “la detta maggiorazione del 25% per incarico parziale [«x1,25 (art. 18 Tar.
Prof.)»] è in radice da escludere, per palese insussistenza del presupposto normativo di cui al citato art. 18 e per manifesta illogicità, avendo il Tribunale escluso la direzione lavori e non essendo ovviamente obbligatorio, né necessario, affidare al Progettista anche la Direzione Lavori”.
Orbene, la censura appare di difficile lettura, in quanto il ragionamento del consulente e del Tribunale
è chiaro : a norma di legge, in presenza di incarico parziale, spetta al professionista una maggiorazione del 25%, di modo che, avendo escluso la direzione lavori, l'incarico della progettazione – divenuto parziale – deve essere maggiorato del 25%.
Non si comprende, dunque, perché, secondo l'appellante dovrebbe essere esclusa la maggiorazione, visto che il presupposto normativo dallo stesso richiamato (l'art. 18 Tar. Prof.) si è realizzato.
La censura, invece, va accolta con riferimento alla mancata decurtazione dell'acconto pacificamente ricevuto.
Infatti, il consulente aveva precisato che “Tutti gli onorari calcolati non tengono conto delle somme già percepite dal professionista”1, mentre il Tribunale, nel richiamare la relazione conclusiva del ctu per individuare il compenso riconoscibile all'ing. , non ha tenuto conto, né ha fatto alcuna CP_1 menzione dell'acconto che lo stesso attore aveva dichiarato di avere percepito2 e fatturato.
Segue che l'importo effettivamente dovuto da in favore dell'ing. si riduce ad €. Parte_1 CP_1
8.238,26 (pari ad €. 11.241,45 – 3.003,19).
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale aveva posto le spese di giudizio e di ctu a carico della parte convenuta, quantificandole erroneamente sulla scorta dello scaglione corrispondente al valore del disputatum e non del decisum.
Il motivo è assorbito dalla circostanza che l'accoglimento parziale dell'appello e l'altrettanto parziale riforma della sentenza impugnata, impone una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio3.
Ebbene, in proposito, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto la domanda di pagamento formulata da accolta nei limiti di €. 8,238,26, le spese del giudizio Controparte_1 vanno poste a carico della – ivi comprese quelle di ctu – e liquidate, in dispositivo, secondo Parte_1
lo scaglione di riferimento corrispondente al decisum e non al disputatum, come da D.M. 55/2014 applicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1705/2022, pubblicata il 4 maggio 2022, del Parte_1
Tribunale di Bari, in composizione monocratica :
1) Accoglie parzialmente l'appello ed, in riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento in favore di dell'importo complessivo di €. Parte_1 Controparte_1
8.238,26, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato , le spese Parte_1 Controparte_1
del doppio grado, che si quantificano, quanto al primo grado, in complessivi 2.540,00, per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% ed agli accessori come per legge, e, quanto al secondo grado, in complessivi 2.906,00, per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% ed agli accessori come per legge;
il tutto da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari ed oltre alle spese di ctu. Così decisa il 19 febbraio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. pag. 16 della relazione finale.
6 2 V. punto 5) di pag. 2 dell'atto di citazione in primo grado. 3 V. in proposito, tra le più recenti Cass. Civ., sez. III, 19 dicembre 2024, n.33412
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