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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/07/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1048/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), con il patrocinio degli avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
RUCCI FERNANDO e , elettivamente domiciliato in VIA COLLE INNAMORATI 420 65125
PESCARA, presso il difensore avv. RUCCI FERNANDO
ATTORI
contro
:
(C.F. ) e (C.F. ), quale Parte_4 P.IVA_1 Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante di (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e TOMASI Controparte_2 P.IVA_3
RI ( ) *VIA GRAZIOLI N. 75 38100 TRENTO;
C.F._4 [...]
( ) VIA GRAZIOLI 75 38122 TRENTO;
elettivamente CP_3 C.F._5 domiciliato in presso lo studio dell'avv.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
ATTORI: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda, così come formulata, e sulla scorta del principio di diritto fissato dalla Suprema Corte di Cassazione,
pagina 1 di 5 dichiarare la illegittimità della comunicazione, da parte del convenuto alla Centrale Controparte_4 nei confronti degli istanti, ponendo a carico dell'Istituto di Credito convenuto, l'obbligo del CP_5 risarcimento del danno da valutarsi secondo equità e da porsi in integrale compensazione con il credito ceduto alla Ove fosse accertata la nullità del contratto di fideiussione, liberare i Controparte_2 fideiussori da ogni obbligo di pagamento.
Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di lite, oltre oneri accessori, come per legge.
CONVENUTE: - in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di nonché la carenza di legittimazione attiva degli attori e Controparte_2 Parte_3 Parte_2
, per le ragioni emotive indicati narrativa;
[...]
- in via principale: rigettare l'opposizione e ogni domanda e/o eccezione degli opponenti, per tutte le ragioni indicate in narrativa;
Spese di lite rifuse oltre accessori di legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd.29.4.22 , , in proprio e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
, e , quale erede di hanno convenuto in giudizio la
[...] Parte_3 Persona_1 Controparte_6
e la , quale rappresentante della asserendo che
[...] Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
e , quali debitori principali di un contratto di mutuo fondiario, e e
[...] CP_7 Persona_1
, quale terzi datori di ipoteca, avevano convenuto in giudizio la Parte_5 Controparte_6
, proponendo opposizione al precetto intimato da quest'ultima per il mancato rientro nel
[...] rapporto di mutuo, per l'importo complessivo di € 58.932,45.
Avevano, in particolare, lamentato l'erroneità dell'esposizione dei diritti, la mancata deduzione delle somme già riscosse ed avevano contestato l'illegittima applicazione del sistema di ammortamento alla francese, l'applicazione di interessi non dovuti;
avevano, inoltre, chiesto, in via riconvenzionale, che la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima segnalazione della sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, da porre eventualmente in compensazione con l'importo ingiunto.
Hanno precisato che la convenuta (in seguito incorporata nella ) si era costituita in Controparte_8 giudizio e che il Tribunale, con sentenza n.541/14, aveva rigettato l'opposizione. Inoltre, con sentenza n.24/2017, la Corte d'Appello aveva rigettato l'appello avverso tale pronuncia.
Hanno affermato che avverso tale sentenza era stato proposto ricorso in Cassazione e la Suprema Corte, con provvedimento dd. 14.1.2020, aveva dichiarato inammissibili il primo ed il secondo motivo di appello, ma aveva accolto il terzo motivo, annullando la sentenza della Corte d'Appello limitatamente al rigetto della domanda di risarcimento dei danni per la lamentata illegittima segnalazione alla Pt_6
Rischi. pagina 2 di 5 Hanno asserito di aver predisposto la citazione in riassunzione, ma che la Corte d'Appello aveva dichiarato l'estinzione del procedimento per tardività della notifica.
Hanno precisato che, nelle more, l'Istituto San Paolo spa aveva ceduto il credito alla Controparte_2
(rappresentata da ), la quale aveva notificato nuovo titolo esecutivo e precetto per Controparte_1 complessivi € 87.538,12.
Hanno affermato di voler proporre opposizione a tale precetto.
Hanno asserito che la segnalazione alla Centrale Rischio era stata illegittima in quanto la legittimità del rifiuto ad adempiere doveva essere valutata ex ante, cioè imponeva di accertare se, nel momento in cui il cliente aveva rifiutato l'adempimento delle proprie obbligazioni, i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente infondati ed in mala fede. Hanno inoltre, affermato che controparte avrebbe dovuto effettuare una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del debitore tale da integrare uno stato di insolvenza.
Hanno asserito che, a causa di tale segnalazione, avevano subito gravi danni in quanto numerose richieste di finanziamento era state respinte.
Hanno affermato che i contratti di fideiussione erano nulli in quanto stipulati in violazione della normativa antitrust.
Hanno chiesto, pertanto, che fosse dichiarata la illegittimità della comunicazione, da parte dell'istituto di credito, alla Centrale Rischio, e che il risarcimento del danno fosse compensato con il credito ceduto alla hanno chiesto che fosse accertata la nullità della fideiussione e che i fideiussori Controparte_2 fossero liberato da ogni obbligo di pagamento.
Con comparsa dd. 22.8.2022 si sono costituite l' e la , quale Parte_4 Controparte_1 rappresentante della eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva Controparte_2 di Controparte_2
Invero, hanno asserito che la domanda risarcitoria avrebbe potuto essere svolta solo nei confronti del soggetto che aveva proceduto a tale pretesa illegittima segnalazione.
Hanno contestato la legittimazione attiva di e . Parte_3 Parte_2
Hanno eccepito la prescrizione;
invero, la segnalazione in sofferenza era avvenuta nel dicembre 2009 e la notifica dell'atto di citazione – avvenuta il 12.8.2012 - valeva come atto interruttivo (ex art. 2945 terzo comma c.c.). Hanno asserito che in seguito alla dichiarazione di estinzione del procedimento, pronunciata dalla Corte d'Appello, il nuovo termine decorreva nuovamente dal 12.8.2012;
considerato che
l'atto introduttivo del presente giudizio era stato notificato nel 2022, il diritto al risarcimento dei danni si era prescritto.
pagina 3 di 5 Hanno affermato che, in ogni caso, la domanda era infondata nel merito;
invero nel corso del 2009 era stata avviata una esecuzione immobiliare nei confronti del per un valore di circa € 370.000,00, Pt_3 che si era conclusa con la vendita del bene pignorato. In seguito vi erano state iscrizioni pregiudizievoli immobiliari.
Hanno eccepito la nullità della domanda relativa all'accertamento della nullità delle fideiussioni in quanto alcuni attori erano terzi datori di ipoteca.
Hanno chiesto, pertanto, che le domande attoree fossero respinte.
***
L'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta.
Va, al riguardo, accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni, avanzata dagli attori per la pretesa illegittima segnalazione alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Tale domanda risarcitoria si fonda sulla asserita commissione di un illecito aquiliano. Ne consegue che il termine di prescrizione è di cinque anni (ex art. 2947 c.c.).
La segnalazione alla Centrale Rischi risulta essere stata effettuata nel dicembre 2009 (doc.4).
La domanda risarcitoria era stata svolta nel precedente procedimento, introdotto con atto di citazione dd. 12.8.2012 notificato il 25.9.2012 (come risulta dal doc. 6 convenuti).
Il giudizio relativo a tale domanda si è estinto (dopo l'intervenuta pronuncia della Cassazione che ha annullato, limitatamente a tale aspetto, la pronuncia della Corte d'Appello) in quanto il giudizio non è stato riassunto tempestivamente (doc.1 convenuti).
Ne consegue che, ex art. 2945, terzo comma c.c., “se il processo di estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo” (sentenza n.27352 del 22/10/2024: “In tema di prescrizione, l'art. 2945, comma 3, c.c. comporta che, in caso di estinzione del processo, il nuovo periodo di prescrizione del diritto azionato inizia a decorrere dall'atto introduttivo, cioè dalla domanda giudiziale e non dagli atti processuali successivi, essendo, altresì, irrilevante che la domanda sia stata diligentemente coltivata fino all'estinzione”).
Ne consegue che, considerato che il presente giudizio è stato promosso con atto di citazione notificato il 29.4.2022 (e che non risultano altri atti interruttivi precedenti), la domanda risarcitoria deve ritenersi prescritta.
Con riferimento alla domanda diretta a far dichiarare la nullità delle fideiussioni, si evidenzia che anche tale domanda è del tutto infondata in quanto gli attori non risultano aver prestato alcuna fideiussione.
pagina 4 di 5 Per quanto riguarda nuove argomentazioni sollevate solo in sede di precisazione delle conclusioni, se ne rileva la inammissibilità in quanto tardive.
Le spese seguono la soccombenza e vanno così liquidate.
Fase studio: € 2.552,00; fase introduttiva: € 1.628,00; fase istruttoria: € 5.670,00; fase decisionale: € 4.253,00; totale compensi € 14.103,00 – 50 % ( in considerazione della semplicità della vertenza, del fatto che non è stata svolta alcuna istruttoria e che non è stata depositata la memoria di replica alle conclusionali)
- € 7.051,50 per compensi, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna gli attori a rimborsare alle convenute le spese di lite che liquida in € 7.051,50 per compensi, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Così deciso in data 22/07/2025dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1048/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), con il patrocinio degli avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
RUCCI FERNANDO e , elettivamente domiciliato in VIA COLLE INNAMORATI 420 65125
PESCARA, presso il difensore avv. RUCCI FERNANDO
ATTORI
contro
:
(C.F. ) e (C.F. ), quale Parte_4 P.IVA_1 Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante di (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e TOMASI Controparte_2 P.IVA_3
RI ( ) *VIA GRAZIOLI N. 75 38100 TRENTO;
C.F._4 [...]
( ) VIA GRAZIOLI 75 38122 TRENTO;
elettivamente CP_3 C.F._5 domiciliato in presso lo studio dell'avv.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
ATTORI: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda, così come formulata, e sulla scorta del principio di diritto fissato dalla Suprema Corte di Cassazione,
pagina 1 di 5 dichiarare la illegittimità della comunicazione, da parte del convenuto alla Centrale Controparte_4 nei confronti degli istanti, ponendo a carico dell'Istituto di Credito convenuto, l'obbligo del CP_5 risarcimento del danno da valutarsi secondo equità e da porsi in integrale compensazione con il credito ceduto alla Ove fosse accertata la nullità del contratto di fideiussione, liberare i Controparte_2 fideiussori da ogni obbligo di pagamento.
Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di lite, oltre oneri accessori, come per legge.
CONVENUTE: - in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di nonché la carenza di legittimazione attiva degli attori e Controparte_2 Parte_3 Parte_2
, per le ragioni emotive indicati narrativa;
[...]
- in via principale: rigettare l'opposizione e ogni domanda e/o eccezione degli opponenti, per tutte le ragioni indicate in narrativa;
Spese di lite rifuse oltre accessori di legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd.29.4.22 , , in proprio e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
, e , quale erede di hanno convenuto in giudizio la
[...] Parte_3 Persona_1 Controparte_6
e la , quale rappresentante della asserendo che
[...] Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
e , quali debitori principali di un contratto di mutuo fondiario, e e
[...] CP_7 Persona_1
, quale terzi datori di ipoteca, avevano convenuto in giudizio la Parte_5 Controparte_6
, proponendo opposizione al precetto intimato da quest'ultima per il mancato rientro nel
[...] rapporto di mutuo, per l'importo complessivo di € 58.932,45.
Avevano, in particolare, lamentato l'erroneità dell'esposizione dei diritti, la mancata deduzione delle somme già riscosse ed avevano contestato l'illegittima applicazione del sistema di ammortamento alla francese, l'applicazione di interessi non dovuti;
avevano, inoltre, chiesto, in via riconvenzionale, che la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima segnalazione della sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, da porre eventualmente in compensazione con l'importo ingiunto.
Hanno precisato che la convenuta (in seguito incorporata nella ) si era costituita in Controparte_8 giudizio e che il Tribunale, con sentenza n.541/14, aveva rigettato l'opposizione. Inoltre, con sentenza n.24/2017, la Corte d'Appello aveva rigettato l'appello avverso tale pronuncia.
Hanno affermato che avverso tale sentenza era stato proposto ricorso in Cassazione e la Suprema Corte, con provvedimento dd. 14.1.2020, aveva dichiarato inammissibili il primo ed il secondo motivo di appello, ma aveva accolto il terzo motivo, annullando la sentenza della Corte d'Appello limitatamente al rigetto della domanda di risarcimento dei danni per la lamentata illegittima segnalazione alla Pt_6
Rischi. pagina 2 di 5 Hanno asserito di aver predisposto la citazione in riassunzione, ma che la Corte d'Appello aveva dichiarato l'estinzione del procedimento per tardività della notifica.
Hanno precisato che, nelle more, l'Istituto San Paolo spa aveva ceduto il credito alla Controparte_2
(rappresentata da ), la quale aveva notificato nuovo titolo esecutivo e precetto per Controparte_1 complessivi € 87.538,12.
Hanno affermato di voler proporre opposizione a tale precetto.
Hanno asserito che la segnalazione alla Centrale Rischio era stata illegittima in quanto la legittimità del rifiuto ad adempiere doveva essere valutata ex ante, cioè imponeva di accertare se, nel momento in cui il cliente aveva rifiutato l'adempimento delle proprie obbligazioni, i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente infondati ed in mala fede. Hanno inoltre, affermato che controparte avrebbe dovuto effettuare una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del debitore tale da integrare uno stato di insolvenza.
Hanno asserito che, a causa di tale segnalazione, avevano subito gravi danni in quanto numerose richieste di finanziamento era state respinte.
Hanno affermato che i contratti di fideiussione erano nulli in quanto stipulati in violazione della normativa antitrust.
Hanno chiesto, pertanto, che fosse dichiarata la illegittimità della comunicazione, da parte dell'istituto di credito, alla Centrale Rischio, e che il risarcimento del danno fosse compensato con il credito ceduto alla hanno chiesto che fosse accertata la nullità della fideiussione e che i fideiussori Controparte_2 fossero liberato da ogni obbligo di pagamento.
Con comparsa dd. 22.8.2022 si sono costituite l' e la , quale Parte_4 Controparte_1 rappresentante della eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva Controparte_2 di Controparte_2
Invero, hanno asserito che la domanda risarcitoria avrebbe potuto essere svolta solo nei confronti del soggetto che aveva proceduto a tale pretesa illegittima segnalazione.
Hanno contestato la legittimazione attiva di e . Parte_3 Parte_2
Hanno eccepito la prescrizione;
invero, la segnalazione in sofferenza era avvenuta nel dicembre 2009 e la notifica dell'atto di citazione – avvenuta il 12.8.2012 - valeva come atto interruttivo (ex art. 2945 terzo comma c.c.). Hanno asserito che in seguito alla dichiarazione di estinzione del procedimento, pronunciata dalla Corte d'Appello, il nuovo termine decorreva nuovamente dal 12.8.2012;
considerato che
l'atto introduttivo del presente giudizio era stato notificato nel 2022, il diritto al risarcimento dei danni si era prescritto.
pagina 3 di 5 Hanno affermato che, in ogni caso, la domanda era infondata nel merito;
invero nel corso del 2009 era stata avviata una esecuzione immobiliare nei confronti del per un valore di circa € 370.000,00, Pt_3 che si era conclusa con la vendita del bene pignorato. In seguito vi erano state iscrizioni pregiudizievoli immobiliari.
Hanno eccepito la nullità della domanda relativa all'accertamento della nullità delle fideiussioni in quanto alcuni attori erano terzi datori di ipoteca.
Hanno chiesto, pertanto, che le domande attoree fossero respinte.
***
L'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta.
Va, al riguardo, accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni, avanzata dagli attori per la pretesa illegittima segnalazione alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Tale domanda risarcitoria si fonda sulla asserita commissione di un illecito aquiliano. Ne consegue che il termine di prescrizione è di cinque anni (ex art. 2947 c.c.).
La segnalazione alla Centrale Rischi risulta essere stata effettuata nel dicembre 2009 (doc.4).
La domanda risarcitoria era stata svolta nel precedente procedimento, introdotto con atto di citazione dd. 12.8.2012 notificato il 25.9.2012 (come risulta dal doc. 6 convenuti).
Il giudizio relativo a tale domanda si è estinto (dopo l'intervenuta pronuncia della Cassazione che ha annullato, limitatamente a tale aspetto, la pronuncia della Corte d'Appello) in quanto il giudizio non è stato riassunto tempestivamente (doc.1 convenuti).
Ne consegue che, ex art. 2945, terzo comma c.c., “se il processo di estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo” (sentenza n.27352 del 22/10/2024: “In tema di prescrizione, l'art. 2945, comma 3, c.c. comporta che, in caso di estinzione del processo, il nuovo periodo di prescrizione del diritto azionato inizia a decorrere dall'atto introduttivo, cioè dalla domanda giudiziale e non dagli atti processuali successivi, essendo, altresì, irrilevante che la domanda sia stata diligentemente coltivata fino all'estinzione”).
Ne consegue che, considerato che il presente giudizio è stato promosso con atto di citazione notificato il 29.4.2022 (e che non risultano altri atti interruttivi precedenti), la domanda risarcitoria deve ritenersi prescritta.
Con riferimento alla domanda diretta a far dichiarare la nullità delle fideiussioni, si evidenzia che anche tale domanda è del tutto infondata in quanto gli attori non risultano aver prestato alcuna fideiussione.
pagina 4 di 5 Per quanto riguarda nuove argomentazioni sollevate solo in sede di precisazione delle conclusioni, se ne rileva la inammissibilità in quanto tardive.
Le spese seguono la soccombenza e vanno così liquidate.
Fase studio: € 2.552,00; fase introduttiva: € 1.628,00; fase istruttoria: € 5.670,00; fase decisionale: € 4.253,00; totale compensi € 14.103,00 – 50 % ( in considerazione della semplicità della vertenza, del fatto che non è stata svolta alcuna istruttoria e che non è stata depositata la memoria di replica alle conclusionali)
- € 7.051,50 per compensi, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna gli attori a rimborsare alle convenute le spese di lite che liquida in € 7.051,50 per compensi, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Così deciso in data 22/07/2025dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 5 di 5