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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/06/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 143/2025 RGA riassunzione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 32660/2024 emessa il 22 novembre 2024 e pubblicata il 16 dicembre 2024, nel giudizio recante NRG 14544/2020; avente ad oggetto: pagamento ferie non godute;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 05/06/2025; promossa da (CF ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Andrea Marziale e Valentina Mariani ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Lawal in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 49; ricorrente in riassunzione;
contro
(C.F. e partita IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 della Direttrice Generale e legale rappresentante, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Arianna Cecutta e Katia Monti e dalla dottoressa Mirella Generali, dipendente dell'Ente, ai sensi dell'art. 417 bis del c.p.c., con domicilio eletto presso la sede legale dell'Ente in
Via Castiglione n. 29; CP_1 resistente in riassunzione;
pag. 1 di 12 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa è mirabilmente sintetizzata nell'ordinanza rescindente, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 869/2019, ha rigettato la domanda con la quale ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del rigetto, da parte Controparte_2 dell' , dell'istanza volta a ottenere la permanenza in servizio fino Parte_2 al compimento del quarantesimo anno di anzianità di servizio, e il conseguente risarcimento dei danni (n.d.r. a) connessi alla diminuzione dell'importo del trattamento pensionistico;
b) relativi al mancato guadagno dei trattamenti stipendiali di cui avrebbe avuto diritto dal momento della decorrenza della cessazione del rapporto lavorativo, sino al compimento del quarantesimo anni di servizio effettivo;
c) connessi alla mancata fruizione delle ferie maturate al 31.12.2012, pari a 191 giorni). Egli ha esposto che era stato collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età (il 1° settembre 2013) e non alla data di maturazione del quarantesimo anno di servizio (1° aprile 2014). ha proposto appello che la Corte d'appello di Bologna, nel Controparte_2 contraddittorio delle parti, con sentenza n. 869/2019, ha rigettato. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Controparte_2
L' si è difesa con controricorso. Controparte_1
Il ricorrente ha depositato memoria. (…)”. In particolare, il dott. formulava i seguenti motivi di ricorso in Cassazione: Pt_1
- I motivo: Violazione art 360, n. 3 cpc per violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 15 nonies, comma 1, D. Lgs 502/1992, nonché 1175 e 1375 c.c.;
- II motivo di ricorso: Violazione art 360, n. 3 cpc per violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 3 Cost.
- III motivo di ricorso: Violazione art 360, n. 4 per violazione degli art. 112 e 132 cpc in quanto la Corte di Appello non si è pronunciata affatto sulla richiesta di risarcimento del danno avanzata dal Dott. e composta da diverse voci tra cui CP_2
pag. 2 di 12 quella dell'indennità relativa alle ferie non godute. Tale capo, infatti, è stato ritenuto assorbito dalla decisione negativa relativa al diritto alla permanenza in servizio. La Corte di Cassazione, all'esito del giudizio, con l'ordinanza n. 32660/2024 rigettava i primi due motivi, accogliendo il terzo con motivazione che qui si riporta integralmente “(…) con il terzo motivo il ricorrente contesta la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. atteso che la corte territoriale non si sarebbe pronunciata in ordine alla sua domanda concernente le ferie non godute e non liquidate. La doglianza è fondata, considerato che tale domanda non era correlata all'accertamento della validità del collocamento a riposo del ricorrente, con la conseguenza che il rigetto del secondo e del terzo motivo di appello non potevano condurre al non esame (o al rigetto) della stessa. Ne consegue che la Corte d'appello di Bologna dovrà valutare la richiesta della parte, tenendo conto del principio generale, applicabile a tutte le tipologie di dipendenti, per il quale la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass., Sez. L, n. 17643 del 20 giugno 2023; Cass., Sez. L, n. 21780 dell'8 luglio 2022). Il ricorso è accolto limitatamente al terzo motivo per la parte concernente l'indennità per mancata fruizione delle ferie e rigettato per la restante parte. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di lite di legittimità”. Con ricorso ex art. 392 c.p.c., depositato in data 15 marzo 2025, il Dott. ha CP_2 provveduto a riassumere la controversia, chiedendo che questa Corte voglia: “ (…)
- accertare e dichiarare il diritto del dott. al risarcimento del danno per n. CP_2
191 giorni di ferie maturati e non goduti durante il rapporto di lavoro;
per l'effetto condannare la a risarcire il dott. della somma di € Parte_2 Pt_1
52.159,60 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione o nella
pag. 3 di 12 diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado, nonché, di quello di legittimità. (…)”. Nello spiegato ricorso in riassunzione, il Dott. riepilogato lo svolgimento CP_2 del giudizio, ha ribadito la fondatezza delle proprie pretese in relazione al pagamento delle ferie maturate e non godute prima del suo pensionamento ed ha anche replicato all'eccezione di parziale prescrizione svolta al riguardo dall' Pt_2 di per il caso in cui tale eccezione dovesse essere qui riproposta. CP_1
In tesi di parte ricorrente, la “ – all'epoca dei fatti – dopo aver modificato la Pt_2 data di quiescenza del dott. (anticipandola dal 1.04.2014 al 01.09.2013), nel CP_2 tentativo di non erogare quanto dovuto all'odierno appellante a titolo di ferie arretrate, con la nota prot. n. 49920 del 23.04.2013 (cfr. doc. 6 fasc. I e II grado) aveva invitato il dipendente a fruire delle suddette ferie (tra l'altro, espressamente quantificate in n. 191 giorni) e richiamato, in quanto asseritamente applicabile, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012. Tale norma, entrata in vigore il precedente 06.07.2012, aveva previsto per il pubblico impiego il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi della mancata fruizione delle ferie previsto”, tuttavia, sostiene l'odierno ricorrente in riassunzione che in concreto non era stato posto in condizione di fruire del suo consistente montante di ferie cumulate. A riprova dell'assoluta ed oggettiva impossibilità per l'odierno appellante di beneficiare dei periodi di riposo “irrinunciabili” richiama “alcune e-mail inviate alla direzione della di , dalle quali emerge chiaramente la Pt_2 CP_1 situazione emergenziale in cui versava l a causa Parte_3 delle gravi carenze di organico, per far fronte alla quale, e al fine di evitare la riduzione delle attività di sala operatoria, il Dott. è stato più volte: CP_2
- costretto a rinunciare alle ferie (cfr. doc. 20 – fasc. I grado e II grado);
ovvero – addirittura - a rientrare in servizio anticipatamente rispetto alle ferie programmate (cfr. doc. 21 – fasc. I grado e II grado) al fine di permettere alla il rispetto dei termini per la sottoposizione alle operazioni dei malati Pt_2 oncologici in lista di attesa (ed evitare l'attivazione di contenziosi legali). (…)”. L ritualmente costituitasi in giudizio, ha diffusamente Parte_2 contestato la fondatezza dell'avverso ricorso in riassunzione, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) - rigettare tutte le domande contenute nel ricorso in riassunzione in quanto inammissibili e/o infondate e/o contenenti domande
pag. 4 di 12 prescritte;
- in subordine, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, detrarre euro 48.302,00 quale aliunde perceptum;
- ci si oppone all'accoglimento delle istanze istruttorie di controparte in quanto vertenti su circostanze da provare documentalmente trattandosi di atti di gestione nell'ambito del pubblico impiego. Con vittoria di spese e compensi di lite. (…)”. Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio acquisito nelle precedenti gradi del giudizio. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che, formatosi il c.d. giudicato interno in merito alle ulteriori pretese risarcitorie dell'allora ricorrente, la materia del contendere è attualmente circoscritta alla richiesta risarcitoria del dott. connessa alla mancata fruizione delle Controparte_2 ferie da lui maturate al 31.12.2012, pari a 191 giorni. Al riguardo, va innanzitutto rimarcato che in ipotesi, come quella di specie, di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto con la conseguenza che questa Corte, nella presente fase processuale, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata dai Giudici di Legittimità, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità così statuisce: “A norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione” (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 26.05.2021, n. 14691). Ciò posto, visto l'accertamento demandato a questa Corte dalla Suprema Corte l'eccezione di insussistenza di una domanda di accertamento del diritto al pagamento delle ferie maturate e non godute formulata dall resistente non CP_1 può trovare ingresso in questa sede, essendo “superata” dal dictum della Corte di Cassazione che tale domanda dà per presupposta. Quanto alla residua materia oggetto del contendere, ritiene la Corte che il ricorso
pag. 5 di 12 in riassunzione proposto dal dott. non sia meritevole di Controparte_2 accoglimento per le ragioni appresso illustrate. Ed invero, risulta documentalmente provato che con nota del 23.4.2013 il Direttore del Servizio Personale dell'Azienda, odierna resistente, rilevava al dott. che CP_2 le ferie devono essere fruite nel corso di ciascun anno solare, fatto salvo il caso, previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento, di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle stesse nel corso dell'anno di riferimento. In tali ipotesi devono essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. La nota richiamava espressamente l'art. 5, comma 8, del DL n. 95/2012 che ha stabilito che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”. Infine, rilevava che, “Tenuto conto del Suo considerevole residuo ferie maturato e non goduto alla data del 31/12/2012, nonché delle attuali disposizioni normative che vietano la monetizzazione dei periodi feriali non goduti in costanza di rapporto di lavoro, con la presente Le chiedo cortesemente di produrre un piano di programmazione delle ferie residue al suo Direttore di Dipartimento tale da consentirne il progressivo abbattimento. (doc. 6 di parte ricorrente). L'anzidetta comunicazione veniva inviata anche al Direttore del Dipartimento e al Direttore Sanitario dell' CP_1
L resistente, quindi, così come prescritto dall'ordinanza rescindente della CP_1
Suprema Corte di Cassazione, ha offerto la prova di avere invitato formalmente il lavoratore, odierno ricorrente in riassunzione, a godere delle ferie e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie fossero ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie sarebbero state perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato. A ciò aggiungasi che in ragione del ruolo dirigenziale ricoperto, con il potere/dovere di organizzare la fruizione delle proprie ferie e del personale a lui sottoposto, anche al di là della formale comunicazione di cui sopra, deve presumersi che il dott. fosse pienamente consapevole del generale divieto di CP_2
pag. 6 di 12 monetizzazione delle ferie, previsto prima dalla Contrattazione Collettiva di Settore e poi dal Legislatore. Con ulteriore nota del 24.4.2013 l'amministrazione comunicava al dott. il CP_2 diniego di permanenza in servizio (doc. 3 di parte ricorrente). Ben consapevole del generale divieto di monetizzazione delle ferie, il dott. CP_2 anziché aderire all'invito, riscontrava detta nota tramite l'avvocato Ferro che contestava il mancato accoglimento dell'istanza di trattenimento in servizio e nulla replicava sulla fruizione delle ferie né tanto meno riferiva di oggettivi impedimenti che ne avrebbero ostato la fruizione. (doc. 7 di parte ricorrente). A circa due mesi dopo le due comunicazioni inviategli dal Direttore del Servizio del Personale si datano le uniche due mail che, secondo parte ricorrente, dovrebbero provare le carenze croniche di personale che integrerebbero le oggettive esigenze di servizio che per 13 anni avrebbero impedito la fruizione delle ferie. Si tratta di una mail datata 11.6.2013 (doc. 20 parte ricorrente) trasmessa a nome e per conto del Direttore Dr. nella quale si riferisce che a causa Controparte_2 della carenza di organico veniva ceduto un intervento chirurgico alla U.O. Ortopedia e uno alla U.O. Ginecologia. Tale circostanza, ad avviso di questa Corte, non prova certamente una carenza di organico, sol che si consideri che si colloca all'inizio del periodo in cui vanno necessariamente “spalmate” le ferie estive e nel corso del quale rientra nell'ordinaria gestione dei direttori di UOC concordare “passaggi” di attività, circostanza specificamente allegata dalla parte resistente e non oggetto di specifica e tempestiva contestazione. L'altra mail (doc. 21 di parte ricorrente) sarebbe stata scritta dallo stesso dott. CP_2 il 1.7.2013, in prossimità della cessazione del suo rapporto di lavoro con l'Azienda resistente e sempre nel pieno periodo feriale, dove riferisce di essere costretto a rientrare dalle ferie onde rispettare l'indicazione del Ministero della Sanità che prevede per gli ammalati oncologici un tempo di attesa non superiore ai 30 gg.. Anzitutto la circostanza che dal 1 luglio il dott. sia rientrato dalle ferie non è CP_2 confermata dalla prova documentale non avendo egli depositato alcun cartellino, ma soprattutto la comunicazione sottostante, da che Email_1 comunica l'elenco dei nove nominativi di pazienti da sottoporre ad intervento chirurgico è della stessa data di quella di Dunque, dovevano essere eseguiti CP_2
pag. 7 di 12 9 interventi entro 30 giorni il che non connota affatto una situazione di urgenza né conferma la carenza di personale considerando che nella UOC vi erano altri dieci chirurghi, stando a quanto puntualmente allegato dall resistente e non CP_1 oggetto di specifica contestazione. In astratto, poi, un unico rientro dalle ferie nell'arco di 13 anni e per di più nel pieno del periodo estivo, non risulta rappresentativo di una cronica carenza di personale. Infatti, come si evince dal prospetto dei residui ferie del dott. - CP_2 estratto dall resistente dal documento 13 di parte ricorrente - le ferie CP_1 residue sono riferite a tutti gli anni del rapporto di lavoro tra il ricorrente e l Pt_2 dal 2001 al 2013. Ma vi è di più. La catastrofica condizione di lavoro rappresentata da parte ricorrente è palesemente smentita dal fatto che, purtuttavia, il dott. era in CP_2 grado di svolgere attività in regime di libera professione intra moenia per tutta la durata dell'incarico di direttore di U.O.C. presso l'Ospedale di tutti i Parte_3 mercoledì dalle 16.00 alle 19.20. In più, egli svolgeva prestazioni occasionali, di volta in volta autorizzate dall presso la struttura privata “Villalba”, dove CP_1 ha poi continuato a svolgere la professione medica dopo la cessazione dall Pt_2
Risulta, infatti, che il dott. dal 1.1.2007 al 31.8.2013 (meno di sette anni) CP_2 abbia svolto in attività libero professionale 1.822 prestazioni (si veda elenco prestazioni 2 – doc. A di parte resistente). Nel caso in esame, quindi, nulla può essere contestato all'Amministrazione resistente per la mancata fruizione delle ferie da parte del dott. il quale, oltre CP_2 tutto, non ne ha mai chiesto la monetizzazione se non in sede giudiziale. In particolare, l'odierno ricorrente in riassunzione non ha dato prova dei carichi di lavoro, delle casistiche operatorie, sia complessive della U.O.C. sia individuali per singolo operatore, né ha depositato piani ferie dai quali evincere le problematiche addotte in sede giudiziale. Nemmeno risultano agli atti richieste di integrazione delle risorse assegnate e tanto meno dinieghi. Non possono essere certamente due mail scritte negli ultimi giorni di lavoro del dott. a comprovare le gravi carenze di organico riferite a 13 anni. CP_2
Né, in senso contrario, assumono alcuna rilevanza i due capitoli di prova la cui ammissione è stata chiesta dall'odierno ricorrente in riassunzione sul punto, trattandosi di capitoli generici e dal contenuto parzialmente valutativo ed in quanto tali inammissibili. Il cui contenuto, per di più, trova una secca smentita nelle
pag. 8 di 12 risultanze istruttorie sopra evidenziate. Era indubbiamente a carico dell'odierno ricorrente, soprattutto a fronte dell'invito preciso e formale da lui ricevuto, di fornire la prova dell'impossibilità di fruire delle sue ferie, non potendosi onerare il datore di lavoro della prova “diabolica” consistente nell'assenza del fatto impeditivo del godimento delle ferie. Tale onere probatorio a carico dell'odierno ricorrente in riassunzione, ad avviso di questa Corte, non risulta esser stato adempiuto. A tal proposito, si evidenzia che la domanda di monetizzazione delle ferie da parte di un direttore di unità operativa complessa di ente sanitario è stata ritenuta fondata dalla Corte di Cassazione in quanto “nella specie, … risulta che il N. ha dimostrato che nella struttura che dirigeva vi erano notevoli scoperture di organico” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 11/12/2019) 02/07/2020, n. 13613).
Per contro, l ha fornito la prova documentale di aver invitato il dott. Pt_2 CP_2
a fruire delle ferie prima della cessazione del suo rapporto di lavoro e di averlo edotto dell'operatività del disposto di cui all'art. 5, comma 8 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, che ha espressamente vietato la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi della mancata fruizione delle ferie, estendendo la disposizione “… anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. Il principio di contenimento della spesa pubblica, di cui la suddetta norma è espressione, titolata “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”, non poteva che rafforzare il divieto di monetizzazione delle ferie già posto dalle norme contrattuali (come peraltro confermato dalla Sezione del lavoro del Tribunale di Bologna con sentenza n. 875 del 25.6.2014 - R.G.L. n. 3777/2012). Infatti, l'art. 21 del CCNL 5.11.1996 per l'Area della Dirigenza Medica aveva già disposto: “
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente;
in relazione alle esigenze connesse
pag. 9 di 12 all'incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni. continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre. 13. Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, l'azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l'azienda o ente receda dal rapporto ai sensi dell'art 36.”. (doc. 5 di parte resistente). La nella nota ad oggetto “Abrogazione della Controparte_3 liquidazione delle ferie non godute” del 9.11.2012 sottolinea come “la ratio del divieto previsto dall'art. 5, comma 8, decreto legge n. 95/2012, consista nel contrastare gli abusi dovuti all'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie a causa di assenza di programmazione e di controllo da parte dei dirigenti, nei casi in cui il lavoratore concorra in modo attivo alla conclusione del rapporto di lavoro (…) appare evidente che la volontà del legislatore è finalizzata ad evitare l'insorgenza di oneri a carico delle amministrazioni derivanti da abusi nella monetizzazione delle ferie, dei permessi e dei riposi non goduti all'atto della cessazione dal servizio, per effetto di comportamenti attivi del dipendente (…pensionamento…) e di mancanza di programmazione e di controllo da parte del datore di lavoro”. (Doc. A di parte resistente) Va, poi, osservato che in ragione delle funzioni gestionali assegnate con l'incarico di unità operativa complessa, il dott. programmava le ferie dei collaboratori CP_2
e, in autonomia, il proprio piano feriale. Nessuna diretta ingerenza veniva esercitata da parte dell'Amministrazione sicché è legittimo ritenere che alcun controllo dovesse essere effettuato dall' sulla effettiva fruizione delle ferie Pt_2 da parte del dott. Tuttavia, l' ha dato prova di avere formalmente CP_2 Pt_2 invitato il direttore a fruire delle ferie, pur a fronte dell'indiscusso potere di auto- assegnarsi le ferie. Per altro, la dirimente circostanza che le ferie di cui si rivendica il pagamento si riferiscano all'arco temporale che va dal 2001 al 2013, in difetto di prova di costrittività organizzative che ne abbiamo impedito in concreto la fruizione, fa presumere che il loro mancato godimento da parte del Dott. sia il frutto di CP_2 una scelta deliberata e consapevole, tenuto anche conto del suo ruolo di Dirigente
pag. 10 di 12 apicale, con potere di autodeterminazione sul punto. In altri termini, visto che il Dott. poteva decidere, senza interferenze di superiori gerarchici, di andare CP_2 in ferie quando voleva ed non ha dato prova di situazioni organizzative che gli abbiano in concreto inibito il godimento delle ferie, deve ritenersi che il mancato godimento di tali giorni di riposo sia stato deliberatamente deciso dall'odierno ricorrente in riassunzione, pur nella consapevolezza del divieto di loro monetizzazione. In ragione di quanto sopra rilevato, si può affermare quindi l'infondatezza delle pretese risarcitorie coltivate in queste sede dall'odierno ricorrente in riassunzione alla luce del chiaro principio di diritto stabilito nell'ordinanza rescindente. Tale principio di diritto, vincolante in questa sede di rinvio, in particolare, si ricollega sia al disposto dell'art. 5, comma 8 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, sia alla disciplina contrattual collettiva previgente. Né appare dirimente, in senso contrario, il richiamo operato dall'odierno ricorrente a Corte dei Conti Veneto, Sez. contr., Delibera n. 342 del 12.11.2013, secondo cui:
“le ferie spettanti al dipendente e da questi non godute entro i limiti legali/contrattuali previsti nel singolo comparto d'appartenenza prima della vigenza dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012 (convertito), non sono assoggettate al divieto di monetizzazione, trattandosi d'un diritto ormai sorto da una fattispecie già perfezionata. In mancanza d'una disciplina intertemporale che abbia esteso gli effetti del divieto anche alle ferie non più fruibili alla data di entrata in vigore della norma, si deve concludere nel senso di esclusione delle stesse (e del conseguente diritto alla monetizzazione) della relativa previsione”. Tale richiamo, infatti, da un lato, non tiene conto del contenuto della previgente disciplina di settore dettata dalla Contrattazione Collettiva Nazionale, sopra citata e, dall'altro lato, risulta inapplicabile al caso di specie in mancanza di allegazione e prova di quante fossero le “ferie non più fruibili dal dott. alla data di entrata Pt_1 in vigore” dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012. Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, il ricorso in riassunzione proposto dal dott. va respinto. Controparte_2
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, premesso che all'esito complessivo del giudizio le statuizioni di cui alla sentenza di prime cure risultano confermate in toto, anche per quanto concerne la regolamentazione delle spese di tale grado, rendendosi così superflua ed inammissibile ogni ulteriore statuizione
pag. 11 di 12 sul punto, rileva la Corte che le spese del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio possono essere integralmente compensate fra le parti, avuto riguardo alla complessità del quadro giuridico ed alla controvertibilità dei fatti di causa, tenuto conto delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n.77/2018”. (su tale specifica ragione di compensazione si veda Cass. n. 9901/2025).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta tutte le domande proposte dal Dott. con il ricorso in Controparte_2 riassunzione;
- compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 05.06.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 143/2025 RGA riassunzione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 32660/2024 emessa il 22 novembre 2024 e pubblicata il 16 dicembre 2024, nel giudizio recante NRG 14544/2020; avente ad oggetto: pagamento ferie non godute;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 05/06/2025; promossa da (CF ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Andrea Marziale e Valentina Mariani ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Lawal in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 49; ricorrente in riassunzione;
contro
(C.F. e partita IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 della Direttrice Generale e legale rappresentante, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Arianna Cecutta e Katia Monti e dalla dottoressa Mirella Generali, dipendente dell'Ente, ai sensi dell'art. 417 bis del c.p.c., con domicilio eletto presso la sede legale dell'Ente in
Via Castiglione n. 29; CP_1 resistente in riassunzione;
pag. 1 di 12 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa è mirabilmente sintetizzata nell'ordinanza rescindente, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 869/2019, ha rigettato la domanda con la quale ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del rigetto, da parte Controparte_2 dell' , dell'istanza volta a ottenere la permanenza in servizio fino Parte_2 al compimento del quarantesimo anno di anzianità di servizio, e il conseguente risarcimento dei danni (n.d.r. a) connessi alla diminuzione dell'importo del trattamento pensionistico;
b) relativi al mancato guadagno dei trattamenti stipendiali di cui avrebbe avuto diritto dal momento della decorrenza della cessazione del rapporto lavorativo, sino al compimento del quarantesimo anni di servizio effettivo;
c) connessi alla mancata fruizione delle ferie maturate al 31.12.2012, pari a 191 giorni). Egli ha esposto che era stato collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età (il 1° settembre 2013) e non alla data di maturazione del quarantesimo anno di servizio (1° aprile 2014). ha proposto appello che la Corte d'appello di Bologna, nel Controparte_2 contraddittorio delle parti, con sentenza n. 869/2019, ha rigettato. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Controparte_2
L' si è difesa con controricorso. Controparte_1
Il ricorrente ha depositato memoria. (…)”. In particolare, il dott. formulava i seguenti motivi di ricorso in Cassazione: Pt_1
- I motivo: Violazione art 360, n. 3 cpc per violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 15 nonies, comma 1, D. Lgs 502/1992, nonché 1175 e 1375 c.c.;
- II motivo di ricorso: Violazione art 360, n. 3 cpc per violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 3 Cost.
- III motivo di ricorso: Violazione art 360, n. 4 per violazione degli art. 112 e 132 cpc in quanto la Corte di Appello non si è pronunciata affatto sulla richiesta di risarcimento del danno avanzata dal Dott. e composta da diverse voci tra cui CP_2
pag. 2 di 12 quella dell'indennità relativa alle ferie non godute. Tale capo, infatti, è stato ritenuto assorbito dalla decisione negativa relativa al diritto alla permanenza in servizio. La Corte di Cassazione, all'esito del giudizio, con l'ordinanza n. 32660/2024 rigettava i primi due motivi, accogliendo il terzo con motivazione che qui si riporta integralmente “(…) con il terzo motivo il ricorrente contesta la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. atteso che la corte territoriale non si sarebbe pronunciata in ordine alla sua domanda concernente le ferie non godute e non liquidate. La doglianza è fondata, considerato che tale domanda non era correlata all'accertamento della validità del collocamento a riposo del ricorrente, con la conseguenza che il rigetto del secondo e del terzo motivo di appello non potevano condurre al non esame (o al rigetto) della stessa. Ne consegue che la Corte d'appello di Bologna dovrà valutare la richiesta della parte, tenendo conto del principio generale, applicabile a tutte le tipologie di dipendenti, per il quale la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass., Sez. L, n. 17643 del 20 giugno 2023; Cass., Sez. L, n. 21780 dell'8 luglio 2022). Il ricorso è accolto limitatamente al terzo motivo per la parte concernente l'indennità per mancata fruizione delle ferie e rigettato per la restante parte. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di lite di legittimità”. Con ricorso ex art. 392 c.p.c., depositato in data 15 marzo 2025, il Dott. ha CP_2 provveduto a riassumere la controversia, chiedendo che questa Corte voglia: “ (…)
- accertare e dichiarare il diritto del dott. al risarcimento del danno per n. CP_2
191 giorni di ferie maturati e non goduti durante il rapporto di lavoro;
per l'effetto condannare la a risarcire il dott. della somma di € Parte_2 Pt_1
52.159,60 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione o nella
pag. 3 di 12 diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado, nonché, di quello di legittimità. (…)”. Nello spiegato ricorso in riassunzione, il Dott. riepilogato lo svolgimento CP_2 del giudizio, ha ribadito la fondatezza delle proprie pretese in relazione al pagamento delle ferie maturate e non godute prima del suo pensionamento ed ha anche replicato all'eccezione di parziale prescrizione svolta al riguardo dall' Pt_2 di per il caso in cui tale eccezione dovesse essere qui riproposta. CP_1
In tesi di parte ricorrente, la “ – all'epoca dei fatti – dopo aver modificato la Pt_2 data di quiescenza del dott. (anticipandola dal 1.04.2014 al 01.09.2013), nel CP_2 tentativo di non erogare quanto dovuto all'odierno appellante a titolo di ferie arretrate, con la nota prot. n. 49920 del 23.04.2013 (cfr. doc. 6 fasc. I e II grado) aveva invitato il dipendente a fruire delle suddette ferie (tra l'altro, espressamente quantificate in n. 191 giorni) e richiamato, in quanto asseritamente applicabile, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012. Tale norma, entrata in vigore il precedente 06.07.2012, aveva previsto per il pubblico impiego il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi della mancata fruizione delle ferie previsto”, tuttavia, sostiene l'odierno ricorrente in riassunzione che in concreto non era stato posto in condizione di fruire del suo consistente montante di ferie cumulate. A riprova dell'assoluta ed oggettiva impossibilità per l'odierno appellante di beneficiare dei periodi di riposo “irrinunciabili” richiama “alcune e-mail inviate alla direzione della di , dalle quali emerge chiaramente la Pt_2 CP_1 situazione emergenziale in cui versava l a causa Parte_3 delle gravi carenze di organico, per far fronte alla quale, e al fine di evitare la riduzione delle attività di sala operatoria, il Dott. è stato più volte: CP_2
- costretto a rinunciare alle ferie (cfr. doc. 20 – fasc. I grado e II grado);
ovvero – addirittura - a rientrare in servizio anticipatamente rispetto alle ferie programmate (cfr. doc. 21 – fasc. I grado e II grado) al fine di permettere alla il rispetto dei termini per la sottoposizione alle operazioni dei malati Pt_2 oncologici in lista di attesa (ed evitare l'attivazione di contenziosi legali). (…)”. L ritualmente costituitasi in giudizio, ha diffusamente Parte_2 contestato la fondatezza dell'avverso ricorso in riassunzione, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) - rigettare tutte le domande contenute nel ricorso in riassunzione in quanto inammissibili e/o infondate e/o contenenti domande
pag. 4 di 12 prescritte;
- in subordine, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, detrarre euro 48.302,00 quale aliunde perceptum;
- ci si oppone all'accoglimento delle istanze istruttorie di controparte in quanto vertenti su circostanze da provare documentalmente trattandosi di atti di gestione nell'ambito del pubblico impiego. Con vittoria di spese e compensi di lite. (…)”. Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio acquisito nelle precedenti gradi del giudizio. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che, formatosi il c.d. giudicato interno in merito alle ulteriori pretese risarcitorie dell'allora ricorrente, la materia del contendere è attualmente circoscritta alla richiesta risarcitoria del dott. connessa alla mancata fruizione delle Controparte_2 ferie da lui maturate al 31.12.2012, pari a 191 giorni. Al riguardo, va innanzitutto rimarcato che in ipotesi, come quella di specie, di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto con la conseguenza che questa Corte, nella presente fase processuale, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata dai Giudici di Legittimità, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità così statuisce: “A norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione” (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 26.05.2021, n. 14691). Ciò posto, visto l'accertamento demandato a questa Corte dalla Suprema Corte l'eccezione di insussistenza di una domanda di accertamento del diritto al pagamento delle ferie maturate e non godute formulata dall resistente non CP_1 può trovare ingresso in questa sede, essendo “superata” dal dictum della Corte di Cassazione che tale domanda dà per presupposta. Quanto alla residua materia oggetto del contendere, ritiene la Corte che il ricorso
pag. 5 di 12 in riassunzione proposto dal dott. non sia meritevole di Controparte_2 accoglimento per le ragioni appresso illustrate. Ed invero, risulta documentalmente provato che con nota del 23.4.2013 il Direttore del Servizio Personale dell'Azienda, odierna resistente, rilevava al dott. che CP_2 le ferie devono essere fruite nel corso di ciascun anno solare, fatto salvo il caso, previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento, di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle stesse nel corso dell'anno di riferimento. In tali ipotesi devono essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. La nota richiamava espressamente l'art. 5, comma 8, del DL n. 95/2012 che ha stabilito che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”. Infine, rilevava che, “Tenuto conto del Suo considerevole residuo ferie maturato e non goduto alla data del 31/12/2012, nonché delle attuali disposizioni normative che vietano la monetizzazione dei periodi feriali non goduti in costanza di rapporto di lavoro, con la presente Le chiedo cortesemente di produrre un piano di programmazione delle ferie residue al suo Direttore di Dipartimento tale da consentirne il progressivo abbattimento. (doc. 6 di parte ricorrente). L'anzidetta comunicazione veniva inviata anche al Direttore del Dipartimento e al Direttore Sanitario dell' CP_1
L resistente, quindi, così come prescritto dall'ordinanza rescindente della CP_1
Suprema Corte di Cassazione, ha offerto la prova di avere invitato formalmente il lavoratore, odierno ricorrente in riassunzione, a godere delle ferie e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie fossero ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie sarebbero state perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato. A ciò aggiungasi che in ragione del ruolo dirigenziale ricoperto, con il potere/dovere di organizzare la fruizione delle proprie ferie e del personale a lui sottoposto, anche al di là della formale comunicazione di cui sopra, deve presumersi che il dott. fosse pienamente consapevole del generale divieto di CP_2
pag. 6 di 12 monetizzazione delle ferie, previsto prima dalla Contrattazione Collettiva di Settore e poi dal Legislatore. Con ulteriore nota del 24.4.2013 l'amministrazione comunicava al dott. il CP_2 diniego di permanenza in servizio (doc. 3 di parte ricorrente). Ben consapevole del generale divieto di monetizzazione delle ferie, il dott. CP_2 anziché aderire all'invito, riscontrava detta nota tramite l'avvocato Ferro che contestava il mancato accoglimento dell'istanza di trattenimento in servizio e nulla replicava sulla fruizione delle ferie né tanto meno riferiva di oggettivi impedimenti che ne avrebbero ostato la fruizione. (doc. 7 di parte ricorrente). A circa due mesi dopo le due comunicazioni inviategli dal Direttore del Servizio del Personale si datano le uniche due mail che, secondo parte ricorrente, dovrebbero provare le carenze croniche di personale che integrerebbero le oggettive esigenze di servizio che per 13 anni avrebbero impedito la fruizione delle ferie. Si tratta di una mail datata 11.6.2013 (doc. 20 parte ricorrente) trasmessa a nome e per conto del Direttore Dr. nella quale si riferisce che a causa Controparte_2 della carenza di organico veniva ceduto un intervento chirurgico alla U.O. Ortopedia e uno alla U.O. Ginecologia. Tale circostanza, ad avviso di questa Corte, non prova certamente una carenza di organico, sol che si consideri che si colloca all'inizio del periodo in cui vanno necessariamente “spalmate” le ferie estive e nel corso del quale rientra nell'ordinaria gestione dei direttori di UOC concordare “passaggi” di attività, circostanza specificamente allegata dalla parte resistente e non oggetto di specifica e tempestiva contestazione. L'altra mail (doc. 21 di parte ricorrente) sarebbe stata scritta dallo stesso dott. CP_2 il 1.7.2013, in prossimità della cessazione del suo rapporto di lavoro con l'Azienda resistente e sempre nel pieno periodo feriale, dove riferisce di essere costretto a rientrare dalle ferie onde rispettare l'indicazione del Ministero della Sanità che prevede per gli ammalati oncologici un tempo di attesa non superiore ai 30 gg.. Anzitutto la circostanza che dal 1 luglio il dott. sia rientrato dalle ferie non è CP_2 confermata dalla prova documentale non avendo egli depositato alcun cartellino, ma soprattutto la comunicazione sottostante, da che Email_1 comunica l'elenco dei nove nominativi di pazienti da sottoporre ad intervento chirurgico è della stessa data di quella di Dunque, dovevano essere eseguiti CP_2
pag. 7 di 12 9 interventi entro 30 giorni il che non connota affatto una situazione di urgenza né conferma la carenza di personale considerando che nella UOC vi erano altri dieci chirurghi, stando a quanto puntualmente allegato dall resistente e non CP_1 oggetto di specifica contestazione. In astratto, poi, un unico rientro dalle ferie nell'arco di 13 anni e per di più nel pieno del periodo estivo, non risulta rappresentativo di una cronica carenza di personale. Infatti, come si evince dal prospetto dei residui ferie del dott. - CP_2 estratto dall resistente dal documento 13 di parte ricorrente - le ferie CP_1 residue sono riferite a tutti gli anni del rapporto di lavoro tra il ricorrente e l Pt_2 dal 2001 al 2013. Ma vi è di più. La catastrofica condizione di lavoro rappresentata da parte ricorrente è palesemente smentita dal fatto che, purtuttavia, il dott. era in CP_2 grado di svolgere attività in regime di libera professione intra moenia per tutta la durata dell'incarico di direttore di U.O.C. presso l'Ospedale di tutti i Parte_3 mercoledì dalle 16.00 alle 19.20. In più, egli svolgeva prestazioni occasionali, di volta in volta autorizzate dall presso la struttura privata “Villalba”, dove CP_1 ha poi continuato a svolgere la professione medica dopo la cessazione dall Pt_2
Risulta, infatti, che il dott. dal 1.1.2007 al 31.8.2013 (meno di sette anni) CP_2 abbia svolto in attività libero professionale 1.822 prestazioni (si veda elenco prestazioni 2 – doc. A di parte resistente). Nel caso in esame, quindi, nulla può essere contestato all'Amministrazione resistente per la mancata fruizione delle ferie da parte del dott. il quale, oltre CP_2 tutto, non ne ha mai chiesto la monetizzazione se non in sede giudiziale. In particolare, l'odierno ricorrente in riassunzione non ha dato prova dei carichi di lavoro, delle casistiche operatorie, sia complessive della U.O.C. sia individuali per singolo operatore, né ha depositato piani ferie dai quali evincere le problematiche addotte in sede giudiziale. Nemmeno risultano agli atti richieste di integrazione delle risorse assegnate e tanto meno dinieghi. Non possono essere certamente due mail scritte negli ultimi giorni di lavoro del dott. a comprovare le gravi carenze di organico riferite a 13 anni. CP_2
Né, in senso contrario, assumono alcuna rilevanza i due capitoli di prova la cui ammissione è stata chiesta dall'odierno ricorrente in riassunzione sul punto, trattandosi di capitoli generici e dal contenuto parzialmente valutativo ed in quanto tali inammissibili. Il cui contenuto, per di più, trova una secca smentita nelle
pag. 8 di 12 risultanze istruttorie sopra evidenziate. Era indubbiamente a carico dell'odierno ricorrente, soprattutto a fronte dell'invito preciso e formale da lui ricevuto, di fornire la prova dell'impossibilità di fruire delle sue ferie, non potendosi onerare il datore di lavoro della prova “diabolica” consistente nell'assenza del fatto impeditivo del godimento delle ferie. Tale onere probatorio a carico dell'odierno ricorrente in riassunzione, ad avviso di questa Corte, non risulta esser stato adempiuto. A tal proposito, si evidenzia che la domanda di monetizzazione delle ferie da parte di un direttore di unità operativa complessa di ente sanitario è stata ritenuta fondata dalla Corte di Cassazione in quanto “nella specie, … risulta che il N. ha dimostrato che nella struttura che dirigeva vi erano notevoli scoperture di organico” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 11/12/2019) 02/07/2020, n. 13613).
Per contro, l ha fornito la prova documentale di aver invitato il dott. Pt_2 CP_2
a fruire delle ferie prima della cessazione del suo rapporto di lavoro e di averlo edotto dell'operatività del disposto di cui all'art. 5, comma 8 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, che ha espressamente vietato la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi della mancata fruizione delle ferie, estendendo la disposizione “… anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. Il principio di contenimento della spesa pubblica, di cui la suddetta norma è espressione, titolata “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”, non poteva che rafforzare il divieto di monetizzazione delle ferie già posto dalle norme contrattuali (come peraltro confermato dalla Sezione del lavoro del Tribunale di Bologna con sentenza n. 875 del 25.6.2014 - R.G.L. n. 3777/2012). Infatti, l'art. 21 del CCNL 5.11.1996 per l'Area della Dirigenza Medica aveva già disposto: “
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente;
in relazione alle esigenze connesse
pag. 9 di 12 all'incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni. continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre. 13. Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, l'azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l'azienda o ente receda dal rapporto ai sensi dell'art 36.”. (doc. 5 di parte resistente). La nella nota ad oggetto “Abrogazione della Controparte_3 liquidazione delle ferie non godute” del 9.11.2012 sottolinea come “la ratio del divieto previsto dall'art. 5, comma 8, decreto legge n. 95/2012, consista nel contrastare gli abusi dovuti all'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie a causa di assenza di programmazione e di controllo da parte dei dirigenti, nei casi in cui il lavoratore concorra in modo attivo alla conclusione del rapporto di lavoro (…) appare evidente che la volontà del legislatore è finalizzata ad evitare l'insorgenza di oneri a carico delle amministrazioni derivanti da abusi nella monetizzazione delle ferie, dei permessi e dei riposi non goduti all'atto della cessazione dal servizio, per effetto di comportamenti attivi del dipendente (…pensionamento…) e di mancanza di programmazione e di controllo da parte del datore di lavoro”. (Doc. A di parte resistente) Va, poi, osservato che in ragione delle funzioni gestionali assegnate con l'incarico di unità operativa complessa, il dott. programmava le ferie dei collaboratori CP_2
e, in autonomia, il proprio piano feriale. Nessuna diretta ingerenza veniva esercitata da parte dell'Amministrazione sicché è legittimo ritenere che alcun controllo dovesse essere effettuato dall' sulla effettiva fruizione delle ferie Pt_2 da parte del dott. Tuttavia, l' ha dato prova di avere formalmente CP_2 Pt_2 invitato il direttore a fruire delle ferie, pur a fronte dell'indiscusso potere di auto- assegnarsi le ferie. Per altro, la dirimente circostanza che le ferie di cui si rivendica il pagamento si riferiscano all'arco temporale che va dal 2001 al 2013, in difetto di prova di costrittività organizzative che ne abbiamo impedito in concreto la fruizione, fa presumere che il loro mancato godimento da parte del Dott. sia il frutto di CP_2 una scelta deliberata e consapevole, tenuto anche conto del suo ruolo di Dirigente
pag. 10 di 12 apicale, con potere di autodeterminazione sul punto. In altri termini, visto che il Dott. poteva decidere, senza interferenze di superiori gerarchici, di andare CP_2 in ferie quando voleva ed non ha dato prova di situazioni organizzative che gli abbiano in concreto inibito il godimento delle ferie, deve ritenersi che il mancato godimento di tali giorni di riposo sia stato deliberatamente deciso dall'odierno ricorrente in riassunzione, pur nella consapevolezza del divieto di loro monetizzazione. In ragione di quanto sopra rilevato, si può affermare quindi l'infondatezza delle pretese risarcitorie coltivate in queste sede dall'odierno ricorrente in riassunzione alla luce del chiaro principio di diritto stabilito nell'ordinanza rescindente. Tale principio di diritto, vincolante in questa sede di rinvio, in particolare, si ricollega sia al disposto dell'art. 5, comma 8 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, sia alla disciplina contrattual collettiva previgente. Né appare dirimente, in senso contrario, il richiamo operato dall'odierno ricorrente a Corte dei Conti Veneto, Sez. contr., Delibera n. 342 del 12.11.2013, secondo cui:
“le ferie spettanti al dipendente e da questi non godute entro i limiti legali/contrattuali previsti nel singolo comparto d'appartenenza prima della vigenza dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012 (convertito), non sono assoggettate al divieto di monetizzazione, trattandosi d'un diritto ormai sorto da una fattispecie già perfezionata. In mancanza d'una disciplina intertemporale che abbia esteso gli effetti del divieto anche alle ferie non più fruibili alla data di entrata in vigore della norma, si deve concludere nel senso di esclusione delle stesse (e del conseguente diritto alla monetizzazione) della relativa previsione”. Tale richiamo, infatti, da un lato, non tiene conto del contenuto della previgente disciplina di settore dettata dalla Contrattazione Collettiva Nazionale, sopra citata e, dall'altro lato, risulta inapplicabile al caso di specie in mancanza di allegazione e prova di quante fossero le “ferie non più fruibili dal dott. alla data di entrata Pt_1 in vigore” dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012. Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, il ricorso in riassunzione proposto dal dott. va respinto. Controparte_2
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, premesso che all'esito complessivo del giudizio le statuizioni di cui alla sentenza di prime cure risultano confermate in toto, anche per quanto concerne la regolamentazione delle spese di tale grado, rendendosi così superflua ed inammissibile ogni ulteriore statuizione
pag. 11 di 12 sul punto, rileva la Corte che le spese del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio possono essere integralmente compensate fra le parti, avuto riguardo alla complessità del quadro giuridico ed alla controvertibilità dei fatti di causa, tenuto conto delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n.77/2018”. (su tale specifica ragione di compensazione si veda Cass. n. 9901/2025).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta tutte le domande proposte dal Dott. con il ricorso in Controparte_2 riassunzione;
- compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 05.06.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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