Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5530 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott. ssa Viviana Criscuolo Giudice
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25060 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Mariafrancesca Gargiulo
RICORRENTE E
, nato ad [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: All'udienza del 29.4.2025 il procuratore di parte ricorrente ha concluso riportandosi ai propri atti;
il Gi ha riservato in decisione senza termini. Il
Pubblico Ministero ha chiesto accogliersi la domanda con parere del 5.5.2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.11.2024, la sign.ra – premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con il sign. il 12.9.2013, esponeva: Controparte_1
che all'atto del matrimonio l'istante aveva 79 anni, mentre il Sig. CP_1
(divorziato e con 2 figli avuti dal precedente matrimonio) ne aveva 69; dal
[...] matrimonio non sono nati figli essendo entrambi i coniugi in età avanzata;
a seguito di gravi contrasti insorti tra i coniugi, è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed a nulla sono valsi i tentativi di salvare il rapporto coniugale;
in virtù di quanto sopra riferito, la Sig.ra ha chiesto la separazione dal coniuge;
il Parte_1 relativo giudizio, contrassegnato con il numero di Rg 5213/2021, è stato incardinato innanzi al Tribunale di Torre Annunziata;
sono trascorsi oltre 2 anni dalla data
(23/02/2022) in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione giudiziale senza che vi sia stata alcuna riconciliazione;
il giudizio di separazione si è concluso con la sentenza n. 683/2024 pubblicata in data 07.03.2024 e passata in giudicato come da certificato che si allega;
ormai da tempo i coniugi vivono separati con conseguente e definitiva cessazione della loro comunione materiale e spirituale;
permanendo l'impossibilità di ricongiungersi ed essendo decorsi i termini di legge la Sig.ra si rivolge a codesto Tribunale avendo deciso di procedere allo Parte_1 scioglimento del matrimonio;
rispetto al tempo della separazione, le condizioni di salute della Sig.ra si sono ulteriormente aggravate e di rifesso anche quelle Parte_1 economiche, gravate dell'aumento delle spese mediche necessarie;
essendo prossimo il compimento dei 90 anni da parte della sussiste l'esigenza di ottenere il Parte_1 divorzio in tempi celeri.
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Ha chiesto: a) pronunciare, ai sensi della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto con il Sig. in data Controparte_1
12.09.2013 e regolarmente trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Massa Lubrense, parte II, serie A, n.90, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla annotazione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
b) ordinare al Sig.
di portar via tutti i propri oggetti personali, ciclomotore e Controparte_1 suppellettili varie;
c) con vittoria di spese e compensi in favore dell'avvocato antistatario;
d) con riserva di articolare mezzi istruttori e depositare ulteriori documenti in corso di causa.
All'udienza di prima comparizione del 29.4.2025, il Gi, - dichiarata la contumacia del resistente, ha rimesso gli atti al Collegio su istanza del procuratore della ricorrente. Nel merito, la domanda principale di scioglimento è fondata e merita, pertanto, accoglimento. E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 683/2024 del Tribunale di Torre Annunziata, passata in cosa giudicata. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 6 mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
È inammissibile la pronuncia sulla domanda del ritiro degli oggetti personali del resistente formulata in ricorso in quanto non attiene all'oggetto del giudizio.
Tenuto conto della peculiare natura della controversia e della contumacia del resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando in via definitiva, a) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Napoli il 12.9.2013 tra e;
Parte_1 Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa Lubrense (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 6, parte I Serie A, anno 2013). c) dichiara irripetibili le spese di lite;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 9.5.2025 Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa I.Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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