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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 24/02/2026, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1667/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3710/2024 depositato il 25/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160047165459000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170002322054000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in ricorso e precisa che la notifica della cartella ......2054 è stata ricevuta il 18/12/2017 . eccepisce che la successiva notifica della intimazione del 2019 non si comprende a quali cartelle si riferisca
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente chiede l'annullamento delle cartelle di pagamento n. 29320160047165459000 e
29320170002322054000 conosciute solo attraverso la notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320239028172908000 ricevuta in data 11/12/2023.
Eccepisce l'inesistenza della notifica di dette cartelle e la intervenuta prescrizione del credito nel termine triennale.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituitasi rileva che le cartelle sono state regolarmente notificate e non impugnate nei termini.
La n.29320160047165459/000 il 28/12/2016 per rifiuto dello stesso ricorrente, mentre la n.29320170002322054/000, il 28/07/2017, per assenza, con relativa affissione alla Casa Comunale e regolare invio di raccomandata;
afferma poi che in data 30/12/2019 si è provveduto poi alla notifica di una precedente intimazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Se emerge prova documentale della regolare notifica della pregresse cartelle- atti presupposti (una in data
28.12.2016, espressamente rifiutata e l'altra in data 28/07/2017), non altrettanto può dirsi per il successivo atto interruttivo del 30.12.2019 in quanto non vi sono elementi per raccordare tale notifica alle cartelle de quo.
E' maturata quindi la prescrizione triennale sia per la prima (31.12.2019), sia per la seconda (28/07/2020) anche a tener conto, per questa, della normativa emergenziale Covid, entrata in vigore nell'anno 2020.
Pur calcolando i termini di sospensione di 542 giorni - Cass.n.34336/2025 ha puntualizzato che in virtù del combinato disposto degli artt. art. 68, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 e 12, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 159 del
2015, le ingiunzioni (quale quella in esame) "non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre
2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono prorogate, “ex se”, di
542 giorni- infatti il termine triennale è stato superato.
Le spese seguono la soccobenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorsoed annulla gli atti impugnati
Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in compmessivi € 150,00.
Catania 13.2.2026
Il Giudice Francesco Distefano
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3710/2024 depositato il 25/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160047165459000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170002322054000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in ricorso e precisa che la notifica della cartella ......2054 è stata ricevuta il 18/12/2017 . eccepisce che la successiva notifica della intimazione del 2019 non si comprende a quali cartelle si riferisca
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente chiede l'annullamento delle cartelle di pagamento n. 29320160047165459000 e
29320170002322054000 conosciute solo attraverso la notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320239028172908000 ricevuta in data 11/12/2023.
Eccepisce l'inesistenza della notifica di dette cartelle e la intervenuta prescrizione del credito nel termine triennale.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituitasi rileva che le cartelle sono state regolarmente notificate e non impugnate nei termini.
La n.29320160047165459/000 il 28/12/2016 per rifiuto dello stesso ricorrente, mentre la n.29320170002322054/000, il 28/07/2017, per assenza, con relativa affissione alla Casa Comunale e regolare invio di raccomandata;
afferma poi che in data 30/12/2019 si è provveduto poi alla notifica di una precedente intimazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Se emerge prova documentale della regolare notifica della pregresse cartelle- atti presupposti (una in data
28.12.2016, espressamente rifiutata e l'altra in data 28/07/2017), non altrettanto può dirsi per il successivo atto interruttivo del 30.12.2019 in quanto non vi sono elementi per raccordare tale notifica alle cartelle de quo.
E' maturata quindi la prescrizione triennale sia per la prima (31.12.2019), sia per la seconda (28/07/2020) anche a tener conto, per questa, della normativa emergenziale Covid, entrata in vigore nell'anno 2020.
Pur calcolando i termini di sospensione di 542 giorni - Cass.n.34336/2025 ha puntualizzato che in virtù del combinato disposto degli artt. art. 68, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 e 12, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 159 del
2015, le ingiunzioni (quale quella in esame) "non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre
2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono prorogate, “ex se”, di
542 giorni- infatti il termine triennale è stato superato.
Le spese seguono la soccobenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorsoed annulla gli atti impugnati
Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in compmessivi € 150,00.
Catania 13.2.2026
Il Giudice Francesco Distefano