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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 1430/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Verbale dell'udienza a trattazione scritta ex art. 281 sexies cpc Il Giudice Letto l'art. 127 ter cpc;
lette le note scritte depositate;
rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, parte attrice ha provveduto a depositare le suddette note scritte;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il Giudice Dott. Carmine Esposito
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Carmine Esposito, ha pronunciato la seguente SENTENZA (ex art. 281sexies c.p.c.) nella causa n. 1430/2017 avente ad oggetto “azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c. 1168 e 1169 c.c.)” e vertente tra (C.F. col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. Lucia Grambone, giusta procura in atti
- ricorrente, convenuta nel giudizio di merito-
e (C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_2 [...]
(C.F. ), col ministero/assistenza CP_2 C.F._3 dell'avv. Mario Pesca, giusta procura in atti
-resistenti, attrici nel giudizio di merito-
conclusioni
Le parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza del 23.12.2023 sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso possessorio depositato in data 22.9.2017, , in Parte_1 qualità di proprietaria dell'appartamento al piano terra e dell'antistante corte pertinenziale nell'ambito del fabbricato sito in Agropoli alla via Puccini n. 3 (bene pervenutole per eredità della defunta madre , chiedeva di essere Persona_1 reintegrata nel compossesso del passaggio carrabile, da sempre esercitato, nella traversa che collega la via Puccini all'ingresso della corte pertinenziale del predetto immobile. In particolare deduceva di aver da sempre esercitato il suddetto
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passaggio; che in data 9.8.2017, tramite il figlio, prendeva atto della sostituzione del lucchetto che bloccava il paletto centrale posto all'ingresso della predetta traversa, e dunque dell'impossibilità di aprire tale lucchetto con le chiavi già in suo possesso;
di aver contattato telefonicamente ed il marito OP
, nonché le quali si sarebbero rifiutate di Persona_2 CP_1 consegnare le nuove chiavi del lucchetto del paletto;
di aver denunciato l'accaduto alla locale stazione dei Carabinieri;
che nonostante reiterati solleciti verbali e scritti le resistenti continuavano a integrare la condotta spoliativa.
Tanto premesso in fatto, chiedeva la reintegra nel possesso del passaggio carrabile nella traversa che collega la Via Puccini all'ingresso della corte pertinenziale dell'immobile di sua proprietà. Con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa depositata in data 7.12.2017, si costituivano in giudizio
[...]
e chiedendo il rigetto delle avverse pretese per carenza CP_1 OP di legittimazione passiva delle resistenti (non essendo le stesse le autrici materiali e morali del presunto spoglio), per assenza dei presupposti legittimanti le pretese di controparte, per tardività della proposta azione possessoria, nonché per inammissibilità dell'azione ex art. 700 c.p.c.
Con ordinanza depositata in data 29.01.2018 il Tribunale accoglieva il ricorso ordinando a e di reintegrare OP CP_1 Parte_1 nel compossesso del passaggio carrabile esercitato nella traversa che collega la via Puccini all'ingresso della corte pertinenziale dell'immobile della ricorrente (sito in Agropoli alla via Puccini n. 3, piano terra), previa immediata consegna alla delle chiavi idonee all'apertura del lucchetto che chiude il paletto Parte_1 centrale posto all'ingresso del predetto vicolo, con condanna alle spese di giudizio.
In data 28.03.2018 e depositavano istanza di CP_1 OP prosecuzione nel merito.
Il Tribunale fissava l'udienza di prosecuzione del giudizio, onerando le ricorrenti in riassunzione alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.10.2018 si costituiva in giudizio
, contestando l'avverso dedotto e chiedendo la conferma Parte_1 dell'ordinanza resa a conclusione della fase sommaria;
rilevava altresì che nelle more l'immobile di sua proprietà era stato alienato a , pertanto Persona_3 chiedeva l'accoglimento della domanda con effetti spiegati anche verso il successore a titolo particolare oltre alla condanna al Persona_3 risarcimento integrativo dei danni subiti dalla ricorrente a causa della ingiusta lesione del possesso e mancato godimento del bene oltre condanna ex art. 96 c.p.c.
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per lite temeraria da quantificare equitativamente d'ufficio. Con vittoria delle spese e competenze dell'intero giudizio con attribuzione al difensore.
Espletata l'ulteriore istruttoria a mezzo di prova per testimoni, la causa veniva rinviata per la decisione.
La domanda possessoria avanzata da è fondata e, con le Parte_1 precisazioni che seguono, deve essere confermata l'ordinanza resa dall'intestato Tribunale in data 29.01.2018.
In primo luogo, in ordine alle eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva sollevate da e si osserva che tali eccezioni sono già CP_1 CP_2 state esaminate dal Tribunale al termine della fase sommaria, con motivazione che si condivide pienamente ed alla quale ci si riporta.
Passando al merito della vicenda, al fine di delimitare il campo di indagine, occorre precisare che l'azione di reintegrazione, regolata dall'1168, co. I, c.c., è concessa a favore di chi si afferma possessore di un bene e ha funzione recuperatoria essendo diretta al ripristino della preesistente situazione di fatto. Ai fini dell'accoglimento dell'azione di reintegrazione sono necessari due requisiti: una situazione di possesso in capo al soggetto agente e lo spoglio, violento o clandestino, perpetrato dal soggetto contro cui l'azione è stata esperita. In relazione all'onere della prova, in conformità all'art. 2697 c.c., chi agisce per la reintegrazione ha l'onere di dimostrare l'animus spoliandi, la violenza o la clandestinità e lo spoglio. Inoltre, in caso di contestazione da parte del convenuto del possesso, il ricorrente ha l'onere di provare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto.
Nel caso di specie, deduce di essere stata privata del Parte_1 compossesso di una servitù di passaggio pedonale e carrabile nella traversa che collega la Via Puccini all'ingresso della corte pertinenziale dell'immobile di sua proprietà, pertanto era suo onere provare il possesso di tale passaggio al momento o comunque in prossimità dello spoglio, avvenuto con la sostituzione delle chiavi del paletto centrale. L'istruttoria espletata sia nella fase sommaria che nella successiva fase di merito consente di ritenere sufficientemente provato il diritto di cui si invoca la tutela.
Ed invero, dall'esame delle dichiarazioni testimoniali emerge che la Parte_1 esercitava il passaggio nella traversa per cui è causa ed era in possesso delle chiavi del paletto. Il teste di parte ricorrente escussa all'udienza del Testimone_1
24.04.2023, ha riferito di aver fittato l'appartamento di proprietà sito Parte_1
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nell'immobile per cui è causa fin dagli anni 70 e di aver sempre parcheggiato la propria autovettura oltre il cancello, confermando quanto già riferito nella fase sommaria dall'informatore , marito della teste . L'esercizio del CP_3 Tes_1 passaggio da parte della è avvalorato anche dagli altri testi di parte Parte_1 ricorrente, i quali hanno confermato che ella era in possesso delle chiavi che servivano a rimuovere il paletto centrale, per poter accedere con l'autovettura.
Tale ricostruzione dei fatti non risulta smentita dalle dichiarazioni rese dai testi addotti dalle resistenti. Ed invero la teste ha dichiarato di non Testimone_2 abitare presso i luoghi di causa dal 1996, ma di frequentarli abitualmente;
tuttavia, non ha saputo riferire né quali siano le auto delle resistenti, né di quella della ricorrente;
il teste escusso anche nella fase sommaria, pur dichiarando di Tes_3 non aver mai visto la entrare con la macchina, ha anche affermato di Parte_1 aver vissuto fuori per motivi di studio, sicché si può verosimilmente ritenere che lo stesso non fosse sempre presente sui luoghi.
Alla luce di ciò la domanda di reintegrazione nel possesso proposta da Parte_1 deve essere accolta, con conseguente conferma dell'ordinanza resa dal
[...]
Tribunale in data 29.01.2018.
Non meritevole di accoglimento, invece, è la domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente. Come noto, infatti, “Lo spogliato del possesso, che agisca per conseguire il risarcimento dei danni, è soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito. Pertanto, qualora non abbia provato il pregiudizio sofferto, non può emettersi, in suo favore, condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni.” (Cass. civ. 31642/2021).
Parimenti va rigettata la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc. Ed invero, ai fini della configurabilità della responsabilità processuale aggravata, “è necessario che siano accertate sia l'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio, in relazione alla fattispecie concreta”, specificando altresì che “Ai fini dell'affermazione di tale violazione, il giudice deve verificare, con valutazione ex ante, la consapevolezza dell'interessato della presumibile infondatezza della propria pretesa, dando rilievo, oltre che agli orientamenti giurisprudenziali esistenti al momento della proposizione della domanda, anche ad eventuali esiti alterni delle fasi di merito, e all'esito di eventuali istanze cautelari o volte alla sospensione dell'esecutività della sentenza. In caso di trascrizione della domanda giudiziale, deve accertare se la trascrizione sia stata effettuata fuori dai casi consentiti o imposti dalla legge, o se fosse consentita o obbligatoria, non potendosi considerare violazione dell'obbligo di agire con la normale prudenza l'esclusivo dato della avvenuta trascrizione della domanda giudiziale nel caso in cui essa sia imposta dalla legge
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allo scopo di rendere opponibile ai terzi l'esito positivo del giudizio”. (Cass. sentenza n. 26515/2017), elementi che non si ravvisano nel caso in esame.
Sulle spese
L'obiettiva controvertibilità della lite in fatto induce questo Tribunale a ravvisare giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Carmine Esposito, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di Parte_1 [...]
, , ogni altra istanza deduzione ed CP_2 CP_1 eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, conferma l'ordinanza resa dall'intestato Tribunale in data 29.01.2018;
-compensa le spese di lite. Così deciso in Vallo della Lucania, 2.1.2025 Il Giudice dott. Carmine Esposito
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