Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 1011
CS
Accoglimento
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata impugnazione atto presupposto

    Il TAR ha accolto l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale per la mancata impugnazione dell'atto presupposto (divieto di installazione ombrelloni contenuto nel verbale della conferenza di servizi del 24 giugno 2022 e concessione del 7 settembre 2023).

  • Accolto
    Superamento del verbale della conferenza di servizi del 24 giugno 2022

    La Corte ritiene fondata la deduzione dell'appellante circa il definitivo superamento del verbale della conferenza decisoria del 24 giugno 2022 a seguito del procedimento di revisione della pianificazione integrata.

  • Rigettato
    Distinzione tra occupazione permanente e temporanea

    La Corte ritiene non pertinente l'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 e la normativa emergenziale invocata dall'appellante, in quanto la posa di ombrelloni su area di pregio richiede intese ai sensi dell'art. 52, comma 1-ter, d.lgs. n. 42/2004.

  • Accolto
    Natura dell'istanza di modifica della concessione

    La Corte ritiene che la richiesta della società fosse un'istanza di autorizzazione alla modifica delle condizioni di concessione, e che il Comune avesse l'obbligo di provvedere.

  • Accolto
    Vizio di istruttoria e motivazione

    La motivazione dell'atto è ritenuta del tutto insufficiente e apparente, non chiarendo quali elementi caratteristici verrebbero occultati e non bilanciando adeguatamente gli interessi in gioco.

  • Accolto
    Disparità di trattamento

    La Corte ritiene evidente l'apparenza del vizio di disparità di trattamento, dato che la produzione documentale della società è sufficiente a sorreggere la denuncia e la motivazione dei provvedimenti impugnati non chiarisce la diversità di situazione.

  • Accolto
    Natura del provvedimento di rigetto

    La Corte ritiene che il provvedimento del 29 luglio 2024 non abbia natura meramente confermativa, ma sia basato su una nuova istruttoria a seguito della presentazione della documentazione mancante.

  • Accolto
    Vizio di istruttoria e motivazione

    La motivazione dell'atto è ritenuta del tutto insufficiente e apparente, non chiarendo quali elementi caratteristici verrebbero occultati e non bilanciando adeguatamente gli interessi in gioco.

  • Accolto
    Disparità di trattamento

    La Corte ritiene evidente l'apparenza del vizio di disparità di trattamento, dato che la produzione documentale della società è sufficiente a sorreggere la denuncia e la motivazione dei provvedimenti impugnati non chiarisce la diversità di situazione.

  • Accolto
    Vizio di istruttoria e motivazione

    La motivazione dell'atto è ritenuta del tutto insufficiente e apparente, non chiarendo quali elementi caratteristici verrebbero occultati e non bilanciando adeguatamente gli interessi in gioco.

  • Accolto
    Disparità di trattamento

    La Corte ritiene evidente l'apparenza del vizio di disparità di trattamento, dato che la produzione documentale della società è sufficiente a sorreggere la denuncia e la motivazione dei provvedimenti impugnati non chiarisce la diversità di situazione.

  • Rigettato
    Mancanza di diritto all'indennizzo

    Non sussiste un diritto all'indennizzo ex art. 21-quinquies L. 241/1990 in quanto non vi era una concessione pregressa favorevole per gli ombrelloni, ma un divieto nella concessione vigente.

  • Rigettato
    Presupposti per l'indennizzo

    La domanda di indennizzo ex art. 52, comma 1-ter, d.lgs. 42/2004 è respinta in quanto presuppone la revoca di un titolo più favorevole, non applicabile nel caso di specie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 1011
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1011
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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