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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/10/2025, n. 3051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3051 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1179 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ) e (C.F. ) quali Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 eredi di (C.F. ) già in Amministrazione di Sostegno, rappresentatati e Controparte_1 C.F._3 difesi dagli Avv.ti Chiara Menegon e Daniele Raccanello con domicilio eletto presso il loro studio in Asolo
(TV), Viale Enrico Fermi n. 14/H e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2 P.IVA_1 difesa dagli Avv. Maurizio Tolentinati e Antonio Sartori con domicilio eletto presso lo studio del secondo in
Venezia, San Polo 2464/O e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2420/2021 pubblicata in data 31 dicembre 2021 del Tribunale
Ordinario di Verona, non notificata.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- nel merito, in via principale
in accoglimento del presente appello, per i motivi sopra esposti, accertata l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da nella causa civile RG 3969/18 del Tribunale di Verona e portata nel CP_2 decreto ingiuntivo opposto n. 2599/2018 del 12.7.2018, n. 6059/2018 RG del Tribunale di Verona, riformare la sentenza n. 2420/2021, pronunciata dal Tribunale di Verona in data 09.12.2021, pubblicata il 13.12.2021, resa nella causa iscritta al n. 3969/2018 R.G. del Tribunale di Verona, riunita a quella RG 8601/18 e, previa condanna alla restituzione della somma di Euro 2.682,07 da parte dell'appellata all'appellante e per essa ora ai suoi eredi, sigg.ri (erede con beneficio d'inventario) e , suddiviso tra loro Parte_1 Parte_2 in quote uguali, e di quanto eventualmente versato in adempimento della predetta sentenza, confermarsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 2599/2018 del 12.07.2018 e dichiararsi che nulla è dovuto da parte dell'appellante e per essa ora dai suoi eredi, sigg.ri (erede con beneficio d'inventario) e Parte_1
, nei confronti della società appellata con rigetto di ogni domanda formulata Parte_2 CP_2 da parte appellata in ambo i procedimenti;
- ancora nel merito
in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n. 2420/2021, pronunciata dal Tribunale di
Verona in data 09.12.2021, pubblicata il 13.12.2021, resa nella causa iscritta al n. 3969/2018 R.G. del
Tribunale di Verona, riunita al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo RG 8601/18, ordinarsi ad la restituzione alla e per essa ora ai suoi eredi, sigg.ri (erede con CP_2 CP_1 Parte_1 beneficio d'inventario) e , suddiviso in quote uguali tra gli stessi, di quanto da questa Parte_2 eventualmente versato in esecuzione dell'impugnata sentenza e, dato atto dell'avvenuto versamento da parte dell'attrice alla società convenuta della somma capitale complessiva di Euro 750.000,00=, accertarsi e dichiararsi che tale somma risulta indebita per l'importo di Euro 33.467,89= e che la contabilità allegata dalla società appellata presenta gravi errori secondo quanto dedotto in atti ed in narrativa;
conseguentemente accertarsi e dichiararsi che la sig.ra e per essa ora i suoi eredi, sigg.ri (erede Controparte_1 Parte_1 con beneficio d'inventario) e nulla devono alla società e per l'effetto, Parte_2 CP_2 considerato l'indebito percepimento di somme da parte della stessa società appellata, condannarsi quest'ultima a restituire all'attrice e per essa ora ai suoi eredi, sigg.ri (erede con beneficio Parte_1
d'inventario) e , suddivisa in quote uguali tra gli stessi, trattandosi di importi dalla appellata Parte_2 non maturati, la somma di Euro 33.467,89= o quella minor somma che risultasse di Giustizia e per l'effetto condannarsi la medesima convenuta alla rifusione delle suddette somme, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi di legge dal versamento del secondo acconto di € 250.000,00= sino al saldo;
- nel merito in via subordinata nella denegata ipotesi in cui non fossero accolte le domande formulate in via principale nel merito, riformare la sentenza n. 2420/2021, pronunciata dal Tribunale di Verona in data
09.12.2021, pubblicata il 13.12.2021, resa nella causa iscritta al n. 3969/2018 R.G. del Tribunale di Verona e riunita al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo RG 8601/18 del Tribunale di Treviso e, accertato
e dichiarato che parte della somma di Euro 750.000,00= è stata indebitamente versata, condannarsi la società appellata a rifondere all'appellante sig.ra e per essa ora ai suoi eredi, sigg.ri CP_2 Controparte_1
(erede con beneficio d'inventario) e , suddivisa in quote tra loro uguali, la Parte_1 Parte_2 somma che, anche ai sensi dell'art 2033 e/o 2041 c.c., risulterà di Giustizia, trattandosi di importi che la
[...] ha incassato in maniera indebita per tutti i motivi in atti, con rigetto di ogni domanda avversaria;
CP_3
2 - ancora nel merito in ulteriore subordine nella denegata ed assolutamente non ritenuta ipotesi di riconoscimento di somme a qualsivoglia titolo a favore di parte appellata nella denegata CP_2 ipotesi in cui non fosse accolta la domanda principale, riformare la sentenza n. 2420/2021, pronunciata dal
Tribunale di Verona in data 09.12.2021, pubblicata il 13.12.2021, resa nella causa iscritta al n. 3969/2018
R.G. del Tribunale di Verona e riunita al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo RG 8601/18 e per
l'effetto compensarsi parzialmente le stesse somme con quanto dovuto dall'appellante sig.ra Controparte_1 ed ora dai suoi eredi, sigg.ri (erede con beneficio d'inventario) e Parte_1 Parte_2 all'appellata società per le causali dedotte in atti e rigettarsi ogni ulteriore domanda di parte CP_2 appellata;
- in via di estremo subordine
nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della poc'anzi suestesa domanda, riformare la sentenza n. 2420/2021, pronunciata dal Tribunale di Verona in data 09.12.2021, pubblicata il 13.12.2021, resa nella causa iscritta al n. 3969/2018 R.G. del Tribunale di Verona e riunita al procedimento di opposizione
a decreto ingiuntivo RG 8601/18 del Tribunale di Verona e per l'effetto ridursi la pretesa del dovuto da parte dell'appellante nei confronti della società appellata a misura di Giustizia, e comunque al minimo CP_2 beneviso all'odierna Corte, con compensazione delle spese e dei compensi professionali di lite ed accessori di
Legge, anche con riferimento al giudizio di primo grado;
- in ogni caso con integrale rifusione in favore dell'attrice appellante ed ora per essa dei suoi eredi, sigg.ri
(erede con beneficio d'inventario) e , suddivisi in quote tra loro uguali, di Parte_1 Parte_2 spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio, maggiorati del rimborso spese generali 15%, della
Cassa Avvocati 4% e dell''Iva al tasso di legge, oltre ad oneri peritali per C.T.U. e C.T.P. e ad ogni altra spesa eventualmente sopportata dall'appellante e dai suoi eredi nel corso dei due giudizi, ivi incluso il rimborso delle tasse di registrazione delle sentenze.
- in via istruttoria:
1) Previa revoca dell'ordinanza 11.10.2019 del Giudice di primo grado limitatamente ai capitoli di prova non ammessi n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-20-21-24 della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di
del procedimento RG 8601/18 del Tribunale di Verona, ammettersi la prova testimoniale su Controparte_1 tutti i capitoli non ammessi da ordinanza 11.11.2019, abilitando perciò la prova orale su tutti i capitoli di prova contenuti nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di del procedimento RG Controparte_1
8601/18 del Tribunale di Verona, nonché i capitoli formulati a prova contraria articolati nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del procedimento RG 8601/18 e nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di del procedimento RG 3969/18 del Tribunale di Verona;
Controparte_1
2) Abilitarsi la prova contraria sui capitoli di controparte ammessi;
3) Disporsi CTU secondo il quesito articolato nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di CP_1
nel procedimento RG 8601/18 del Tribunale di Verona, riportata al motivo n. 5 (erroneamente indicato
[...] con il n. 4) dell'atto di appello;
4) respingersi ogni richiesta di prova avversaria ed ogni eccezione di tardività e inammissibilità delle produzioni documentali (planimetrie e fotografie varie) inserite nel corpo della terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte nel procedimento RG 3969/2018 del Tribunale di Verona, depositata Controparte_1 il 19.12.2018 e nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte nel procedimento RG Controparte_1
8601/2018 del Tribunale di Verona.
3 Si allegano alle presenti note: (1-2) nota di trascrizione accettazione eredità con beneficio inventario e copia inventario di eredità – rep. 28057 Notaio di CA ON;
(3) certificato residenza Persona_1 Parte_2
”.
[...]
Per la parte appellata:
“in principalità in via tra loro solidale, in quanto – se è vero che la regola generale è quella della parziarietà dei debiti ereditari in relazione al valore delle quote (nel caso di specie uguali) – è altrettanto vero che, affinchè questa parziarietà si verifichi, è necessaria una specifica eccezione in senso proprio (Cassazione 12.7.2007 n.
15592), eccezione che non risulta essere stata formulata nell'atto di riassunzione e nelle relative conclusioni;
in subordine, in proporzione alle quote ereditarie dei due suddetti eredi (50% cadauno);
in ogni caso, come prescritto dall'art. 754 cc, ipotecariamente per l'intero, il che vale nel caso che ci occupa, avendo parte appellata a suo tempo – a fronte dell'inadempimento totale della debitrice agli obblighi su di sé gravanti in base alla sentenza di primo grado - provveduto ad iscrivere ipoteca giudiziale, sulla base della sentenza di primo grado, sui beni immobili della de cuius, con nota depositata il 15.3.2022, n. 10087 Reg.
Gen., n. 1700 Reg. Part. presentazione n. 10 del 15.3.2022 (all. 10).
Con queste importanti precisazioni, qui di seguito si ribadiscono nel seguente modo le conclusioni di parte appellata CP_2
1. rigettarsi tutte le domande di parte appellante e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza di primo grado, con le uniche variazioni che le statuizioni ivi contenute nei confronti della signora Controparte_1
– a seguito dell'evento interruttivo – devono ritenersi oggi riferite ai suoi due eredi, signori e Parte_1
, e che, quanto ai provvedimenti di condanna ora a loro carico, la responsabilità di tali eredi Parte_2
è da intendersi in via principale solidale, in subordine parziaria al 50% cadauno ed in ogni caso ipotecariamente per l'intero;
2. condannarsi altresì i predetti eredi signori e (con responsabilità Parte_1 Parte_2 solidale/parziaria nei termini esposti nella precedente conclusione n. 1) al pagamento (oltre a quanto stabilito dal Giudice di primo grado) anche degli interessi anatocistici ex art. 1283 cc al tasso previsto dall'art. 1284 IV comma cc (o al diverso tasso che dovesse essere ritenuto di giustizia) sugli interessi attribuiti dalla sentenza di primo grado e con decorrenza dalla domanda medesima (Cassazione 22.1.1997 n. 658);
3. compensi ex DM 55/2014 e s.m.i. e spese rifusi anche per il secondo grado di giudizio, come da producenda nota, sempre a carico dei predetti eredi signori e (e sempre con Parte_1 Parte_2 responsabilità solidale/parziaria nei termini esposti nella precedente conclusione n. 1;
4. con imputazione ex art. 1194 cc dell'importo di € 687,27 (incassato, al netto delle spese, da CP_2 per effetto della espropriazione mobiliare presso terzi 2824/2022) agli interessi e alle spese dovuti da parte appellante a parte appellata;
5. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
In via istruttoria ci si oppone alla ammissione sia della CTU, chiesta alle pagg. 60-61-62 dell'atto di appello per i motivi già esposti nella comparsa di costituzione e risposta d'appello e ci si oppone altresì all'ammissione delle prove orali ex adverso richieste nell'atto d'appello perché inammissibili ed irrilevanti;
in subordine si insiste per l'ammissione alla prova contraria, con i testi già indicati in primo grado e cioè: , Testimone_1
, , , , , Tes_2 Testimone_3 Tes_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7 Tes_8 Tes_1
, , , arch. , ,
[...] Tes_9 Testimone_10 Tes_11 Testimone_12 Testimone_13
, con riserva d'altri.
[...] Tes_15
4 Si chiede l'assegnazione della causa a decisione con termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
Si produce il seguente ulteriore documento:
10) nota di iscrizione ipotecaria depositata il 15.3.2022, n. 10087 Reg. Gen., n. 1700 Reg. Part. presentazione
n. 10 del 15.3.2022”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
adiva il Tribunale Ordinario di Verona in contraddittorio con per ivi sentir Controparte_1 CP_2 dichiarare che, tenuto conto del già attuato pagamento di € 750.000,00, nulla era a quest'ultima dovuto in relazione all'intercorso contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di opere di urbanizzazione relative alla lottizzazione 'Viale San Pancrazio'” in Comune di CA ON (VR).
L'attrice, deducendo errori contenuti nella contabilità presentata dalla citata convenuta, ne chiedeva inoltre la condanna alla restituzione della somma di € 38.245,26, ovvero della diversa ritenuta di Giustizia, che assumeva di aver versato in eccesso poiché riferita a prestazioni rimaste ineseguite.
In particolare, la committente affermava di aver convenuto il complessivo prezzo dell'appalto in €
565.000,00= oltre ad IVA 10%, secondo la documentazione progettuale allegata, precisando che detto corrispettivo era stato stabilito dalle parti a seguito di preventivo/offerta inoltrato dalla in CP_2 data 29 ottobre 2013 e redatto dopo aver esaminato la documentazione progettuale, ove erano state analiticamente descritte le opere da realizzare.
In detto preventivo la convenuta ebbe dunque a proporre il prezzo di € 583.226,46= oltre ad IVA, da scontarsi del 3%, così pervenendo alla quantificazione del preventivo finale pari al menzionato importo di 565.000,00= oltre ad IVA 10%.
Parallelamente, a seguito del ricorso presentato dalla società il Tribunale Ordinario di CP_2
Verona, con decreto ingiuntivo n. 2559/2018 del 12 luglio 2018, notificato in data 19 luglio 2018, ingiungeva a il pagamento della somma di € 59.398,84=, oltre ad interessi come da domanda ed alle Controparte_1 spese di procedura monitoria.
La medesima ingiunta proponeva pertanto tempestiva opposizione eccependo, in rito, il rapporto di continenza ex art. 39 c.p.c. con il giudizio di accertamento negativo del credito da lei promosso e comunque la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo, o, in subordine, la riunione dei due procedimenti;
nel merito, contestava la fondatezza della pretesa creditoria per le stesse ragioni esposte nella richiamata causa di cognizione ordinaria da lei introdotta.
Ritualmente costituitasi in giudizio chiedeva, preliminarmente, che fosse accertato il CP_2 passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto per la rinuncia della ingiunta ad un primo atto di opposizione notificatole ed in seguito poi rinnovato e comunque, in subordine, previa riunione con la introdotta causa di accertamento negativo del credito, la conferma del decreto ingiuntivo ed in ogni caso, in via di riconvenzione, il riconoscimento delle proprie pretese creditorie quantificate in € 59.398,84.
Disposta la riunione dei giudizi e disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali ed assunzione di prove dichiarative
Con sentenza n. 2420/2021 il Tribunale Ordinario di Verona, definitivamente pronunciando, così statuiva:
“… 1) rigetta la domande di per l'accertamento negativo del credito di e la Controparte_1 CP_2 condanna di quest'ultima alla restituzione di parte degli importi ricevuti;
2) “accerta la sussistenza del credito
5 di nei confronti di per l'importo di € 59.398,84, quale residuo corrispettivo CP_2 Controparte_1 dovuto in base alla fattura n. 1/0000364 dell'8.8.2016; 3) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo di cui alla causa R.G. 8601/18 e, revocato il decreto ingiuntivo n. 2599/18 del 12.7.2018, condanna a Controparte_1 pagare a l'importo di € 59.398,84, oltre interessi legali dalla data di scadenza della fattura al CP_2
28.6.2018 (data della domanda monitoria) ed oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c. dal 28.6.2018 al saldo effettivo;
4) condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, che si Controparte_1 CP_2 liquidano nell'importo di € 811,00 per spese ed € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge (precisando che nulla è dovuto a titolo di spese in relazione alla fase monitoria)”.
Il Tribunale adito, respinte tutte le preliminari eccezioni sollevate dalle parti e ricondotto l'accertamento di merito alla esatta quantificazione delle opere eseguite, sulla base della espletata istruttoria confermava la pretesa creditoria azionata dalla rigettando le domande attoree. CP_2
Ha interposto tempestivo gravame avverso detta statuizione affidato ai seguenti motivi: Controparte_1
• Erronea e contraddittoria valutazione nel merito delle istanze istruttorie con riferimento all'esatta quantificazione delle opere eseguite e dei materiali forniti dalla n forza del contratto CP_2 di appalto del 12 settembre 2014 (primo motivo);
• Erronea e contraddittoria valutazione nel merito delle risultanze istruttorie con riferimento alla sottoscrizione da parte del direttore dei lavori del libretto delle misure, del S.A.L. e del certificato di pagamento (secondo motivo);
• Erronea e contraddittoria valutazione nel merito delle risultanze istruttorie con riferimento alla sottoscrizione da parte della sig.ra dei verbali di collaudo depositati in Comune ed Controparte_1 alle dichiarazioni dei testi diparte attrice (terzo motivo);
• Mancata applicazione degli articoli 1659 e 1660 c.c. in tema di variazioni del contratto di appalto- mancata autorizzazione da parte della committente secondo quanto previsto dal Controparte_1 contratto di appalto (quarto motivo);
• Erroneità della sentenza per mancata valorizzazione della perizia dell'Ing. e per Persona_2 mancata ammissione della CTU richiesta dalla sig.ra (quinto motivo); Controparte_1
• Erroneità della sentenza in ordine alla domanda di ripetizione delle somme indebitamente versate (sesto motivo);
• Erronea regolamentazione delle spese di lite (settimo ed ultimo motivo).
Si è ritualmente costituita anche nel presente grado di appello chiedendo il rigetto della CP_2 avversa impugnazione e la conferma della sentenza appellata, previa eccezione di inammissibilità per difetto di valida procura ad impugnare.
Disposta l'interruzione del processo per sopravvenuto decesso dell'appellante e ritualmente riassunto lo stesso dagli eredi e , respinta con ordinanza del 7 novembre 2024 Parte_1 Parte_2
l'istanza formulata da parte appellata concernente una ritenuta lesione del contraddittorio nell'attuato deposito degli scritti conclusionali, la causa all'udienza del 24 ottobre 2024 veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 Preliminarmente deve essere sancita l'infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello, come proposta dalla difesa della sull'assunto che l'originario conferimento della procura ad CP_2 impugnare venne formalizzato dall'amministratore di sostegno di , sottoposta a tale Controparte_1 procedura esclusivamente per gli atti di straordinaria amministrazione, in luogo della stessa beneficiata, rientrando l'impugnazione, che si assume dunque avere una mera portata conservativa del patrimonio di quest'ultima, tra gli atti di ordinaria amministrazione.
Ed invero, a giudizio del Collegio, potendo il gravame, anche in ragione dei consequenziali oneri di difesa e di eventuale soccombenza, ulteriormente incidere in maniera consistente sugli assetti economici già sanciti dalla statuizione di prime cure, ben si giustifica il conferimento del mandato, a fronte della autorizzazione del
Giudice Tutelare del 17 marzo 2022, al costituito difensore.
Né, del resto, sussistono vizi di forma relativi alla rilasciata procura da parte dell'amministratore di sostegno come altresì dedotto dall'appellata, non essendo richiesta la sottoscrizione del soggetto beneficiato.
Ad ogni modo in allegato alle note di trattazione scritta dimesse dall'appellante in data 21 ottobre 2022 è stato depositato un nuovo mandato difensivo recante le firme dell'amministratore di sostegno e della stessa amministrata, così da potersi ritenere superata la relativa eccezione.
Ciò posto l'appello non è meritevole di accoglimento.
La ripercorsa lettura degli atti e dei documenti di causa non consente invero di riscontrare le addotte violazioni di legge né le asserite perplessità motivazionali proposte dalla parte appellante dovendo, al contrario, individuarsi una ratio decidendi giuridicamente e logicamente idonea a giustificare la decisione adottata, peraltro in applicazione di corretti parametri giurisprudenziali.
Declinando congiuntamente i motivi di impugnazione in quanto tra loro connessi ed interdipendenti, ancorché interamente devolutivi della res litigiosa, si ha dunque motivo per sancirne l'infondatezza.
Richiamati gli ambiti di rilevanza fattuale secondo i quali , rappresentata per l'incombente Controparte_1 dal figlio ebbe a commissionare alla odierna appellata la realizzazione delle opere di Parte_2 urbanizzazione relative alla lottizzazione di Viale San Pancrazio a CA ON (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado) e che le stesse, convenute a misura nell'ambito del contratto di appalto inter partes, ebbero ad avere incontestata esecuzione ed ultimazione, come risultante dai verbali di collaudo in atti, coerente e logica, come tale condivisibile, si manifesta l'argomentazione decisoria adottata.
Non hanno in effetti trovato alcun riscontro istruttorio le allegazioni attoree, in questa sede riproposte, secondo le quali l'appaltatrice avrebbe conteggiato nel S.A.L. e addebitato nella fattura poi azionata
7 monitoriamente, 12.000 metri cubi di materiale ghiaioso quando invece, per il riempimento dell'area di urbanizzazione ne avrebbe asseritamente utilizzati un quantitativo notevolmente inferiore, con una consequenziale eccedenza di 5.433 metri cubi quantificabile in € 65.739,30.
Né, per altro verso, risultano essere stati erroneamente conteggiati ed addebitati alla odierna appellante
1.384,86 mq di conglomerato cementizio per i sottofondi dei marciapiedi in luogo dei ritenuti effettivi 1.055 mq per un maggior valore non dovuto di € 5.247,55, ovvero 14,50 mc di ghiaia per il riempimento delle isole spartitraffico in luogo dei 3,90 mc che si assumono effettivamente utilizzati per un maggiore valore non dovuto di € 383,68 né, infine, costi per il carico, trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta conseguente alle demolizioni effettuate per un totale di 2.186,16 tonnellate in luogo delle asserite effettive
962,23 tonnellate per un conseguente maggior valore di € 8.654,26.
Sottoposto ad un rigoroso vaglio critico l'acquisito contesto probatorio sul quale riposa la sentenza gravata, costituito da copiosa documentazione ed assunzione di convergenti testimonianze, non si ha motivo per dissentire dal convincimento raggiunto.
Indipendentemente dalla effettiva capacità della committente (all'epoca ottantenne) sottoposta ad amministrazione di sostegno di poter esprimere un personale sindacato sulla contabilità redatta in contraddittorio tra ed il direttore dei lavori geom. (come espressamente CP_2 Testimone_14 previsto all'art. 20 comma 10 del contratto di appalto), la conformità della quantificazione delle opere realizzate emerge dalle sottoscrizioni direttamente apposte dalla in calce ai verbali di collaudo CP_1 recanti una contabilità finale.
Sul punto non può del resto sottovalutarsi la circostanza, di non scarso rilievo, che la contestazione della fattura di saldo venne formalizzata da detta committente a distanza di circa due anni dalla sua emissione e soltanto in seguito alla formale intimazione di pagamento da parte del legale di fiducia della impresa appaltatrice.
[... Dissentendo dalla interpretazione proposta dall'appellante, i testi escussi e Ing. Tes_11 Tes_16 Tes_
), consentono di riscontrare come a seguito di scrupolosi rilievi tecnici eseguiti in cantiere sia stata redatta la contabilità finale (incluso il libretto delle misure) poi sottoscritta dallo stesso direttore dei lavori.
I testi, sottoposti dal Giudice di prime cure ad un apprezzabile riscontro di credibilità soggettiva ed oggettiva, hanno dunque confermato che i conteggi contenuti nel S.A.L. finale sono stati eseguiti sulla base di rilievi tecnici in contraddittorio tra il responsabile di cantiere di il direttore dei lavori ed i suoi CP_2 collaboratori di studio, peraltro in presenza anche di un tecnico topografo e, talvolta, di un rappresentante della proprietà, circostanza in ogni caso confermata anche dal teste del tutto estraneo alle parti. Tes_6
8 Appare del resto dirimente l'accertata circostanza che il direttore dei lavori ebbe a sottoscrivere il libretto delle misure (cfr. doc.11 fascicolo di primo grado di parte appellata), nonché il SAL ed il certificato di pagamento (cfr. doc. 18 fascicolo di primo grado di parte appellata) in funzione del quale risulta essere stata emessa la fattura poi contestata dalla committente.
In ragione di tale tessuto istruttorio di alcun rilievo si manifestano le argomentazioni difensive proposte circa la riferita erroneità delle risultanti quattro quantità dei lavori previste nello stesso libretto delle misure, attinenti, rispettivamente, al materiale frantumato di riciclo utilizzato per riempire gli scavi, al carico, trasporto e smaltimento del materiale accatastato in cantiere proveniente da demolizioni, al conglomerato cementizio ed al ghiaino tondo bianco per il riempimento delle isole spartitraffico.
Le stesse, secondo i termini appostati dalla impresa appaltatrice nella fatturazione emessa 1/0000364 dell'8 agosto 2016, risultano riportate nel S.A.L. finale alle specifiche voci 6, 78, 15 e 97 laddove, peraltro, i relativi prezzi unitari applicati a tali quantità non risulta essere stato oggetto di specifica contestazione, trovando, come detto, conferma nel certificato di pagamento del direttore dei lavori.
Di alcun pregio si manifestano pertanto le pretese incongruenze testimoniali addotte dalla appellante a fronte, per quanto concerne la voce 6 (2073), del S.A.L. del 29 febbraio 2016 corrispondente al materiale frantumato di riciclo utilizzato per riempire gli scavi, dei D.D.T. che si assumono indicativi di una rilevante quantità di materiale frantumato di riciclo nel cantiere quantunque i lavori risultassero ultimati al marzo
2015, come risulterebbe dal collaudo provvisorio del 10 marzo 2015.
In proposito si rileva come nel febbraio dello stesso anno, circostanza pretermessa dall'appellante, intervenne tra la committente ed il una convenzione urbanistica in variante, come tale Parte_3
[... richiedente ulteriore materiale;
ciò del resto si evince dalla deposizione testimoniale resa dalla teste Ing. Tes_
, la quale conferma che al dicembre 2014 i lavori fossero ultimati ad eccezione, tuttavia, di una rotatoria ed i parcheggi.
Appare ad ogni modo dirimente che le complessive opere di urbanizzazione realizzate hanno trovato ultimativo riscontro nel collaudo definitivo (cfr. sub doc. 9 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Inconferente risulta essere, per altro verso, la valorizzazione proposta dall'appellante alla ritrattazione del direttore dei lavori che, all'udienza del 14 ottobre 2020 ebbe a discostarsi dalle sottoscrizioni apposte sulla contabilità asserendo di aver firmato quest'ultima forse per leggerezza, posto che, come detto, fu proprio il medesimo, unitamente al fratello, ad averne curato l'elaborazione.
I D.D.T. in atti (cfr. doc. 24 fascicolo di primo grado di parte appellata) confermano dunque la movimentazione del materiale frantumato di riciclo come poi richiesta in pagamento, non avendo trovato detta circostanza utile smentita dalle deposizioni testimoniali parimenti acquisite, laddove risulta accertato
9 Tes_ (cfr. deposizione del teste l'utilizzo di solo materiale proveniente dall'impianto e certificato, così da non poter essere condiviso l'ulteriore assunto di parte appellante secondo il quale la per i CP_2 riempimenti, avrebbe utilizzato materiale inerte di provenienza dal torrente Tasso.
Infondata è per altro verso la critica alla sentenza impugnata secondo la quale la sentenza impugnata non avrebbe sufficientemente valorizzato la consulenza tecnica di parte a firma dell'Ing. posto che la Per_2 stessa, qualificabile come allegazione difensiva, ha trovato in effetti consistente smentita nelle prove acquisite ed innanzi richiamate, tenuto in particolare conto la deposizione della teste , la quale ha Tes_1 affermato (cfr. inoltre la relazione a firma di quest'ultima sub doc. 23 del fascicolo di primo grado di parte appellata) che emersero in sede esecutiva particolari esigenze determinanti l'incremento del materiale frantumato di riciclo quali sbancamenti e modifiche resesi necessarie per adeguare lo stato dei luoghi alle richieste degli Enti.
Quanto alla voce n.78 – n.p. 04 del S.A.L. del 29 febbraio 2016 relativa al carico, trasporto e smaltimento del materiale accatastato proveniente da precedente demolizione, anch'essa messa in discussione dall'appellante, si ha altresì motivo per condividere la motivazione adottata.
Detta voce a ben considerare trova riscontro documentale nei formulari (cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado di parte appellata), confermati con le testimonianze rese dai testi (direttore tecnico di cantiere), Tes_1 Tes_
e non potendosi a riguardo conseguentemente apprezzare le pretese contraddittorietà. Tes_5
Anche la voce n. 15 (2087) relativa al conglomerato cementizio e la voce 79 n.p. 23 del S.A.L. del 29 febbraio
2016 relativa al ghiaino bianco per isole spartitraffico non risulta essere degna della proposta censura non avendo trovato riscontro alcuno le unilaterali e contrarie affermazioni di parte appellante.
Infondato è inoltre l'assunto inerente l'erronea attribuzione alla committente della sottoscrizione effettuata dal direttore dei lavori ed in concreto inerente alla quantità dei materiali che risulta essere stata oggetto di contestazione.
Il direttore dei lavori è invero, con riferimento, come ricorre nella fattispecie, alle manifestazioni di volontà contenute in ambito strettamente tecnico un rappresentante del committente con poteri di ingerenza, pari a quelli di quest'ultimo.
L'avvenuta sottoscrizione del libretto delle misure da parte del geom. avvenuta in Testimone_14 contraddittorio con l'impresa appaltatrice che su di esso ha fondato le proprie pretese creditorie, come detto, costituisce dunque un dato probatorio di primario rilievo, rispondente peraltro alla volontà negoziale delle parti.
10 Secondo quanto chiarito dallo stesso Tribunale, la sottoscrizione del più volte menzionato libretto delle misure da parte del direttore dei lavori viene valorizzata al mero fine di apprezzarne le misurazioni attuate, la quantificazione delle opere e dei materiali e non certo per attribuire allo stesso il potere, sostitutivo di quello del committente, di accettare e concordare il prezzo finale dell'appalto come invece opinato dall'appellante.
Priva di pregio è anche la censura attinente al sancito diniego di CTU, in questa sede nuovamente sollecitata.
Per granitica giurisprudenza di legittimità, invero, il ricorso al consulente tecnico d'ufficio deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati (come sembrerebbe ricorrere nella fattispecie), ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti.
In disparte l'avvenuta immutazione dei luoghi, il considerevole lasso di tempo intercorso dalla conclusione dei lavori, non consente certo un accertamento postumo sulle quantità dei materiali.
Conclusivamente l'appello deve essere respinto e la statuizione di primo grado integralmente confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo proposto dalle parti.
Non trova luogo, stante il disposto di cui all'art. 2909 c.c., la richiesta di parte appellata di modifica della sentenza appellata mediante indicazione nominativa degli eredi, non risultando questi ultimi, costituiti nel presente grado in riassunzione, nuovi soggetti ma subentranti nella posizione processuale del loro dante causa, nel rispetto degli effetti della sentenza.
Le spese seguono la soccombenza a carico di parte appellante e vengono liquidate in favore di CP_2 sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al disputatum
[...]
(€ 59.398,84), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 9.991,00 per compensi professionali (€ 2.977,00 fase di studio, € 1.911,00 fase introduttiva, € 5.103,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali
(15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante - trattandosi di
“accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito
(con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge
24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n.
1179/2022 di Ruolo Generale promossa da e quali eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
contro vverso la sentenza n. 2420/2021 pubblicata in data 31 dicembre Controparte_1 CP_2
11 2021 del Tribunale Ordinario di Verona, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
2. AN e in solido alla rifusione delle spese di lite del Parte_1 Parte_2 grado in favore di che liquida in € 9.991,00 per compenso professionale oltre IVA, CP_2
CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché e in solido Parte_1 Parte_2 siano obbligati a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 17 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1179 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ) e (C.F. ) quali Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 eredi di (C.F. ) già in Amministrazione di Sostegno, rappresentatati e Controparte_1 C.F._3 difesi dagli Avv.ti Chiara Menegon e Daniele Raccanello con domicilio eletto presso il loro studio in Asolo
(TV), Viale Enrico Fermi n. 14/H e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2 P.IVA_1 difesa dagli Avv. Maurizio Tolentinati e Antonio Sartori con domicilio eletto presso lo studio del secondo in
Venezia, San Polo 2464/O e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2420/2021 pubblicata in data 31 dicembre 2021 del Tribunale
Ordinario di Verona, non notificata.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- nel merito, in via principale
in accoglimento del presente appello, per i motivi sopra esposti, accertata l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da nella causa civile RG 3969/18 del Tribunale di Verona e portata nel CP_2 decreto ingiuntivo opposto n. 2599/2018 del 12.7.2018, n. 6059/2018 RG del Tribunale di Verona, riformare la sentenza n. 2420/2021, pronunciata dal Tribunale di Verona in data 09.12.2021, pubblicata il 13.12.2021, resa nella causa iscritta al n. 3969/2018 R.G. del Tribunale di Verona, riunita a quella RG 8601/18 e, previa condanna alla restituzione della somma di Euro 2.682,07 da parte dell'appellata all'appellante e per essa ora ai suoi eredi, sigg.ri (erede con beneficio d'inventario) e , suddiviso tra loro Parte_1 Parte_2 in quote uguali, e di quanto eventualmente versato in adempimento della predetta sentenza, confermarsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 2599/2018 del 12.07.2018 e dichiararsi che nulla è dovuto da parte dell'appellante e per essa ora dai suoi eredi, sigg.ri (erede con beneficio d'inventario) e Parte_1
, nei confronti della società appellata con rigetto di ogni domanda formulata Parte_2 CP_2 da parte appellata in ambo i procedimenti;
- ancora nel merito
in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n. 2420/2021, pronunciata dal Tribunale di
Verona in data 09.12.2021, pubblicata il 13.12.2021, resa nella causa iscritta al n. 3969/2018 R.G. del
Tribunale di Verona, riunita al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo RG 8601/18, ordinarsi ad la restituzione alla e per essa ora ai suoi eredi, sigg.ri (erede con CP_2 CP_1 Parte_1 beneficio d'inventario) e , suddiviso in quote uguali tra gli stessi, di quanto da questa Parte_2 eventualmente versato in esecuzione dell'impugnata sentenza e, dato atto dell'avvenuto versamento da parte dell'attrice alla società convenuta della somma capitale complessiva di Euro 750.000,00=, accertarsi e dichiararsi che tale somma risulta indebita per l'importo di Euro 33.467,89= e che la contabilità allegata dalla società appellata presenta gravi errori secondo quanto dedotto in atti ed in narrativa;
conseguentemente accertarsi e dichiararsi che la sig.ra e per essa ora i suoi eredi, sigg.ri (erede Controparte_1 Parte_1 con beneficio d'inventario) e nulla devono alla società e per l'effetto, Parte_2 CP_2 considerato l'indebito percepimento di somme da parte della stessa società appellata, condannarsi quest'ultima a restituire all'attrice e per essa ora ai suoi eredi, sigg.ri (erede con beneficio Parte_1
d'inventario) e , suddivisa in quote uguali tra gli stessi, trattandosi di importi dalla appellata Parte_2 non maturati, la somma di Euro 33.467,89= o quella minor somma che risultasse di Giustizia e per l'effetto condannarsi la medesima convenuta alla rifusione delle suddette somme, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi di legge dal versamento del secondo acconto di € 250.000,00= sino al saldo;
- nel merito in via subordinata nella denegata ipotesi in cui non fossero accolte le domande formulate in via principale nel merito, riformare la sentenza n. 2420/2021, pronunciata dal Tribunale di Verona in data
09.12.2021, pubblicata il 13.12.2021, resa nella causa iscritta al n. 3969/2018 R.G. del Tribunale di Verona e riunita al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo RG 8601/18 del Tribunale di Treviso e, accertato
e dichiarato che parte della somma di Euro 750.000,00= è stata indebitamente versata, condannarsi la società appellata a rifondere all'appellante sig.ra e per essa ora ai suoi eredi, sigg.ri CP_2 Controparte_1
(erede con beneficio d'inventario) e , suddivisa in quote tra loro uguali, la Parte_1 Parte_2 somma che, anche ai sensi dell'art 2033 e/o 2041 c.c., risulterà di Giustizia, trattandosi di importi che la
[...] ha incassato in maniera indebita per tutti i motivi in atti, con rigetto di ogni domanda avversaria;
CP_3
2 - ancora nel merito in ulteriore subordine nella denegata ed assolutamente non ritenuta ipotesi di riconoscimento di somme a qualsivoglia titolo a favore di parte appellata nella denegata CP_2 ipotesi in cui non fosse accolta la domanda principale, riformare la sentenza n. 2420/2021, pronunciata dal
Tribunale di Verona in data 09.12.2021, pubblicata il 13.12.2021, resa nella causa iscritta al n. 3969/2018
R.G. del Tribunale di Verona e riunita al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo RG 8601/18 e per
l'effetto compensarsi parzialmente le stesse somme con quanto dovuto dall'appellante sig.ra Controparte_1 ed ora dai suoi eredi, sigg.ri (erede con beneficio d'inventario) e Parte_1 Parte_2 all'appellata società per le causali dedotte in atti e rigettarsi ogni ulteriore domanda di parte CP_2 appellata;
- in via di estremo subordine
nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della poc'anzi suestesa domanda, riformare la sentenza n. 2420/2021, pronunciata dal Tribunale di Verona in data 09.12.2021, pubblicata il 13.12.2021, resa nella causa iscritta al n. 3969/2018 R.G. del Tribunale di Verona e riunita al procedimento di opposizione
a decreto ingiuntivo RG 8601/18 del Tribunale di Verona e per l'effetto ridursi la pretesa del dovuto da parte dell'appellante nei confronti della società appellata a misura di Giustizia, e comunque al minimo CP_2 beneviso all'odierna Corte, con compensazione delle spese e dei compensi professionali di lite ed accessori di
Legge, anche con riferimento al giudizio di primo grado;
- in ogni caso con integrale rifusione in favore dell'attrice appellante ed ora per essa dei suoi eredi, sigg.ri
(erede con beneficio d'inventario) e , suddivisi in quote tra loro uguali, di Parte_1 Parte_2 spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio, maggiorati del rimborso spese generali 15%, della
Cassa Avvocati 4% e dell''Iva al tasso di legge, oltre ad oneri peritali per C.T.U. e C.T.P. e ad ogni altra spesa eventualmente sopportata dall'appellante e dai suoi eredi nel corso dei due giudizi, ivi incluso il rimborso delle tasse di registrazione delle sentenze.
- in via istruttoria:
1) Previa revoca dell'ordinanza 11.10.2019 del Giudice di primo grado limitatamente ai capitoli di prova non ammessi n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-20-21-24 della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di
del procedimento RG 8601/18 del Tribunale di Verona, ammettersi la prova testimoniale su Controparte_1 tutti i capitoli non ammessi da ordinanza 11.11.2019, abilitando perciò la prova orale su tutti i capitoli di prova contenuti nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di del procedimento RG Controparte_1
8601/18 del Tribunale di Verona, nonché i capitoli formulati a prova contraria articolati nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del procedimento RG 8601/18 e nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di del procedimento RG 3969/18 del Tribunale di Verona;
Controparte_1
2) Abilitarsi la prova contraria sui capitoli di controparte ammessi;
3) Disporsi CTU secondo il quesito articolato nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di CP_1
nel procedimento RG 8601/18 del Tribunale di Verona, riportata al motivo n. 5 (erroneamente indicato
[...] con il n. 4) dell'atto di appello;
4) respingersi ogni richiesta di prova avversaria ed ogni eccezione di tardività e inammissibilità delle produzioni documentali (planimetrie e fotografie varie) inserite nel corpo della terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte nel procedimento RG 3969/2018 del Tribunale di Verona, depositata Controparte_1 il 19.12.2018 e nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte nel procedimento RG Controparte_1
8601/2018 del Tribunale di Verona.
3 Si allegano alle presenti note: (1-2) nota di trascrizione accettazione eredità con beneficio inventario e copia inventario di eredità – rep. 28057 Notaio di CA ON;
(3) certificato residenza Persona_1 Parte_2
”.
[...]
Per la parte appellata:
“in principalità in via tra loro solidale, in quanto – se è vero che la regola generale è quella della parziarietà dei debiti ereditari in relazione al valore delle quote (nel caso di specie uguali) – è altrettanto vero che, affinchè questa parziarietà si verifichi, è necessaria una specifica eccezione in senso proprio (Cassazione 12.7.2007 n.
15592), eccezione che non risulta essere stata formulata nell'atto di riassunzione e nelle relative conclusioni;
in subordine, in proporzione alle quote ereditarie dei due suddetti eredi (50% cadauno);
in ogni caso, come prescritto dall'art. 754 cc, ipotecariamente per l'intero, il che vale nel caso che ci occupa, avendo parte appellata a suo tempo – a fronte dell'inadempimento totale della debitrice agli obblighi su di sé gravanti in base alla sentenza di primo grado - provveduto ad iscrivere ipoteca giudiziale, sulla base della sentenza di primo grado, sui beni immobili della de cuius, con nota depositata il 15.3.2022, n. 10087 Reg.
Gen., n. 1700 Reg. Part. presentazione n. 10 del 15.3.2022 (all. 10).
Con queste importanti precisazioni, qui di seguito si ribadiscono nel seguente modo le conclusioni di parte appellata CP_2
1. rigettarsi tutte le domande di parte appellante e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza di primo grado, con le uniche variazioni che le statuizioni ivi contenute nei confronti della signora Controparte_1
– a seguito dell'evento interruttivo – devono ritenersi oggi riferite ai suoi due eredi, signori e Parte_1
, e che, quanto ai provvedimenti di condanna ora a loro carico, la responsabilità di tali eredi Parte_2
è da intendersi in via principale solidale, in subordine parziaria al 50% cadauno ed in ogni caso ipotecariamente per l'intero;
2. condannarsi altresì i predetti eredi signori e (con responsabilità Parte_1 Parte_2 solidale/parziaria nei termini esposti nella precedente conclusione n. 1) al pagamento (oltre a quanto stabilito dal Giudice di primo grado) anche degli interessi anatocistici ex art. 1283 cc al tasso previsto dall'art. 1284 IV comma cc (o al diverso tasso che dovesse essere ritenuto di giustizia) sugli interessi attribuiti dalla sentenza di primo grado e con decorrenza dalla domanda medesima (Cassazione 22.1.1997 n. 658);
3. compensi ex DM 55/2014 e s.m.i. e spese rifusi anche per il secondo grado di giudizio, come da producenda nota, sempre a carico dei predetti eredi signori e (e sempre con Parte_1 Parte_2 responsabilità solidale/parziaria nei termini esposti nella precedente conclusione n. 1;
4. con imputazione ex art. 1194 cc dell'importo di € 687,27 (incassato, al netto delle spese, da CP_2 per effetto della espropriazione mobiliare presso terzi 2824/2022) agli interessi e alle spese dovuti da parte appellante a parte appellata;
5. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
In via istruttoria ci si oppone alla ammissione sia della CTU, chiesta alle pagg. 60-61-62 dell'atto di appello per i motivi già esposti nella comparsa di costituzione e risposta d'appello e ci si oppone altresì all'ammissione delle prove orali ex adverso richieste nell'atto d'appello perché inammissibili ed irrilevanti;
in subordine si insiste per l'ammissione alla prova contraria, con i testi già indicati in primo grado e cioè: , Testimone_1
, , , , , Tes_2 Testimone_3 Tes_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7 Tes_8 Tes_1
, , , arch. , ,
[...] Tes_9 Testimone_10 Tes_11 Testimone_12 Testimone_13
, con riserva d'altri.
[...] Tes_15
4 Si chiede l'assegnazione della causa a decisione con termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
Si produce il seguente ulteriore documento:
10) nota di iscrizione ipotecaria depositata il 15.3.2022, n. 10087 Reg. Gen., n. 1700 Reg. Part. presentazione
n. 10 del 15.3.2022”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
adiva il Tribunale Ordinario di Verona in contraddittorio con per ivi sentir Controparte_1 CP_2 dichiarare che, tenuto conto del già attuato pagamento di € 750.000,00, nulla era a quest'ultima dovuto in relazione all'intercorso contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di opere di urbanizzazione relative alla lottizzazione 'Viale San Pancrazio'” in Comune di CA ON (VR).
L'attrice, deducendo errori contenuti nella contabilità presentata dalla citata convenuta, ne chiedeva inoltre la condanna alla restituzione della somma di € 38.245,26, ovvero della diversa ritenuta di Giustizia, che assumeva di aver versato in eccesso poiché riferita a prestazioni rimaste ineseguite.
In particolare, la committente affermava di aver convenuto il complessivo prezzo dell'appalto in €
565.000,00= oltre ad IVA 10%, secondo la documentazione progettuale allegata, precisando che detto corrispettivo era stato stabilito dalle parti a seguito di preventivo/offerta inoltrato dalla in CP_2 data 29 ottobre 2013 e redatto dopo aver esaminato la documentazione progettuale, ove erano state analiticamente descritte le opere da realizzare.
In detto preventivo la convenuta ebbe dunque a proporre il prezzo di € 583.226,46= oltre ad IVA, da scontarsi del 3%, così pervenendo alla quantificazione del preventivo finale pari al menzionato importo di 565.000,00= oltre ad IVA 10%.
Parallelamente, a seguito del ricorso presentato dalla società il Tribunale Ordinario di CP_2
Verona, con decreto ingiuntivo n. 2559/2018 del 12 luglio 2018, notificato in data 19 luglio 2018, ingiungeva a il pagamento della somma di € 59.398,84=, oltre ad interessi come da domanda ed alle Controparte_1 spese di procedura monitoria.
La medesima ingiunta proponeva pertanto tempestiva opposizione eccependo, in rito, il rapporto di continenza ex art. 39 c.p.c. con il giudizio di accertamento negativo del credito da lei promosso e comunque la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo, o, in subordine, la riunione dei due procedimenti;
nel merito, contestava la fondatezza della pretesa creditoria per le stesse ragioni esposte nella richiamata causa di cognizione ordinaria da lei introdotta.
Ritualmente costituitasi in giudizio chiedeva, preliminarmente, che fosse accertato il CP_2 passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto per la rinuncia della ingiunta ad un primo atto di opposizione notificatole ed in seguito poi rinnovato e comunque, in subordine, previa riunione con la introdotta causa di accertamento negativo del credito, la conferma del decreto ingiuntivo ed in ogni caso, in via di riconvenzione, il riconoscimento delle proprie pretese creditorie quantificate in € 59.398,84.
Disposta la riunione dei giudizi e disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali ed assunzione di prove dichiarative
Con sentenza n. 2420/2021 il Tribunale Ordinario di Verona, definitivamente pronunciando, così statuiva:
“… 1) rigetta la domande di per l'accertamento negativo del credito di e la Controparte_1 CP_2 condanna di quest'ultima alla restituzione di parte degli importi ricevuti;
2) “accerta la sussistenza del credito
5 di nei confronti di per l'importo di € 59.398,84, quale residuo corrispettivo CP_2 Controparte_1 dovuto in base alla fattura n. 1/0000364 dell'8.8.2016; 3) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo di cui alla causa R.G. 8601/18 e, revocato il decreto ingiuntivo n. 2599/18 del 12.7.2018, condanna a Controparte_1 pagare a l'importo di € 59.398,84, oltre interessi legali dalla data di scadenza della fattura al CP_2
28.6.2018 (data della domanda monitoria) ed oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c. dal 28.6.2018 al saldo effettivo;
4) condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, che si Controparte_1 CP_2 liquidano nell'importo di € 811,00 per spese ed € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge (precisando che nulla è dovuto a titolo di spese in relazione alla fase monitoria)”.
Il Tribunale adito, respinte tutte le preliminari eccezioni sollevate dalle parti e ricondotto l'accertamento di merito alla esatta quantificazione delle opere eseguite, sulla base della espletata istruttoria confermava la pretesa creditoria azionata dalla rigettando le domande attoree. CP_2
Ha interposto tempestivo gravame avverso detta statuizione affidato ai seguenti motivi: Controparte_1
• Erronea e contraddittoria valutazione nel merito delle istanze istruttorie con riferimento all'esatta quantificazione delle opere eseguite e dei materiali forniti dalla n forza del contratto CP_2 di appalto del 12 settembre 2014 (primo motivo);
• Erronea e contraddittoria valutazione nel merito delle risultanze istruttorie con riferimento alla sottoscrizione da parte del direttore dei lavori del libretto delle misure, del S.A.L. e del certificato di pagamento (secondo motivo);
• Erronea e contraddittoria valutazione nel merito delle risultanze istruttorie con riferimento alla sottoscrizione da parte della sig.ra dei verbali di collaudo depositati in Comune ed Controparte_1 alle dichiarazioni dei testi diparte attrice (terzo motivo);
• Mancata applicazione degli articoli 1659 e 1660 c.c. in tema di variazioni del contratto di appalto- mancata autorizzazione da parte della committente secondo quanto previsto dal Controparte_1 contratto di appalto (quarto motivo);
• Erroneità della sentenza per mancata valorizzazione della perizia dell'Ing. e per Persona_2 mancata ammissione della CTU richiesta dalla sig.ra (quinto motivo); Controparte_1
• Erroneità della sentenza in ordine alla domanda di ripetizione delle somme indebitamente versate (sesto motivo);
• Erronea regolamentazione delle spese di lite (settimo ed ultimo motivo).
Si è ritualmente costituita anche nel presente grado di appello chiedendo il rigetto della CP_2 avversa impugnazione e la conferma della sentenza appellata, previa eccezione di inammissibilità per difetto di valida procura ad impugnare.
Disposta l'interruzione del processo per sopravvenuto decesso dell'appellante e ritualmente riassunto lo stesso dagli eredi e , respinta con ordinanza del 7 novembre 2024 Parte_1 Parte_2
l'istanza formulata da parte appellata concernente una ritenuta lesione del contraddittorio nell'attuato deposito degli scritti conclusionali, la causa all'udienza del 24 ottobre 2024 veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 Preliminarmente deve essere sancita l'infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello, come proposta dalla difesa della sull'assunto che l'originario conferimento della procura ad CP_2 impugnare venne formalizzato dall'amministratore di sostegno di , sottoposta a tale Controparte_1 procedura esclusivamente per gli atti di straordinaria amministrazione, in luogo della stessa beneficiata, rientrando l'impugnazione, che si assume dunque avere una mera portata conservativa del patrimonio di quest'ultima, tra gli atti di ordinaria amministrazione.
Ed invero, a giudizio del Collegio, potendo il gravame, anche in ragione dei consequenziali oneri di difesa e di eventuale soccombenza, ulteriormente incidere in maniera consistente sugli assetti economici già sanciti dalla statuizione di prime cure, ben si giustifica il conferimento del mandato, a fronte della autorizzazione del
Giudice Tutelare del 17 marzo 2022, al costituito difensore.
Né, del resto, sussistono vizi di forma relativi alla rilasciata procura da parte dell'amministratore di sostegno come altresì dedotto dall'appellata, non essendo richiesta la sottoscrizione del soggetto beneficiato.
Ad ogni modo in allegato alle note di trattazione scritta dimesse dall'appellante in data 21 ottobre 2022 è stato depositato un nuovo mandato difensivo recante le firme dell'amministratore di sostegno e della stessa amministrata, così da potersi ritenere superata la relativa eccezione.
Ciò posto l'appello non è meritevole di accoglimento.
La ripercorsa lettura degli atti e dei documenti di causa non consente invero di riscontrare le addotte violazioni di legge né le asserite perplessità motivazionali proposte dalla parte appellante dovendo, al contrario, individuarsi una ratio decidendi giuridicamente e logicamente idonea a giustificare la decisione adottata, peraltro in applicazione di corretti parametri giurisprudenziali.
Declinando congiuntamente i motivi di impugnazione in quanto tra loro connessi ed interdipendenti, ancorché interamente devolutivi della res litigiosa, si ha dunque motivo per sancirne l'infondatezza.
Richiamati gli ambiti di rilevanza fattuale secondo i quali , rappresentata per l'incombente Controparte_1 dal figlio ebbe a commissionare alla odierna appellata la realizzazione delle opere di Parte_2 urbanizzazione relative alla lottizzazione di Viale San Pancrazio a CA ON (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado) e che le stesse, convenute a misura nell'ambito del contratto di appalto inter partes, ebbero ad avere incontestata esecuzione ed ultimazione, come risultante dai verbali di collaudo in atti, coerente e logica, come tale condivisibile, si manifesta l'argomentazione decisoria adottata.
Non hanno in effetti trovato alcun riscontro istruttorio le allegazioni attoree, in questa sede riproposte, secondo le quali l'appaltatrice avrebbe conteggiato nel S.A.L. e addebitato nella fattura poi azionata
7 monitoriamente, 12.000 metri cubi di materiale ghiaioso quando invece, per il riempimento dell'area di urbanizzazione ne avrebbe asseritamente utilizzati un quantitativo notevolmente inferiore, con una consequenziale eccedenza di 5.433 metri cubi quantificabile in € 65.739,30.
Né, per altro verso, risultano essere stati erroneamente conteggiati ed addebitati alla odierna appellante
1.384,86 mq di conglomerato cementizio per i sottofondi dei marciapiedi in luogo dei ritenuti effettivi 1.055 mq per un maggior valore non dovuto di € 5.247,55, ovvero 14,50 mc di ghiaia per il riempimento delle isole spartitraffico in luogo dei 3,90 mc che si assumono effettivamente utilizzati per un maggiore valore non dovuto di € 383,68 né, infine, costi per il carico, trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta conseguente alle demolizioni effettuate per un totale di 2.186,16 tonnellate in luogo delle asserite effettive
962,23 tonnellate per un conseguente maggior valore di € 8.654,26.
Sottoposto ad un rigoroso vaglio critico l'acquisito contesto probatorio sul quale riposa la sentenza gravata, costituito da copiosa documentazione ed assunzione di convergenti testimonianze, non si ha motivo per dissentire dal convincimento raggiunto.
Indipendentemente dalla effettiva capacità della committente (all'epoca ottantenne) sottoposta ad amministrazione di sostegno di poter esprimere un personale sindacato sulla contabilità redatta in contraddittorio tra ed il direttore dei lavori geom. (come espressamente CP_2 Testimone_14 previsto all'art. 20 comma 10 del contratto di appalto), la conformità della quantificazione delle opere realizzate emerge dalle sottoscrizioni direttamente apposte dalla in calce ai verbali di collaudo CP_1 recanti una contabilità finale.
Sul punto non può del resto sottovalutarsi la circostanza, di non scarso rilievo, che la contestazione della fattura di saldo venne formalizzata da detta committente a distanza di circa due anni dalla sua emissione e soltanto in seguito alla formale intimazione di pagamento da parte del legale di fiducia della impresa appaltatrice.
[... Dissentendo dalla interpretazione proposta dall'appellante, i testi escussi e Ing. Tes_11 Tes_16 Tes_
), consentono di riscontrare come a seguito di scrupolosi rilievi tecnici eseguiti in cantiere sia stata redatta la contabilità finale (incluso il libretto delle misure) poi sottoscritta dallo stesso direttore dei lavori.
I testi, sottoposti dal Giudice di prime cure ad un apprezzabile riscontro di credibilità soggettiva ed oggettiva, hanno dunque confermato che i conteggi contenuti nel S.A.L. finale sono stati eseguiti sulla base di rilievi tecnici in contraddittorio tra il responsabile di cantiere di il direttore dei lavori ed i suoi CP_2 collaboratori di studio, peraltro in presenza anche di un tecnico topografo e, talvolta, di un rappresentante della proprietà, circostanza in ogni caso confermata anche dal teste del tutto estraneo alle parti. Tes_6
8 Appare del resto dirimente l'accertata circostanza che il direttore dei lavori ebbe a sottoscrivere il libretto delle misure (cfr. doc.11 fascicolo di primo grado di parte appellata), nonché il SAL ed il certificato di pagamento (cfr. doc. 18 fascicolo di primo grado di parte appellata) in funzione del quale risulta essere stata emessa la fattura poi contestata dalla committente.
In ragione di tale tessuto istruttorio di alcun rilievo si manifestano le argomentazioni difensive proposte circa la riferita erroneità delle risultanti quattro quantità dei lavori previste nello stesso libretto delle misure, attinenti, rispettivamente, al materiale frantumato di riciclo utilizzato per riempire gli scavi, al carico, trasporto e smaltimento del materiale accatastato in cantiere proveniente da demolizioni, al conglomerato cementizio ed al ghiaino tondo bianco per il riempimento delle isole spartitraffico.
Le stesse, secondo i termini appostati dalla impresa appaltatrice nella fatturazione emessa 1/0000364 dell'8 agosto 2016, risultano riportate nel S.A.L. finale alle specifiche voci 6, 78, 15 e 97 laddove, peraltro, i relativi prezzi unitari applicati a tali quantità non risulta essere stato oggetto di specifica contestazione, trovando, come detto, conferma nel certificato di pagamento del direttore dei lavori.
Di alcun pregio si manifestano pertanto le pretese incongruenze testimoniali addotte dalla appellante a fronte, per quanto concerne la voce 6 (2073), del S.A.L. del 29 febbraio 2016 corrispondente al materiale frantumato di riciclo utilizzato per riempire gli scavi, dei D.D.T. che si assumono indicativi di una rilevante quantità di materiale frantumato di riciclo nel cantiere quantunque i lavori risultassero ultimati al marzo
2015, come risulterebbe dal collaudo provvisorio del 10 marzo 2015.
In proposito si rileva come nel febbraio dello stesso anno, circostanza pretermessa dall'appellante, intervenne tra la committente ed il una convenzione urbanistica in variante, come tale Parte_3
[... richiedente ulteriore materiale;
ciò del resto si evince dalla deposizione testimoniale resa dalla teste Ing. Tes_
, la quale conferma che al dicembre 2014 i lavori fossero ultimati ad eccezione, tuttavia, di una rotatoria ed i parcheggi.
Appare ad ogni modo dirimente che le complessive opere di urbanizzazione realizzate hanno trovato ultimativo riscontro nel collaudo definitivo (cfr. sub doc. 9 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Inconferente risulta essere, per altro verso, la valorizzazione proposta dall'appellante alla ritrattazione del direttore dei lavori che, all'udienza del 14 ottobre 2020 ebbe a discostarsi dalle sottoscrizioni apposte sulla contabilità asserendo di aver firmato quest'ultima forse per leggerezza, posto che, come detto, fu proprio il medesimo, unitamente al fratello, ad averne curato l'elaborazione.
I D.D.T. in atti (cfr. doc. 24 fascicolo di primo grado di parte appellata) confermano dunque la movimentazione del materiale frantumato di riciclo come poi richiesta in pagamento, non avendo trovato detta circostanza utile smentita dalle deposizioni testimoniali parimenti acquisite, laddove risulta accertato
9 Tes_ (cfr. deposizione del teste l'utilizzo di solo materiale proveniente dall'impianto e certificato, così da non poter essere condiviso l'ulteriore assunto di parte appellante secondo il quale la per i CP_2 riempimenti, avrebbe utilizzato materiale inerte di provenienza dal torrente Tasso.
Infondata è per altro verso la critica alla sentenza impugnata secondo la quale la sentenza impugnata non avrebbe sufficientemente valorizzato la consulenza tecnica di parte a firma dell'Ing. posto che la Per_2 stessa, qualificabile come allegazione difensiva, ha trovato in effetti consistente smentita nelle prove acquisite ed innanzi richiamate, tenuto in particolare conto la deposizione della teste , la quale ha Tes_1 affermato (cfr. inoltre la relazione a firma di quest'ultima sub doc. 23 del fascicolo di primo grado di parte appellata) che emersero in sede esecutiva particolari esigenze determinanti l'incremento del materiale frantumato di riciclo quali sbancamenti e modifiche resesi necessarie per adeguare lo stato dei luoghi alle richieste degli Enti.
Quanto alla voce n.78 – n.p. 04 del S.A.L. del 29 febbraio 2016 relativa al carico, trasporto e smaltimento del materiale accatastato proveniente da precedente demolizione, anch'essa messa in discussione dall'appellante, si ha altresì motivo per condividere la motivazione adottata.
Detta voce a ben considerare trova riscontro documentale nei formulari (cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado di parte appellata), confermati con le testimonianze rese dai testi (direttore tecnico di cantiere), Tes_1 Tes_
e non potendosi a riguardo conseguentemente apprezzare le pretese contraddittorietà. Tes_5
Anche la voce n. 15 (2087) relativa al conglomerato cementizio e la voce 79 n.p. 23 del S.A.L. del 29 febbraio
2016 relativa al ghiaino bianco per isole spartitraffico non risulta essere degna della proposta censura non avendo trovato riscontro alcuno le unilaterali e contrarie affermazioni di parte appellante.
Infondato è inoltre l'assunto inerente l'erronea attribuzione alla committente della sottoscrizione effettuata dal direttore dei lavori ed in concreto inerente alla quantità dei materiali che risulta essere stata oggetto di contestazione.
Il direttore dei lavori è invero, con riferimento, come ricorre nella fattispecie, alle manifestazioni di volontà contenute in ambito strettamente tecnico un rappresentante del committente con poteri di ingerenza, pari a quelli di quest'ultimo.
L'avvenuta sottoscrizione del libretto delle misure da parte del geom. avvenuta in Testimone_14 contraddittorio con l'impresa appaltatrice che su di esso ha fondato le proprie pretese creditorie, come detto, costituisce dunque un dato probatorio di primario rilievo, rispondente peraltro alla volontà negoziale delle parti.
10 Secondo quanto chiarito dallo stesso Tribunale, la sottoscrizione del più volte menzionato libretto delle misure da parte del direttore dei lavori viene valorizzata al mero fine di apprezzarne le misurazioni attuate, la quantificazione delle opere e dei materiali e non certo per attribuire allo stesso il potere, sostitutivo di quello del committente, di accettare e concordare il prezzo finale dell'appalto come invece opinato dall'appellante.
Priva di pregio è anche la censura attinente al sancito diniego di CTU, in questa sede nuovamente sollecitata.
Per granitica giurisprudenza di legittimità, invero, il ricorso al consulente tecnico d'ufficio deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati (come sembrerebbe ricorrere nella fattispecie), ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti.
In disparte l'avvenuta immutazione dei luoghi, il considerevole lasso di tempo intercorso dalla conclusione dei lavori, non consente certo un accertamento postumo sulle quantità dei materiali.
Conclusivamente l'appello deve essere respinto e la statuizione di primo grado integralmente confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo proposto dalle parti.
Non trova luogo, stante il disposto di cui all'art. 2909 c.c., la richiesta di parte appellata di modifica della sentenza appellata mediante indicazione nominativa degli eredi, non risultando questi ultimi, costituiti nel presente grado in riassunzione, nuovi soggetti ma subentranti nella posizione processuale del loro dante causa, nel rispetto degli effetti della sentenza.
Le spese seguono la soccombenza a carico di parte appellante e vengono liquidate in favore di CP_2 sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al disputatum
[...]
(€ 59.398,84), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 9.991,00 per compensi professionali (€ 2.977,00 fase di studio, € 1.911,00 fase introduttiva, € 5.103,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali
(15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante - trattandosi di
“accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito
(con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge
24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n.
1179/2022 di Ruolo Generale promossa da e quali eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
contro vverso la sentenza n. 2420/2021 pubblicata in data 31 dicembre Controparte_1 CP_2
11 2021 del Tribunale Ordinario di Verona, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
2. AN e in solido alla rifusione delle spese di lite del Parte_1 Parte_2 grado in favore di che liquida in € 9.991,00 per compenso professionale oltre IVA, CP_2
CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché e in solido Parte_1 Parte_2 siano obbligati a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 17 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
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