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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11224/2021 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. DI SIMONE VINCENZO e Parte_1
avv. DI MONTE VINCENZO come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PEZZULLO MARIA come da procura in atti
- resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione viene resa all'esito trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. prevista per l'udienza del 30.4.2025.
Parte ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato sin dal settembre del 1990, in assenza di regolare inquadramento, come aiuto pasticciere alle dipendenze della società convenuta e di essere stato inquadrato soltanto a far data dal 17.03.2003, come operaio sesto livello – part time al 50%;
- di aver ricevuto le direttive, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, da , “pur limitatamente alle tipologie ed ai quantitativi di dolci da Controparte_1 realizzare, curando, con la più ampia discrezionalità tecnica, tutte le successive fasi della lavorazione”;
- di aver svolto di fatto prestazioni lavorative che rientrano in un quarto livello di inquadramento dal C.c.n.l. Alimentari – Artigianato ed in particolare nella mansione di “pasticciere finito”;
- di aver svolto il seguente orario di lavoro, dal lunedì alla domenica, ad eccezione del mercoledì, dalle 5,45 alle 14,15 ed in occasione delle festività, dalle
5,45 alle 18,30 con un'ora di pausa pranzo;
- di aver goduto di 15 giorni di ferie all'anno nel mese di luglio mentre nel mese di agosto di aver lavorato tutti i giorni, incluso il mercoledì;
- di aver percepito da gennaio 2001 a dicembre 2004 una retribuzione fissa di euro
1.000,00, e da gennaio 2005 una retribuzione di euro 1.200,00;
- di aver impugnato il licenziamento intimatogli in data 12.1.2020, giudizio conclusosi con l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord resa nell'ambito del procedimento n.r. g. 9380/2020;
- di non aver ricevuto il pagamento di quanto dovuto, compreso il tfr, e di essere creditore per il periodo sopra considerato (dal 17.03.2003 al 12.01.2020), sia in via differenziale che residuale, della maggior somma complessiva lorda di euro
442.191,77 (di cui euro 33.949,27 per t.f.r.), così come liquidata sulla base delle
2 tabelle e delle clausole salariali previste per gli operai di 4° livello dal C.c.n.l.
Alimentari – artigianato.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto, previo accertamento del rapporto subordinato a tempo pieno “al più tardi dal 17.03.2003 al 12.01.2020” il riconoscimento delle mansioni superiori riconducibili al quarto del C.c.n.l. Alimentari– Artigianato e la condanna della resistente alla complessiva somma di euro 442.191,77 ovvero, in subordine, di quella diversa da determinarsi in corso di ovvero, in subordine, di quella diversa da determinarsi in corso di causa, se del caso anche a mezzo di c.t.u.
Si è costituita in giudizio la resistente contestando l'assunto di parte ricorrente relativo alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 01.09.1990 al 17.03.2003, l'orario di lavoro indicato in ricorso e le mansioni rivendicate.
2. Ciò posto, dall'esame delle buste paga, risulta provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 17.03.2003 al 12.01.2020 con inquadramento nel sesto livello del CCNL Alimentari – Artigianato.
L'assunto del ricorrente relativo allo svolgimento dell'attività lavorativa dal 1990 alle dipendenza della resistente, è rimasto sfornito di prova.
Difatti i testimoni escussi hanno confermato di aver visto il ricorrente lavorare in un periodo che si colloca temporalmente dopo il suo formale inquadramento. In particolare, rilevano le dichiarazioni della teste la quale ha dichiarato di aver lavorato presso Tes_1 la medesima pasticceria con il ricorrente dal 2007. L'altro testimone di parte ricorrente escusso, ha riferito sul punto circostanze generiche, avendo dichiarato di Testimone_2
essersi recato quale amico del padre del ricorrente presso la pasticceria e quale cliente abituale del bar.
3. Quanto alla richiesta del lavoratore di accertare lo svolgimento di mansioni superiori rispetto al livello nel quale risultava inquadrato, va osservato che al quarto livello appartengono “i lavoratori specializzati con specifica e diretta responsabilità tecnica del lavoro attribuito ai fini della sua riuscita, pur assolvendo alla prescrizione e agli indirizzi del datore di lavoro o di chi ne fa le veci”.
Dall'istruttoria orale espletata non è emersa la prova dello svolgimento in modo continuativo ed effettivo di mansioni superiori riconducibili al 4° livello (“pasticciere finito”) in quanto nessuno dei testi ha chiarito le concrete mansioni che svolgeva il ricorrente all'interno del laboratorio della pasticceria, quale fosse il suo livello di 3 specializzazione ed il ruolo di responsabilità all'interno del laboratorio;
né il livello di specializzazione è emerso sulla base di altri riscontri probatori, ad esempio di natura documentale.
Il teste ha riferito di essere un cliente della pasticceria e che Testimone_2 CP_1
vedeva lavorare il ricorrente da una porta, in particolare ha dichiarato: “io entravo al banco prendevo il caffè il ricorrente era nel laboratorio io non sono mai entrato nel laboratorio ma da una
“porticella” si vedevano gli operai che lavoravano”. Anche la teste addetta al Tes_3 bancone e alla cassa, ha dichiarato di non aver lavorato all'interno del laboratorio: “Io ero banconista, servivo dolci e a volte andavo anche dietro la cassa. Lavoravo dal lunedì alla domenica ed il mercoledì eravamo chiusi salvo qualche ricorrenza. Lavoravo dalle 7 alle 14. Con me lavorava anche che però era in laboratorio, faceva il pasticciere.” Per_1
Pertanto, le mansioni espletate vanno ricondotte al quinto livello del richiamato CCNL, tra i cui profili esemplificativi rientra proprio la figura del “pasticciere”; del resto, è lo stesso contratto collettivo applicato dal datore a prevedere dopo iniziale inquadramento nel 6° livello (quello operato in sede di assunzione) l'automatico inquadramento nel superiore livello, ossia il quinto livello.
4. Per quanto riguarda l'orario di lavoro osservato, l'assunto di parte ricorrente ha trovato il sufficiente riscontro probatorio in relazione allo svolgimento di attività lavorativa superiore a quella contrattuale: alla luce delle complessive risultanze probatorie deve presumersi lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno e sulla base di 40 ore settimanali.
A sostento di tale valutazione depongono le dichiarazioni della teste la Tes_3
quale sull'orario di lavoro osservato dal lavoratore, ha dichiarato “Lavoravo dal lunedì alla domenica ed il mercoledì eravamo chiusi salvo qualche ricorrenza. Lavoravo dalle 7 alle 14. Con me lavorava anche che però era in laboratorio, faceva il pasticciere. lavorava dal lunedì alla Per_1 Per_1 domenica con mercoledì di chiusura salvo anche lui qualche ricorrenza ad esempio qualche onomastico. Quando andavo a lavoro alle 7, 6:50, già era li a preparare i dolci. Poi io alle Per_1
14:30 andavo via, so che rimaneva ma non so a che ora andava via”. Per_1
Sul punto il teste ha dichiarato “mi recavo al bar la mattina verso le 6:15 Testimone_2
prima di andare a lavoro era l'orario in cui facevo colazione;
spesso tornando da lavoro verso le
14:00 passavo fuori al bar ed è capitato di aver dato anche un passaggio a casa al ricorrente”.
4 Pertanto, dall'attività istruttoria espletata, risulta provata la dichiarazione di svolgimento per un orario ulteriore rispetto a quello di formale inquadramento, mentre è rimasta sfornita di prova la dichiarazione di svolgimento di ulteriori e diverse mansioni.
5. Non può essere accolta la domanda in relazione all'indennità per ferie non godute. Con riferimento alle differenze inerenti all'indennità sostitutiva delle ferie va osservato che il fatto costitutivo del diritto a tale indennità non è il rapporto di lavoro bensì il mancato godimento delle ferie stesse e cioè l'inosservanza, da parte del datore di lavoro dell'obbligo relativo;
spetta, pertanto, al lavoratore il quale chieda la predetta indennità di provare tale mancato godimento (cfr. Cass.
7.12.1984 n.6462; 5.4.1982 n.2078; 20.2.1982
n.1091), mentre il datore di lavoro non ha alcun onere di provare di averle concesse (cfr.
Cass. 13 dicembre 1979 n.6492; 29.7.1978 n.3788; 7.2.1975 n.455 e 11.11.1971 n.3232). Non si evince sulla base delle generiche allegazioni contenute in ricorso un sicuro elemento di rilevanza probatoria prossima alla certezza o almeno di sicuro affidamento in ordine al mancato godimento delle ferie da parte del ricorrente, ed, in ogni caso, non sono emersi dall'istruttoria orale elementi probatori a sostegno della pretesa rivendicata.
6. In presenza della prova dello svolgimento di una prestazione lavorativa nei limiti di quanto accertato sulla base della documentazione prodotta (buste paga, estratto contributivo), è onere del datore di lavoro provare di avere integralmente ed adeguatamente retribuito il dipendente. Vanno pertanto riconosciute al ricorrente le differenze retributive che conseguono automaticamente allo svolgimento dell'attività lavorativa, quali la retribuzione ordinaria rispetto all'orario di lavoro effettivamente prestato, la 13^ mensilità ed il TFR.
7. Per quanto riguarda la quantificazione dei crediti, sulla base dell'accertato rapporto lavorativo dal 17 marzo 2003 al 12.1.2020, con orario di lavoro full time, con mansioni riconducibili al livello quinto c.c.n.l. Alimentari – Artigianato, tenendo conto della retribuzione netta già percepita, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio contabile al fine di calcolare eventuali differenze retributive dovute a titolo di retribuzione ordinaria sulla base dei minimi tabellari oltre che TFR e 13^ sulla base dei seguenti parametri:
“-durata del rapporto: dal 17 marzo 2003 al 12.1.2020;
-orario di lavoro: 40 ore settimanali;
-mansioni: livello indicato nel contratto;
5 -percepito: netto indicato in ricorso e nei conteggi già versati (da lordizzare nel calcolo delle differenze)”.
Il CTU nell'integrazione di elaborato peritale depositata in data 17.4.2025, in cui sono riportati i conteggi sulla base dell'inquadramento nel 5° livello, ha accertato che in relazione al periodo in esame risulta un credito in favore del ricorrente a titolo di retribuzione ordinaria e 13^ mensilità di € 4.122,94. Inoltre il CTU ha accertato che il TFR dovuto ammonta ad € 22.442,71.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nell'integrazione depositata in data 17.4.2025 basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi osservazione critica.
8. In definitiva, sulla base degli esiti della consulenza contabile espletata e della documentazione versata in atti va riconosciuta al ricorrente la somma complessiva al lordo delle ritenute di legge di € 26.565,65, di cui euro 22.442,71 a titolo di t.f.r, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza fino al saldo.
Pertanto, la parte resistente va condannata al pagamento della somma complessiva al lordo delle ritenute di legge di € 26.565,65 in favore della parte ricorrente;
su tale somma sono dovuti interessi e la rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, da distrarsi ex art 93 c.p.c.; le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte resistente e liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- condanna la parte resistente al pagamento in favore di della somma Parte_1
complessiva al lordo delle ritenute di legge di € 26.565,65, di cui euro 22.442,71 a titolo di t.f.r., per i titoli indicati in parte motiva, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza fino al saldo.
6 - condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 3.750,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 20.5.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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