Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00811/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06355/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6355 del 2025, proposto da
PA FI, RA LL, RT SO, IM AP, UC GR, rappresentati e difesi dall'avvocato Gennaro Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Carla D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
2g S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Soprano, Roberta Valmassoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Cinzia Musella, Arabo Food Stuff S.a.s., Internet Bar S.a.s. By Lemme Lemme, Bar Fiorillo di Fiorillo Emma S.a.s., Toguan S.r.l.s., Bellini S.r.l., Alkymya S.r.l., Nea Cafè S.r.l.s., rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Soprano, Roberta Valmassoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per ottenere
la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal comune di Napoli sull'istanza notificata dai ricorrenti in data 12 maggio 2025 e dell’obbligo del comune di Napoli di provvedere.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e di 2g S.r.l.;
Visto l’atto di intervento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. ID LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all'esame, notificato il 19 novembre e depositato il 20 novembre 2025, i ricorrenti espongono di essere residenti in [...]nell’area delle vie S.M. di Costantinopoli /Portalba /San Pietro a Maiella e piazza Bellini e denunciano che tale area è caratterizzata, a causa della presenza di vari esercizi di somministrazione e dell’afflusso della loro clientela, da immissioni acustiche che superano la normale tollerabilità e i valori assoluti previsti dal vigente piano di zonizzazione acustica.
In ragione di questa situazione, che mette in pericolo il loro diritto alla salute, i ricorrenti in data 12 maggio 2025 hanno presentato al comune di Napoli una istanza con la quale chiedevano che l’amministrazione adottasse: a) “ l’ordinanza contingibile ed urgente di cui all’art. 9 della 2 legge 447/1995, ovvero quella di cui all’art. 50 del D.lgs n. 267/2000 o qualsivoglia altro provvedimento volto a ridurre, immediatamente, l’inquinamento acustico cui sono sottoposti gli esponenti e, gioco forza, tutti i residenti di Piazza Bellini, che sono anch’essi sottoposti ai medesimi livelli di immissione acustica ”; b) “ tutti i provvedimenti strutturali necessari affinché non si verifichino più immissioni acustiche che superano la normale tollerabilità ed i valori assoluti di cui al Piano di Zonizzazione Acustica ”; c) “ ogni altro ed ulteriore provvedimento a tutela della salute e della salubrità dell’ambiente in Piazza Bellini, anche con limitazione, in via di urgenza delle licenze di commercio per somministrazione o di concessione di suolo pubblico, ovvero, di revoca di quelle già concesse atteso il preminente valore del diritto alla salute degli esponenti e della salute pubblica ”.
Nonostante il comune di Napoli fosse già risultato soccombente in un giudizio innanzi al Tribunale civile di Napoli (conclusosi con la sentenza n. 604/20254 del 20 gennaio 2025 che lo aveva condannato “ a far cessare le immissioni di rumore nella proprietà degli attori provenienti da Piazza Vincenzo Bellini e zone limitrofe, ovvero ad adottare le cautele idonee a riportare dette immissioni entro la soglia della normale tollerabilità anche mediante la interdizione dell'uso di strumenti musicali amplificati, tamburi, bonghi ed ogni altra attrezzatura idonea alle emissioni acustiche utilizzati senza previo ottenimento dell'autorizzazione da parte del Comune nel rispetto del piano di zonizzazione acustica nonché anche mediante la predisposizione di un servizio di vigilanza con l'impiego di agenti comunali, nonchè anche mediante l'installazione di strutture fonoassorbenti o fonoriflettenti che agiscano sulla via di propagazione del rumore… ”), l’amministrazione non ha dato riscontro alla diffida e di fatto non ha adottato misure idonee a far cessare le immissioni moleste né è intervenuto nei confronti dei gestori delle attività di somministrazione operanti nell’area.
L’unica iniziativa adottata è stata la proposta della giunta di delibera al Consiglio n. 358 del 23 luglio 2025 (che il Consiglio comunale non ha approvato) che reca “ linee di indirizzo in attuazione delle potestà legislativamente riconosciute ” dall’articolo 50, comma 7, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
Perdurando la situazione di fatto denunciata, è stato quindi proposto il ricorso all’esame con cui i ricorrenti chiedono che la sezione, acclarata l’illegittimità dell’inerzia comunale, ordini all’amministrazione di provvedere sull’istanza fissandole un termine e nominando, nel caso di ulteriore inerzia, un commissario che a essa si sostituisca.
Il comune di Napoli si è costituito in giudizio e resiste al ricorso. L’amministrazione chiede che ne sia dichiarata l’improcedibilità in quanto il Servizio tutela dell’ambiente, della salute e del paesaggio ha dato riscontro all’istanza chiedendo al difensore dei ricorrenti – al fine di poter far eseguire dall’ARPAC i necessari rilievi fonometrici – nominativi e contatti degli amministratori dei fabbricati interessati; a questa richiesta era dato riscontro in data 2 dicembre 2025; questo riscontro quindi era prontamente trasmesso all’ARPAC affinché quest’ultima potesse eseguire gli accertamenti prodromici all’emissione di ordinanza sindacale (come già avvenuto per altre aree del territorio comunale che presentano analoghi problemi).
In ogni caso, ad avviso dell’amministrazione comunale, il ricorso sarebbe inammissibile per inesistenza di un obbligo di provvedere sulla istanza, avendo essa a oggetto l’emissione di provvedimenti a contenuto ampiamente discrezionale; la tesi del comune di Napoli è che il carattere discrezionale del potere sollecitato lo rende “ non coercibile ” tanto che “ in situazioni simili, la giurisprudenza ritiene non vi sia neanche obbligo al riscontro di eventuali istanze dei privati, volte a sollecitarne l’esercizio ”. In via gradata il comune di Napoli sostiene che la pretesa dei ricorrenti sia comunque infondata in quanto l’amministrazione, consapevole della complessità e delicatezza della fattispecie, non solo non è rimasta inerte ma se ne sta occupando da mesi “ intraprendendo confronti con i diversi organi competenti, al fine di trovare una soluzione adeguata del fenomeno ”; effettuando “ costanti servizi di controllo delle aree in questione ” e eseguendo – anche quale seguito di numerosi riunioni del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica – “ un costante monitoraggio del fenomeno in particolar modo nei week end e, con collaborazione tra le Forze di polizia, l’ASL competente per territorio, gli uomini dell'Ispettorato del lavoro e dell'ARPAC ”; queste attività si sono quindi tradotte nella sottoposizione al Consiglio comunale della “ delibera contenente le Linee di indirizzo per l’attuazione di misure a contrasto degli effetti negativi in materia di inquinamento acustico e disturbo della quiete pubblica in piazza Bellini e zone limitrofe e in via Cisterna dell’Olio e zone limitrofe ”.
Sono poi intervenuti ad opponendum vari soggetti (indicati in epigrafe) che gestiscono attività di somministrazione nell’area in questione i quali hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sia perché i ricorrenti agiscono a tutela del loro diritto alla salute sia perché essi con la loro istanza al comune agiscono in realtà per ottenere i provvedimenti a loro favore previsti dalla sentenza del Tribunale civile di Napoli n. 604 del 20 gennaio 2025 (nei confronti della quale pende l’appello) e l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario non passate in giudicato deve avvenire attraverso il processo di esecuzione civile. Gli intervenienti sostengono inoltre che il ricorso sarebbe improcedibile in quanto il comune di Napoli ha dato riscontro alla istanza dei ricorrenti e, comunque, inammissibile per l’inesistenza di un obbligo di provvedere (sotto questi profili le difese degli intervenienti sono analoghe a quelle del comune di Napoli).
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 27 gennaio 2026, il Collegio riservava la decisione.
Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso proposte dai resistenti.
Esse risultano infondate.
Per quanto concerne il profilo relativo alla giurisdizione sinteticamente può rilevarsi che: a) benché la situazione “ legittimante ” dei ricorrenti sia costituita dal loro diritto alla salute (e, potrebbe aggiungersi, dalla loro condizione di residenti nell’area in questione), essi azionano nel giudizio una situazione di interesse legittimo correlata ai poteri amministrativi di cui con la loro istanza hanno sollecitato l’esercizio; in altri termini la situazione soggettiva dei ricorrenti è costituita da un interesse legittimo che si radica sul loro diritto alla salute (in tesi compromesso dalle immissioni acustiche provocate dalla “ movida ” diurna e notturna ben documentata dai “ video ” depositati) e sulla loro situazione di fatto di residenti nell’area; b) la domanda proposta non attiene alla esecuzione della sentenza del giudice ordinario che ha accertato la intollerabilità delle immissioni acustiche e ordinato al comune di adottare i provvedimenti occorrenti a farle cessare ma – come già sopra precisato – a una istanza con la quale, per così dire a latere del giudizio civile (che oltretutto prosegue in appello), i ricorrenti hanno chiesto che il comune esercitasse i poteri previsti dalla legge per proteggere le persone da emissioni sonore eccedenti i limiti di legge (cioè i poteri previsti dall’articolo 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e 50, comma 7- bis d.lg. 18 agosto 2000, n. 267).
In questa prospettiva sussiste la giurisdizione sulla domanda per come proposta da i ricorrenti (cfr. in analoga controversia T.A.R. Campania, Napoli, sezione V, 3 ottobre 2025, n. 6556).
Anche l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse non può essere accolta, dato che quello che è stato documentato è un embrionale inizio di esecuzione che si è tradotto in una mera attività preparatoria, la cui indispensabilità per poter provvedere sarebbe anche discutibile, dato che la circostanza che l’area in questione sia meta della cd. movida può essere considerata un fatto notorio (come conferma la relazione di servizio del 27 novembre 2025 depositata dal comune); d’altro lato che le immissioni acustiche nell’area d’interesse superino il limite della normale tollerabilità e i limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica può ritenersi pacifico, essendo il relativo accertamento già stato compiuto nel contesto del procedimento civile e essendo la documentazione audio-video allegata al ricorso più che eloquente, rappresentando una condizione di degrado obiettivamente insopportabile, non essendo ammissibile che in piena notte (uno dei video è stato filmato alle ore 4.40) i residenti in un’area siano costretti a vedere e tollerare scene e rumori quali quelli in essi documentati.
Quanto agli argomenti in merito all’inesistenza di un obbligo di provvedere e alla sua violazione, essi sono privi di fondamento. Sul punto può richiamarsi per ragioni di economia processuale quanto chiarito dalla già citata sentenza n. 6556 del 3 ottobre 2025 (resa su una fattispecie analoga a quella all’esame). Va solo aggiunto quanto segue.
Che i provvedimenti adottabili per contrastare i fenomeni di “ AL ” abbiano carattere discrezionale è incontestabile e non è contestato dai ricorrenti; essi hanno però rappresentato al comune (che peraltro ne era già da tempo ben consapevole, come dimostra la documentazione che la stessa amministrazione ha depositato) l’esistenza di una situazione di fatto che integra perfettamente il presupposto di tali provvedimenti e che radica un obbligo (o meglio attualizza l’obbligo) di adottarli senza ritardo; detto in altri termini, il presupposto di fatto per l’esercizio dei poteri di cui è sollecitata l’esplicazione sussiste chiaramente (sussiste cioè l’ an del potere e quindi l’obbligo di esercitarlo); a fronte di questa situazione ciò che è discrezionale è il contenuto delle misure da adottare per ripristinare condizioni di vivibilità per i residenti nell’area ma ciò chiaramente non può giustificare l’inazione dell’amministrazione o la procrastinazione degli interventi necessari allegando la necessità di accertamenti che poco aggiungerebbero a quanto già perfettamente noto all’amministrazione (che oltretutto già si è attivata per situazioni analoghe – sostenendo anche di aver ottenuto risultati soddisfacenti - e quindi ha anche ormai maturato una specifica esperienza in merito ai provvedimenti adottabili).
Il ricorso deve quindi essere accolto con fissazione al comune di Napoli del termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza per determinarsi sulla istanza dei ricorrenti, con riserva di nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in caso di perdurante contegno inerte.
Le spese di giudizio sono poste a carico del comune, mentre possono essere compensate nei confronti delle parti private, tenuto conto della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sezione V, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e per l'effetto dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Napoli sull’istanza in motivazione e l’obbligo dello stesso di determinarsi sulla istanza dei ricorrenti con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Condanna il comune di Napoli al pagamento ai ricorrenti delle spese di giudizio che liquida in euro millecinquecento, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo; compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR SE, Presidente
ID LI, Consigliere, Estensore
Fabio Maffei, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID LI | AR SE |
IL SEGRETARIO