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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/06/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. /223/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 223/2025 del ruolo generale
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. RIGOBELLO NICOLA , elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
C.F. rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 C.F._2 in atti, dall'avv. RUBIERO NICOLA e SAMBINELLO TOSCA, elettivamente domiciliati come in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “Affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
Collocamento prevalente presso la madre;
Assegnazione della casa familiare alla madre;
Salvi migliori accordi tra genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé, secondo i seguenti tempi: due pomeriggi a settimana, ossia il martedì e giovedì
Pagina 1 pomeriggio, dall'uscita da scuola ovvero dalle16.30, fino alle ore 21.00; a fine settimana alternati, dalle ore 9.30 della mattina del sabato, fino alla domenica sera ad ore 21.00, nel periodo estivo il rientro sarà alle ore 21.30; nell'ipotesi in cui il dovesse CP_1
avvertire sintomi di attacco di panico anche in orario serale, durante la permanenza di presso lo stesso, lo stesso contatterà immediatamente la madre del minore;
per i CP_2
prossimi tre mesi, ossia fino al 31.08.2025, i genitori si impegneranno reciprocamente a favorire l'introduzione del pernottamento di presso il padre, adottando ogni CP_2
modalità idonea allo scopo, e qualora vi sia una strenua opposizione o disagio del minore, il padre per questi tre mesi iniziali, rinuncerà al pernottamento;
nel caso in cui nell'arco di questi tre mesi, i genitori non siano riusciti con i propri mezzi ad instaurare una nuova abitudine di vita da parte di (ossia i 2 pernottamenti al mese nei sabati CP_2 indicati), i genitori si impegnano fin d'ora a rivolversi entro e non oltre il 15 settembre
2025 ad uno psicoterapeuta dell'età infantile, per avviare un percorso di supporto che consenta la stabile pratica del pernottamento del minore presso il padre nei due sabati indicati;
festività natalizie, il minore potrà stare con il padre 7 giorni consecutivi, comprendenti il Natale o il Capodanno, ad anni alterni;
tre giorni durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni. Per le vacanze estive, potrà stare con il Persona_1
padre quindici giorni, anche non consecutivi, fermo l'impegno di comunicare i luoghi di villeggiatura, con specifica indicazione della località, della struttura ricettizia (albergo o appartamento) nonché utenza telefonica della location, in periodi che le parti concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno, nel 2025 entro il 15 giugno;
l'assegno unico ed universale sarà percepito al 100% dalla madre del minore, che potrà farne richiesta in via autonoma, anche senza il consenso del padre del minore;
il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento del figlio fino all'avvenuta stipula e registrazione di un regolare contratto di locazione con canone di 500,00 euro mensili, la somma di euro
300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile (i mesi arretrarti verranno versati nell'arco delle prime due rate) 2025; a partire dal mese successivo alla stipula e registrazione di un regolare contratto di locazione con canone di 500,00 euro al mese, lo stesso verserà alla madre la somma di 200,00 euro al mese, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese;
i genitori si impegnando fin d'ora a limitare l'uso del cellulare da parte di e degli schermi CP_2 video, al massimo a mezz'ora al giorno;
oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: spese mediche (da documentare) che non
Pagina 2 richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
svolgimento della prima attività sportiva;
- spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, ricreative
e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. spese di lite compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Tribunale di regolamentare la responsabilità genitoriale, l'affidamento e la contribuzione al mantenimento del minore nato in data [...] dalla relazione more uxorio CP_2
intercorsa con il e cessata ad ottobre del 2024. CP_1
La ha chiesto disporsi l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con Pt_1
collocazione prevalente presso la madre, cui assegnarsi la casa familiare;
un contributo al mantenimento del minore di € 400,00, annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, oltre alle spese mediche, scolastiche, sportive e per attività culturali e ricreative, da suddividersi tra i genitori al 50%, senza necessità di previo accordo tra gli stessi;
la regolamentazione del diritto di visita senza la previsione di pernotti di presso CP_2
l'abitazione paterna.
Si è costituito in giudizio il resistente in epigrafe indicato, il quale ha aderito alla domanda ma chiesto una diversa regolamentazione dei rapporti tra i congiunti.
Pagina 3 In particolare, il che non si è opposto alla assegnazione della casa familiare alla CP_1 ex compagna, ha propugnato l'affidamento condiviso del figlio con collocazione CP_2
paritaria presso i genitori, ferma la residenza del minore presso la madre.
In ragione della collocazione paritaria, il resistente si è opposto alla statuizione di un assegno di mantenimento, pur convenendo che l'assegno unico universale erogato dall' venga interamente percepito dalla . CP_3 Pt_1
Ha chiesto, infine, una regolamentazione del diritto di visita più ampio di quello proposto dalla ricorrente, con previsione di pernotti regolari di presso la propria abitazione. CP_2
Con decreto del 14.2.2025 il presidente ha designato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473 bis 14 cpc e disposto la trasmissione degli atti al PM.
Con proprio decreto di pari data il giudice delegato ha fissato l'udienza di comparizione parti, dato disposizioni per la notifica di ricorso e decreti e per il deposito della prova del perfezionamento della notifica, e ordinato alle parti di depositare documentazione aggiornata sulle proprie condizioni economiche.
All'udienza del 28 maggio 2025, sentite le parti personalmente comparse, il giudice delegato ha formulato proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c., che le medesime hanno accettato, precisando in modo conforme le conclusioni.
Il giudice ha rimesso la causa in decisione senza i termini previsti dall'art. 473bis 28 cpc, stante l'espressa rinuncia delle parti ai predetti termini.
Osserva il Collegio che a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 219/2012, la competenza funzionale in materia di regolamentazione dell'affidamento e degli oneri di mantenimento dei figli nati da genitori non uniti in matrimonio è devoluta al tribunale ordinario.
Nel caso di specie, le parti hanno riferito che la loro convivenza è cessata, pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del tribunale sia diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutelare l'interesse della prole minore di età alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013.
Il collegio ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, paia adeguato a
Pagina 4 garantire alla prole cura ed educazione necessari alla crescita equilibrata del minore e l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge
8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337-bis e ss c.c..
Inoltre, si ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Il tribunale ritiene che la regolamentazione concordata dalle parti non possa che contribuire alla crescita serena ed equilibrata di obiettivo prioritario e comune dei CP_2
genitori; essa tiene altresì conto dell'obbligo dei genitori di contribuire economicamente ciascuno secondo le proprie risorse, così come le stesse sono state allegate dalle parti nei propri atti difensivi.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento delle conclusioni sopra riportate stante l'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutela dell'interesse della prole minore di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c.
Si dispone pertanto l'integrale recepimento delle condizioni formulate dalle parti.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
RECEPISCE le condizioni convenute dalle parti sopra riportate da intendersi qui integramente trascritte;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 3.06.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Federica Abiuso
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 223/2025 del ruolo generale
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. RIGOBELLO NICOLA , elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
C.F. rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 C.F._2 in atti, dall'avv. RUBIERO NICOLA e SAMBINELLO TOSCA, elettivamente domiciliati come in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “Affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
Collocamento prevalente presso la madre;
Assegnazione della casa familiare alla madre;
Salvi migliori accordi tra genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé, secondo i seguenti tempi: due pomeriggi a settimana, ossia il martedì e giovedì
Pagina 1 pomeriggio, dall'uscita da scuola ovvero dalle16.30, fino alle ore 21.00; a fine settimana alternati, dalle ore 9.30 della mattina del sabato, fino alla domenica sera ad ore 21.00, nel periodo estivo il rientro sarà alle ore 21.30; nell'ipotesi in cui il dovesse CP_1
avvertire sintomi di attacco di panico anche in orario serale, durante la permanenza di presso lo stesso, lo stesso contatterà immediatamente la madre del minore;
per i CP_2
prossimi tre mesi, ossia fino al 31.08.2025, i genitori si impegneranno reciprocamente a favorire l'introduzione del pernottamento di presso il padre, adottando ogni CP_2
modalità idonea allo scopo, e qualora vi sia una strenua opposizione o disagio del minore, il padre per questi tre mesi iniziali, rinuncerà al pernottamento;
nel caso in cui nell'arco di questi tre mesi, i genitori non siano riusciti con i propri mezzi ad instaurare una nuova abitudine di vita da parte di (ossia i 2 pernottamenti al mese nei sabati CP_2 indicati), i genitori si impegnano fin d'ora a rivolversi entro e non oltre il 15 settembre
2025 ad uno psicoterapeuta dell'età infantile, per avviare un percorso di supporto che consenta la stabile pratica del pernottamento del minore presso il padre nei due sabati indicati;
festività natalizie, il minore potrà stare con il padre 7 giorni consecutivi, comprendenti il Natale o il Capodanno, ad anni alterni;
tre giorni durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni. Per le vacanze estive, potrà stare con il Persona_1
padre quindici giorni, anche non consecutivi, fermo l'impegno di comunicare i luoghi di villeggiatura, con specifica indicazione della località, della struttura ricettizia (albergo o appartamento) nonché utenza telefonica della location, in periodi che le parti concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno, nel 2025 entro il 15 giugno;
l'assegno unico ed universale sarà percepito al 100% dalla madre del minore, che potrà farne richiesta in via autonoma, anche senza il consenso del padre del minore;
il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento del figlio fino all'avvenuta stipula e registrazione di un regolare contratto di locazione con canone di 500,00 euro mensili, la somma di euro
300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile (i mesi arretrarti verranno versati nell'arco delle prime due rate) 2025; a partire dal mese successivo alla stipula e registrazione di un regolare contratto di locazione con canone di 500,00 euro al mese, lo stesso verserà alla madre la somma di 200,00 euro al mese, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese;
i genitori si impegnando fin d'ora a limitare l'uso del cellulare da parte di e degli schermi CP_2 video, al massimo a mezz'ora al giorno;
oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: spese mediche (da documentare) che non
Pagina 2 richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
svolgimento della prima attività sportiva;
- spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, ricreative
e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. spese di lite compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Tribunale di regolamentare la responsabilità genitoriale, l'affidamento e la contribuzione al mantenimento del minore nato in data [...] dalla relazione more uxorio CP_2
intercorsa con il e cessata ad ottobre del 2024. CP_1
La ha chiesto disporsi l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con Pt_1
collocazione prevalente presso la madre, cui assegnarsi la casa familiare;
un contributo al mantenimento del minore di € 400,00, annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, oltre alle spese mediche, scolastiche, sportive e per attività culturali e ricreative, da suddividersi tra i genitori al 50%, senza necessità di previo accordo tra gli stessi;
la regolamentazione del diritto di visita senza la previsione di pernotti di presso CP_2
l'abitazione paterna.
Si è costituito in giudizio il resistente in epigrafe indicato, il quale ha aderito alla domanda ma chiesto una diversa regolamentazione dei rapporti tra i congiunti.
Pagina 3 In particolare, il che non si è opposto alla assegnazione della casa familiare alla CP_1 ex compagna, ha propugnato l'affidamento condiviso del figlio con collocazione CP_2
paritaria presso i genitori, ferma la residenza del minore presso la madre.
In ragione della collocazione paritaria, il resistente si è opposto alla statuizione di un assegno di mantenimento, pur convenendo che l'assegno unico universale erogato dall' venga interamente percepito dalla . CP_3 Pt_1
Ha chiesto, infine, una regolamentazione del diritto di visita più ampio di quello proposto dalla ricorrente, con previsione di pernotti regolari di presso la propria abitazione. CP_2
Con decreto del 14.2.2025 il presidente ha designato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473 bis 14 cpc e disposto la trasmissione degli atti al PM.
Con proprio decreto di pari data il giudice delegato ha fissato l'udienza di comparizione parti, dato disposizioni per la notifica di ricorso e decreti e per il deposito della prova del perfezionamento della notifica, e ordinato alle parti di depositare documentazione aggiornata sulle proprie condizioni economiche.
All'udienza del 28 maggio 2025, sentite le parti personalmente comparse, il giudice delegato ha formulato proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c., che le medesime hanno accettato, precisando in modo conforme le conclusioni.
Il giudice ha rimesso la causa in decisione senza i termini previsti dall'art. 473bis 28 cpc, stante l'espressa rinuncia delle parti ai predetti termini.
Osserva il Collegio che a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 219/2012, la competenza funzionale in materia di regolamentazione dell'affidamento e degli oneri di mantenimento dei figli nati da genitori non uniti in matrimonio è devoluta al tribunale ordinario.
Nel caso di specie, le parti hanno riferito che la loro convivenza è cessata, pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del tribunale sia diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutelare l'interesse della prole minore di età alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013.
Il collegio ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, paia adeguato a
Pagina 4 garantire alla prole cura ed educazione necessari alla crescita equilibrata del minore e l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge
8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337-bis e ss c.c..
Inoltre, si ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Il tribunale ritiene che la regolamentazione concordata dalle parti non possa che contribuire alla crescita serena ed equilibrata di obiettivo prioritario e comune dei CP_2
genitori; essa tiene altresì conto dell'obbligo dei genitori di contribuire economicamente ciascuno secondo le proprie risorse, così come le stesse sono state allegate dalle parti nei propri atti difensivi.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento delle conclusioni sopra riportate stante l'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutela dell'interesse della prole minore di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c.
Si dispone pertanto l'integrale recepimento delle condizioni formulate dalle parti.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
RECEPISCE le condizioni convenute dalle parti sopra riportate da intendersi qui integramente trascritte;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 3.06.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Federica Abiuso
Pagina 5