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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/11/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa EN RR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 3601/2022 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: “Responsabilità extracontrattuale”, vertente
TRA
, c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (sorella), c.f. , rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. Michele D'Agnese e dall'avv. Giovanna Caporale;
Attori
E
, in persona del legale rapp.te p.t. (P.I. ); Controparte_1 P.IVA_1
Convenuta contumace
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 8.5.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazione in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.9.2022, , Parte_1 Parte_2
e nella qualità, rispettivamente, di padre, madre e sorella del minore , Parte_3 Persona_1 nato il [...] ad [...] ivi deceduto il 27.12.2020, convenivano in giudizio innanzi al CP_1
Tribunale di Avellino l' , all'uopo esponendo: Controparte_1
- che in data 21.12.2020 alle ore 18.50, il minore precorreva a bordo di una bici, Persona_1
Via Fratelli Pascale con direzione via Fontana nel centro abitato del comune di Montella (AV);
- che improvvisamente giunto all'altezza del civico n. 92 di via Fontana sbucava dal margine destro della carreggiata un cane randagio di colore marrone chiaro di taglia media, che impattava contro la bicicletta, causandone il ribaltamento;
- che il predetto cane randagio, era privo di collare e museruola e senza segni identificativi;
- che in via Fratelli Pascale nel Comune di Montella era già stata segnalata la presenza di cani randagi e che nello stesso giorno nel predetto comune si era verificato un ulteriore sinistro stradale causato da un cane randagio;
- che a causa dell'impatto con il cane randagio, il minore rovinava a terra battendo violentemente la testa contro il manto stradale;
- che immediatamente venivano contattati il 118, che, intervenuto, provvedeva ad effettuare manovre di rianimazione, in quanto il minore era privo di sensi, e i Carabinieri della Stazione di Montella che effettuano i rilevi del caso;
- che il minore veniva ricoverato presso l'AORN “San Giuseppe Moscati” di Persona_1
, ove però, a causa di una grave encefalopatia post-traumatica, decedeva in data CP_1
27.12.2020;
- che veniva aperto procedimento penale n. 6415/2020, RGNR, presso la Procura della Repubblica di Avellino, disposta consulenza medica legale, e il predetto procedimento veniva archiviato con ordinanza del 31.05.2022;
- che in data 28.06.2022 veniva inviata diffida a mezzo pec alla con la quale si Controparte_1 chiedeva il risarcimento dei danni patiti dagli attori;
- che veniva esperita invano la procedura di negoziazione assistita nei confronti della
[...]
. CP_1
Tanto premesso, gli attori chiedevano all'adito Tribunale di: accertare e dichiarare che l'incidente mortale avvenuto in data 21.12.2020 nel quale perdeva la vita il minore e di cui Persona_1 in premessa è da ascriversi a responsabilità unica ed esclusiva alla e per l'effetto Controparte_1 condannare la convenuta al pagamento in favore degli attori di tutti i danni dagli stessi subiti, patiti e patiendi, nessuno escluso, patrimoniale e non patrimoniale, danno da perdita da rapporto parentale, danno da morte iure proprio, ivi compreso il danno biologico (fisico/psichico- psicologico/interrelazionale), morale ed esistenziale, o qualsiasi altra voce di danno comunque connessa e conseguenziale al sinistro nella somma di Euro 313.814,40 in favore del padre sig.
, Euro 313.814,40 in favore della madre sig. ed Euro Parte_1 Parte_2
196.134,00 in favore della sorella e così nella somma totale di Euro 823.762,80 o Parte_3 nella diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia o di equità. Vinte le spese, con attribuzione.
Istauratosi il contraddittorio, restava contumace l' , sebbene ritualmente citata in Controparte_1 giudizio con atto notificato in data 22.9.2022.
Ammesse ed assunte le prove testimoniali, all'esito dell'udienza del 8.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate nelle note scritte depositate dalla parte costituita, la causa veniva assegnata in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale.
***
1.- La domanda degli attori è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Non v'è dubbio che la fattispecie rientri sotto l'ambito di operatività dell'art. 2043 cod. civ. e non dell'art. 2052 (cfr., in un caso analogo, Cass. 14.2.2000, n. 1638, nonché, più recentemente Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9671) e che la stessa giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che "la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, atteso che l'attribuzione per legge ad uno o più determinati enti pubblici del compito della cattura e quindi della custodia degli animali vaganti o randagi costituisce il fondamento della responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla popolazione dagli animali suddetti, anche quanto ai profili civilistici conseguenti all'inosservanza di detti obblighi di cattura e custodia" (cfr. Cassazione civile, sez. III, 20/06/2017, n. 15167; e, in senso conforme, Cassazione civile, sez. III, 18/05/2017, n. 12495).
In proposito, la res controversa trova la propria fonte di regolamentazione primaria nella L. 14 agosto 1991, n. 281, recante legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, che: a) agli artt. 2 comma 2, 3 comma 2 e 4 commi 1-2, delinea con estrema chiarezza la competenza dei Comuni nella costruzione, sistemazione, gestione dei canili comunali e dei rifugi per cani;
b) all'art. 2, commi 1-3-6-8-10, statuisce l'incombere sui servizi sanitari della U. (A. o A. dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 502 del 1992) -in modo assai più ampio e dettagliato rispetto a quanto già previsto alla lettera p) dell'art. 14, L. n. 8 del 3 3 del 1978- dei compiti di profilassi e polizia veterinaria (cfr. anche Cass., 7.3.2001, n. 3281).
In applicazione, peraltro, della delega contenuta all'art. 3 della menzionata L. n. 2 del 8 1, la Regione Campania ha dapprima adottato la L.R. 2 novembre 1993, n. 36, recante tutela degli animali d'affezione e istituzione dell'anagrafe canina e poi, la L.R. 24 novembre 2001, n. 16 (applicabile ratione temporis alla res controversa) la quale, conformemente ai principi ispiratori della materia, ha devoluto (cfr. artt. 1, comma 4, 4 e 7) ai servizi veterinari delle tra l'altro, CP_1 le funzioni di controllo del randagismo ed ai Comuni il compito di realizzare (ovvero avvalersi di) canili per il ricovero dei cani randagi .
Alle è, in particolare demandato di istituire l'anagrafe canina e di Controparte_2 procedere all'istituzione del servizio di accalappiamento dei cani, come risulta dalla piana lettura dell'art. 5, comma 1, della legge Regione Campania n. 16 del 24/11/2001, secondo il quale:
«1. Servizi veterinari delle AA.SS.LL.:
a) predispongono ed effettuano interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, diffusive e delle zoonosi nei canili;
b) promuovono ed attuano interventi miranti al controllo demografico dei cani e dei gatti con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico;
c) attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici. Le spese di cattura e di custodia di cani padronali vaganti sono, in ogni caso, a carico del proprietario e del detentore...».
Cont In altri termini, la L. n. 16 del 2001 della Regione Campania pone a carico dell' il compito del recupero dei randagi, che, una volta presi, devono essere ricoverati, per i prescritti accertamenti, presso il canile sanitario alla cui costruzione e mantenimento è tenuto l'ente comunale.
Cont Va, dunque, affermata la legittimazione passiva della in materia di prevenzione del randagismo, in quanto l'attribuzione alle di Controparte_3 procedere all'attivazione del servizio di accalappiamento dei cani implica che esse siano tenute a rispondere delle conseguenze della mancata attivazione di detto servizio o del suo inadeguato apprestamento e funzionamento. (cfr. Cass. 3737/2023, che, con riferimento alla regione Cont Campania, ha ritenuto l'obbligo gravante sulla in base alla legge del 2001; in termini anche Cass. 32884/2021).
Va, infatti, osservato che il presupposto logico per il ricovero dei cani randagi nelle strutture comunali è che sia attivo e adeguato il servizio di accalappiamento dei cani stessi che compete Cont all'
Cont Individuato dunque il soggetto legittimato passivo nella nel caso di specie la domanda risarcitoria avanzata va accolta nei confronti del predetto ente avendo parte attrice adeguatamente assolto agli oneri probatori sugli stessi incombenti.
Invero, una volta individuato e delimitato l'obbligo giuridico di recupero dei cani randagi, Cont gravante sull' sulla base della richiamata normativa, quanto alla prova della imputabilità - e, dunque, della colpa - per non avervi ottemperato, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (come sintetizzata nella pronunzia n.9621 del 2022) ha precisato quanto segue:
- "in base al principio del neminem laedere, la P.A. è responsabile dei danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti, i quali costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale", sicché "in presenza di obblighi normativi, la discrezionalità amministrativa si arresta, poiché l'ente è tenuto ad evitare o ridurre i rischi connessi all'attività di attuazione della funzione attribuitale" (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 maggio 2020, n. 9671, Rv. 661740-01; nello stesso anche Cass. Sez. 6-3, ord. 9 novembre 2021, n. 32884, Rv. 662964-01);
- "poiché è fuori discussione che l'omissione di una condotta rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, allorché si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, ovvero da una posizione del soggetto che implichi l'esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell'evento, in caso di concretizzazione del rischio che la norma violata tende a prevenire, il nesso di causalità che astringea quest'ultimo i danni conseguenti, rimane presuntivamente provato" (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9671 del 2020, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del 2021, cit.);
- "una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileva, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo" (cfr. ancora una volta, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9671 del 2020, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del 2021, cit.);
- "l'onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi" - valorizzato dalla Suprema Corte con le pronunce sopra citate (Cass. Sez. 3, sent. n. 17060 del 2018, cit. e Cass. Sez. Cont 3, ord. n. 18954 del 2017, cit.) - si colloca "a valle" rispetto a quello "del soggetto ( tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato, di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale" (Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9671 del 2020, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del 2021, cit.);
Cont
- "il servizio di recupero dei cani randagi grava sulle la domanda risarcitoria è fondata su un fatto che costituisce, come teste' rimarcato, concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare", sicché, visto che "l'osservanza della norma cautelare implica l'approntamento Cont di un servizio organizzato, spettava alla dedurre e dimostrare di avervi dato compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa" (Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9671 del 2020, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del 2021, cit.);
- pertanto, "solo una volta che questa prova fosse stata data, spettava all'attore dedurre e dimostrare che, per esempio, il servizio era stato approntato solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo o aveva, nella fattispecie, funzionato male, perché c'erano state specifiche segnalazioni che non avevano avuto seguito" (Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9671 del 2020, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del 2021, cit.).
Ciò chiarito in termini generali, ritiene il Tribunale che, nel caso in esame, gli attori abbiano assolto all'onere probatorio su di essi incombente.
Dall'esame delle risultanze istruttorie è emersa, inconfutabilmente, la prova del fatto storico in cui, in data 21.12.2020, perse tragicamente la vita il minore . Persona_1
Le dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio – e conformi alle sommarie informazioni già rese, nell'immediatezza del fatto, ai Carabinieri intervenuti ovvero nel corso delle indagini preliminari (cfr. atti del procedimento penale) - confermano la ricostruzione della dinamica dell'incidente mortale, come prospettata nell'atto introduttivo.
Ed invero, all'udienza del 17.1.2024, il teste , indifferente, presente sul luogo al Testimone_1 momento dei fatti, ha confermato che il sinistro si verificò a causa dell'improvvisa comparsa, dal margine destro della carreggiata, di un cane randagio di colore marrone chiaro di media taglia, che si avventò contro la bici condotta dal minore provocandone il ribaltamento. Il Persona_1 teste ha, inoltre, precisato che “..il cane è passato a circa 2 metri da me e ho notato che sicuramente non aveva la museruola e il collare in quanto essendo di colore chiaro e di pelo corto il collare sarebbe stato visibile..”.
Anche il teste , escusso all'udienza del 16.4.2024, amico della vittima e anch'egli Testimone_2 presente sul luogo del sinistro con la sua bicicletta, ha confermato che, a seguito dell'improvviso e violento impatto col cane, perse il controllo della bicicletta e sbattè Persona_1 violentemente con la testa sul manto stradale.
Risultano, inoltre, rilevanti le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, , Testimone_3 indifferente, il quale ha riferito che nell'inverno del 2020, già prima del sinistro occorso a Per_1
era presente in zona il fenomeno del randagismo, in quanto il numero dei cani liberi era
[...] abbastanza consistente e parecchie persone se ne lamentavano. Ha inoltre riferito di aver fatto, in più di una circostanza, la segnalazione al Comando dei Vigili di Montella e che i cani segnalati erano sicuramente randagi, in particolare un cane marrone di piccola taglia ed anche pastori maremmani. Anche la teste ha confermato che i cani randagi segnalati nel Comune di Testimone_4
Montella in via Fratelli Pascale e in altre strade nel centro abitato del paese erano privi di collare e dall'aspetto trasandato e che a volte giravano in branco. La teste ha inoltre riferito che nell'anno 2018 una sua amica era stata aggredita al volto da un cane randagio nel Comune di Montella (AV).
Non vi è dubbio alcuno, dunque, sulla dinamica del sinistro, avendo i testimoni riferito concordemente che il giovane mentre procedeva sulla propria bicicletta, veniva Persona_1 aggredito da un cane randagio di colore marrone chiaro di taglia media, che ne causava il ribaltamento e la conseguente caduta a terra.
I testi oculari e – sentiti a s.i.t. anche nel corso delle indagini Testimone_1 Testimone_2 preliminari - hanno riferito che il cane in questione era privo di collare, di museruola e di evidenti segni identificativi e, dunque, era presumibilmente un cane randagio.
La dinamica trova ulteriore conferma nella comunicazione di notizia di reato redatta dai Carabinieri della stazione di Montella del 21.12.2020, allegata al fascicolo di parte attorea, nonché nella richiesta di archiviazione del PM del 19.4.2022, in atti, in cui tra l'altro si legge:
“…Anche le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza presente in via Fratelli Pascale del Comune di TE, seppure non nitide, permettevano di confermare che la causa dello sbandamento del velocipede del era riconducile alla improvvisa comparsa di un animale, Per_1 con elevata probabilità, un cane, sul sentiero percorso dalla vittima. Del resto, come risulta anche dalle investigazioni difensive svolte dal difensore delle persone offese (i genitori del giovane
), il fenomeno del randagismo risultava particolarmente diffuso nel Comune di Persona_1
TE e interessava anche la strada percorsa dal , tant'è che nel 2015 vi era stata Per_1 anche una petizione popolare per sollecitare il e gli altri enti preposti Controparte_4 interventi volti a dare soluzione al problema”.
Al fine di comprovare la gravità e la notorietà del fenomeno del randagismo nell'area del sinistro (Comune di Montella), parte attrice ha inoltre prodotto in giudizio:
- il testo della petizione del 2015 nonché un articolo di giornale relativo all'aggressione subita da una donna ad opera di un cane di grossa taglia nel 2018 (cfr. allegati alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.);
- il riscontro datato 27.6.2022 dei Carabinieri di Montella attestante che il 21.12.2020 nel Comune di Montella, in altra località, aveva luogo un sinistro stradale causato da un cane (“In merito alla richiesta afferente l'oggetto, si comunica che in data 21.12.2020 aveva luogo un sinistro stradale, causato da un cane, in altra località di questo Comune sul quale non è possibile interloquire”). Gli attori hanno dunque assolto all'onere probatorio su di essi incombente, avendo dimostrato che il sinistro ebbe a verificarsi per l'improvvisa comparsa e l'aggressione del cane randagio ai danni della giovane e incolpevole vittima che, nel perdere l'equilibrio della bicicletta su cui viaggiava, impattò violentemente con il corpo sul manto stradale battendo la testa.
Inoltre, dalle risultanze testimoniali è emerso chiaramente che, all'epoca dei fatti, il fenomeno del randagismo nel Comune di Montella era un fatto notorio, tanto che i cittadini avevano più volte segnalato la presenza dei cani e, persino, sottoscritto una petizione. Cont A fronte di tali circostanze sarebbe stato onere dell' provare di aver apprestato un idoneo Cont servizio di accalappiamento e di aver assolto all'obbligo giuridico incombente sull' in forza della previsione di cui alla L.R. 16/2001.
Cont Tale onere non è stato in alcun modo assolto, essendo l' rimasta contumace nel corso del procedimento. Nessuna difesa è stata svolta. Tanto è sufficiente per affermare la responsabilità Cont dell' convenuta.
Occorre ora procedere alla quantificazione dei danni.
Spetta agli attori il danno patrimoniale iure proprio per la perdita del rapporto parentale, in qualità, rispettivamente, di padre convivente ( ), madre convivente ( Parte_1 [...]
) e sorella convivente della giovane vittima, . Parte_2 Parte_3 Persona_1
Non vi è dubbio che il decesso di abbia loro cagionato dolori, sofferenze e Persona_1 patimenti d'animo cui, purtroppo, può porsi rimedio solo attraverso il ricorso allo strumento sostitutivo dell'equivalente monetario (cd. “pretium doloris”). In proposito, infatti, la giurisprudenza della S.C. ha affermato il principio secondo cui i prossimi congiunti della vittima, indipendentemente dalla loro qualità di eredi, sono legittimati ad agire per il ristoro dei danni morali sofferti a causa della morte del congiunto (cfr. Cass. civ., sent. n. 4169/88; 1704/97).
In particolare, la Corte di Cassazione, con le sentenze 31 maggio 2003, n. 8827 e 8828, nonché con la più recente pronuncia n. 2557/11, ha affermato testualmente che "Il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dell'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.".
Nel precisarsi che il riconoscimento dei "diritti della famiglia" (art. 29 Cost.) va inteso non restrittivamente, cioè come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, bensì nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo, alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, sia generando bisogni e doveri, sia dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati, si è in giurisprudenza di legittimità al riguardo posto in rilievo che laddove il fatto lesivo alteri profondamente tale complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione - se non annullamento - delle positività che dal rapporto parentale derivano (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 20/10/2005, n. 20324), viene a determinarsi quello "sconvolgimento delle abitudini di vita" che, pur potendo avere diversa ampiezza e consistenza in termini di intensità e protrazione nel tempo in relazione alle diverse situazioni, deve trovare comunque obiettivazione nell'alterazione del modo di relazionarsi del soggetto sia all'interno del nucleo familiare che all'esterno di esso nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828).
Esso si sostanzia, invero, in una modificazione (peggiorativa) della personalità dell'individuo, che si concretizza socialmente nella negativa incidenza sul suo modo di rapportarsi con gli altri, sia all'interno del nucleo familiare, che all'esterno del medesimo, nell'ambito dei comuni rapporti della vita relazione. E ciò in conseguenza della subita alterazione, ossia della privazione (oltre che di quello materiale anche) del rapporto personale con lo stretto congiunto nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro, come per i coniugi in particolare previsto dall'art. 143 c.c. (dalla relativa violazione potendo conseguire l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'addebitabilità della separazione personale); per il genitore dall'art. 147 c.c., e ancor prima da un principio immanente nell'ordinamento fondato sulla responsabilità genitoriale (v. Corte Cost., 13/05/1998, n. 166; Cass., 01/04/2004, n. 6365; Cass., 09/06/1990, n. 5633), da considerarsi in combinazione con l'art. 8 L. adoz. (la violazione dell'obbligo di cura o assistenza morale determinando lo stato di abbandono del minore che ne legittima l'adozione); per il figlio nell'art. 315 c.c., secondo una in tal senso valorizzabile, orientata lettura.
Trattasi, come ribadito da Cass. n. 13546/06, di danno non già "riflesso" o "di rimbalzo" bensì "diretto", dagli stretti congiunti del defunto sofferto iure proprio, in quanto l'evento morte è plurioffensivo, non solamente causando l'estinzione della vita della vittima primaria, che subisce il massimo sacrificio del relativo diritto personalissimo, ma altresì determinando l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima, a loro volta lesi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e alla scambievole solidarietà che connota la vita familiare (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828). Inoltre, così come quello patrimoniale, anche il danno non patrimoniale ha natura di danno-conseguenza, quale danno che scaturisce dal fatto- evento.
Con riferimento, in particolare, al danno da uccisione del congiunto, esso consiste non già nella violazione del rapporto familiare quanto piuttosto nelle conseguenze che dall'irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali discendono.
Si è, infatti, escluso che tale tipo di danno sia configurabile in re ipsa, precisandosi che deve essere allegato e provato da chi vi abbia interesse, senza rimanere tuttavia precluso il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni (sulla base di elementi obiettivi forniti dall'interessato). E proiettandosi esso nel futuro, assume al riguardo rilievo la considerazione del periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato quel godimento del congiunto che l'illecito ha reso invece impossibile (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828).
Il danno non patrimoniale deve essere, dunque, riconosciuto e liquidato nella sua interezza, essendo necessaria, laddove il risarcimento risulti domandato in termini generali e complessivi, la considerazione e liquidazione in relazione ai diversi aspetti in cui esso si sostanzia, nei quali vanno riassorbite le plurime voci di danno nel corso degli anni dalla giurisprudenza elaborate proprio per sfuggire agli angusti limiti della suindicata restrittiva interpretazione dell'art. 2059 c.c.
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in termini generali formulata non può essere infatti limitata alla considerazione meramente di alcuni dei medesimi, con esclusione di altri (cfr. Cass., 24/02/2006, n. 4184; Cass., 26/02/2003, n. 2869, con riferimento in particolare al danno biologico), una tale limitazione essendo invero rimessa, in ossequio al principio della domanda, alla previa scelta del danneggiato, che si limiti a far valere solamente alcuna delle tre suindicate voci che tale categoria integrano (v. Cass., 28/07/2005, n. 1583; Cass., 07/12/2004, n. 22987. Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno morale, nel senso che essa non possa intendersi come limitata alla sola sofferenza psichica transeunte ma debba considerarsi quale "sinonimo" della locuzione "danno non patrimoniale", v. peraltro Cass. 15/07/2005, n. 15022).
In particolare, sotto il profilo probatorio, non può invero dubitarsi che la prova del danno esistenziale da uccisione dello stretto congiunto possa essere data anche a mezzo di presunzioni (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828; Cass., 19/08/2003, n. 12124; Cass., 15/07/2005, n. 15022), le quali al riguardo assumono anzi “precipuo rilievo” (v. Cass., Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572, nonché Cass. n. 13546/06).
Le presunzioni, infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., Sez, Un., 24/03/2006, n. 6572) e sostenuto anche in dottrina, non costituiscono uno strumento probatorio di rango '"secondario" nella gerarchia dei mezzi di prova e "più debole" rispetto alla prova diretta o rappresentativa. Va al riguardo sottolineato come, alla stessa stregua di quella legale, la presunzione vale invero nel caso a sostanzialmente facilitare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria. La Cassazione è pervenuta ad affermare che "la presunzione semplice e la presunzione legale iuris tantum si distinguono unicamente in ordine al modo di insorgenza, in quanto mentre il fatto sul quale la prima si fonda dev'essere provato in giudizio, e il relativo onere grava su colui che intende trarne vantaggio, la seconda è stabilita dalla legge e, quindi, non abbisogna della prova di un fatto sul quale possa fondarsi e giustificarsi. Una volta, tuttavia, che la presunzione semplice si sia formata e sia stata rilevata (cioè, una volta che del fatto sul quale si fonda sia stata data o risulti la prova), essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale iuris tantum, quando viene rilevata, in quanto l'una e l'altra trasferiscono a colui, contro il quale esse depongono, l'onere della prova contraria" (così Cass., 27/11/1999, n. 13291).
Da tale considerazione consegue il ritenere la parte onerata ex art. 2697 c.c. sollevata dal provare il fatto previsto (che, come posto in rilievo anche in dottrina, deve considerarsi provato ove provato il "fatto base"). Ed altresì che, come per quella legale, anche per la presunzione semplice, in assenza di prova contraria, il Giudice è tenuto a ritenere provato il fatto previsto, non essendogli consentita al riguardo la valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
La parte contro cui gioca la presunzione è in ogni caso ammessa a fornire la prova contraria, spettando in tal caso al Giudice stabilire l'idoneità nel caso concreto di quest'ultima a vincerla. Pur se anche nell'ambiente familiare è astrattamente possibile che la perdita dello stretto congiunto (coniuge, figlio, genitore o fratello) possa non determinare conseguenze pregnanti nella sfera soggettiva laddove rimangano garantite quelle economiche, tale conseguenza appare invero nei normali rapporti di vita familiare assolutamente meno probabile e frequente che non nei rapporti di tipo lavorativo, come quello preso in considerazione, ad esempio, da Cass., Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572. Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato rispondere, invero, a regole di comune esperienza che quanto più stretto è il rapporto parentale tanto più intenso è il dolore, specie se al rapporto si associa la convivenza (v. Cass., 11/08/2004, n. 15568), laddove la vastità e la coesione del nucleo familiare della vittima può essere tale da lenire la sofferenza, nei limiti di quanto possibile in un evento tragico del tipo in esame, con la presenza di altri affetti familiari (v., con riferimento a nucleo familiare composto anche dai nonni, Cass., 15/02/2006, n. 3289).
Si è altresì affermato doversi ritenere sussistente, in capo al soggetto che ha posto in essere la condotta causativa della morte del congiunto, l'elemento della prevedibilità dell'evento in relazione alla lesione in pari tempo delle situazioni giuridiche dei soggetti legati alla vittima primaria da un vincolo coniugale o parentale, e in particolare dell'interesse all'intangibilità delle relazioni familiari, atteso che la prevedibilità dell'evento dannoso deve essere valutata in astratto, e non in concreto, e rientra nella normalità il fatto che la vittima sia inserita in un nucleo familiare, come coniuge, genitore, figlio o fratello (v. Cass., 31/05/2003, n. 8828).
Provato il fatto-base della sussistenza di un rapporto di coniugio o di filiazione e della convivenza con il congiunto defunto, è allora da ritenersi che la privazione di tale rapporto presuntivamente determini ripercussioni (anche se non necessariamente per tutta la vita) sia sull'assetto degli stabiliti ed armonici rapporti del nucleo familiare, sia sul modo di relazionarsi degli stretti congiunti del defunto (anche) all'esterno di esso rispetto ai terzi, nei comuni rapporti della vita di relazione.
Incombe allora alla parte in cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria al riguardo, idonea a vincerla (es., situazione di mera convivenza "forzata", caratterizzata da rapporti deteriorati, contrassegnati da continue tensioni e screzi;
coniugi in realtà "separati in casa", ecc.), non trattandosi, come già detto, di un'ipotesi di presunzione iuris et de iure.
Di converso, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale derivante dalla rottura del rapporto parentale non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare. Tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. n. 10527/11).
Nel caso di specie, tenuto conto che il giovane conviveva con il suo nucleo Persona_1 familiare (cfr. certificato stato di famiglia storico) e che, all'epoca del decesso, egli aveva 15 anni, è verosimile ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit ed in mancanza di elementi probatori contrari, che lo stesso avesse un intenso legame affettivo con i predetti familiari, sicchè può ritenersi provato il danno non patrimoniale subito dagli attori in conseguenza della menomazione definitiva del predetto vincolo.
Alla luce di quanto prima rilevato, può infatti presumersi che la lesione parentale, ricollegata alla perdita improvvisa del congiunto, peraltro con anticipo rispetto alle normali aspettative che la durata della vita media riserva attualmente, sia foriera di un danno risarcibile ex art. 2059 c.c., atteso che la morte di un parente stretto menoma (anche per sempre) la personalità del superstite, incidendo sul suo modo di essere pure nei rapporti esterni, oltre che sull'equilibrio e armonia del nucleo familiare.
Recentemente, la Suprema Corte ha ribadito che “in tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario).Sez. 3 - , Sentenza n. 21988 del 30/07/2025 (Rv. 675851 - 01).
Cont Gravava quindi sulla convenuta l'onere di fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione di sconvolgimento delle abitudini e delle aspettative, o del modo di relazionarsi con il prossimo, derivante agli attori dalla perdita del loro familiare.
Tale onere non è stato assolto, attesa la contumacia della parte convenuta.
Ciò posto in ordine all'an, va poi rilevato, in relazione al profilo concernente il quantum, che, trattandosi di un pregiudizio di natura non patrimoniale, la relativa liquidazione deve, per evidenti ragioni, essere effettuata in via equitativa.
In proposito, si è precisato che il danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte di un prossimo congiunto dev'essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice. Tali criteri devono tener conto dell'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e dell'integrità della famiglia. La relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione (Cass. n. 10107/11).
In particolare, ritiene il Tribunale di dover fare ancora applicazione, nel caso di specie, dei valori tabellari elaborati dal Tribunale di Milano, rivalutati al 2024, i quali costituiscono, a seguito di una pronuncia della Suprema Corte (Cass. n. 12408/11), in considerazione anche della loro diffusione a livello nazionale, il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità.
Ne consegue che, anche in un'ottica di personalizzazione del risarcimento, tenendo conto, nel caso di specie, dell'intensità del vincolo familiare, della consistenza del nucleo familiare, dell'età della vittima (15 anni) e di quella dei superstiti al momento della perdita del loro congiunto, appare notevole e particolarmente intensa la sofferenza patita da questi ultimi, dovendosi presumere che essi avessero già trascorso con il loro familiare defunto un periodo di tempo rilevante, instaurando legami affettivi profondi e duraturi, accumulando una serie di ricordi, intessendo una trama di relazioni umane pregnante. Non è, quindi, revocabile in dubbio che, per ciascuno di essi, la perdita così inattesa del congiunto sia stata un evento così lacerante e devastante da segnare Per_1 profondamente e irreversibilmente le loro esistenze.
Alla luce di ciò, tenuto conto della forbice di valori di cui alle indicate tabelle milanesi nel caso in cui il soggetto danneggiato sia il genitore per la morte del figlio e la sorella per la morte del fratello, appare equo riconoscere le seguenti somme:
- a , in qualità di padre che all'epoca del decesso del figlio aveva 52 anni, la Parte_1 somma di € 313.814,40; - a , in qualità di madre che all'epoca del decesso del fratello aveva 48 Parte_2 anni, la somma di euro 313.814,40;
- a , in qualità di sorella che all'epoca del decesso del fratello aveva 23 anni , la Parte_3 somma di euro 144.330,00.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutate alla data dell'illecito (ossia al 20.12.2020) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 20.12.2020 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulle somme liquidate all'attualità fino al saldo. L' va, pertanto, condannata al pagamento delle predette somme in favore degli Controparte_1 attori.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda come accolta e dell'attività difensiva in concreto compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa EN RR, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio n. 3601/2022 RG, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna l' , in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, delle seguenti somme:
- € 313.814,40 in favore di;
Parte_1
- € 313.814,40 in favore di;
Parte_2
- € 144.330,00 in favore di Parte_3 oltre interessi legali come in motivazione;
2. condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese Controparte_1 processuali che liquida in € 1.703,00 per spese vive ed € 25.187,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore degli avv. Michele D'Agnese e avv. Giovanna Caporale. Così deciso in Avellino, il 3.11.2025
Il Giudice
dr.ssa EN RR