TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/07/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2536 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 16.07.2025, promosso
DA
(cod. fisc.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.04.1989) e (cod. fisc.: , nata a [...] Parte_2 C.F._2
Salvo il 03.05.1980), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppina Quattrone, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Del Gelsomino n. 45, scala B, hanno eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 16.09.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 23.09.2020, proponendo contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con ordinanza dell'11.12.2024, è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno
26.06.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 21.06.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma
3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio
Calabria il 23.09.2020; b) dal matrimonio non sono nati figli;
-letta la sentenza di separazione personale consensuale n. 146/2024 pubbl. il 12.12.2024, regolarmente comunicata al P.M. in data 12.12.2024, il quale ha espresso parere favorevole in data
25.02.2025;
-considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n.
898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà di proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) Legge 01.12.1970
n. 898 in relazione all'art. 4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.
74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55;
-preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
10.10.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato in data 16.09.2024 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Reggio Calabria il 23.09.2020 tra e , il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del Comune di Reggio Calabria, n. 152, Parte II, Serie A, u. 1, anno 2020, senza alcuna condizione;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Reggio Calabria, il 16.07.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena M.A. Luppino Dott. Giuseppe Campagna