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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 2830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2830 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr.ssa Rosa B. Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10 luglio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1324/2021 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
con sede legale in via Dante D'Ambrosi, n. 7, Pesaro Parte_1
(61122), Codice Fiscale e Partita Iva n. , in persona del suo legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Sig. Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avvocati Gianluca Artiaco (C.F. ; p.e.c. C.F._1
e Roberto Migliaccio (C.F. Email_1
; pec: , ed C.F._2 Email_2 elettivamente domiciliata presso il primo in Napoli, via Partenope, n. 5, con richiesta di effettuarsi ogni e qualsiasi comunicazione di causa e/o di cancelleria a mezzo fax all'utenza n. 081-19569809 e/o a mezzo p.e.c. agli indirizzi di posta elettronica certificata suddetti
Appellante
E
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo Controparte_1 C.F._3
d'Albero, c.f. , e dall'Avv. Fabrizio Filippo d'Albero, c.f. C.F._4
, del Foro di Nola, e con C.F._5
quest'ultimi domiciliata presso il loro studio sito in Marigliano al Corso Umberto I n. 53, laddove intende ricevere ogni notificazione o comunicazione di cancelleria afferente il presente giudizio anche mediante p.e.c. all' Email_3
1 Appellata
Nonché
(p.iva , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 P.IVA_2 appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso depositato presso questa Corte la società in epigrafe ha impugnato la sentenza 3049/2020 con la quale il Tribunale di S. Maria C.V. aveva affermato la responsabilità solidale di essa società in relazione ai crediti per retribuzioni maturati nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
Con plurime argomentazioni parte appellante ha censurato la sentenza, chiedendo il rigetto della domanda proposta dalla nei propri confronti. CP_1
Disposta la trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., preso atto dell'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese della in data Controparte_3
12.5.2021, il Collegio ha provveduto, con ordinanza del 1.2.2024, a dichiarare l'interruzione del giudizio.
Decorsi inutilmente i termini per la riassunzione, è stata fissata d'ufficio l'odierna udienza per la declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti in seguito all'interruzione.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con decreto comunicato all'appellante che ha depositato note chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio, la Corte si è riservata la decisione.
Rileva il collegio che “l'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c.,
l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione
2 del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva” (v. C. Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16797 del 24/05/2022 -Rv. 665047 - 01).
Dato atto del tempo ormai decorso – in quanto la dichiarazione di interruzione è stata effettuata con ordinanza del collegio del 1.2.2024 - in difetto di iniziative di riassunzione del giudizio- deve emettersi la declaratoria di estinzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria per le conseguenti comunicazioni.
Così deciso in Napoli, lì 10.7.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr.ssa Rosa B. Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10 luglio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1324/2021 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
con sede legale in via Dante D'Ambrosi, n. 7, Pesaro Parte_1
(61122), Codice Fiscale e Partita Iva n. , in persona del suo legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Sig. Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avvocati Gianluca Artiaco (C.F. ; p.e.c. C.F._1
e Roberto Migliaccio (C.F. Email_1
; pec: , ed C.F._2 Email_2 elettivamente domiciliata presso il primo in Napoli, via Partenope, n. 5, con richiesta di effettuarsi ogni e qualsiasi comunicazione di causa e/o di cancelleria a mezzo fax all'utenza n. 081-19569809 e/o a mezzo p.e.c. agli indirizzi di posta elettronica certificata suddetti
Appellante
E
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo Controparte_1 C.F._3
d'Albero, c.f. , e dall'Avv. Fabrizio Filippo d'Albero, c.f. C.F._4
, del Foro di Nola, e con C.F._5
quest'ultimi domiciliata presso il loro studio sito in Marigliano al Corso Umberto I n. 53, laddove intende ricevere ogni notificazione o comunicazione di cancelleria afferente il presente giudizio anche mediante p.e.c. all' Email_3
1 Appellata
Nonché
(p.iva , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 P.IVA_2 appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso depositato presso questa Corte la società in epigrafe ha impugnato la sentenza 3049/2020 con la quale il Tribunale di S. Maria C.V. aveva affermato la responsabilità solidale di essa società in relazione ai crediti per retribuzioni maturati nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
Con plurime argomentazioni parte appellante ha censurato la sentenza, chiedendo il rigetto della domanda proposta dalla nei propri confronti. CP_1
Disposta la trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., preso atto dell'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese della in data Controparte_3
12.5.2021, il Collegio ha provveduto, con ordinanza del 1.2.2024, a dichiarare l'interruzione del giudizio.
Decorsi inutilmente i termini per la riassunzione, è stata fissata d'ufficio l'odierna udienza per la declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti in seguito all'interruzione.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con decreto comunicato all'appellante che ha depositato note chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio, la Corte si è riservata la decisione.
Rileva il collegio che “l'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c.,
l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione
2 del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva” (v. C. Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16797 del 24/05/2022 -Rv. 665047 - 01).
Dato atto del tempo ormai decorso – in quanto la dichiarazione di interruzione è stata effettuata con ordinanza del collegio del 1.2.2024 - in difetto di iniziative di riassunzione del giudizio- deve emettersi la declaratoria di estinzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria per le conseguenti comunicazioni.
Così deciso in Napoli, lì 10.7.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
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