TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/11/2025, n. 4670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4670 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
12934 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 12934/2022 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art. 281sexies C.P.C. la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che l'attore con atto di citazione notificato il 7.11.2022, Parte_1
deduceva quanto segue: di essere proprietario dell'autoveicolo AUDI RS 3 Sportback tg.
FZ897KA, assicurato con polizza n. 406387600; che come da Controparte_1
allegata fattura di acquisto del 4.12.2020, esso attore aveva acquistato il predetto autoveicolo dalla concessionaria Mandolini Auto di Brescia al prezzo complessivo di euro
40.000,00 che veniva integralmente corrisposto;
che in data 4.12.2020 l'autoveicolo era stato
1 consegnato ad esso attore come da documento di trasporto allegato;
che in data 23.12.2020,
alle ore 20.20 circa, esso attore stava percorrendo a bordo del proprio autoveicolo via
Panoramica in Brescia quando, giunto all'altezza del quinto tornante rimaneva coinvolto in un sinistro stradale;
che nello specifico esso attore stava procedendo in salita sulla predetta via e, giunto all'altezza del quinto tornante, mentre si apprestava ad affrontare la curva, notava sopraggiungere sull'altra corsia in direzione di marcia opposta l'autoveicolo
Volvo V40 tg. EZ637ZY, assicurato con polizza n. 383422715, intestato a tale CP_2
e condotto da tale , che perdeva aderenza nell'affrontare Controparte_3 CP_4
la curva e invadeva la corsia occupata dall'attore, urtando e sospingendolo contro il guard rail, come anche si ricava dal modulo di constatazione amichevole in cui la conducente dell'autovettura sottoscriveva la dichiarazione “ho torto”; che a causa del predetto sinistro l'autoveicolo del sig. riportava ingenti danni materiali che richiedevano Pt_1
riparazioni pari a euro 25.254,00; che l'attore dapprima denunciava il suddetto sinistro alla propria Agenzia di Assicurazione e successivamente, avviando la procedura di indennizzo diretto ex art. 149 del Cod. delle Assicurazioni private, formulava richiesta risarcimento danni senza tuttavia ottenere alcuna liquidazione;
che, a seguito di reiterata richiesta,
[...]
comunicava nuovamente il mancato accoglimento della stessa;
che anche CP_1
Contr dopo l'invio della relativa documentazione non risarciva il danno motivando con riferimento all'incompatibilità dei danni riscontrati con quanto denunciato;
che l'attore inviava quindi, tramite il proprio legale, invito di negoziazione assistita che restava senza esito, per cui agiva in giudizio chiedendo: “In via preliminare, per tutti i motivi esposti nella
narrativa che precede, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del mezzo Volvo V40 tg.
EZ637ZY di proprietà di nella causazione del sinistro stradale verificatosi in Controparte_3
2 data 23.11.2020 in cui è rimasto coinvolto il sig. e, per l'effetto della Parte_1
procedura di indennizzo diretto di cui anche all'art. 149 D.lgs. 209/2005, condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire il sig. Controparte_1 Parte_1
, anche nella sua veste di titolare della omonima ditta individuale ER VE, dei danni
subiti dal mezzo AUDI RS 3 Sportback tg FZ897KA e conseguentemente condannare la medesima
in persona del legale rappresentante, a corrispondere al sig. Controparte_1 Parte_1
anche nella sua veste di titolare della omonima ditta individuale ER VE la
[...]
somma di euro 25.254,00 o la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi. Con vittoria di spese di lite. In via subordinata: per tutti
motivi esposti in narrativa che precede, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del mezzo
Volvo V40 tg. EZ637ZY di proprietà di nella causazione del sinistro stradale Controparte_3
verificatosi in data 23.11.2020 in cui è rimasto coinvolto il sig. e, per l'effetto Parte_1
della procedura di indennizzo diretto di cui anche all'art. 149 D.lgs. 209/2005, condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., se del caso anche in via solidale e/o Controparte_1
alternativa con il sig. quale proprietario del mezzo Volvo V40 tg. EZ637ZY, Controparte_3
a risarcire il sig. anche nella sua veste di titolare della omonima ditta Parte_1
individuale ER VE, dei danni subiti dal mezzo AUDI RS 3 Sportback tg. FZ897KA e
conseguentemente condannare la medesima in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., se del caso anche in via solidale e/o alternativa con il sig. Controparte_3
quale proprietario del mezzo Volvo V40 tg. EZ637ZY, a corrispondere al sig. Parte_1
anche nella sua veste di titolare della omonima ditta individuale ER VE la
[...]
somma di euro 25.254,00 o la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi. Con vittoria nelle spese di lite”.
3 rilevato che si costituiva in giudizio la società in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t, la quale con comparsa di costituzione e risposta contestava in fatto e in diritto l'atto introduttivo di parte attrice e la relativa produzione documentale,
deducendo la mancata veridicità e/o genuinità del sinistro per cui è causa e così
concludeva: “In via principale, respingere le richieste tutte di questo attore che risultano infondate
in fatto ed in diritto e in via subordinata e per mero tuziorismo, respingere le richieste dell'attore
così come dedotte in citazione in quanto infondate in fatto ed in diritto, spese rifuse ex DM 55 /
2014 oltre oneri di legge;
in subordine, comunque compensate per quanto dedotto in atti”;
rilevato che si costituiva in giudizio anche il proprietario dell'autovettura “investitrice”, il sig. il quale con comparsa di costituzione e risposta contestava in fatto e Controparte_3
in diritto il libello introduttivo di parte attrice deducendo che egli era stato solo formalmente intestatario del veicolo Volvo V40 targato EZ637ZY dal 4 maggio 2020 al 1°
marzo2021 (date delle trascrizioni); che dal certificato cronologico del PRA la vettura risultava ceduta in data 18.02.2020 da ad esso Controparte_5 CP_3
e, successivamente, in assenza di continuità delle trascrizioni, ceduta in data 22.02.2021
dalla signora sempre alla società che CP_4 CP_5 CP_5 Controparte_5
egli non aveva mai acquistato, né mai visto, l'autoveicolo Volvo V40 targato EZ637ZY, né
tantomeno ne aveva mai avuto il possesso materiale (non avendo, peraltro, nemmeno la patente di guida); che egli era affetto da gravi problemi di salute e nella seconda metà
dell'anno 2020 aveva subito lunghi periodi di ricovero ospedaliero per spondilodiscite in ragione della quale si muoveva in carrozzina;
che egli aveva avuto contezza del sinistro solo con la notifica dell'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita da parte dell'attore signor che aveva pertanto interrogato la signora (apparente Pt_1 CP_4
4 firmataria del modulo di constatazione amichevole), la quale aveva negato di aver mai condotto l'autoveicolo e di aver mai sottoscritto alcun modulo di constatazione amichevole;
che egli aveva appreso dalla documentazione agli atti che l'autoveicolo Volvo
V40 targato EZ637ZY era assicurato per la responsabilità civile con la Compagnia
con polizza n. 383422715, da lui mai sottoscritta e di cui non era in possesso di CP_2
alcuna copia per cui si riservava di agire in sede penale a fronte delle summenzionate vicende che lo vedevano coinvolto e concludeva chiedendo: “In via principale e nel merito,
rigettare le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, nel
denegato caso in cui sia dimostrata la responsabilità del conducente del veicolo Volvo V40 targato
EZ637ZY nella causazione del sinistro descritto da parte attrice, condannare unicamente
[...]
in applicazione della disciplina del risarcimento diretto, a risarcire il danno Controparte_1
patito dall'attore, con rifusione delle spese di lite;
rilevato che, instaurato così il contraddittorio, il convenuto deduceva di aver CP_3
presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale era stata rigettata (cfr. docc.
1-10 del fascicolo di parte convenuta , per cui con istanza in data 6.03.2023 il chiedeva CP_3 CP_3
direttamente al giudice istruttore di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato,
impegnandosi a comunicare ogni variazione del proprio reddito nei termini di legge ed il giudice istruttore con decreto in data 8.03.2023, così disponeva: “vista l'istanza di CP_3
per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato e ritenuto che l'indennità di
[...]
accompagnamento non può essere considerata come un reddito in quanto costituisce piuttosto
un'erogazione di sostegno diretta alla remunerazione dell'opera di terze persone (cfr. in tal senso
Cass.penale n.17865/02, Cass.penale n.31591/02, Cass.penale n.26302/18); ritenuto che tale
5 principio è applicabile anche in sede civile e rilevato che la sentenza della Cassazione civile
n.40970/21, citata, non si riferisce al caso specifico dell'indennità di accompagnamento;
visto
l'art.126 comma 3 del DPR n.115/2002; ammette in via anticipata l'istante al patrocinio a spese
dello Stato, fermo quanto previsto dall'art.136 del DPR n.115/2002 all'esito della causa” (cfr.
decreto del G.I. cit.);
rilevato quindi che il giudice procedeva all'istruzione orale della causa, all'esito della quale, ritenuta la causa matura per la decisione invitava le parti a precisare le conclusioni e all'esito della discussione tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato preliminarmente che l'art. 149 del Codice delle assicurazioni private statuisce che “in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la
responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro
conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione
che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato (…) in caso di comunicazione dei motivi
che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di
diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può
proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di
assicurazione”;
rilevato anche che, nel silenzio del legislatore, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale “in
materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella
procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal
6 danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al
danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso
d.lgs., posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo
da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha
causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine,
del "decisum" - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto
della cui responsabilità si tratta” (cfr. Cass.n.4994/2023);
rilevato che l'art.143, co. 2., d.lgs. n. 209/ 2005, riguardo al modulo di constatazione amichevole di incidente stradale, statuisce che “se il modulo di constatazione amichevole (CAI)
viene firmato congiuntamente dai conducenti coinvolti nel sinistro, si presume, salvo prova
contraria da parte della compagnia assicurativa, che il sinistro sia avvenuto nelle circostanze,
modalità e conseguenze indicate nel modulo”,
rilevato secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale che “in tema di
responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da
parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris
tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria
che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su
quel modulo dalle parti” (cfr. Cass.n.15431/2024);
rilevato che “la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del
sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario,
non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente
apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma,
7 cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto
dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (cfr. Cass.n.10311/2006);
rilevato nel merito che agli atti è stato prodotto da parte attrice il “modulo di
Constatazione amichevole di incidente” (CAI) compilato e sottoscritto dai due conducenti coinvolti nel sinistro di specie, ossia e , ove figura anche Parte_1 CP_4
il nome di quale proprietario dell'autoveicolo danneggiante (cfr. doc. Controparte_3
cit.), modulo in cui è contenuta la dichiarazione, sottoscritta da quale CP_4
“conducente del veicolo B/danneggiante”: “ho torto”, dichiarazione decisamente contestata e non riconosciuta dalla società Controparte_1
ritenuto quindi che il “modulo di Constatazione amichevole di incidente” (CAI),
richiamata la giurisprudenza sopra indicata, non ha valore di “piena prova” ma solo di
“presunzione iuris tantum” per cui le risultanze emergenti dal modulo sono liberamente apprezzate e valutate dal giudice, procedendo ad una valutazione comparativa dei vari elementi di prova acquisiti;
rilevato a questo riguardo che il signor sentito come teste, Testimone_1
dichiarava: “ricordo l'incidente di cui mi è stato letto il capitolo di prova n. 2 di parte attrice,
preciso che non ricordo bene la data ma presumo fosse quella indicata nel capitolo di prova, io ero a
bordo della vettura Volvo condotta da che conosco bene, stavamo scendendo dalla CP_4
NA quando ad un certo punto la signora che definirei “un po' persa”, ha invaso la CP_4
corsia opposta all'altezza di un tornante urtando leggermente la vettura che proveniva dal senso
opposto la quale facendo una manovra di emergenza si è spostata alla sua destra urtando il
guardrail; ricordo che la vettura che venne urtata era una bella macchina mi pare un'Audi stupenda
tant'è che ho pensato meno male che non guidavo io la vettura su cui ero trasportato;
posso dire che
8 conoscendo bene la sig.ra conosco anche il suo ex compagno che è CP_4 Controparte_3
li conosco perché ho venduto ad entrambi varie auto e mi pare che i due stiano ancora assieme;
ricordo che proprio io ho venduto la vettura Volvo V40 su cui viaggiavo al momento dell'incidente
al sig. (cfr. verbale di causa del 12.06.2024); CP_3
rilevato che sentita come teste la signora , questa dichiarava: “Non ho alcun CP_4
ricordo di questo incidente relativo al capitolo di prova di cui il giudice mi ha dato lettura;
preciso
che in quel periodo facevo uso di stupefacenti ed ero in una condizione di salute tale per cui proprio
non ho nessun ricordo di questo fatto. Ricordo invece che era venuto a casa mia un perito
dell'assicurazione che mi aveva parlato di un incidente di cui però io non so proprio nulla né saprei
dire se si trattava di questo incidente o di un altro. Non ricordo se avesse o meno la CP_3
disponibilità di questa vettura Volvo, penso che non avesse delle macchine in quanto è invalido al
100% ed è sulla sedia a rotelle. Preciso che io ho convissuto per diciotto anni con il e però CP_3
ci siamo lasciati circa sei anni fa. Nel 2020 sono sicura che non eravamo più conviventi, per il resto
nulla so di questo incidente. Non ricordo di aver comprato questa vettura, preciso che all'epoca ero
in condizione tale, sotto gli effetti degli stupefacenti che potrei aver firmato qualunque cosa di cui
però ora non ho nessun ricordo. Preciso che io non ho alcun ricordo di quel periodo e quindi non
escludo di aver potuto fare l'incidente indicato ma come ho già sopra detto non ricordo nulla di quel
periodo. Conosco il signor è un amico in quanto compagno di una mia amica, Testimone_1
ricordo che tempo fa penso tipo dieci anni fa avevo fatto con lui uno scambio nel senso che io gli
avevo ceduto il mio furgone e lui mi aveva ceduto la sua macchina, un Alfa. Non ricordo di aver
fatto altri scambi o acquisti di motoveicoli con il sig. (cfr. verbale di causa del Tes_1
25.09.2024);
9 rilevato che sentito come il teste il signor questi dichiarava: Testimone_2
Contr
“Confermo che sono stato incaricato dalla compagnia assicuratrice di svolgere accertamenti
sull'incidente per cui è causa, ho svolto personalmente assieme ad un mio collaboratore indicato in
calce alla relazione le indagini del caso, in particolare il mio collaboratore si è occupato dei rilievi in
loco e dei contatti con le parti ed io mi sono occupato dell'attività di coordinamento e di redazione
dell'elaborato; confermo la mia relazione e l'allegato fotografico che mi vengono rammostrati
indicati come documenti n. 9 e 10 allegati dalla compagnia assicuratrice alla memoria ex art. 183
co. 6 n. 2 cpc” (cfr. verbale di causa del 12.06.2024), relazione in cui con dettagliata motivazione si concludeva osservando quanto segue: “trattasi di urto tra due veicoli in
marcia, in seguito al quale il mezzo in garanzia, a fronte di un urto diretto assai lieve, avrebbe
riportato ingenti danni causati dall'urto indiretto contro due guardrail ed un muretto….Al termine
delle attività di accertamento esperite sono, a nostro avviso, emersi una serie di elementi che portano
a dubitare della genuinità di quanto denunciato, che vanno a corroborare le perplessità espresse dal
Contr Consulente Tecnico Centrale” (cfr. relazione investigativa prodotta da , già cit.);
rilevato in particolare che nella citata relazione investigativa si osservava che le foto prodotte dall'attore (cfr. doc. 11 allegato all'atto di citazione) non erano state scattate nell'immediatezza dei fatti ma il giorno successivo e che era stato sentito un signore (di cui era indicato nome e cognome) residente al civico il cui cancello dava proprio sul quinto tornante della Via Panoramica ove sarebbe avvenuto l'incidente che aveva dichiarato all'investigatore dell'assicurazione che da quando risiedeva in quella via non aveva mai visto nessun incidente su quella curva;
che la visibilità in curva era ottima sia per chi scende che per chi sale e che era facile accorgersi se arrivava qualcuno, che di sera la strada era sempre perfettamente illuminata;
che tutte le mattine, tra le 7.00 e le 8.00,
10 portava il cane fuori e non aveva mai notato il guardrail con ammaccature o divelto;
che non aveva neanche mai notato pezzi di macchina rimasti sul marciapiede;
che non aveva mai notato qualche operatore che fosse intervenuto per mettere a posto il guard-rail danneggiato e che conosceva tutti coloro che abitavano lì intorno e se ci fossero stati dei lavori lo avrebbe saputo” (cfr. relazione investigativa cit.);
rilevato infine che la fattura n. 18/2021 del 17/02/2021 relativa alla spesa per la riparazione dei danni all'autovettura AUDI RS 3 Sportback tg. FZ897KA per l'importo indicato in atto di citazione pari a euro 25.254,00, era stata emessa dallo stesso attore signor che, oltre ad essere proprietario era anche titolare della Parte_1
carrozzeria che avrebbe eseguito le riparazioni (cfr. doc. 12 allegato all'atto di citazione);
rilevato dunque che dalle risultanze di causa emerge che il proprietario dell'autovettura sostiene di non sapere nulla della vicenda, neppure di essere stato a suo tempo il proprietario dell'autovettura in questione e per le sue condizioni (sulla sedia a rotelle invalido al 100% e senza patente di guida con un reddito modestissimo) la cosa appare anche credibile, chi poi avrebbe guidato l'autovettura e sottoscritto il modulo di constatazione amichevole in cui si assumeva la colpa ha dichiarato di non ricordare nulla e di essere all'epoca sotto l'effetto di stupefacenti per cui avrebbe potuto dire o sottoscrivere qualunque cosa non rendendosene conto, la relazione del perito dell'assicurazione esclude poi che l'incidente sia avvenuto con le modalità indicate dall'attore ed a questo riguardo indica specifici elementi e riferimenti, per cui resta solo il teste che riferisce Tes_1
dettagliatamente l'incidente precisando anche di aver venduto varie autovetture ai signori e la qual cosa appare però abbastanza strana essendo l'uno sulla sedie a CP_3 CP_4
11 rotelle senza patente invalido al 100% e con redditi modestissimi e l'altra facente frequente uso di stupefacenti tanto da non ricordare nulla della vicenda, né, ad essere precisi, si comprende come il teste abbia potuto lasciare alla guida dell'autovettura la Tes_1
signora che lui stesso ha dichiarato di conoscere bene, per cui doveva ben sapere CP_4
anche dell'uso di stupefacenti che la rendevano senz'altro inidonea alla guida;
rilevato perciò che tali essendo le risultanze di causa, può ritenersi superata la presunzione
juris tantum relativa alla dichiarazione riportata nel modulo di constatazione amichevole,
per cui si deve concludere nel senso che l'attore non ha fornito prova adeguata dell'incidente come dedotto in causa e conseguentemente la sua domanda va rigettata;
ritenuto quanto alle spese processuali che esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, liquidando a favore dello Stato ai sensi dell'art.133 DPR n.115/2002 le spese processuali relative al signor ammesso al patrocinio a spese dello Controparte_3
Stato (il legale dello stesso provvederà con apposita istanza a chiederne la liquidazione a carico dello Stato);
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta la domanda proposta dal signor contro il signor Parte_1 [...]
e la compagnia assicuratrice società ; CP_3 Controparte_1
b) condanna il signor a rimborsare allo Stato le spese di causa relative Parte_1
al signor ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si liquidano in Controparte_3
12 euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
c) condanna il signor a rimborsare alla compagnia assicuratrice società Parte_1
le spese di causa che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia, il 4 novembre 2025
Il giudice
IA IN
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 12934/2022 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art. 281sexies C.P.C. la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che l'attore con atto di citazione notificato il 7.11.2022, Parte_1
deduceva quanto segue: di essere proprietario dell'autoveicolo AUDI RS 3 Sportback tg.
FZ897KA, assicurato con polizza n. 406387600; che come da Controparte_1
allegata fattura di acquisto del 4.12.2020, esso attore aveva acquistato il predetto autoveicolo dalla concessionaria Mandolini Auto di Brescia al prezzo complessivo di euro
40.000,00 che veniva integralmente corrisposto;
che in data 4.12.2020 l'autoveicolo era stato
1 consegnato ad esso attore come da documento di trasporto allegato;
che in data 23.12.2020,
alle ore 20.20 circa, esso attore stava percorrendo a bordo del proprio autoveicolo via
Panoramica in Brescia quando, giunto all'altezza del quinto tornante rimaneva coinvolto in un sinistro stradale;
che nello specifico esso attore stava procedendo in salita sulla predetta via e, giunto all'altezza del quinto tornante, mentre si apprestava ad affrontare la curva, notava sopraggiungere sull'altra corsia in direzione di marcia opposta l'autoveicolo
Volvo V40 tg. EZ637ZY, assicurato con polizza n. 383422715, intestato a tale CP_2
e condotto da tale , che perdeva aderenza nell'affrontare Controparte_3 CP_4
la curva e invadeva la corsia occupata dall'attore, urtando e sospingendolo contro il guard rail, come anche si ricava dal modulo di constatazione amichevole in cui la conducente dell'autovettura sottoscriveva la dichiarazione “ho torto”; che a causa del predetto sinistro l'autoveicolo del sig. riportava ingenti danni materiali che richiedevano Pt_1
riparazioni pari a euro 25.254,00; che l'attore dapprima denunciava il suddetto sinistro alla propria Agenzia di Assicurazione e successivamente, avviando la procedura di indennizzo diretto ex art. 149 del Cod. delle Assicurazioni private, formulava richiesta risarcimento danni senza tuttavia ottenere alcuna liquidazione;
che, a seguito di reiterata richiesta,
[...]
comunicava nuovamente il mancato accoglimento della stessa;
che anche CP_1
Contr dopo l'invio della relativa documentazione non risarciva il danno motivando con riferimento all'incompatibilità dei danni riscontrati con quanto denunciato;
che l'attore inviava quindi, tramite il proprio legale, invito di negoziazione assistita che restava senza esito, per cui agiva in giudizio chiedendo: “In via preliminare, per tutti i motivi esposti nella
narrativa che precede, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del mezzo Volvo V40 tg.
EZ637ZY di proprietà di nella causazione del sinistro stradale verificatosi in Controparte_3
2 data 23.11.2020 in cui è rimasto coinvolto il sig. e, per l'effetto della Parte_1
procedura di indennizzo diretto di cui anche all'art. 149 D.lgs. 209/2005, condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire il sig. Controparte_1 Parte_1
, anche nella sua veste di titolare della omonima ditta individuale ER VE, dei danni
subiti dal mezzo AUDI RS 3 Sportback tg FZ897KA e conseguentemente condannare la medesima
in persona del legale rappresentante, a corrispondere al sig. Controparte_1 Parte_1
anche nella sua veste di titolare della omonima ditta individuale ER VE la
[...]
somma di euro 25.254,00 o la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi. Con vittoria di spese di lite. In via subordinata: per tutti
motivi esposti in narrativa che precede, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del mezzo
Volvo V40 tg. EZ637ZY di proprietà di nella causazione del sinistro stradale Controparte_3
verificatosi in data 23.11.2020 in cui è rimasto coinvolto il sig. e, per l'effetto Parte_1
della procedura di indennizzo diretto di cui anche all'art. 149 D.lgs. 209/2005, condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., se del caso anche in via solidale e/o Controparte_1
alternativa con il sig. quale proprietario del mezzo Volvo V40 tg. EZ637ZY, Controparte_3
a risarcire il sig. anche nella sua veste di titolare della omonima ditta Parte_1
individuale ER VE, dei danni subiti dal mezzo AUDI RS 3 Sportback tg. FZ897KA e
conseguentemente condannare la medesima in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., se del caso anche in via solidale e/o alternativa con il sig. Controparte_3
quale proprietario del mezzo Volvo V40 tg. EZ637ZY, a corrispondere al sig. Parte_1
anche nella sua veste di titolare della omonima ditta individuale ER VE la
[...]
somma di euro 25.254,00 o la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi. Con vittoria nelle spese di lite”.
3 rilevato che si costituiva in giudizio la società in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t, la quale con comparsa di costituzione e risposta contestava in fatto e in diritto l'atto introduttivo di parte attrice e la relativa produzione documentale,
deducendo la mancata veridicità e/o genuinità del sinistro per cui è causa e così
concludeva: “In via principale, respingere le richieste tutte di questo attore che risultano infondate
in fatto ed in diritto e in via subordinata e per mero tuziorismo, respingere le richieste dell'attore
così come dedotte in citazione in quanto infondate in fatto ed in diritto, spese rifuse ex DM 55 /
2014 oltre oneri di legge;
in subordine, comunque compensate per quanto dedotto in atti”;
rilevato che si costituiva in giudizio anche il proprietario dell'autovettura “investitrice”, il sig. il quale con comparsa di costituzione e risposta contestava in fatto e Controparte_3
in diritto il libello introduttivo di parte attrice deducendo che egli era stato solo formalmente intestatario del veicolo Volvo V40 targato EZ637ZY dal 4 maggio 2020 al 1°
marzo2021 (date delle trascrizioni); che dal certificato cronologico del PRA la vettura risultava ceduta in data 18.02.2020 da ad esso Controparte_5 CP_3
e, successivamente, in assenza di continuità delle trascrizioni, ceduta in data 22.02.2021
dalla signora sempre alla società che CP_4 CP_5 CP_5 Controparte_5
egli non aveva mai acquistato, né mai visto, l'autoveicolo Volvo V40 targato EZ637ZY, né
tantomeno ne aveva mai avuto il possesso materiale (non avendo, peraltro, nemmeno la patente di guida); che egli era affetto da gravi problemi di salute e nella seconda metà
dell'anno 2020 aveva subito lunghi periodi di ricovero ospedaliero per spondilodiscite in ragione della quale si muoveva in carrozzina;
che egli aveva avuto contezza del sinistro solo con la notifica dell'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita da parte dell'attore signor che aveva pertanto interrogato la signora (apparente Pt_1 CP_4
4 firmataria del modulo di constatazione amichevole), la quale aveva negato di aver mai condotto l'autoveicolo e di aver mai sottoscritto alcun modulo di constatazione amichevole;
che egli aveva appreso dalla documentazione agli atti che l'autoveicolo Volvo
V40 targato EZ637ZY era assicurato per la responsabilità civile con la Compagnia
con polizza n. 383422715, da lui mai sottoscritta e di cui non era in possesso di CP_2
alcuna copia per cui si riservava di agire in sede penale a fronte delle summenzionate vicende che lo vedevano coinvolto e concludeva chiedendo: “In via principale e nel merito,
rigettare le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, nel
denegato caso in cui sia dimostrata la responsabilità del conducente del veicolo Volvo V40 targato
EZ637ZY nella causazione del sinistro descritto da parte attrice, condannare unicamente
[...]
in applicazione della disciplina del risarcimento diretto, a risarcire il danno Controparte_1
patito dall'attore, con rifusione delle spese di lite;
rilevato che, instaurato così il contraddittorio, il convenuto deduceva di aver CP_3
presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale era stata rigettata (cfr. docc.
1-10 del fascicolo di parte convenuta , per cui con istanza in data 6.03.2023 il chiedeva CP_3 CP_3
direttamente al giudice istruttore di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato,
impegnandosi a comunicare ogni variazione del proprio reddito nei termini di legge ed il giudice istruttore con decreto in data 8.03.2023, così disponeva: “vista l'istanza di CP_3
per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato e ritenuto che l'indennità di
[...]
accompagnamento non può essere considerata come un reddito in quanto costituisce piuttosto
un'erogazione di sostegno diretta alla remunerazione dell'opera di terze persone (cfr. in tal senso
Cass.penale n.17865/02, Cass.penale n.31591/02, Cass.penale n.26302/18); ritenuto che tale
5 principio è applicabile anche in sede civile e rilevato che la sentenza della Cassazione civile
n.40970/21, citata, non si riferisce al caso specifico dell'indennità di accompagnamento;
visto
l'art.126 comma 3 del DPR n.115/2002; ammette in via anticipata l'istante al patrocinio a spese
dello Stato, fermo quanto previsto dall'art.136 del DPR n.115/2002 all'esito della causa” (cfr.
decreto del G.I. cit.);
rilevato quindi che il giudice procedeva all'istruzione orale della causa, all'esito della quale, ritenuta la causa matura per la decisione invitava le parti a precisare le conclusioni e all'esito della discussione tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato preliminarmente che l'art. 149 del Codice delle assicurazioni private statuisce che “in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la
responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro
conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione
che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato (…) in caso di comunicazione dei motivi
che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di
diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può
proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di
assicurazione”;
rilevato anche che, nel silenzio del legislatore, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale “in
materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella
procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal
6 danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al
danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso
d.lgs., posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo
da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha
causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine,
del "decisum" - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto
della cui responsabilità si tratta” (cfr. Cass.n.4994/2023);
rilevato che l'art.143, co. 2., d.lgs. n. 209/ 2005, riguardo al modulo di constatazione amichevole di incidente stradale, statuisce che “se il modulo di constatazione amichevole (CAI)
viene firmato congiuntamente dai conducenti coinvolti nel sinistro, si presume, salvo prova
contraria da parte della compagnia assicurativa, che il sinistro sia avvenuto nelle circostanze,
modalità e conseguenze indicate nel modulo”,
rilevato secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale che “in tema di
responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da
parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris
tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria
che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su
quel modulo dalle parti” (cfr. Cass.n.15431/2024);
rilevato che “la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del
sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario,
non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente
apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma,
7 cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto
dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (cfr. Cass.n.10311/2006);
rilevato nel merito che agli atti è stato prodotto da parte attrice il “modulo di
Constatazione amichevole di incidente” (CAI) compilato e sottoscritto dai due conducenti coinvolti nel sinistro di specie, ossia e , ove figura anche Parte_1 CP_4
il nome di quale proprietario dell'autoveicolo danneggiante (cfr. doc. Controparte_3
cit.), modulo in cui è contenuta la dichiarazione, sottoscritta da quale CP_4
“conducente del veicolo B/danneggiante”: “ho torto”, dichiarazione decisamente contestata e non riconosciuta dalla società Controparte_1
ritenuto quindi che il “modulo di Constatazione amichevole di incidente” (CAI),
richiamata la giurisprudenza sopra indicata, non ha valore di “piena prova” ma solo di
“presunzione iuris tantum” per cui le risultanze emergenti dal modulo sono liberamente apprezzate e valutate dal giudice, procedendo ad una valutazione comparativa dei vari elementi di prova acquisiti;
rilevato a questo riguardo che il signor sentito come teste, Testimone_1
dichiarava: “ricordo l'incidente di cui mi è stato letto il capitolo di prova n. 2 di parte attrice,
preciso che non ricordo bene la data ma presumo fosse quella indicata nel capitolo di prova, io ero a
bordo della vettura Volvo condotta da che conosco bene, stavamo scendendo dalla CP_4
NA quando ad un certo punto la signora che definirei “un po' persa”, ha invaso la CP_4
corsia opposta all'altezza di un tornante urtando leggermente la vettura che proveniva dal senso
opposto la quale facendo una manovra di emergenza si è spostata alla sua destra urtando il
guardrail; ricordo che la vettura che venne urtata era una bella macchina mi pare un'Audi stupenda
tant'è che ho pensato meno male che non guidavo io la vettura su cui ero trasportato;
posso dire che
8 conoscendo bene la sig.ra conosco anche il suo ex compagno che è CP_4 Controparte_3
li conosco perché ho venduto ad entrambi varie auto e mi pare che i due stiano ancora assieme;
ricordo che proprio io ho venduto la vettura Volvo V40 su cui viaggiavo al momento dell'incidente
al sig. (cfr. verbale di causa del 12.06.2024); CP_3
rilevato che sentita come teste la signora , questa dichiarava: “Non ho alcun CP_4
ricordo di questo incidente relativo al capitolo di prova di cui il giudice mi ha dato lettura;
preciso
che in quel periodo facevo uso di stupefacenti ed ero in una condizione di salute tale per cui proprio
non ho nessun ricordo di questo fatto. Ricordo invece che era venuto a casa mia un perito
dell'assicurazione che mi aveva parlato di un incidente di cui però io non so proprio nulla né saprei
dire se si trattava di questo incidente o di un altro. Non ricordo se avesse o meno la CP_3
disponibilità di questa vettura Volvo, penso che non avesse delle macchine in quanto è invalido al
100% ed è sulla sedia a rotelle. Preciso che io ho convissuto per diciotto anni con il e però CP_3
ci siamo lasciati circa sei anni fa. Nel 2020 sono sicura che non eravamo più conviventi, per il resto
nulla so di questo incidente. Non ricordo di aver comprato questa vettura, preciso che all'epoca ero
in condizione tale, sotto gli effetti degli stupefacenti che potrei aver firmato qualunque cosa di cui
però ora non ho nessun ricordo. Preciso che io non ho alcun ricordo di quel periodo e quindi non
escludo di aver potuto fare l'incidente indicato ma come ho già sopra detto non ricordo nulla di quel
periodo. Conosco il signor è un amico in quanto compagno di una mia amica, Testimone_1
ricordo che tempo fa penso tipo dieci anni fa avevo fatto con lui uno scambio nel senso che io gli
avevo ceduto il mio furgone e lui mi aveva ceduto la sua macchina, un Alfa. Non ricordo di aver
fatto altri scambi o acquisti di motoveicoli con il sig. (cfr. verbale di causa del Tes_1
25.09.2024);
9 rilevato che sentito come il teste il signor questi dichiarava: Testimone_2
Contr
“Confermo che sono stato incaricato dalla compagnia assicuratrice di svolgere accertamenti
sull'incidente per cui è causa, ho svolto personalmente assieme ad un mio collaboratore indicato in
calce alla relazione le indagini del caso, in particolare il mio collaboratore si è occupato dei rilievi in
loco e dei contatti con le parti ed io mi sono occupato dell'attività di coordinamento e di redazione
dell'elaborato; confermo la mia relazione e l'allegato fotografico che mi vengono rammostrati
indicati come documenti n. 9 e 10 allegati dalla compagnia assicuratrice alla memoria ex art. 183
co. 6 n. 2 cpc” (cfr. verbale di causa del 12.06.2024), relazione in cui con dettagliata motivazione si concludeva osservando quanto segue: “trattasi di urto tra due veicoli in
marcia, in seguito al quale il mezzo in garanzia, a fronte di un urto diretto assai lieve, avrebbe
riportato ingenti danni causati dall'urto indiretto contro due guardrail ed un muretto….Al termine
delle attività di accertamento esperite sono, a nostro avviso, emersi una serie di elementi che portano
a dubitare della genuinità di quanto denunciato, che vanno a corroborare le perplessità espresse dal
Contr Consulente Tecnico Centrale” (cfr. relazione investigativa prodotta da , già cit.);
rilevato in particolare che nella citata relazione investigativa si osservava che le foto prodotte dall'attore (cfr. doc. 11 allegato all'atto di citazione) non erano state scattate nell'immediatezza dei fatti ma il giorno successivo e che era stato sentito un signore (di cui era indicato nome e cognome) residente al civico il cui cancello dava proprio sul quinto tornante della Via Panoramica ove sarebbe avvenuto l'incidente che aveva dichiarato all'investigatore dell'assicurazione che da quando risiedeva in quella via non aveva mai visto nessun incidente su quella curva;
che la visibilità in curva era ottima sia per chi scende che per chi sale e che era facile accorgersi se arrivava qualcuno, che di sera la strada era sempre perfettamente illuminata;
che tutte le mattine, tra le 7.00 e le 8.00,
10 portava il cane fuori e non aveva mai notato il guardrail con ammaccature o divelto;
che non aveva neanche mai notato pezzi di macchina rimasti sul marciapiede;
che non aveva mai notato qualche operatore che fosse intervenuto per mettere a posto il guard-rail danneggiato e che conosceva tutti coloro che abitavano lì intorno e se ci fossero stati dei lavori lo avrebbe saputo” (cfr. relazione investigativa cit.);
rilevato infine che la fattura n. 18/2021 del 17/02/2021 relativa alla spesa per la riparazione dei danni all'autovettura AUDI RS 3 Sportback tg. FZ897KA per l'importo indicato in atto di citazione pari a euro 25.254,00, era stata emessa dallo stesso attore signor che, oltre ad essere proprietario era anche titolare della Parte_1
carrozzeria che avrebbe eseguito le riparazioni (cfr. doc. 12 allegato all'atto di citazione);
rilevato dunque che dalle risultanze di causa emerge che il proprietario dell'autovettura sostiene di non sapere nulla della vicenda, neppure di essere stato a suo tempo il proprietario dell'autovettura in questione e per le sue condizioni (sulla sedia a rotelle invalido al 100% e senza patente di guida con un reddito modestissimo) la cosa appare anche credibile, chi poi avrebbe guidato l'autovettura e sottoscritto il modulo di constatazione amichevole in cui si assumeva la colpa ha dichiarato di non ricordare nulla e di essere all'epoca sotto l'effetto di stupefacenti per cui avrebbe potuto dire o sottoscrivere qualunque cosa non rendendosene conto, la relazione del perito dell'assicurazione esclude poi che l'incidente sia avvenuto con le modalità indicate dall'attore ed a questo riguardo indica specifici elementi e riferimenti, per cui resta solo il teste che riferisce Tes_1
dettagliatamente l'incidente precisando anche di aver venduto varie autovetture ai signori e la qual cosa appare però abbastanza strana essendo l'uno sulla sedie a CP_3 CP_4
11 rotelle senza patente invalido al 100% e con redditi modestissimi e l'altra facente frequente uso di stupefacenti tanto da non ricordare nulla della vicenda, né, ad essere precisi, si comprende come il teste abbia potuto lasciare alla guida dell'autovettura la Tes_1
signora che lui stesso ha dichiarato di conoscere bene, per cui doveva ben sapere CP_4
anche dell'uso di stupefacenti che la rendevano senz'altro inidonea alla guida;
rilevato perciò che tali essendo le risultanze di causa, può ritenersi superata la presunzione
juris tantum relativa alla dichiarazione riportata nel modulo di constatazione amichevole,
per cui si deve concludere nel senso che l'attore non ha fornito prova adeguata dell'incidente come dedotto in causa e conseguentemente la sua domanda va rigettata;
ritenuto quanto alle spese processuali che esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, liquidando a favore dello Stato ai sensi dell'art.133 DPR n.115/2002 le spese processuali relative al signor ammesso al patrocinio a spese dello Controparte_3
Stato (il legale dello stesso provvederà con apposita istanza a chiederne la liquidazione a carico dello Stato);
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta la domanda proposta dal signor contro il signor Parte_1 [...]
e la compagnia assicuratrice società ; CP_3 Controparte_1
b) condanna il signor a rimborsare allo Stato le spese di causa relative Parte_1
al signor ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si liquidano in Controparte_3
12 euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
c) condanna il signor a rimborsare alla compagnia assicuratrice società Parte_1
le spese di causa che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia, il 4 novembre 2025
Il giudice
IA IN
13