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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/12/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1642/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa ED VE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1642 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 01/12/1953, rappresentati e difesi dall'avv. MORELLO GIOVANNA, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. ), in persona del Responsabile della Direzione Legale, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. PELLEGRINO ELVIRA ANNA MARIA, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte convenuta -
oggetto: responsabilità extracontrattuale.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25.6.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.5.2021, e Pt_1 Parte_2
- rispettivamente conducente e proprietario del motociclo Suzuki GSR 600 targato DC07391 -
hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere ristoro dei danni patiti a causa del sinistro occorso in data 7.8.2019 alle ore 17:30 circa per una macchia di olio presente sul manto stradale.
Hanno chiesto condannare l' ex art. 2051 c.c., al pagamento di complessivi € CP_1
63.918,00, a titolo di danno biologico, lucro cessante e spese mediche sostenute nei confronti
1 di ed € 4.178,00 quale danno patrimoniale nei confronti di;
Parte_1 Parte_2
con vittoria di spese e compensi.
Tempestivamente costituita, l' a contestato la pretesa, affermando che il sinistro è CP_1
da addebitare esclusivamente all'incauta condotta di guida del conducente ex art. 141 CdS e in relazione al titolo di responsabilità previsto dall' art. 2051 c.c. il custode non risponde dei danni causati quando la causa efficiente sopravvenuta, idonea da sola a causare l'evento,
recida il nesso eziologico tra la custodia della cosa ed i danni a terzi.
Ancora, “la responsabilità dell'ente pubblico va esclusa qualora lo stesso Ente non abbia avuto
tempo sufficiente a neutralizzare l'imprevisto (e, dunque, per eliminare la macchia d'olio) intervenendo,
in tale circostanza, il caso fortuito. La prevedibilità è qui collegata alla nozione di conoscibilità”
(Tribunale Marsala, sez. I, con sentenza n. 368/2020) e nel giorno di cui si tratta, alcuna segnalazione della presenza di gasolio sul piano viabile era pervenuta ad a parte della CP_1
Polizia Stradale e/o da utenti prima delle ore 18:18.
La causa, istruita mediante prove testimoniali e CTU tecnica, mutato il decidente, è stata trattenuta in decisione con ordinanza dell'8.9.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò detto in punto di fatto la domanda è parzialmente da accogliere nei limiti e per le ragioni che appresso si diranno.
Prendendo le mosse dall'inquadramento generale della tutela azionata e dal riparto dell'onere della prova, va preliminarmente dato atto che - superato un primo orientamento di senso opposto - la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabile il disposto di cui all'art. 2051 c.c. anche in relazione ai beni di uso generale, affermando la responsabilità senza necessità di riscontrare “insidie e/o trabocchetti” (cfr. Cass. Civ. n. 3651/2006 en. 19653/2004).
È necessario valutare, cioè, la concreta responsabilità del custode, che va apprezzata diversamente per le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale e per quelle che invece possono originarsi da comportamenti riferibili agli stessi utenti ovvero ad una repentina o imprevedibile alterazione dello stato della cosa.
Il danneggiato dovrà quindi provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua
2 verificazione al bene di pertinenza altrui, dimostrando - da un lato - che il fatto dannoso si è
prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e - dall'altro - che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass.
Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd.
“caso fortuito” (ogni evento dannoso che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e inevitabilità), ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
A riguardo, secondo l'orientamento della Suprema Corte - condiviso da questo giudice -
“la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche
per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno,
rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato
determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con
immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione” (in termini la massima di Cass.
n.6101/ 2013; conformi Cass. n. 15042/2008 e n. 12449/2008).
Ebbene, parte attrice ha inteso soddisfare l'onere probatorio su di essa gravante mediante prove testimoniali: , sentito all'udienza del 17.5.2023, ha riferito di aver visto Testimone_1
scivolare lungo il manto stradale una persona mentre percorreva in senso opposto una curva cieca, e di aver notato - una volta sceso dall'auto per prestare soccorsi - una macchia “che faceva
puzza di gasolio o simile” che occupava quasi tutta la corsia di marcia della moto.
Tali affermazioni, sulla cui veridicità non vi è ragione di dubitare per la coerenza della narrazione e in quanto provenienti da un Carabiniere in servizio alla data dell'evento,
appaiono sufficienti a ritenere provato l'an del sinistro, confermando la ricostruzione dei fatti prospettata da parte attrice.
Così, sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, si ritiene raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente
3 convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da costituire un pericolo per l'utenza.
CP_ Nessun dubbio poi che il bene - manto stradale - sia di pertinenza dell' convenuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c.
A ben vedere, tra l'altro, non vi è contestazione del convenuto su tali circostanze;
l' CP_1
in particolare, non ha negato che vi fosse il versamento sul manto stradale al momento del sinistro né il nesso causale, fondando invece la propria difesa sull'affermazione per cui
“ non è stato in grado di mantenere il controllo del mezzo e di evitare l'ostacolo Parte_2
presente sulla carreggiata” e sul comportamento diligente nel controllo delle strade e prevenzione di infortuni.
Eppure, circa la responsabilità del custode, si ritiene che questo non abbia dato prova che il fattore di pericolo abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile il proprio intervento riparatore. Né, a riguardo, si può ritenere sufficiente la circostanza che era solito effettuare, mediante apposito personale di ronda, delle perlustrazioni quotidiane per verificare la presenza di anomalie (“il nostro controllo consisteva
nel percorrere un lungo tratto di strada ogni giorno e in caso di anomalie interveniamo;
di pomeriggio
invece interveniamo solo su chiamata;
questo controllo viene fatto dal lunedì al sabato”, cfr. il dipendente sentito quale teste all'udienza del 1.3.2023) e che alcuna Testimone_2
segnalazione è pervenuta circa la presenza di olio in carreggiata fino alle ore 18:18 (cfr.
“archivio azioni” all. 2 comparsa di risposta); ciò in mancanza della prova che la macchia d'olio fosse caduta sul manto stradale solto poco prima rispetto all'evento. Con la precisazione che l'odierno convenuto non ha neppure richiesto alcun mezzo di prova volto a dimostrare -
ad esempio - che fino a qualche ora prima non vi fosse tale insidia.
A ragionare diversamente - invero - si rischierebbe di invertire l'onere della prova e richiedere al danneggiato di provare che il custode era a conoscenza dell'insidia da un tempo tale da permettergli di intervenire. Conclusione che è stata cassata dalla Corte di Cassazione
in un caso identico (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6703 del 19/03/2018 circa una sentenza di appello che aveva ritenuto provato il caso fortuito nella verificazione del sinistro in ragione della mancanza di prova, da parte dell'attore, della conoscenza da parte dell'ente custode della presenza sulla strada dell'olio che aveva causato la caduta).
4 Ciò detto, va ulteriormente precisato che la responsabilità del custode può
astrattamente essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227 co. I c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva,
nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è
idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
Tuttavia, si ritiene che - nel caso di specie - il concorso non sia stato adeguatamente provato dall' convenuto, che si è limitato ad affermare che il danneggiato avrebbe potuto CP_2
evitare l'olio presente sulla carreggiata, senza però neppure allegare - ad esempio - che percorreva a velocità sostenuta. Ciò, tra l'altro, considerando che l'evento è accaduto in una curva cieca, di per sé è idonea a limitare la visibilità dell'asfalto da parte dei conducenti.
È quindi possibile muovere alla liquidazione del danno.
Per ciò che riguarda i danni biologici accertati in capo a il CTU ha Parte_1
quantificato i postumi permanenti nella misura del 10%, oltre ITA pari a gg 30, ITP al 75% pari a gg 30, ITP al 50% pari gg 30.
Tale ricostruzione dell'ausiliario, oltre ad essere del tutto coerente e condivisibile, non
è stata oggetto di osservazioni delle parti.
Per la quantificazione del danno non patrimoniale, necessariamente equitativa ex artt.
1226 e 2056 c.c. in ragione della natura del bene (salute) attinto, non suscettibile di valutazione economica, questo Tribunale aderisce ai criteri validati da un'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in materia e adotta, pertanto, i parametri indicati nelle
Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una “vocazione” nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità
di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità
5 che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30
giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011).
I valori tabellari in questione tengono conto, infatti, dei principi espressi dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e
26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della riduzione temporanea o permanente e dell'integrità
psicofisica suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato nonché del pregiudizio interiore conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore intimo e sofferenza soggettiva che, ove puntualmente allegato, può ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona, all'età di quest'ultima.
Le tabelle milanesi contemplano, dunque, anche la liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso.
In questo senso, le tabelle meneghine precorrono quelle ora delineate nel testo dell'art. 138
novellato dalla legge 124/2017, che infatti al punto e) del comma 2 prevede che, al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a
d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione.
E però, come recentemente chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, in presenza d'un danno alla salute, mentre deve escludersi la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (dolore fisico o nocicettivo, danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) patite dal danneggiato, che costituirebbero vere proprie duplicazioni risarcitorie (in quanto “ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato
dalla Carta costituzionale si caratterizza, pertanto, per la sua doppia dimensione del danno
relazionale/proiezione esterna dell'essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della
sofferenza” (Cass. 901/18; 20795/18), non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta
6 attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-
legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione), di talché, “soltanto ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali
pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e
liquidazione" (Cass. Civ. n. 10816/19 e 901/18).
Al fine, poi, di assicurare l'integralità del risarcimento - ponendone la quantificazione al riparo da qualsiasi automatismo - e la valutazione delle peculiari e specifiche modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso concreto, il giudice ha il dovere di tener conto in sede di liquidazione della prestazione risarcitoria tramite l'eventuale incremento personalizzante della somma a tale titolo dovuta.
La terza sezione civile della Suprema Corte ha però recentemente avvertito che, proprio in coerenza con la nozione dinamica del danno biologico, le conseguenze della menomazione,
sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico relazionali, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale;
al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal danneggiato nel caso specifico, a causa della peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
In applicazione di tali principi, per la Corte, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione delle liquidazione soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più
grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (vds. Cass. Civ. 7813/19).
In applicazione degli enunciati criteri, considerato che non risulta neppure allegata una sofferenza morale nel senso sopra chiarito, avuto riguardo ai valori riportati nelle tabelle
7 milanesi aggiornate - edizione 2024 - con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., va equitativamente liquidata la somma di
€ 120,00 (compresa nel range tabellare e ritenuta appropriata in relazione al già descritto iter clinico e terapeutico e all'età del danneggiato) per ogni giorno di invalidità assoluta, per un totale di € 8.100,00 (3.600,00 + 2.700,00 + 1.800,00) per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
Tenuto conto dell'età della parte lesa all'epoca del sinistro (35 anni compiuti), del grado di invalidità (10%) e del valore per punto di “danno non patrimoniale” (euro 3.291,62,
comprensivo dell'incremento per sofferenza standard), va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 27.320,00 secondo i valori attuali, che non occorre ulteriormente individualizzare in mancanza di puntuali allegazioni circa le specifiche e non usuali ripercussioni di detti esiti sui peculiari aspetti dinamico-relazionali, sulle quotidiane attività
di studio, lavoro, svago dell'attore, sulla sua personalità.
Pertanto, il risarcimento complessivamente spettante a (a titolo di danno Parte_1
non patrimoniale) ascende a complessivi € 35.420,00.
Gli importi sin qui liquidati, anche se espressi in valori attuali, non comprendono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno corrisposti interessi (ad un tasso che, in difetto di altre allegazioni circa il maggior danno sofferto per l'indisponibilità della somma risarcitoria e tenuto conto della modesta entità dei tassi legali tempo per tempo vigenti, può appunto essere commisurato a quello legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata,
conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema
Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01; 18445/05).
8 Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate in valuta attuale sì da rapportarle all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione delle stesse e delle voci espresse in valuta del tempo di insorgenza;
gli interessi vanno applicati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Inoltre, la decorrenza degli interessi va conteggiata sul danno da invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea;
sulla temporanea dal dì del fatto.
Applicando i suesposti criteri, la somma complessivamente dovuta a Parte_1
comprensiva di rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, previa devalutazione al momento del sinistro dei valori espressi in moneta attuale, ammonta ad € 39.240,60 di cui €
3.820,60 per interessi.
Sulle somme in questione vanno poi riconosciuti interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
Passando al danno patrimoniale, non risulta agli atti alcuna prova delle spese mediche sostenute né è stato sufficientemente provato il rapporto di lavoro per il quale si è domandato il lucro cessante.
infatti, ha allegato di non aver potuto svolgere attività di dirigente Parte_1
medico per il periodo dall'8.8.2019 al 26.10.2019; eppure, non è stato riversato agli atti il contratto di lavoro dal quale evincere la sussistenza, la durata e le condizioni del rapporto di lavoro.
Non può essere accolta neppure la richiesta di risarcimento danni avanzata da Parte_2
. Questi, infatti, non ha in alcun modo dimostrato i danni subiti al motociclo, gli
[...]
interventi necessari per la sua riparazione, né risultano istanze istruttorie in tal senso. Con la precisazione che l'allegato denominato “preventivo danni” è in realtà un elenco di prodotti senza alcuna ulteriore specificazione (neppure circa il soggetto che lo ha redatto).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo tenuto conto della natura della controversia, del valore della stessa (in base all'accordato) e
9 dell'attività in concreto svolta, sulla base dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022).
P.Q.M.
il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle domande spiegate:
condanna l' al pagamento in favore di della complessiva CP_1 Parte_1
somma di € 39.240,60 (di cui € 3.820,60 per interessi), oltre interessi legali dalla decisione sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, quantificate in complessivi € 7.000 CP_1
per compensi oltre € 813,00 per spese esenti e oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese dell'occorsa CTU, CP_1
come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento, in data 28 dicembre 2025
il Giudice
ED VE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa ED VE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1642 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 01/12/1953, rappresentati e difesi dall'avv. MORELLO GIOVANNA, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. ), in persona del Responsabile della Direzione Legale, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. PELLEGRINO ELVIRA ANNA MARIA, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte convenuta -
oggetto: responsabilità extracontrattuale.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25.6.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.5.2021, e Pt_1 Parte_2
- rispettivamente conducente e proprietario del motociclo Suzuki GSR 600 targato DC07391 -
hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere ristoro dei danni patiti a causa del sinistro occorso in data 7.8.2019 alle ore 17:30 circa per una macchia di olio presente sul manto stradale.
Hanno chiesto condannare l' ex art. 2051 c.c., al pagamento di complessivi € CP_1
63.918,00, a titolo di danno biologico, lucro cessante e spese mediche sostenute nei confronti
1 di ed € 4.178,00 quale danno patrimoniale nei confronti di;
Parte_1 Parte_2
con vittoria di spese e compensi.
Tempestivamente costituita, l' a contestato la pretesa, affermando che il sinistro è CP_1
da addebitare esclusivamente all'incauta condotta di guida del conducente ex art. 141 CdS e in relazione al titolo di responsabilità previsto dall' art. 2051 c.c. il custode non risponde dei danni causati quando la causa efficiente sopravvenuta, idonea da sola a causare l'evento,
recida il nesso eziologico tra la custodia della cosa ed i danni a terzi.
Ancora, “la responsabilità dell'ente pubblico va esclusa qualora lo stesso Ente non abbia avuto
tempo sufficiente a neutralizzare l'imprevisto (e, dunque, per eliminare la macchia d'olio) intervenendo,
in tale circostanza, il caso fortuito. La prevedibilità è qui collegata alla nozione di conoscibilità”
(Tribunale Marsala, sez. I, con sentenza n. 368/2020) e nel giorno di cui si tratta, alcuna segnalazione della presenza di gasolio sul piano viabile era pervenuta ad a parte della CP_1
Polizia Stradale e/o da utenti prima delle ore 18:18.
La causa, istruita mediante prove testimoniali e CTU tecnica, mutato il decidente, è stata trattenuta in decisione con ordinanza dell'8.9.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò detto in punto di fatto la domanda è parzialmente da accogliere nei limiti e per le ragioni che appresso si diranno.
Prendendo le mosse dall'inquadramento generale della tutela azionata e dal riparto dell'onere della prova, va preliminarmente dato atto che - superato un primo orientamento di senso opposto - la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabile il disposto di cui all'art. 2051 c.c. anche in relazione ai beni di uso generale, affermando la responsabilità senza necessità di riscontrare “insidie e/o trabocchetti” (cfr. Cass. Civ. n. 3651/2006 en. 19653/2004).
È necessario valutare, cioè, la concreta responsabilità del custode, che va apprezzata diversamente per le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale e per quelle che invece possono originarsi da comportamenti riferibili agli stessi utenti ovvero ad una repentina o imprevedibile alterazione dello stato della cosa.
Il danneggiato dovrà quindi provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua
2 verificazione al bene di pertinenza altrui, dimostrando - da un lato - che il fatto dannoso si è
prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e - dall'altro - che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass.
Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd.
“caso fortuito” (ogni evento dannoso che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e inevitabilità), ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
A riguardo, secondo l'orientamento della Suprema Corte - condiviso da questo giudice -
“la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche
per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno,
rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato
determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con
immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione” (in termini la massima di Cass.
n.6101/ 2013; conformi Cass. n. 15042/2008 e n. 12449/2008).
Ebbene, parte attrice ha inteso soddisfare l'onere probatorio su di essa gravante mediante prove testimoniali: , sentito all'udienza del 17.5.2023, ha riferito di aver visto Testimone_1
scivolare lungo il manto stradale una persona mentre percorreva in senso opposto una curva cieca, e di aver notato - una volta sceso dall'auto per prestare soccorsi - una macchia “che faceva
puzza di gasolio o simile” che occupava quasi tutta la corsia di marcia della moto.
Tali affermazioni, sulla cui veridicità non vi è ragione di dubitare per la coerenza della narrazione e in quanto provenienti da un Carabiniere in servizio alla data dell'evento,
appaiono sufficienti a ritenere provato l'an del sinistro, confermando la ricostruzione dei fatti prospettata da parte attrice.
Così, sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, si ritiene raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente
3 convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da costituire un pericolo per l'utenza.
CP_ Nessun dubbio poi che il bene - manto stradale - sia di pertinenza dell' convenuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c.
A ben vedere, tra l'altro, non vi è contestazione del convenuto su tali circostanze;
l' CP_1
in particolare, non ha negato che vi fosse il versamento sul manto stradale al momento del sinistro né il nesso causale, fondando invece la propria difesa sull'affermazione per cui
“ non è stato in grado di mantenere il controllo del mezzo e di evitare l'ostacolo Parte_2
presente sulla carreggiata” e sul comportamento diligente nel controllo delle strade e prevenzione di infortuni.
Eppure, circa la responsabilità del custode, si ritiene che questo non abbia dato prova che il fattore di pericolo abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile il proprio intervento riparatore. Né, a riguardo, si può ritenere sufficiente la circostanza che era solito effettuare, mediante apposito personale di ronda, delle perlustrazioni quotidiane per verificare la presenza di anomalie (“il nostro controllo consisteva
nel percorrere un lungo tratto di strada ogni giorno e in caso di anomalie interveniamo;
di pomeriggio
invece interveniamo solo su chiamata;
questo controllo viene fatto dal lunedì al sabato”, cfr. il dipendente sentito quale teste all'udienza del 1.3.2023) e che alcuna Testimone_2
segnalazione è pervenuta circa la presenza di olio in carreggiata fino alle ore 18:18 (cfr.
“archivio azioni” all. 2 comparsa di risposta); ciò in mancanza della prova che la macchia d'olio fosse caduta sul manto stradale solto poco prima rispetto all'evento. Con la precisazione che l'odierno convenuto non ha neppure richiesto alcun mezzo di prova volto a dimostrare -
ad esempio - che fino a qualche ora prima non vi fosse tale insidia.
A ragionare diversamente - invero - si rischierebbe di invertire l'onere della prova e richiedere al danneggiato di provare che il custode era a conoscenza dell'insidia da un tempo tale da permettergli di intervenire. Conclusione che è stata cassata dalla Corte di Cassazione
in un caso identico (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6703 del 19/03/2018 circa una sentenza di appello che aveva ritenuto provato il caso fortuito nella verificazione del sinistro in ragione della mancanza di prova, da parte dell'attore, della conoscenza da parte dell'ente custode della presenza sulla strada dell'olio che aveva causato la caduta).
4 Ciò detto, va ulteriormente precisato che la responsabilità del custode può
astrattamente essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227 co. I c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva,
nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è
idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
Tuttavia, si ritiene che - nel caso di specie - il concorso non sia stato adeguatamente provato dall' convenuto, che si è limitato ad affermare che il danneggiato avrebbe potuto CP_2
evitare l'olio presente sulla carreggiata, senza però neppure allegare - ad esempio - che percorreva a velocità sostenuta. Ciò, tra l'altro, considerando che l'evento è accaduto in una curva cieca, di per sé è idonea a limitare la visibilità dell'asfalto da parte dei conducenti.
È quindi possibile muovere alla liquidazione del danno.
Per ciò che riguarda i danni biologici accertati in capo a il CTU ha Parte_1
quantificato i postumi permanenti nella misura del 10%, oltre ITA pari a gg 30, ITP al 75% pari a gg 30, ITP al 50% pari gg 30.
Tale ricostruzione dell'ausiliario, oltre ad essere del tutto coerente e condivisibile, non
è stata oggetto di osservazioni delle parti.
Per la quantificazione del danno non patrimoniale, necessariamente equitativa ex artt.
1226 e 2056 c.c. in ragione della natura del bene (salute) attinto, non suscettibile di valutazione economica, questo Tribunale aderisce ai criteri validati da un'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in materia e adotta, pertanto, i parametri indicati nelle
Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una “vocazione” nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità
di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità
5 che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30
giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011).
I valori tabellari in questione tengono conto, infatti, dei principi espressi dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e
26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della riduzione temporanea o permanente e dell'integrità
psicofisica suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato nonché del pregiudizio interiore conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore intimo e sofferenza soggettiva che, ove puntualmente allegato, può ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona, all'età di quest'ultima.
Le tabelle milanesi contemplano, dunque, anche la liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso.
In questo senso, le tabelle meneghine precorrono quelle ora delineate nel testo dell'art. 138
novellato dalla legge 124/2017, che infatti al punto e) del comma 2 prevede che, al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a
d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione.
E però, come recentemente chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, in presenza d'un danno alla salute, mentre deve escludersi la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (dolore fisico o nocicettivo, danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) patite dal danneggiato, che costituirebbero vere proprie duplicazioni risarcitorie (in quanto “ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato
dalla Carta costituzionale si caratterizza, pertanto, per la sua doppia dimensione del danno
relazionale/proiezione esterna dell'essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della
sofferenza” (Cass. 901/18; 20795/18), non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta
6 attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-
legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione), di talché, “soltanto ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali
pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e
liquidazione" (Cass. Civ. n. 10816/19 e 901/18).
Al fine, poi, di assicurare l'integralità del risarcimento - ponendone la quantificazione al riparo da qualsiasi automatismo - e la valutazione delle peculiari e specifiche modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso concreto, il giudice ha il dovere di tener conto in sede di liquidazione della prestazione risarcitoria tramite l'eventuale incremento personalizzante della somma a tale titolo dovuta.
La terza sezione civile della Suprema Corte ha però recentemente avvertito che, proprio in coerenza con la nozione dinamica del danno biologico, le conseguenze della menomazione,
sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico relazionali, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale;
al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal danneggiato nel caso specifico, a causa della peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
In applicazione di tali principi, per la Corte, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione delle liquidazione soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più
grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (vds. Cass. Civ. 7813/19).
In applicazione degli enunciati criteri, considerato che non risulta neppure allegata una sofferenza morale nel senso sopra chiarito, avuto riguardo ai valori riportati nelle tabelle
7 milanesi aggiornate - edizione 2024 - con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., va equitativamente liquidata la somma di
€ 120,00 (compresa nel range tabellare e ritenuta appropriata in relazione al già descritto iter clinico e terapeutico e all'età del danneggiato) per ogni giorno di invalidità assoluta, per un totale di € 8.100,00 (3.600,00 + 2.700,00 + 1.800,00) per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
Tenuto conto dell'età della parte lesa all'epoca del sinistro (35 anni compiuti), del grado di invalidità (10%) e del valore per punto di “danno non patrimoniale” (euro 3.291,62,
comprensivo dell'incremento per sofferenza standard), va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 27.320,00 secondo i valori attuali, che non occorre ulteriormente individualizzare in mancanza di puntuali allegazioni circa le specifiche e non usuali ripercussioni di detti esiti sui peculiari aspetti dinamico-relazionali, sulle quotidiane attività
di studio, lavoro, svago dell'attore, sulla sua personalità.
Pertanto, il risarcimento complessivamente spettante a (a titolo di danno Parte_1
non patrimoniale) ascende a complessivi € 35.420,00.
Gli importi sin qui liquidati, anche se espressi in valori attuali, non comprendono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno corrisposti interessi (ad un tasso che, in difetto di altre allegazioni circa il maggior danno sofferto per l'indisponibilità della somma risarcitoria e tenuto conto della modesta entità dei tassi legali tempo per tempo vigenti, può appunto essere commisurato a quello legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata,
conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema
Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01; 18445/05).
8 Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate in valuta attuale sì da rapportarle all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione delle stesse e delle voci espresse in valuta del tempo di insorgenza;
gli interessi vanno applicati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Inoltre, la decorrenza degli interessi va conteggiata sul danno da invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea;
sulla temporanea dal dì del fatto.
Applicando i suesposti criteri, la somma complessivamente dovuta a Parte_1
comprensiva di rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, previa devalutazione al momento del sinistro dei valori espressi in moneta attuale, ammonta ad € 39.240,60 di cui €
3.820,60 per interessi.
Sulle somme in questione vanno poi riconosciuti interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
Passando al danno patrimoniale, non risulta agli atti alcuna prova delle spese mediche sostenute né è stato sufficientemente provato il rapporto di lavoro per il quale si è domandato il lucro cessante.
infatti, ha allegato di non aver potuto svolgere attività di dirigente Parte_1
medico per il periodo dall'8.8.2019 al 26.10.2019; eppure, non è stato riversato agli atti il contratto di lavoro dal quale evincere la sussistenza, la durata e le condizioni del rapporto di lavoro.
Non può essere accolta neppure la richiesta di risarcimento danni avanzata da Parte_2
. Questi, infatti, non ha in alcun modo dimostrato i danni subiti al motociclo, gli
[...]
interventi necessari per la sua riparazione, né risultano istanze istruttorie in tal senso. Con la precisazione che l'allegato denominato “preventivo danni” è in realtà un elenco di prodotti senza alcuna ulteriore specificazione (neppure circa il soggetto che lo ha redatto).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo tenuto conto della natura della controversia, del valore della stessa (in base all'accordato) e
9 dell'attività in concreto svolta, sulla base dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022).
P.Q.M.
il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle domande spiegate:
condanna l' al pagamento in favore di della complessiva CP_1 Parte_1
somma di € 39.240,60 (di cui € 3.820,60 per interessi), oltre interessi legali dalla decisione sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, quantificate in complessivi € 7.000 CP_1
per compensi oltre € 813,00 per spese esenti e oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese dell'occorsa CTU, CP_1
come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento, in data 28 dicembre 2025
il Giudice
ED VE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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