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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 2551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2551 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 14642/2024
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 12.3.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to GENTILE GIUSEPPE
ricorrente contro
(c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv.to PALMIERI DONATO P.IVA_1
resistente contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv.to SAMANTHA CERRONE resistente non costituita CP_3
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente in epigrafe impugnava l'intimazione di Pagamento n.
02820249012449273/000, notificata a mezzo pec in data 15.10.2024, relativamente alle seguenti cartelle di pagamento: Cartella n. 02820170026930221000 notificata il
30.06.2018 e Cartella n. 02820200033872010000 notificata il 27.06.2022. Eccepiva parte ricorrente il pagamento del debito contributivo, nonché la mancata rituale notificazione delle cartelle di pagamento presupposte e la prescrizione dei crediti vantati.
Si sono costituiti tempestivamente in giudizio e l' CP_1 Controparte_4
chiedendo la reiezione della domanda.
[...]
Il presente procedimento, con decreto del 12.3.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
La causa è stata istruita attraverso i documenti prodotti dalle parti.
All'udienza a trattazione scritta del 03/06/2025, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più
liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la
Pag. 2 di 7 conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160;
Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez.
un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Innanzi tutto, quanto l'asserto pagamento del debito contributivo, si rileva che
[...]
ha provato che i versamenti dedotti dalla ricorrente sono stati eseguiti in CP_1
adesione al procedimento in oblazione avviato con l'accertamento di cui alla Nota prot.
2022/24920 per regolarizzare le omissioni contributive relative ai contributi soggettivi minimi e di maternità anni 2016, 2017 e 2018 oltre interessi e sanzioni.
Diversamente, gli atti impositivi oggetto del presente giudizio attengono causali diverse e cioè:
- la cartella esattoriale n. 02820170026930221000 notificata il 30.06.2018 dell'importo di € 1.021,48 ha ad oggetto la richiesta di pagamento del contributo soggettivo minimo e di maternità relativo all'anno 2015, oltre sanzioni ed interessi;
- la cartella esattoriale n. 02820200033872010000 notificata il 27.06.2022 dell'importo di € 1.465,71 ha ad oggetto la richiesta di pagamento per sanzioni irregolarità
dichiarativa anni 2015, 2016 e 2017.
Sicchè, il debito previdenziale fatto valere non è stato estinto in esecuzione dei pagamenti richiamati dalla ricorrente.
Pag. 3 di 7 Ciò premesso, nel caso di specie, si osserva che l'istante ha incentrato principalmente la sua azione sul presupposto dell'omessa notifica degli atti presupposti alla intimazione di pagamento opposta.
Il nodo centrale della controversia da esaminare è rappresentato dalla verifica della notifica degli avvisi di addebito, ovvero di altri atti interruttivi della prescrizione.
Ciò posto, nel presente giudizio, la domanda proposta può essere definita come un'azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione richiesta dalla secondo la tesi attorea compromessa dalla mancata CP_1
notifica delle cartelle di pagamento, nella parte in cui l'istante tende a conseguire la rimessione in termini della difesa di merito, in chiave retrospettiva/retroattiva (in tal modo proponendo una opposizione ai sensi dell'art. 615 in funzione recuperatoria dell'opposizione a iscrizione a ruolo ex art. 24, co.5, D.Lgs. n.46/99).
Il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n.
252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000;
Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
Inoltre, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella di pagamento/avviso di addebito (ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca,
preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre
Pag. 4 di 7 che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà
ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Tanto premesso, si rileva che l' ha depositato la Controparte_4
regolare notifica della cartella di pagamento n. 02820200033872010000 notificata il
27.06.2022 a mezzo pec.
Quanto alla cartella n. 02820170026930221000 notificata il 30.06.2018, anche volendo considerare fondate le eccezioni della ricorrente circa l'erroneo indirizzo di residenza e sulla qualità del soggetto che ha ricevuto l'atto, le stesse sono superate dal rilievo che l' ha depositato la notifica di una successiva Controparte_4
intimazione di pagamento n. 02820199008498179000 notificata in data 29 settembre
2019 a mezzo PEC, non opposta nei termini di legge, che richiamava la cartella n.
02820170026930221000.
Detti atti presupposti di quello oggi impugnato risultano dunque notificati e ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate dalla (ivi inclusa CP_1
quella relativa alla prescrizione dei crediti verificatasi prima della notificazione della cartella ovvero la decadenza ex art. 25 del D. lgs. n. 46 del 1999) è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale. Si deve concludere per l'incontrovertibilità dei predetti atti in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Si evidenzia infatti che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella di pagamento/avviso di addebito nel termine posto dall'art. 24
d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass.
Pag. 5 di 7 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del
05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
Tuttavia, si rileva che l'eccezione di prescrizione va valutata anche con riferimento a quella medio tempore maturata tra la data di notifica della cartella esattoriale e del successivo atto col quale l'Ente ha fatto valere il suo credito: invero, premesso che la ricorrente non ha mai proposto opposizione avverso gli atti prodromici menzionati,
tuttavia, la decadenza prevista dall'art. 24 d.lgs. n.46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione del diritto di credito) che si sono verificati successivamente alla data di notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15, che così ha motivato: “a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle,
l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c.
ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però,
come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia
Pag. 6 di 7 perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo)”.
A questo riguardo, si rileva che, nel caso di specie, la prescrizione successiva non è
maturata in considerazione della notifica della intimazione di pagamento per cui è
causa.
Ciò posto il ricorso va quindi rigettato.
Stante la peculiarità del caso di specie, le spese vengono compensate.
PQM
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 12.3.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.L. n. 14642/2024, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese.
Aversa, 04.06.2025
Il GOP
Dott.ssa Lucia Perna
Pag. 7 di 7
LAVORO
N.R.G. 14642/2024
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 12.3.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to GENTILE GIUSEPPE
ricorrente contro
(c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv.to PALMIERI DONATO P.IVA_1
resistente contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv.to SAMANTHA CERRONE resistente non costituita CP_3
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente in epigrafe impugnava l'intimazione di Pagamento n.
02820249012449273/000, notificata a mezzo pec in data 15.10.2024, relativamente alle seguenti cartelle di pagamento: Cartella n. 02820170026930221000 notificata il
30.06.2018 e Cartella n. 02820200033872010000 notificata il 27.06.2022. Eccepiva parte ricorrente il pagamento del debito contributivo, nonché la mancata rituale notificazione delle cartelle di pagamento presupposte e la prescrizione dei crediti vantati.
Si sono costituiti tempestivamente in giudizio e l' CP_1 Controparte_4
chiedendo la reiezione della domanda.
[...]
Il presente procedimento, con decreto del 12.3.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
La causa è stata istruita attraverso i documenti prodotti dalle parti.
All'udienza a trattazione scritta del 03/06/2025, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più
liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la
Pag. 2 di 7 conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160;
Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez.
un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Innanzi tutto, quanto l'asserto pagamento del debito contributivo, si rileva che
[...]
ha provato che i versamenti dedotti dalla ricorrente sono stati eseguiti in CP_1
adesione al procedimento in oblazione avviato con l'accertamento di cui alla Nota prot.
2022/24920 per regolarizzare le omissioni contributive relative ai contributi soggettivi minimi e di maternità anni 2016, 2017 e 2018 oltre interessi e sanzioni.
Diversamente, gli atti impositivi oggetto del presente giudizio attengono causali diverse e cioè:
- la cartella esattoriale n. 02820170026930221000 notificata il 30.06.2018 dell'importo di € 1.021,48 ha ad oggetto la richiesta di pagamento del contributo soggettivo minimo e di maternità relativo all'anno 2015, oltre sanzioni ed interessi;
- la cartella esattoriale n. 02820200033872010000 notificata il 27.06.2022 dell'importo di € 1.465,71 ha ad oggetto la richiesta di pagamento per sanzioni irregolarità
dichiarativa anni 2015, 2016 e 2017.
Sicchè, il debito previdenziale fatto valere non è stato estinto in esecuzione dei pagamenti richiamati dalla ricorrente.
Pag. 3 di 7 Ciò premesso, nel caso di specie, si osserva che l'istante ha incentrato principalmente la sua azione sul presupposto dell'omessa notifica degli atti presupposti alla intimazione di pagamento opposta.
Il nodo centrale della controversia da esaminare è rappresentato dalla verifica della notifica degli avvisi di addebito, ovvero di altri atti interruttivi della prescrizione.
Ciò posto, nel presente giudizio, la domanda proposta può essere definita come un'azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione richiesta dalla secondo la tesi attorea compromessa dalla mancata CP_1
notifica delle cartelle di pagamento, nella parte in cui l'istante tende a conseguire la rimessione in termini della difesa di merito, in chiave retrospettiva/retroattiva (in tal modo proponendo una opposizione ai sensi dell'art. 615 in funzione recuperatoria dell'opposizione a iscrizione a ruolo ex art. 24, co.5, D.Lgs. n.46/99).
Il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n.
252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000;
Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
Inoltre, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella di pagamento/avviso di addebito (ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca,
preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre
Pag. 4 di 7 che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà
ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Tanto premesso, si rileva che l' ha depositato la Controparte_4
regolare notifica della cartella di pagamento n. 02820200033872010000 notificata il
27.06.2022 a mezzo pec.
Quanto alla cartella n. 02820170026930221000 notificata il 30.06.2018, anche volendo considerare fondate le eccezioni della ricorrente circa l'erroneo indirizzo di residenza e sulla qualità del soggetto che ha ricevuto l'atto, le stesse sono superate dal rilievo che l' ha depositato la notifica di una successiva Controparte_4
intimazione di pagamento n. 02820199008498179000 notificata in data 29 settembre
2019 a mezzo PEC, non opposta nei termini di legge, che richiamava la cartella n.
02820170026930221000.
Detti atti presupposti di quello oggi impugnato risultano dunque notificati e ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate dalla (ivi inclusa CP_1
quella relativa alla prescrizione dei crediti verificatasi prima della notificazione della cartella ovvero la decadenza ex art. 25 del D. lgs. n. 46 del 1999) è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale. Si deve concludere per l'incontrovertibilità dei predetti atti in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Si evidenzia infatti che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella di pagamento/avviso di addebito nel termine posto dall'art. 24
d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass.
Pag. 5 di 7 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del
05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
Tuttavia, si rileva che l'eccezione di prescrizione va valutata anche con riferimento a quella medio tempore maturata tra la data di notifica della cartella esattoriale e del successivo atto col quale l'Ente ha fatto valere il suo credito: invero, premesso che la ricorrente non ha mai proposto opposizione avverso gli atti prodromici menzionati,
tuttavia, la decadenza prevista dall'art. 24 d.lgs. n.46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione del diritto di credito) che si sono verificati successivamente alla data di notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15, che così ha motivato: “a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle,
l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c.
ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però,
come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia
Pag. 6 di 7 perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo)”.
A questo riguardo, si rileva che, nel caso di specie, la prescrizione successiva non è
maturata in considerazione della notifica della intimazione di pagamento per cui è
causa.
Ciò posto il ricorso va quindi rigettato.
Stante la peculiarità del caso di specie, le spese vengono compensate.
PQM
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 12.3.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.L. n. 14642/2024, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese.
Aversa, 04.06.2025
Il GOP
Dott.ssa Lucia Perna
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