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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/05/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1368/2024 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F.: ) nata a Parte_1 C.F._1
GE (Germania) l'1.07.1986 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Vaccaro (C.F.: ; pec: C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio sito a Sciacca (AG), Via C. Marx n. 7 appellante contro
(C.F.: nato a [...] Controparte_1 C.F._3
SQ (AG) il 19.05.1985 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Sclafani (C.F. ; pec: CodiceFiscale_4
ed elettivamente domiciliato presso il suo Email_2
studio sito a Sciacca (AG), Via Figuli n. 10/B
appellato
1 con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE
***
Conclusioni per l'appellante:
Piaccia l'Ecc.ma Corte di Appello:
Previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed emanati tutti i provvedimenti del caso, accogliere il proposto appello e conseguentemente, in riforma della gravata sentenza n. 338/2024 del Tribunale di Sciacca, voglia:
1) Revocare l'addebito della separazione in capo alla moglie.
2) Aumentare la entità dell'assegno di mantenimento dei figli, ove occorra disponendo sull'assegno unico.
3) Disporre la decorrenza di tale assegno dalla data della domanda di prime cure.
4) Disporre che il padre corrisponda tutte le spese straordinarie affrontate per i figli ed occorrendo in misura proporzionale ai propri redditi.
5) Disporre un assegno di mantenimento in favore della moglie.
6) Emettere ogni altro opportuno provvedimento.
Conclusioni per l'appellato:
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
- Rigettare l'appello proposto da per i motivi spiegati in Parte_1
narrativa;
- Per l'effetto confermare l'impugnata sentenza;
- Con vittoria di spese e compensi di difesa.
Conclusioni per il Procuratore Generale:
Chiede il rigetto del ricorso.
****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 338/2024 emessa in data 19.06.2024, il Tribunale di Sciacca, su ricorso proposto da nei confronti del marito Parte_1
Controparte_1
• ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico della
Pt_1
2 Per_
• ha disposto l'affidamento condiviso dei tre figli minori della coppia ( , nata a
Sciacca il 23.10.2009; nato a [...] il [...] e Per_2 Per_3
, nato a [...] il [...]) a entrambi i genitori, con collocazione prevalente
[...]
presso il domicilio materno;
• ha assegnato alla a casa coniugale sita a NA (AG) in via Ancona n. Pt_1
9;
• ha disposto che il regime di visita dei minori venga determinato di comune accordo da entrambi i genitori, e che in caso di permanente disaccordo, e fatti salvi diversi accordi liberamente conclusi dai medesimi, il padre abbia la facoltà di incontrare e tenere con sé i figli secondo le modalità indicate in parte motiva;
• ha posto a carico del l'obbligo di corrispondere mensilmente alla CP_1
la somma mensile di € 400,00 - da rivalutare annualmente secondo gli Pt_1
indici ISTAT F.O.I. - a titolo di contributo al mantenimento della prole;
• ha altresì posto a carico del 'obbligo di contribuire nella misura del 50% CP_1 al pagamento delle spese straordinarie mediche necessarie per i figli, da individuarsi in quelle per cure non somministrate dal S.S.N., nonché al pagamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche, con la previsione, in merito a quest'ultime, dell'obbligo da parte della madre di avvisare il padre, con un preavviso di almeno dieci giorni, circa l'esigenza di sostenere spese aventi un ammontare superiore a €
250,00 e con la corrispondente facoltà per il padre di indicare, entro tale termine, modalità analoghe e meno onerose per il soddisfacimento delle medesime esigenze scolastiche;
• ha infine compensato tra le parti le spese processuali.
2. Proposto appello dalla con atto depositato il 26.07.2024, affidato a sei Pt_1
motivi, nel contradditorio col costituito e resistente, e col P.G., il CP_1
procedimento, svoltosi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quando disposto con decreto presidenziale del 29.07.2024, è stato rimesso all'udienza del 13 dicembre 2024 e assunto in deliberazione giusta ordinanza del 18 dicembre 2024 senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. poiché non previsti dal rito, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 3. Con il primo, secondo e terzo motivo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente per esigenze di unitarietà logica, l'appellante, dolendosi dell'addebito della separazione posto a suo carico, deduce che il primo giudice, aderendo a quanto riferito dal teste amica delle parti, aveva Testimone_1
stigmatizzato il fatto che essa aveva occultato al marito, in vista di una futura ed eventuale separazione, talune risorse economiche destinate invece alle esigenze del nucleo familiare, e aveva inoltre valorizzato la circostanza, a suo avviso invece del tutto generica e lacunosa, secondo cui essa avrebbe acquistato, all'insaputa del marito, un prodotto assicurativo tramite la Compagnia Alleanza.
4. Richiama l'attenzione della Corte, in proposito, sul fatto che la teste aveva fatto riferimento alla sottrazione di “soldi della famiglia”, laddove però, quand'anche siffatta dichiarazione fosse stata ritenuta attendibile, sarebbe comunque emerso che tali somme di denaro erano state di così modesta entità
(“spese per il parrucchiere e per spese dei figli”) che difficilmente avrebbero potuto essere destinate alla “formazione di un gruzzoletto, nell'eventualità di una separazione”.
5. Evidenzia, poi, con riferimento alla relativa violazione del dovere di lealtà, che non v'era prova che tanto avesse avuto efficacia disgregante: le dichiarazioni rese dal teste erano infatti circoscritte, e peraltro genericamente, a un solo e poco specifico episodio, e in ogni caso la nascita del terzo figlio – avvenuta nel maggio
2022 e perciò successivamente a quanto riferito dal teste – e il fatto che il giudizio di separazione non era stato promosso dal il quale aveva proposto la CP_1 domanda di addebito soltanto in via riconvenzionale, confermavano appunto che da parte sua non v'era stata alcuna trasgressione che aveva minato il consorzio coniugale.
6. Orbene: com'è noto, ai sensi dell'art. 143 c.c. “dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”. Secondo il costante orientamento dei giudici di legittimità la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore 4 convivenza (Cass. 8071/2025).
7. È jus receptum il principio secondo cui grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare non solo la relativa condotta, ma anche la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre
è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata violazione (Cass. 35296/2023; Cass. 16169/2023; Cass. 3923/2018).
8. Sulla scorta di tali premesse in diritto, la pronunzia impugnata merita sul punto di essere riformata, atteso che tale onere probatorio non è stato assolto dal essendo rimasto indimostrato che il comportamento della CP_1 Pt_1 ossia la presunta violazione del dovere di lealtà, abbia avuto efficacia causale nella dinamica del fallimento del matrimonio sì da assurgere a causa della crisi e da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
9. La condotta della riferita dal teste per conoscenza avutane Pt_1
nell'estate del 2021, è invero molto anteriore rispetto all'instaurazione del giudizio di separazione, avvenuta nel mese di giugno 2023, a testimonianza del fatto che il il quale peraltro neanche aveva avviato il giudizio di separazione - non Pt_1 aveva vissuto quello sleale comportamento della moglie, all'epoca soltanto
“sospettato”, con grave e insanabile insofferenza;
ed è successiva anche rispetto alla nascita del terzo figlio della coppia (maggio 2022), laddove tanto attesta che le parti avevano continuato a coltivare il loro progetto genitoriale in coerenza con un comune senso di affectio coniugalis.
10. Indipendentemente, comunque, dal fatto che lo stesso Controparte_1 nel corso della vita coniugale aveva ritenuto assai poco rilevanti, e perciò tollerato, quei “sospettati” comportamenti saccheggiatori di sua moglie (cfr. comparsa di costituzione in primo grado: <i sospetti del Sig. …. >>), salvo a recuperarli Pt_1 in chiave risolutiva in occasione della proposizione della domanda riconvenzionale di addebito, e sottolineandosi comunque che la successiva scoperta della slealtà potrebbe forse essere oggetto di stigmatizzazione etica
(secondo un perimetro valutativo tuttavia estraneo alla presente causa civile) ma non certo essere considerata causa efficiente della separazione proprio perché 5 l'elevazione del “sospetto” a “certezza” non risulta avvenuta nel corso della vita matrimoniale, è comunque assorbente il rilievo che la riferita condotta dell'odierna appellante risulta intrinsecamente trascurabile, risultando certo che la mancanza delle risorse del marito di cui la donna si sarebbe progressivamente appropriata era stata giustificata con la necessità di sostenere piccole “spese varie come per esempio il parrucchiere o per i bambini”, a riprova della loro modesta consistenza.
Vero è, poi, che dagli estratti conto del conto corrente intestato alla Pt_1
risultano assai modesti versamenti periodici in favore della società assicurativa
Alleanza, ma non consta che il paziente accumulo derivasse da risorse sottratte al marito, ove si consideri che nel 2022 la ha versato alla società Alleanza Pt_1 complessivi euro 3326,00 a fronte di disponibilità proprie di euro 3491,00 (voce
“emolumenti”) e di euro 7000,00 per assegno unico.
11. Ritiene, pertanto, la Corte, di dover disattendere il giudizio del Tribunale che ha posto a carico della 'addebito della separazione. Pt_1
12. Con il quarto e quinto motivo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, la si duole anche Pt_1 della misura del contributo economico posto a carico del per il CP_1
mantenimento della prole: la somma di euro 400,00 non le consentirebbe, infatti, di far fronte alle esigenze ordinarie dei tre figli minori e sarebbe inoltre sproporzionata rispetto al quadro reddituale delle parti. Il sostiene CP_1
proposito l'appellante, percepisce infatti uno stipendio di circa 850,00 euro mensili oltre alla metà dell'importo dell'A.U. erogato dall'Inps pari a circa € 400,00, mentre essa appellante percepisce appena 300,00 euro al mese. Si duole, inoltre, dell'omessa pronuncia da parte del Tribunale circa l'attribuzione del predetto contributo pubblico, nonostante tanto fosse stato oggetto di espressa domanda stessa;
rammenta, inoltre, che in occasione del procedimento di reclamo ex art. 473bis24 c.p.c. questa Corte di Appello, vista l'omessa pronuncia sul punto da parte del giudice designato, aveva aumentato l'assegno a titolo di mantenimento della prole posto a carico del padre da € 350,00 a € 700,00, comprensivo del 50 % dell'A.U.U.
13. Lamenta, poi, che la statuizione economica de qua sarebbe pregiudizievole per la prole anche nella parte in cui il primo giudice ha stabilito che l'assegno a titolo 6 di mantenimento inizi a decorrere dalla pronuncia del provvedimento impugnato,
e non anche dalla domanda introduttiva del giudizio, in considerazione della sussistenza di non meglio specificate “emergenze probatorie relative a redditi maturati in corso di causa”.
14. Lamenta, infine, con riguardo alla disciplina delle spese straordinarie, che il giudice della separazione ha disposto unicamente in merito a quelle di natura medica e scolastica, così trascurando ogni altra ulteriore spesa parimenti necessaria in favore della prole.
15. Chiede, quindi, che, per un verso, detto contributo economico posto a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli minori sia aumentato, anche ove occorra disponendo sull'A.U.U., con decorrenza dalla data della domanda formulata in prime cure, e, per altro verso, che il ia onerato CP_1
di contribuire a ogni genere di spesa straordinaria, anche in misura maggiore al
50%.
16. Occorre premettere che l'obbligo di mantenimento dei figli, direttamente connesso allo "status" genitoriale (art. 30 Cost. e artt. 147 e 315 bis c.c.), prende forma nell'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento, il quale è determinato dal giudice ai sensi dell'art. 337 ter c.c., chiamato a fissare “la misura ed il modo” con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento della prole e come ciascuno di essi debba provvederne “in misura proporzionale al proprio reddito”.
17. Nella concreta determinazione di tale assegno diversi sono i parametri legislativi di cui tenere conto, ovvero: le attuali esigenze dei figli;
il tenore di vita da essi goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
i tempi di permanenza presso ciascuno di essi;
le risorse economiche di entrambi;
la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
18. Ebbene, costituisce jus receptum che nell'attuazione della richiamata disposizione, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi “il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto”
(cfr. Cass. ord. 4811/2018). 7 19. Deve inoltre tenersi in debito conto che, nell'opera di quantificazione del predetto obbligo, tale contributo deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza
(Cass. ord. n. 16739/2020).
20. Va poi affermato, con specifico riguardo alle spese cd. straordinarie, che, in virtù dell'incertezza che caratterizza il loro relativo ricorrere ed ammontare, esse non sono suscettibili di essere ricomprese in via forfettaria all'interno dell'assegno di mantenimento cd. ordinario, poiché ciò si riverrebbe in contrasto sia con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.p. sia di adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole stessa (Cass.
34100/2021).
21. Va, infine, rilevato, per quel che rileva in tale sede, che in considerazione delle esigenze e finalità pubblicistiche di tutela degli interessi materiali e morali della prole, che sono sottratte all'iniziativa e alla disponibilità delle parti, è fatto sempre salvo il potere dell'autorità giudiziaria di adottare d'ufficio tutti quei provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, ivi compresi quelli di attribuzione e determinazione del quantum del contributo di mantenimento da porre a carico del genitore non affidatario (Cass. 21178/2018).
22. Ciò posto, nel caso concreto, alla luce di tali premesse in diritto, attualizzate dai condivisibili criteri interpretativi della Corte di nomofilachia, nonché sulla scorta della documentazione versata in atti, dalla quale risulta che allo stato l'importo complessivo mensile dell'A.U.U. è pari a circa € 890,00 ed è quindi aumentato rispetto a quanto previsto in prime cure (€ 700,00), appare ragionevole, in forza e a tutela degli interessi della prole minorenne e in coerenza con la capacità economica del rideterminare l'assegno mensile posto a carico CP_1 di quest'ultimo nella minor somma di € 300,00, con decorrenza dalla presente decisione visto il nuovo assetto economico stabilito, nonché disporre che l'Assegno 8 Unico Universale sia erogato in via esclusiva alla madre, quale genitore convivente con i tre figli minori, in quanto il regime di affidamento condiviso non determina automaticamente l'erogazione in pari misura in favore di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, né costituisce astrattamente causa ostativa ai fini della sua percezione in via esclusiva da parte di uno solo dei genitori.
23. Si precisa, per quel che qui rileva, che, ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 230/2021, circa l'Assegno Unico Universale, “l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario".
24. Occorre, invero, evidenziare, che, coerentemente con la ratio della norma e con la finalità sociale della stessa, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che siffatto contributo pubblico può essere attribuito in via esclusiva al genitore collocatario, anche in caso di affidamento condiviso, come nel caso di specie, così aderendo all'interpretazione fornita dall'Inps, ossia da parte dello stesso organo preposto al pagamento dell'assegno de quo, secondo cui, infatti,
“qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento” (Cass. 1368/2025).
25. Va, infine, evidenziato, con precipuo riferimento alla censura relativa alle cd. spese straordinarie, che risulta opportuno regolamentarne le concrete modalità di individuazione delle spese straordinarie non comprese nell'assegno periodico, nonché le relative decisioni e le modalità di rimborso mediante integrale rinvio alle modalità previste dal protocollo stilato dall'Osservatorio per la Giustizia
Civile del Distretto di Palermo, approvato dal Presidente del Tribunale di
Palermo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nella materia della famiglia operanti sul territorio di Palermo in data 2.7.2019, disponibile all'indirizzo internet: https://avvocatipalermo.it/documenti/consiglio/normativa/PROTOCOLLO%20
9 .pdf. Per mezzo di Email_3
tale protocollo è infatti possibile una chiara e preventiva identificazione degli oneri gravanti sui genitori, garantendo la concreta attuazione degli obblighi di mantenimento sui medesimi incombenti.
26. Con il sesto ed ultimo motivo di gravame, la infine, chiede in caso Pt_1 di accoglimento dell'appello in punto di mancato addebito della separazione a suo carico, che venga altresì previsto un contributo economico mensile ai fini del suo mantenimento, stante la notevole sproporzione reddituale esistente tra le parti.
27. In relazione al thema decidendum, non pare superfluo ricordare che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, comporta la permanenza del vincolo coniugale, sicché
i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 12196/2017).
28. Ancora, è stato ritenuto che l'art. 156 comma 2 c.c. stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificamente, né determinabili
“a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico,
o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. n. 605 del 12/01/2017).
29. Quanto al riparto dell'onere probatorio, va ricordato che il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca 10 anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (Cass. n. 17136/2004).
30. Orbene, Il lavora quale dipendente per la società Prestia e CP_1
Comandè, percepisce uno stipendio mensile pari a circa € 900 - € 1.000,00, e paga un canone locatizio mensile pari a € 250,00. La la quale peraltro vive Pt_1
nell'abitazione coniugale, nel corso del giudizio di prime cure aveva dichiarato di lavorare alle dipendenze di un'impresa di pulizie e di percepire uno stipendio mensile pari a circa € 360,00; tra l'ottobre e il dicembre 2023 ha svolto un tirocinio per il corso OSA;
dalla documentazione fiscale versata in atti, risulta, allo stato, percepire uno stipendio mensile, il cui importo, nei mesi luglio-agosto 2024, è stato di circa € 700/900,00.
31. Stando così le cose, nonostante la riforma del provvedimento impugnato nella parte in cui relativa all'addebito della separazione alla appare equo Pt_1
comunque disporre che, sulla scorta delle condizioni reddituali emergenti dalla disamina della documentazione in atti, nessun contributo a titolo di mantenimento in favore della moglie sia corrisposto dal tenuto conto della giovane CP_1 età della donna (38 anni) e della sua piena e adeguata capacità lavorativa, già messa concretamente a frutto, che, in coerenza con il principio di autoresponsabilità economica, le consente di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
32. È opportuno infine evidenziare che tale statuizione appare altresì giustificata dalle sopravvenute statuizioni di contenuto patrimoniale dovute al presente provvedimento, di cui non può non tenersi conto nell'ambito di una valutazione complessiva e globale circa le situazioni economiche e reddituali delle parti.
33. Alla luce delle considerazioni fin qui espresse, la sentenza impugnata va pertanto riformata nel senso testé indicato.
34. In ragione dell'esito complessivo del giudizio e avuto riguardo alla soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per disporre ex art. 92 c.p.c.
l'integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
11 La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti e il P.G., in parziale riforma della sentenza n. 388/2024 emessa dal Tribunale di Sciacca il
19 giugno 2024, impugnata da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 28.07.2024, respinta ogni altra domanda, Controparte_1
eccezione e difesa:
- revoca l'addebito della separazione pronunciato a carico della Pt_1
- riduce a € 300,00 l'importo mensile che il tenuto a corrispondere a CP_1
titolo di mantenimento dei figli della coppia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
- pone a carico del l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie CP_1 necessarie nell'interesse della prole nella misura del 50% secondo la regolamentazione indicata in motivazione;
- dispone che l'Assegno Unico Universale sia erogato dall'Inps in via esclusiva a
Parte_1
- dispone che nessun contributo a titolo di mantenimento della sia Pt_1 corrisposto dal CP_1
Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio di appello.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile della Corte di Appello, il 9/05/2025.
Il Presidente rel.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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