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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 449/2023
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(P.I. C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Pt_1 P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, assistito e difeso dall'Avv. CLAUDIA CONSORTE, come da mandato in atti appellante
e
P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall' Avv. EMANUELE POGGI, come da mandato in atti
appellata nonché contro
) Controparte_2 C.F._1 ( Controparte_3 C.F._2
appellati contumaci
CONCLUSIONI: per parte appellante : Pt_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma dell'impugnata SENTENZA
DEL TRIBUNALE DI GENOVA 2° SEZ. CIV. Dott. P. Grasso n. 786/2023 DEL
28/3/2023 NOTIFICATA IL 31/3/2023 resa nella causa RG n.5379/2019, dichiarare che l'incidente stradale/infortunio sul lavoro occorso in data 14/2/2017 al sig.
si è verificato per colpa esclusiva - ovvero solo in subordine Controparte_2
concorrente - della sig. conducente e proprietaria del veicolo Controparte_3
specificato in narrativa. Condannarla conseguentemente con la Parte_2
in persona del legale rappresentante, a rimborsare all' la somma di €
[...] Parte_1
88.649,04. erogata a titolo di indennità di inabilità temporanea assoluta, di indennizzo del danno permanente patrimoniale e non patrimoniale nonché per spese mediche e protesiche, oltre interessi e rivalutazione dall'erogazione al saldo, il tutto nei limiti della somma complessivamente dovuta dai responsabili civile secondo le norme del diritto comune. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali e di contributo unificato dei due gradi di giudizio”.
per parte appellata Controparte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previe le pronunzie tutte del caso, dichiarare inammissibile o come meglio e comunque respingere l'avversaria impugnazione in quanto infondata o come meglio, rigettando le avversarie domande, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Genova n. 786/2023. Con vittoria di spese e compensi”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_2
dinanzi al Tribunale di Genova e la compagnia assicuratrice del Controparte_3 veicolo dalla stessa condotto per sentirle condannare al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni da lui patiti in occasione di un sinistro stradale avvenuto in
Genova il 14/2/2017.
La sentenza impugnata così riassume i fatti:
“ conveniva in giudizio e la di lei compagnia Controparte_2 Controparte_3
assicuratrice esponendo di aver patito gravi danni fisici e patrimoniali a CP_1
causa di caduta occorsa mentre era alla guida del proprio ciclomotore, caduta determinata dall'improvviso cambio di direzione attuato dall'auto che lo precedeva, condotta dalla convenuta e assicurata per la responsabilità civile da CP_3
Su detti presupposti l'attore chiedeva la condanna dei Controparte_1
soggetti convenuti al risarcimento di ogni danno patito in conseguenza del sinistro in questione. si costituiva in giudizio contestando la Controparte_1
domanda in fatto e in diritto e domandandone il rigetto evidenziando in particolare la responsabilità esclusiva del per la verificazione del sinistro. CP_2
Svolgeva altresì intervento volontario in giudizio l' , aderendo alla Pt_1
prospettazione e alle domande dell'attore, e domandando pronuncia di condanna nei confronti dei convenuti al pagamento di quanto dall'Istituto corrisposto a titolo di indennizzo al in conseguenza delle lesioni patite dal predetto”. CP_2
La causa era istruita mediante escussione di testimoni, espletamento di c.t.u. medico legale sulla persona di e di c.t.u. cinematica diretta alla ricostruzione CP_2
dell'esatta dinamica del sinistro.
Con sentenza n. 786/2023 del 28/03/2023 il Tribunale di Genova decideva la vertenza e riteneva infondate le domande dell'attore.
In particolare, il Tribunale osservava che mentre l'autovettura rallentava e si posizionava in prossimità della linea di mezzeria, il motociclo effettuava una manovra di sorpasso ed urtava il veicolo.
Il Tribunale, richiamando le risultanze della CTU per ciò che concerne la ricostruzione della dinamica del sinistro, ravvisava elementi di colpa a carico del conducente del motociclo. Invero, affermava che il motociclo iniziava la manovra di sorpasso con largo anticipo, senza valutare correttamente gli spazi esistenti, ed impattava contro il veicolo della convenuta, che si stava posizionando al centro della carreggiata, in vista dell'intersezione con Via Tabarca, mantenendo un assetto longitudinale, senza evidenti deviazioni ortogonali, né manovre repentine.
Inoltre, dato che la conducente dell'autovettura avrebbe dovuto proseguire per alcuni metri lungo la strada principale “Via dei Mille”, il primo giudice riteneva irrilevante l'omesso azionamento dell'indicatore di direzione.
La circostanza secondo cui, a seguito dell'urto, l'autovettura si trovava nei pressi della linea di mezzeria, così come rilevato dagli operatori intervenuti sul luogo e dedotto nella CTU, consentiva di ritenere non provata la condotta imprudente della convenuta che, secondo la versione dei fatti proposta da parte attrice, avrebbe compiuto una manovra repentina ed imprevedibile.
Per questi motivi
, il Tribunale rigettava le domande dell'attore.
Avverso tale sentenza proponeva appello l' , chiedendone la riforma. Pt_1
Con il primo motivo di appello, l'appellante censurava l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in relazione alla dinamica del sinistro e, in particolare, il punto della sentenza in cui il primo giudice affermava che l'urto tra i due veicoli si verificava durante la fase di rallentamento dell'autovettura, mentre veniva condotta in prossimità della linea di mezzeria. Invero, la posizione della vettura a seguito dell'urto, posizionata con entrambe le ruote di sinistra nella corsia opposta, consentiva di affermare che, in realtà, la conducente dell'autovettura eseguiva la manovra di cambio di direzione ben 30 metri prima dell'intersezione con Via Tabarca, in un punto della carreggiata non consentito.
Il primo giudice, ad avviso dell'appellante, affermava erroneamente l'insussistenza del contributo causale della condotta della Sig.ra che, invece, non rispettava gli CP_3
obblighi imposti dall'art. 154 codice della strada, non avendo segnalato la propria manovra né tantomeno verificato il sopraggiungere di altro veicolo attraverso lo specchio retrovisore. L'appellante contestava altresì l'affermazione del primo giudice, secondo cui il Sig. non avrebbe valutato adeguatamente la larghezza della strada, tanto da aver CP_2
impattato contro l'autovettura nel tentativo di mantenersi all'interno della mezzeria.
Sul punto, l'appellante citava la consulenza tecnica, che accertava la larghezza della strada in 10,40 mt e, pertanto, vi era un'adeguata distanza laterale per effettuare la manovra, nel rispetto della segnaletica stradale e della velocità.
Infine, censurava la mancata applicazione dell'art. 2054 c.c., poiché il Tribunale attribuiva al Sig. la responsabilità esclusiva del sinistro sulla base di CP_2
elementi fattuali in contrasto con le risultanze istruttorie e non valutava correttamente la condotta di parte appellata che, come emerso dall'istruttoria orale e dagli accertamenti tecnici, aveva creato una situazione di pericolo, non adottando tutte le cautele richieste.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante chiedeva il ristoro, in via surrogatoria, delle erogazioni effettuate a titolo di indennità, in conseguenza dell'infortunio del lavoratore, per inabilità temporanea, rimborso di spese mediche e danno biologico, per un totale di euro 44.757,23 euro, nonchè la liquidazione del danno patrimoniale da liquidarsi in via equitativa. In particolare, a fronte della durata di 184 giorni di astensione dal lavoro concessi al Sig. l'appellante dichiarava di avere CP_2
indennizzato a titolo di inabilità temporanea il 60% della retribuzione giornaliera percepita dal lavoratore, fino al novantesimo giorno;
quindi erogava il 75%, per una somma complessiva di euro 10.981,00, a cui veniva aggiunto l'importo pari ad euro
750,00 per le spese mediche, per un totale di euro 11.731,00.
Il c.t.u. medico legale dott.ssa quantificava inoltre il danno da invalidità Persona_1
permanente nella misura del 19%, mentre il danno biologico “puro” ammontava ad euro 42.230,00, considerata l'età del danneggiato (anni 61) al momento del sinistro.
L'importo dovuto in sede civilistica per il danno non patrimoniale risultava pertanto soddisfacente del credito per rivalsa, stante l'indennizzo erogato in rendita per questa tipologia di danno (euro 33.026,23). Quindi, sommando le suddette voci di danni (€ 10.981,00 a titolo di indennità per inabilità temporanea di 184 giorni;
€ 750,00 per rimborso spese mediche;
€ 33.026,23
a titolo di danno biologico), la somma complessiva per il ristoro delle somme versate a titolo indennitario ammontava ad euro 44.757,23.
L'appellante chiedeva infine la liquidazione in via equitativa del danno patrimoniale, avendo il CTU affermato che i postumi permanenti non avevano alcuna incidenza negativa sulle attività lavorative.
In caso di concorso di colpa, l'appellante chiedeva la diminuzione del quantum sul danno civile e non sull'importo della prestazione previdenziale, erogato dall'appellante come indennizzo del danno biologico.
Si costituiva in giudizio opponendosi all'avversario Controparte_1
appello e chiedendone il rigetto.
Preliminarmente, contestava l'ammissibilità dell'appello, essendo carente dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c.
Nel merito, con riferimento alla dinamica del sinistro, ricostruita attraverso i rilievi effettuati dalla Polizia Municipale e la CTU, l'appellata ribadiva la responsabilità esclusiva del Sig. che, con il proprio motociclo, sorpassava l'autovettura CP_2
della Sig.ra oltre la linea continua di mezzeria, attraverso una manovra CP_3
imprudente ed irregolare.
Inoltre, contestava la censura dell'appellante secondo cui la conducente dell'autovettura avrebbe effettuato una manovra imprevedibile, al fine di ottenere almeno un concorso di colpa in punto responsabilità, non essendo un elemento desumibile da nessun elemento istruttorio, tenuto altresì conto che il danneggiato non teneva la corretta distanza di sicurezza al momento del sorpasso.
Quanto al danno risarcibile, il CTU escludeva una riduzione della capacità lavorativa e, pertanto, nulla era dovuto all' . Pt_1
Concludeva per il rigetto dell'appello.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni sopra trascritte e all'udienza del 28/1/2025 veniva trattenuta in decisione. Tanto premesso, la c.t.u. cinematica svolta dall'ing. ha confermato che l'auto Per_2
condotta dalla sig,ra - che precedeva il ciclomotore condotto dal Controparte_3
in transito in via dei Mille a Genova con direzione levante/ponente – si era CP_2
portata sulla sinistra della corsia di marcia 30 metri prima dell'incrocio con la Via
Tabarca (posta, appunto, sulla sinistra rispetto alla direzione di marcia di entrambi i veicoli in questione); in quel tratto della carreggiata non avrebbe ancora potuto svoltare essendovi la linea continua di mezzeria.
Infatti, il punto d'urto è stato individuato dalla c.t.u cinematica circa 30 metri prima dell'incrocio con la Via Tabarca e a ridosso della linea di mezzeria.
Anche il teste , della Polizia Locale intervenuta dopo il sinistro, ha riferito che Tes_1
“la distanza tra il punto post urto e il punto in cui ci si immette in via Tabarca non è trascurabile, il punto post urto si colloca più o meno in corrispondenza della ringhiera che si vede nella produzione fotografica sub 1, dove c'è il cartello dell'hotel Tirreno”.
In fase di quiete il motociclo del era adagiato contro il marciapiedi (opposto CP_2
al senso di marcia tenuto dalle parti, verso ponente) e l'auto della a cavallo CP_3
della linea di mezzeria.
Il c.t.u. chiarisce che la velocità dell'auto della convenuta era di 30km/h e in fase di rallentamento, assumendo dopo l'urto una velocità di 38 km/h e percorrendo uno spazio tra i 5,96 e i 6,65 metri, mentre la velocità del motociclo dell'attore era superiore e collocata dal ctu tra i 42 e i 46 km/h; il c.t.u. specifica che l'intersezione con via
Tabarca è a 23 mt. oltre il punto di quiete della vettura e a circa 30 mt. oltre il punto di urto, aggiungendo che “in considerazione delle posizioni di quiete, si ritiene che il punto di urto tra i due veicoli possa essere avvenuto in prossimità della linea di mezzeria, continua, ivi presente … a seguito dell'urto la vettura si arrestava a cavallo della linea di mezzeria”.
L'ing. ha quindi accertato che l'autovettura si trovava al momento dell'urto in Per_2
fase di rallentamento e procedeva alla velocità di 30 km/h, salvo una accelerazione all'atto dello scontro, e che dopo l'urto ha proseguito in fase di frenata arrestandosi a cavallo della mezzeria con entrambe le ruote di sinistra nella corsia opposta. aveva iniziato la manovra, portandosi sulla sinistra, per la svolta Controparte_3
su Via Tabarca circa 30 metri prima del punto ove questa era consentita dalla segnaletica.
Ora, l'art. 154 del codice della strada individua specifici obblighi per il caso di manovra di cambio direzione di marcia o di svolta a sinistra, e cioè:
- segnalare con sufficiente anticipo l'intenzione azionando l'indicatore di direzione;
- assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
controllando nello specifico dallo specchio retrovisore che nessun veicolo che segue abbia iniziato il sorpasso;
- eseguire comunque la svolta in prossimità del centro della intersezione.
Nel caso di specie non è dato sapere se la abbia o meno azionato l'indicatore CP_3
di direzione prima di spostarsi sulla sinistra: la stessa ha infatti dichiarato in sede di interrogatorio formale di averlo fatto, ma nessun testimone ha assistito al sinistro e il c.t.u. ing. non ha potuto accertare se l'indicatore fosse stato azionato o meno. Per_2
La sig.ra ha comunque omesso di verificare preventivamente la presenza CP_3
della moto condotta dal che era in fase di sorpasso. CP_2
La sentenza afferma, per sostenere la responsabilità esclusiva del che la CP_2
“limitata larghezza della strada … non consentiva ai veicoli di procedere agevolmente affiancati”, ma le dimensioni della carreggiata (a doppio senso di marcia) quali accertate dal c.t.u. ing. sono complessivamente di metri 10,40 sicchè la corsia Per_2
percorsa dai due veicoli per cui è causa appare sufficientemente ampia per consentire ai veicoli stessi di procedere affiancati;
sul punto si vedano anche le fotografie allegate alla c.t.u. Per_2
Si consideri, ancora, che secondo la c.t.u. la si sarebbe spostata sul margine CP_3
sinistro della carreggiata 1,5 secondi prima del sinistro, un tempo che, se non può far ritenere improvvisa la manovra, la qualifica certamente come avvenuta assai rapidamente. L'istruttoria ha quindi consentito di ricostruire la dinamica dell'incidente per cui è causa come avvenuto anche grazie al contributo causale della conducente dell'autovettura, sig.ra , per avere intrapreso la manovra di svolta a sinistra Pt_3
spostandosi sul margine sinistro della carreggiata senza avvedersi del sopraggiungere del motociclo in fase di sorpasso, di cui si accorgeva solo ad urto avvenuto.
Ciò a prescindere dalla circostanza se la avesse o meno azionato l'indicatore CP_3
di direzione.
Al riguardo, la giurisprudenza afferma che “la manovra di cambio di direzione, con particolare riguardo a quella di svolta a sinistra, determina una indiscutibile situazione di pericolo che esige da parte del conducente la massima prudenza e l'adozione di tutte le cautele, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione;
il conducente deve accertarsi con ogni mezzo che non sopraggiungano altri veicoli e tale ispezione deve proseguire per tutte le fasi della manovra” (cfr. Cass.
Pen. n. 48266 del 2017).
Ora, l'art. 2054, comma 2, c.c. stabilisce che “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
La non ha fornito la prova liberatoria sulla stessa incombente per vincere la CP_3
presunzione di pari responsabilità: detta prova necessitava, infatti, della dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro attraverso l'ottemperanza alle norme previste dal codice stradale e l'adozione della massima prudenza al fine dell'affermazione dell'assoluta estraneità della condotta di guida alla determinazione dell'evento.
Nel caso di specie, in base all'istruttoria orale e agli accertamenti tecnici peritali non può dirsi che tale prova sia stata fornita.
Si appalesa quindi sussistente una responsabilità concorrente della nella CP_3
causazione dell'evento, in una misura che può definirsi equivalente a quella data dalla condotta di guida del CP_2 Questi, infatti, percorreva il lato sinistro della propria corsia di marcia di Via dei Mille verosimilmente stando all'interno della medesima, ed ha iniziato la manovra di sorpasso in condizioni di poterla correttamente completare, nel rispetto della segnaletica e dei limiti di velocità stabiliti nel centro abitato (la moto da lui condotta aveva una velocità, secondo gli accertamenti del c.t.u. di 42 - 46 km/h e non vi Per_2
era divieto di sorpasso).
A causa dello spostamento se non improvviso certamente repentino (1,5 secondi) verso il margine sinistro della strada dell'auto condotta dalla , tuttavia, il CP_3 CP_2
non ha potuto evitare lo scontro con la parte laterale sinistra dell'autovettura della
. CP_3
Va quindi accertata la paritaria responsabilità nella causazione del sinistro in capo a ed il conseguente obbligo risarcitorio di Controparte_3 Controparte_1
nei confronti dell' in via surrogatoria.
[...] Pt_1
Venendo all'importo del risarcimento, deve darsi atto che nelle conclusioni Pt_1
dell'atto di appello chiede la corresponsione dell'importo di euro 88.649,04. a titolo di indennità di inabilità temporanea assoluta, di indennizzo del danno permanente patrimoniale e non patrimoniale nonché per spese mediche e protesiche, oltre interessi e rivalutazione dall'erogazione al saldo, il tutto nei limiti della somma complessivamente dovuta dai responsabili civile secondo le norme del diritto comune.
Invece, nella narrativa dell'atto di appello, specifica che “l'importo Pt_1
complessivo dovuto all in via surrogatoria per il ristoro delle erogazioni Pt_1
effettuate a titolo indennitario in conseguenza del sinistro/infortunio in occasione di lavoro dedotto in giudizio ammonta quindi a complessivi € 44.757,23 (€ 10.981,00 per indennità per inabilità temporanea di 184 gg. + € 750,00 per rimborso spese mediche
+ € 33.026,23 a titolo di danno biologico) oltre il danno patrimoniale/lavorativo da liquidarsi in via equitativa” (v. pag. 10 dell'atto di appello).
Tale calcolo evidentemente fa riferimento alla rendita a titolo di danno biologico, conformemente a quanto risulta dal prospetto di calcolo del valore capitale della rendita prodotto da . Pt_1 A tale importo occorre quindi fare riferimento ai fini della liquidazione del rimborso spettante ad . Pt_1
Tanto premesso, la c.t.u. medico legale svolta dalla dott.ssa ha Persona_1
quantificato la durata dell'inabilità temporanea, le spese mediche, l'invalidità permanente.
Per il periodo di astensione dal lavoro accertato dal c.t.u. di 184 gg. (a fronte dei 194 gg. concessi al in ambito previdenziale) ha erogato l'indennità per CP_2 Pt_1
inabilità temporanea - che rappresenta, a norma del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il
60% della retribuzione giornaliera percepita dal lavoratore fino al 90° giorno e successivamente il 75% - con un onere economico, ricalcolato sulla base del periodo ritenuto rilevante in r.c. dal consulente tecnico d'ufficio, di € 10.981,00.
La somma indennizzata a tale titolo (oltre spese mediche per € 750,00 per complessivi
€ 11.731,00) deve pertanto essere rimborsata a in via di rivalsa. Pt_1
Tale importo ha, infatti, ristorato il danno di natura patrimoniale conseguente alla mancata prestazione lavorativa subordinata da parte del per la temporanea CP_2
incapacità di svolgere le proprie mansioni di dipendente comunale.
Relativamente al danno da invalidità permanente, le lesioni derivate al sig. CP_2
dall'incidente stradale in oggetto sono state quantificate dal CTU nella percentuale del
19%, con conferma della valutazione accordata dall' in sede previdenziale. Pt_1
Il danno biologico “puro” liquidato con le tabelle di Milano 2024 (individuando il valore del c.d. “punto”, relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente), considerata l'età dell'infortunato al momento dell'evento di anni 61, ammonta, quindi, a € 49.083,00.
Procedendo al confronto tra liquidazione risarcitoria e indennizzo , emerge che Pt_1
il dovuto in sede civilistica per il danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica risulterebbe capiente alla soddisfazione del credito per rivalsa dell' CP_4
stante il complessivo indennizzo erogato in rendita per detta componente di danno pari a € 33.026,23 (ovvero la quota biologica del valore capitale della rendita di € 31.265,87 oltre i ratei arretrati di € 1.760,51). Il c.t.u. ha poi escluso che i postumi permanenti incidano negativamente sull'esercizio delle abituali attività lavorative dell'infortunato né , che pure chiede che la Pt_1
predetta componente di danno trovi ristoro con liquidazione in via equitativa, ha fornito alcuna prova dell'effettiva esistenza di tale danno.
Ciò premesso l'importo complessivo dovuto all' in via surrogatoria per il ristoro Pt_1
delle erogazioni effettuate a titolo indennitario in conseguenza del sinistro/infortunio in occasione di lavoro dedotto in giudizio ammonta a complessivi € 44.757,23 (€
10.981,00 per indennità per inabilità temporanea di 184 gg. + € 750,00 per rimborso spese mediche + € 33.026,23 a titolo di danno biologico).
Venendo riconosciuta la responsabilità paritaria dei due veicoli nella causazione del sinistro, l'abbattimento del quantum per la quota di corresponsabilità dell'infortunato deve essere applicata sul danno civile risarcibile liquidato con le tabelle in uso in r.c. e non sul minor importo della prestazione previdenziale erogata dall' a titolo di Pt_1
indennizzo del danno biologico.
Infatti, ”Il diritto dell'ente previdenziale a surrogarsi nel credito risarcitorio spettante alla vittima nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente causato da quest'ultimo, da un lato, e dell'ammontare dell'indennità erogata dal primo, dall'altro; ne consegue che, nei casi di concorso di colpa del danneggiato nella determinazione dell'evento, l'importo oggetto della surrogazione va determinato defalcando la percentuale di responsabilità ascrivibile al danneggiato dal risarcimento complessivamente dovuto dal responsabile, e non già dall'indennità corrisposta dall'ente previdenziale, il quale potrà, pertanto, pretendere dal responsabile la minor somma tra l'ammontare della suddetta indennità e quello del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, al netto della riduzione ex art. 1227 c.c.” (Cass.
n. 9002 del 2022; Cass. n. 21314 del 2020).
Ora l'importo liquidabile all'infortunato in sede civile, secondo le Tabelle Milano
2024, risulta dal prospetto che segue, non senza ricordare che sugli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale (già rivalutati al 2024 secondo la tabella in uso) deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria fino all'odierna liquidazione nonché gli interessi di natura compensativa, dovuti in misura legale, previa devalutazione fino alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno (Cassazione civile n. 1712/1995); con l'ulteriore precisazione che l'importo per l'invalidità temporanea dovrà essere inizialmente devalutato a far data dal giorno del sinistro mentre l'importo per l'invalidità permanente dovrà essere inizialmente devalutato a far data dalla guarigione clinica, occorsa allo spirare del termine d'invalidità temporanea come accertata in sede di ctu (cfr. ex multis Cassazione civile n. 10303/2012 e
Cassazione civile n. 3806/2004).
INVALIDITÀ TEMPORANEA (GIORNI 183)
Di cui
3 al 100%
30 al 75%
60 al 50%
90 al 25%
Liquidazione con Tabelle Milano 2024: 8.970,00
Data calcolo devalutazione: 14/02/2017 (sinistro)
DEVALUTAZIONE ALLA DATA DEL 14/02/2017 : 7.537,82
RIVALUTAZIONE CON INTERESSI ALLA DATA ODIERNA: 9.844,17 (A)
INVALIDITÀ PERMANENTE (19%)
Liquidazione Tabelle Milano 2024: 49.083,00
Data calcolo devalutazione: 16/08/2017 (fine periodo di 183 giorni di invalidità temporanea)
DEVALUTAZIONE ALLA DATA DEL 16/08/2017: 41.420,25
RIVALUTAZIONE CON INTERESSI ALLA DATA ODIERNA: 53.846,56 (B)
TOTALE AD OGGI (A+B)= 63.690,73
Oltre ad euro 750,00 per spese mediche
Stante il concorso di colpa al 50%, si ha l'importo di euro 32.220,36, inferiore a quanto versato da : pertanto, ad va riconosciuto tale minore importo. Pt_1 Pt_1
Il credito dell' per il rimborso delle prestazioni erogate in favore dell'infortunato, Pt_1
fatto valere - in via di surrogazione - nei confronti del terzo responsabile del fatto illecito, ha natura di credito di valore e non di valuta, di talché esso include la svalutazione monetaria sopravvenuta dopo il pagamento effettuato dall'ente previdenziale, in conformità con la natura di successione a titolo particolare nel diritto controverso propria del fenomeno surrogatorio, e senza alcuna incidenza dell'avvenuta pagamento dell'indennizzo, che opera sul piano del rapporto assicurativo (Cass. n. 5594 del 2015). Spettano dunque interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e e sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. d.m. 10.3.2014, n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo d.m., assunto come scaglione di valore quello da euro 26.001 a euro 52.000 ed esclusa per il grado di appello la fase istruttoria, non celebrata. Occorre altresì osservare che a nulla rileva la riduzione del quantum risarcitorio, non potendo tale circostanza determinare soccombenza reciproca, poichè
«in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente” (Cass. Sez. Unite 31 ottobre 2022, n. 32061).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 786/2023 del 28/3/2023 Parte_1
emessa dal tribunale di Genova e dichiara che l'incidente stradale occorso in data
14/2/2017 a si è verificato per colpa concorrente della sig. Controparte_2 CP_3
e dello stesso;
[...] Controparte_2
condanna conseguentemente in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, a rimborsare all' la somma di € 32.220,36, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione dall'erogazione al saldo;
condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, quanto al primo grado, in euro 7.616,00 per compensi,
e, quanto al presente grado, in euro 6.946,00 per compensi oltre al contributo unificato ed oltre, per ambedue i gradi, spese generali ed accessori di legge.
Genova, 4/2/2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno