Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00519/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00090/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 90 del 2024, proposto da:
AS RU, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brescia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gisella Donati, Francesca Moniga e Francesco Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
G.C. S.r.l., Provincia di Brescia, Regione Lombardia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell’atto prot. n. 0380518/2023 del 7 dicembre 2023 del Responsabile del Procedimento del Comune di Brescia avente ad oggetto “ Piano Attuativo in variante al P.G.T. relativo all’ambito di trasformazione AT – A.6 Riscontro ”;
- della Deliberazione di G.C. di Brescia n. 62 del 16 febbraio 2023 con la quale è stato avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano Attuativo in variante al P.G.T. relativo all’ambito di trasformazione AT – A.6 via Sostegno presentato dalla Società G.C. s.r.l. promotrice dell’intervento;
- dell’atto dell’Autorità Competente per la VAS del Comune di Brescia, prot. n. 0224063/2023 del 10 luglio 2023 con il quale è stato espresso il parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS del suddetto Piano Attuativo;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali riguardanti il suddetto Piano Attuativo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Brescia;
Vista la memoria del 31 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa LA CH e udito per il Comune resistente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 2 febbraio 2024 e depositato in data 7 febbraio 2024, il ricorrente espone di essere proprietario di un immobile collocato in un complesso immobiliare interessato dal Piano Attuativo in variante al P.G.T. del Comune di Brescia relativo all’ambito di trasformazione AT – A.6 via Sostegno.
Tale piano attuativo è stato presentato da G.C. s.r.l., società promotrice dell’intervento che sosterrebbe di avere la maggioranza necessaria secondo quanto stabilito dall’art. 12 comma 4 L.R. n. 12 del 2005.
Nel comparto oggetto dell’Ambito di Trasformazione sono ricomprese sia proprietà pubbliche, in particolare del Comune di Brescia, sia private, costituite da terreni o da fabbricati.
2. Nel Piano Attuativo era prevista anche la demolizione degli edifici esistenti, ivi compreso quello di proprietà del ricorrente che, pertanto, sarebbe stato espropriato della propria proprietà senza aver manifestato il proprio consenso.
3. Nonostante l’opposizione al sopra indicato Piano Attuativo presentata dal ricorrente, non avendo la società proponente la titolarità di oltre il 50% dell’imponibile catastale degli immobili parte del comparto, il Responsabile del procedimento del Comune di Brescia aveva ritenuto la società proponente legittimata a procedere, anche senza il concorso degli altri proprietari, sostenendo che la stessa avrebbe avuto il 56,82% del valore catastale degli immobili e del comparto.
4. Le censure formulate dal ricorrente, affidate a due motivi di ricorso, possono essere così sintetizzate:
a) il presupposto del possesso in capo alla proponente di una percentuale di valore catastale degli immobili pari al 56,82%, come ritenuto dal Comune di Brescia, sarebbe errato per più motivi.
In primo luogo, nel computare il valore dei suoli ed immobili indicati da G.C. s.r.l. sarebbero stati utilizzati due criteri diversi: l’imponibile catastale per i fabbricati e il valore IMU per i terreni.
Ciò violerebbe sia il comma 4 dell’art. 12 della L.R. 12 del 2005 sia il comma 5 dell’art. 27 della L. 166 del 2002 che fanno riferimento al solo imponibile catastale.
In realtà, il proponente non avrebbe avuto la maggioranza assoluta del valore degli immobili neppure sulla base dell’errato metodo di calcolo utilizzato dal Comune.
Al momento della presentazione del Piano la proponente non avrebbe avuto la proprietà di buona parte degli immobili considerati al fine del calcolo della maggioranza né l’effettiva e legittima disponibilità.
La delega rilasciata da alcuni dei proprietari non era stata redatta né con atto pubblico né con scrittura privata autenticata, con conseguente nullità della stessa.
In ogni caso, i proponenti avrebbero dovuto costituire un consorzio quale unica forma consentita quando il proponente non sia un unico soggetto giuridico.
Nel computo effettuato per stabilire la configurabilità della maggioranza richiesta non sarebbe stato computato l’imponibile catastale dei suoli di proprietà del Comune di Brescia che rappresenterebbero circa i due terzi della superficie complessiva del comparto.
In tal caso sarebbe risultata ancora di più l’assenza della maggioranza prescritta alla legge;
b) ai sensi dell’art. 42 del T.U.E.L. avrebbe dovuto pronunciarsi previamente il Consiglio Comunale cui spetta la competenza esclusiva sia in relazione alle alienazioni immobiliari sia al governo del territorio.
5. Il Comune di Brescia, costituitosi inizialmente con atto di costituzione meramente formale, in vista dell’udienza pubblica del 21 gennaio 2026, ha depositato documenti e memoria ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
6. Con particolare riferimento a questi ultimi, il Comune ha provveduto a depositare “ comunicazione di ritiro pratica per piano attuativo in variante al PGT relativo all’area di trasformazione AT- A. 6 – VIA SOSTEGNO ” del 9 gennaio 2026 (cfr. doc. 20 Comune) e il conseguente atto con il quale è stata comunicata la conclusione del procedimento, vista l’istanza di ritiro del Piano (cfr. doc. 21 Comune).
7. Quanto alla memoria, dopo una ricostruzione in fatto, il Comune ha dato atto di quanto sopra ed ha poi rilevato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
8. Il ricorso sarebbe, in ogni caso, inammissibile.
In primo luogo, il ricorso sarebbe tardivo in quanto il ricorrente aveva impugnato sia la Delibera di G.C. n. 62 del 16 febbraio 2023 sia il provvedimento di non assoggettabilità a VAS del 10 luglio 2023.
Il termine di sessanta giorni per l’impugnazione del provvedimento definitivo di non assoggettabilità a VAS sarebbe scaduto in data 9 ottobre 2023 mentre il ricorso era stato notificato solo in data 2 febbraio 2024.
L’impugnazione del provvedimento in oggetto sarebbe stata anche carente di interesse e, pertanto, inammissibile.
Il ricorrente, infatti, non avrebbe neppure individuato la lesione della propria aspettativa specificamente derivante dalla verifica di assoggettabilità a VAS, non chiarendo come le conclusioni raggiunte nel sub procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS avessero concretamente inciso sulla determinazione del Comune afferente alla sua sfera giuridica.
La nota del 7 dicembre 2023 sarebbe stata, invece, priva di contenuto provvedimentale autonomamente ed immediatamente lesivo.
La verifica finale sul possesso dei requisiti di legittimazione della società proponente per la presentazione di un’istanza di approvazione di Piano Attuativo a maggioranza avrebbe potuto essere effettuata solo con l’eventuale provvedimento definitivo di conclusione del procedimento di approvazione del Piano Attuativo stesso.
9. Il ricorso era infondato anche nel merito.
10. Quanto al primo motivo di ricorso occorreva rilevare come la definizione di imponibile catastale trovasse la propria fonte normativa nell’art. 52 DPR 131 del 1986 e nei successivi DM e disposizioni legislative che avevano stabilito i diversi coefficienti per individuarne il valore a seconda della tipologia catastale, con differenziazione nel calcolo dell’imponibile catastale. La società proponente si era conformata ai criteri previsti dalla sopra richiamata normativa.
Dalla mera lettura del comma 4 dell’art. 12 L.R. 12 del 2005 emergeva come la procedura di cui all’art. 27 comma 5 della L. 166 del 2002, compresa la formale costituzione del consorzio, dovesse essere attivata solo a seguito dell’approvazione del Piano Attuativo.
Conseguentemente, al momento della presentazione dell’istanza non era necessario che il consorzio fosse già formalmente costituito, essendo sufficiente la mera manifestazione di volontà, dei proprietari rappresentanti la maggioranza del valore degli immobili ricompresi nel piano a costituire un consorzio.
Tale volontà non doveva espressa con particolari requisiti di forma non previsti dalla normativa applicabile e la delega rilasciata dai proprietari delle aree interessate dal piano della società proponente doveva considerarsi idonea a integrare il requisito della legittimazione previsto dall’art. 12 comma 4 L.R. 12 del 2005.
In ordine, invece, alla censura relativa all’omesso computo delle aree di proprietà comunali, era sufficiente rilevare che tali aree erano classificate come “ enti urbani ”, trattandosi di strade e verde urbano e, come tali, privi di valore catastale.
Pertanto, non erano state correttamente computate.
11. Anche il secondo motivo di ricorso doveva ritenersi infondato.
A questo proposito, per il Comune le difese del ricorrente erano basate sul presupposto della già avvenuta approvazione del Piano Attuativo proposto, mentre il Comune non aveva adottato alcun provvedimento definitivo sull’istanza, con conseguente inconfigurabilità di alcun vizio di incompetenza in relazione a poteri amministrativi non ancora esercitati.
In ogni caso, la Delibera di G.C. n. 62 del 16 febbraio 2023 aveva ad oggetto l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, con definizione degli aspetti di natura organizzativa sulla gestione del procedimento stesso. Tali materie, per consolidata giurisprudenza, rientrerebbero nell’ambito delle competenze della Giunta ai sensi dell’art. 48 TUEL.
Il provvedimento di non assoggettabilità a VAS, quale provvedimento che impegna l’amministrazione verso l’esterno, non ricompreso tra le funzioni di indirizzo o di controllo politico amministrativo, sarebbe di competenza dirigenziale ai sensi dell’art. 107 TUEL.
Infine, la nota del 7 dicembre 2023, quale atto istruttorio endoprocedimentale, rientrerebbe nelle competenze del Responsabile del Procedimento.
12. Il ricorrente, in vista dell’udienza pubblica del 21 gennaio 2026, a propria volta, ha depositato memoria di replica.
13. Nella memoria di replica il ricorrente dichiara di prendere atto dell’atto di ritiro e della conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Al contempo rileva l’infondatezza delle eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità avanzate.
Conclude per l’accoglimento del ricorso o per la dichiarazione di improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse o per cessazione della materia del contendere.
Nelle note di udienza parte ricorrente ribadisce la propria richiesta di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere o, in subordine, per sopravvenuta carenza di interesse.
14. All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Sull’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività dello stesso
15. In via preliminare, ancor prima di affrontare la questione relativa all’improcedibilità del ricorso, occorre comunque scrutinare l’eccezione di tardività dello stesso.
Nel caso la stessa risultasse fondata, infatti, potrebbe astrattamente precludere lo scrutinio di ogni altra questione.
16. In realtà, tale eccezione deve ritenersi infondata.
In primo luogo, va rilevato come nei motivi di ricorso non venga avanzata alcuna specifica censura in ordine né alla Delibera di G.C. n. 62 del 16 febbraio 2023 né in ordine all’atto del 10 luglio 2023. L’atto che la parte ritiene lesivo della propria posizione e nei cui confronti formula le relative censure è la nota del 7 dicembre 2023.
17. In altri termini, ciò che il ricorrente contesta sono aspetti che riguardano esclusivamente la fase successiva e che lo hanno indotto ad impugnare anche gli atti presupposti che sembra non ritenere lesivi di per sé, ma solo in tale veste.
18. Tale profilo, per ciò che qui rileva, esclude ogni conseguenza in punto di irricevibilità del ricorso.
Improcedibilità del ricorso
19. Può a questo punto passarsi a scrutinare la questione relativa alla improcedibilità del ricorso.
Il Comune, come già in precedenza evidenziato, ha depositato sia la comunicazione della società proponente con la quale è stata espressa la volontà in ordine al “ ritiro della pratica per piano attuativo in variante al PGT relativo all’Area di Trasformazione AT – A. 6 – via Sostegno ……” (cfr. doc. 20 Comune), sia l’avvenuta chiusura del relativo procedimento e conseguente archiviazione della “ pratica in oggetto ” (cfr. doc. 21 Comune).
20. Il ricorrente nella propria memoria di replica conclude per l’accoglimento del ricorso.
Sempre nelle conclusioni chiede la dichiarazione di improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse o cessazione della materia del contendere, ribadita nelle note di udienza (pur con diverso ordine).
21. In realtà, al di là del duplice tenore delle conclusioni assunte nella memoria di replica, alla luce della documentazione prodotta dal Comune, è evidente come sia venuto meno ogni interesse allo scrutinio nel merito del ricorso, come a ben vedere riconosciuto anche da parte ricorrente.
In altri termini, l’avvenuto “ ritiro della pratica ” relativa al Piano Attuativo in Variante al PGT da cui poi è discesa la nota ritenuta lesiva dal ricorrente fa sì che lo stesso non abbia più alcun interesse alla decisione nel merito del ricorso.
22. Al contrario, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere che nelle note di udienza il ricorrente chiede addirittura come ipotesi principale rispetto alla sopravvenuta carenza di interesse.
Tale ipotesi, infatti, presuppone che la pretesa del ricorrente, ovvero il bene della vita al quale egli aspira, “ abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale in conseguenza della sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole da parte dell'Amministrazione sulla base della medesima situazione originaria, con implicito riconoscimento della illegittimità del provvedimento impugnato ” (cfr. in termini ex multis TAR Lazio, Sez. III, 30 marzo 2026 n. 5933).
E’ evidente che, nel caso di specie, tale ipotesi non è, in alcun modo, configurabile.
Non vi è alcun provvedimento satisfattivo, ma semplicemente l’archiviazione del procedimento contestato.
23. Deve, pertanto, essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Sulle spese del presente grado di giudizio
24. Con specifico riferimento alle spese del grado, va rilevato come la peculiarità e complessità della questione, in considerazione anche dei particolari interessi coinvolti quale lo stesso diritto di proprietà del ricorrente oltre alla conclusione in rito, ne giustificano la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA RO, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
LA CH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA CH | MA RO |
IL SEGRETARIO