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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1393/2023 depositato il 13/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Palermo
difesa da Difensore_2 CF.Difensore_2 Avv. -
Email_2 ed elettivamente domiciliata presso
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2022 00137743 21 000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, notificato il 13.2.2023 all'AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE e all'ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA, nonchè Ricorrente_1depositato nella segreteria di questa Corte il successivo 13.3, il sig. , con
Difensore_1l'assistenza tecnica dell'Avv. , ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata cartella di pagamento, di complessivi € 1.121,10 (compresi diritti di notifica e oneri di riscossione), notificatagli il 15.12.2022 e portante tasse automobilistiche dell'anno 2016, relative a tre mezzi, iscritte dal suddetto Assessorato in due ruoli consegnati all'agente della riscossione tra il 10 e il
10.5.2021-.
Il 24.11.2023 si è costituito in giudizio l'agente della riscossione, tecnicamente assistito dall'Avv.
Difensore_2, depositando controdeduzioni, corredate da documenti, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Fissata per il 26.9.2025 l'udienza di trattazione del ricorso, il 30.7.2025 si è costituito, con controdeduzioni e documenti, anche il predetto Assessorato Regionale, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla tassa gravante sul veicolo targato Targa_1 e il rigetto del ricorso per il resto, con vittoria di spese.
Alla pubblica udienza tenutasi nella data come sopra fissata, udito l'intervento del difensore del ricorrente, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le tasse automobilistiche iscritte a ruolo si riferiscono ai mezzi targati Targa_2, Targa_3 e
Targa_1 ed effettivamente per quest'ultimo, rispetto al quale veniva in ricorso dedotta la non debenza per demolizione, il debito risulta estinto per sgravio, conseguente alla trascrizione della radiazione del veicolo dal P.R.A. successiva alla notificazione della cartella.
Per gli altri due mezzi, nell'anno in esame (2016) la gestione del tributo era ancora affidata all'Agenzia delle Entrate, a cui il ricorrente non ha notificato il ricorso, sicchè non vi è in atti la prova della notificazione degli avvisi di accertamento in cartella riferiti come notificati rispettivamente il
21.10.2019 e il 17.10.2019-.
Il ricorso va, pertanto, accolto con riferimento solo a questi due mezzi, risultando violata la sequenza procedimentale di legge rivolta alla riscossione del tributo.
In considerazione del fatto che trattasi, comunque, di obblighi tributari riconosciuti e non assolti, nonchè del fatto che la radiazione del mezzo demolito dal P.R.A. è avvenuta successivamente alla notificazione della cartella impugnata, si ravvisano le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese della causa.
P.Q.M.
la Corte dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al carico relativo al veicolo targato
Targa_1 ed accoglie nel resto il ricorso, annullando la cartella di pagamento impugnata. Spese compensate. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1393/2023 depositato il 13/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Palermo
difesa da Difensore_2 CF.Difensore_2 Avv. -
Email_2 ed elettivamente domiciliata presso
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2022 00137743 21 000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, notificato il 13.2.2023 all'AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE e all'ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA, nonchè Ricorrente_1depositato nella segreteria di questa Corte il successivo 13.3, il sig. , con
Difensore_1l'assistenza tecnica dell'Avv. , ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata cartella di pagamento, di complessivi € 1.121,10 (compresi diritti di notifica e oneri di riscossione), notificatagli il 15.12.2022 e portante tasse automobilistiche dell'anno 2016, relative a tre mezzi, iscritte dal suddetto Assessorato in due ruoli consegnati all'agente della riscossione tra il 10 e il
10.5.2021-.
Il 24.11.2023 si è costituito in giudizio l'agente della riscossione, tecnicamente assistito dall'Avv.
Difensore_2, depositando controdeduzioni, corredate da documenti, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Fissata per il 26.9.2025 l'udienza di trattazione del ricorso, il 30.7.2025 si è costituito, con controdeduzioni e documenti, anche il predetto Assessorato Regionale, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla tassa gravante sul veicolo targato Targa_1 e il rigetto del ricorso per il resto, con vittoria di spese.
Alla pubblica udienza tenutasi nella data come sopra fissata, udito l'intervento del difensore del ricorrente, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le tasse automobilistiche iscritte a ruolo si riferiscono ai mezzi targati Targa_2, Targa_3 e
Targa_1 ed effettivamente per quest'ultimo, rispetto al quale veniva in ricorso dedotta la non debenza per demolizione, il debito risulta estinto per sgravio, conseguente alla trascrizione della radiazione del veicolo dal P.R.A. successiva alla notificazione della cartella.
Per gli altri due mezzi, nell'anno in esame (2016) la gestione del tributo era ancora affidata all'Agenzia delle Entrate, a cui il ricorrente non ha notificato il ricorso, sicchè non vi è in atti la prova della notificazione degli avvisi di accertamento in cartella riferiti come notificati rispettivamente il
21.10.2019 e il 17.10.2019-.
Il ricorso va, pertanto, accolto con riferimento solo a questi due mezzi, risultando violata la sequenza procedimentale di legge rivolta alla riscossione del tributo.
In considerazione del fatto che trattasi, comunque, di obblighi tributari riconosciuti e non assolti, nonchè del fatto che la radiazione del mezzo demolito dal P.R.A. è avvenuta successivamente alla notificazione della cartella impugnata, si ravvisano le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese della causa.
P.Q.M.
la Corte dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al carico relativo al veicolo targato
Targa_1 ed accoglie nel resto il ricorso, annullando la cartella di pagamento impugnata. Spese compensate. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico