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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/11/2025, n. 4215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4215 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 2906/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2906 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e contestuale domanda di divorzio, rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 17.10.2025, e vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pozzuoli (NA) al Corso Nicola Terracciano n. 28, presso lo studio degli avvocati
AR VI e CE VI, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
AD (CE) alla via S. Francesco d'Assisi n. 118, presso lo studio dell'avvocato Ernesto Castaldo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17.10.2025 i procuratori delle parti hanno chiesto la decisione sulla domanda di separazione in conformità agli accordi trascritti nel verbale.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.03.2025 la ricorrente premettendo che in Parte_1 data 26.09.2003 in Caivano (NA) aveva contratto matrimonio con e CP_1 che dalla loro unione erano nati due figli – (nato a [...] il [...]) e Per_1
(nato ad [...] il [...]) -, assumeva che l'affectio coniugalis era Per_2 venuta meno a causa del comportamento del resistente, il quale nel mese di giugno
2017 aveva abbandonato la casa coniugale. Pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente e con l'assunzione delle statuizioni accessorie come indicate nel ricorso. Inoltre, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio nei termini richiesti per la separazione all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale con la quale questa sarebbe stata pronunciata.
Instauratosi il contraddittorio, in data 16.09.2025 si costituiva il resistente CP_1
il quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione, contestava quanto
[...] ex adverso dedotto e concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione con l'accoglimento delle statuizioni accessorie indicate nella comparsa di costituzione.
All'udienza del 17.10.2025 comparivano entrambe le parti che dichiaravano di aver raggiunto accordo sulle condizioni di separazione e chiedevano la decisione parziale del giudizio con accoglimento delle condizioni concordate.
Il Giudice, previa acquisizione delle condizioni concordate a verbale, ne dava lettura alle parti, che confermavano di volersi separare alle dette condizioni.
Pertanto, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio, previa acquisizione delle conclusioni del PM sugli accordi di separazione.
*** ***
Ciò premesso la domanda di separazione è fondata.
Invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e la circostanza che i coniugi vivono già separati, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
2 La separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c. atteso che alla luce dell'accordo intervenuto tra le parti deve intendersi rinunciata la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente.
Invero, in ordine alle statuizioni accessorie i coniugi in corso di giudizio sono addivenuti all'accordo che si seguito si riporta: “Voglia l'On.le Giudice adito, preso atto che i coniugi già vivono separati di fatto da oltre otto anni, autorizzare gli stessi anche di diritto a vivere separatamente e pronunciare, con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi e ai seguenti patti Parte_1 CP_1
e condizioni:
“1) affidare il figlio minore in maniera condivisa ad entrambi i Persona_3 genitori, con residenza privilegiata presso la ricorrente madre.
2) il sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore CP_1 Per_3
versando alla sig.ra , il giorno 20 di ciascun mese, la somma
[...] Parte_1 di euro 250,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche).
3) L'Assegno Unico e Universale per il figlio a carico è attribuito e sarà corrisposto in via esclusiva e per intero alla sig.ra e resterà di esclusiva Parte_1 pertinenza e spettanza della stessa anche ad integrazione aggiunta dell'assegno di mantenimento;
4) i coniugi e dichiarano di essere, allo stato, Parte_1 CP_1 economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in loro favore l'uno dall'altro.
5) il Sig. avrà facoltà di frequentare e tenere con sé il figlio minore CP_1
tutte le volte che lo desidererà, in accordo con la coniuge e tenendo nel Per_2 dovuto conto delle esigenze di studio, parascolastiche, di salute e sociali in genere dello stesso minore. Tuttavia gli incontri potranno avvenire secondo le seguenti modalità, coordinate alle esigenze di studio e parascolastiche del minore: • diritto di visita infrasettimanale: il padre potrà tenere con sé il figlio minore due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dalle ore 18:00 alle 20:00; • week end col genitore non collocatario: il figlio minore trascorrerà un fine settimana a mese con il padre che andrà a prenderlo il venerdì alle ore 20,00 e lo riporterà a casa dalla madre alle ore 20,00 della domenica;
• vacanze estive: il figlio minore trascorrerà 14 giorni consecutivi con il padre da concordare entro il 20 giugno di
3 ogni anno;
• festività natalizie: durante le predette festività, il figlio minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Natale, Santo Stefano e la Befana con la madre, mentre la Vigilia di Natale e Capodanno con il padre. Il padre, nei giorni di festa a lui spettanti, preleverà il figlio alle ore 11:00 del mattino per poi riportarlo alla madre alle ore 20:00 della sera;
• festività pasquali: il figlio minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e di lunedì in Albis col padre e la madre. Il padre andrà a prenderlo alle 11:00 per riportarlo a casa alle 21:00; • restanti festività e/o ponti: verranno concordati dai coniugi di volta in volta rispettando il criterio della alternanza della presenza del figlio presso l'uno e
l'altro genitore;
• festa della Mamma e del Papà e compleanno dei minori: il figlio trascorrerà la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori, così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno del minore verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza del minore con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernottamento;
7) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale con la quale è pronunciata la separazione personale dei coniugi, fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge n. 898 dell'1.12.1970, fin da ora si chiede di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio nei termini sopra precisati e concordati per la separazione.
8) Il tutto con spese e competenze interamente compensate tra le parti.”.
Le pattuizioni intervenute tra i coniugi e sopra riportate non appaiono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole, pertanto, possono esser recepite nella presente pronuncia.
Va poi dichiarato, ai sensi dell'art. 191, comma 2, cc lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Infine, considerato che nei rispettivi atti le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70
e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
4 La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia. ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c. la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] Parte_1 CP_1 il 05.01.1975) alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caivano (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile), (atto n. 179, parte II, Serie A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno
2003);
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) spese al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
f) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2906 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e contestuale domanda di divorzio, rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 17.10.2025, e vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pozzuoli (NA) al Corso Nicola Terracciano n. 28, presso lo studio degli avvocati
AR VI e CE VI, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
AD (CE) alla via S. Francesco d'Assisi n. 118, presso lo studio dell'avvocato Ernesto Castaldo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17.10.2025 i procuratori delle parti hanno chiesto la decisione sulla domanda di separazione in conformità agli accordi trascritti nel verbale.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.03.2025 la ricorrente premettendo che in Parte_1 data 26.09.2003 in Caivano (NA) aveva contratto matrimonio con e CP_1 che dalla loro unione erano nati due figli – (nato a [...] il [...]) e Per_1
(nato ad [...] il [...]) -, assumeva che l'affectio coniugalis era Per_2 venuta meno a causa del comportamento del resistente, il quale nel mese di giugno
2017 aveva abbandonato la casa coniugale. Pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente e con l'assunzione delle statuizioni accessorie come indicate nel ricorso. Inoltre, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio nei termini richiesti per la separazione all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale con la quale questa sarebbe stata pronunciata.
Instauratosi il contraddittorio, in data 16.09.2025 si costituiva il resistente CP_1
il quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione, contestava quanto
[...] ex adverso dedotto e concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione con l'accoglimento delle statuizioni accessorie indicate nella comparsa di costituzione.
All'udienza del 17.10.2025 comparivano entrambe le parti che dichiaravano di aver raggiunto accordo sulle condizioni di separazione e chiedevano la decisione parziale del giudizio con accoglimento delle condizioni concordate.
Il Giudice, previa acquisizione delle condizioni concordate a verbale, ne dava lettura alle parti, che confermavano di volersi separare alle dette condizioni.
Pertanto, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio, previa acquisizione delle conclusioni del PM sugli accordi di separazione.
*** ***
Ciò premesso la domanda di separazione è fondata.
Invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e la circostanza che i coniugi vivono già separati, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
2 La separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c. atteso che alla luce dell'accordo intervenuto tra le parti deve intendersi rinunciata la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente.
Invero, in ordine alle statuizioni accessorie i coniugi in corso di giudizio sono addivenuti all'accordo che si seguito si riporta: “Voglia l'On.le Giudice adito, preso atto che i coniugi già vivono separati di fatto da oltre otto anni, autorizzare gli stessi anche di diritto a vivere separatamente e pronunciare, con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi e ai seguenti patti Parte_1 CP_1
e condizioni:
“1) affidare il figlio minore in maniera condivisa ad entrambi i Persona_3 genitori, con residenza privilegiata presso la ricorrente madre.
2) il sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore CP_1 Per_3
versando alla sig.ra , il giorno 20 di ciascun mese, la somma
[...] Parte_1 di euro 250,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche).
3) L'Assegno Unico e Universale per il figlio a carico è attribuito e sarà corrisposto in via esclusiva e per intero alla sig.ra e resterà di esclusiva Parte_1 pertinenza e spettanza della stessa anche ad integrazione aggiunta dell'assegno di mantenimento;
4) i coniugi e dichiarano di essere, allo stato, Parte_1 CP_1 economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in loro favore l'uno dall'altro.
5) il Sig. avrà facoltà di frequentare e tenere con sé il figlio minore CP_1
tutte le volte che lo desidererà, in accordo con la coniuge e tenendo nel Per_2 dovuto conto delle esigenze di studio, parascolastiche, di salute e sociali in genere dello stesso minore. Tuttavia gli incontri potranno avvenire secondo le seguenti modalità, coordinate alle esigenze di studio e parascolastiche del minore: • diritto di visita infrasettimanale: il padre potrà tenere con sé il figlio minore due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dalle ore 18:00 alle 20:00; • week end col genitore non collocatario: il figlio minore trascorrerà un fine settimana a mese con il padre che andrà a prenderlo il venerdì alle ore 20,00 e lo riporterà a casa dalla madre alle ore 20,00 della domenica;
• vacanze estive: il figlio minore trascorrerà 14 giorni consecutivi con il padre da concordare entro il 20 giugno di
3 ogni anno;
• festività natalizie: durante le predette festività, il figlio minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Natale, Santo Stefano e la Befana con la madre, mentre la Vigilia di Natale e Capodanno con il padre. Il padre, nei giorni di festa a lui spettanti, preleverà il figlio alle ore 11:00 del mattino per poi riportarlo alla madre alle ore 20:00 della sera;
• festività pasquali: il figlio minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e di lunedì in Albis col padre e la madre. Il padre andrà a prenderlo alle 11:00 per riportarlo a casa alle 21:00; • restanti festività e/o ponti: verranno concordati dai coniugi di volta in volta rispettando il criterio della alternanza della presenza del figlio presso l'uno e
l'altro genitore;
• festa della Mamma e del Papà e compleanno dei minori: il figlio trascorrerà la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori, così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno del minore verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza del minore con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernottamento;
7) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale con la quale è pronunciata la separazione personale dei coniugi, fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge n. 898 dell'1.12.1970, fin da ora si chiede di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio nei termini sopra precisati e concordati per la separazione.
8) Il tutto con spese e competenze interamente compensate tra le parti.”.
Le pattuizioni intervenute tra i coniugi e sopra riportate non appaiono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole, pertanto, possono esser recepite nella presente pronuncia.
Va poi dichiarato, ai sensi dell'art. 191, comma 2, cc lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Infine, considerato che nei rispettivi atti le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70
e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
4 La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia. ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c. la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] Parte_1 CP_1 il 05.01.1975) alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caivano (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile), (atto n. 179, parte II, Serie A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno
2003);
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) spese al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
f) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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