TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 28/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 1095/2024 promosso da:
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. CALDINI DEBORA;
- parte attrice opponente - contro
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. GRIP- CP_1 P.IVA_1
PAUDO PIETRO e ALOISI MARCELLO;
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo.
Conclusioni parte attrice: “accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di sur- rogazione azionato in via monitoria da;
- accertare e dichiarare la nullità delle CP_1 clausole contrattuali richiamate in narrativa per i motivi esposti in narrativa;
- conseguen- temente, in entrambi i casi, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto o, comun- que, limitare l'importo del credito vantato da a quello che risulterà effettivamen- CP_2 te dovuto all'esito dell'espletanda istruttoria. delle spese ed onorari del presen- te giudizio” Conclusioni parte convenuta: “Nel merito e in via principale accertata e dichiara- ta infondata l'opposizione intentata dalla sig.ra , confermare il decreto in- Parte_1 giuntivo n. 204/24 – rg 435/24 emesso dal Tribunale di Pistoia in data 27 marzo 2024, con vittoria di spese ai sensi del D.M. 55/2014 e ss mm.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo deducendo che CP_1
aveva stipulato due contratti di finanziamento garantiti da Net Parte_1
Insurance la quale, escussa per le morosità dei primi, aveva versato la somma di
1 € 39.928,30 per la restituzione della quale si era surrogata ai creditori e chieden- do il pagamento alla debitrice.
Il Tribunale aveva quindi emesso il decreto ingiuntivo 27 marzo 2024 n.
204.
Avverso di esso, ha proposto opposizione deducendo che: Parte_1
a) “non è concessa all'assicuratore alcuna surroga contro/nei confronti del proprio assicurato, essendo esso diritto esercitabile solo nei confronti di soggetti terzi rispetto al rapporto assicurativo”;
b) “le clausole dei due contratti di finanziamento che prevedono
l'attribuzione alla Compagnia assicuratrice, Net Insurance, del diritto di surroga da esercitarsi contro il consumatore assicurato devono considerarsi vessatorie e, per- tanto, nulle”, sia perché nulle ai sensi dell'art. 33 del codice del consumo che per mancata doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c..
Alle deduzioni così come sopra articolate ha replicato parte convenuta la quale ha opposto che:
a) esistente era il diritto di surroga;
b) “non può parlarsi infatti di vessatorietà e/o abusività delle suddette clau- sole una volta acclarato che il contratto di assicurazione sia stato stipulato a bene- ficio del mutuante”.
2.- Oggetto del presente giudizio è costituito dalla possibilità che una so- cietà di assicurazione che abbia garantito il creditore in ordine all'evento del mancato adempimento del debitore possa surrogarsi al primo per pretendere da quest'ultimo la restituzione di quanto corrisposto.
Detta fattispecie rientra nella fideiussio indemnitatis o polizza fideiussoria che, “tanto se diretta a garantire al beneficiario l'adempimento dell'obbligazione originariamente assunta verso di lui dal contraente della polizza quanto se volta ad assicurargli la somma dovuta per inadempimento o inesatto adempimento, assolve la funzione di garantire un obbligo altrui secondo lo schema previsto dall'art. 1936
c.c., affiancando al primo un secondo debitore di pari o diverso grado” (Cass., 27 maggio 2002, n. 7712 e 2 agosto 1990, n. 7766).
Così qualificata giuridicamente la fattispecie, consegue che l'azione propo- sta deve qualificarsi come regresso ex art. 1950 c.c. mentre la somme pacifica- mente corrisposte (anche) a titolo di “rimborso premi assicurativi” rappresentano
2 il corrispettivo a favore della compagnia di assicurazione per la prestazione della garanzia ovvero il suo guadagno.
Trattandosi di un diritto previsto dalla legge, esso è escluso dalla tutela consumieristica anche a prescindere dalla pattuizione dell'art. 7 dei contratti.
L'opposizione deve quindi essere rigettata.
3.- Per quanto attiene alle spese di giudizio, non si può non considerare che effettivamente il fatto che nei contratti di finanziamento fosse stata inserita anche una clausola relativa ai pagamenti dei premi assicurativi può avere inge- nerato nell'opponente la falsa convinzione che si fosse trattato di assicurazione a suo favore e, quindi, la conseguente speranza che l'impresa assicurativa nulla avrebbe potuto da lei pretendere.
A parere del Tribunale, detta circostanza consente di compensare inte- gralmente le spese legali.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione promossa da avverso il decreto in- Parte_1 giuntivo 27 marzo 2024 n. 204 a favore di CP_1
- dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese legali sostenute.
Pistoia, 28/03/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
3