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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/11/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
83/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 83/2022 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...] ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Latina, viale dello Statuto n. 13, presso lo studio dell'avv. Domenico Damiano, c.f.
,, giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
RICORRENTE CONTRO
c.f. con sede legale sita in Aprilia Controparte_1 P.IVA_1
(LT), via delle Valli n. 444/C, rappresentata e difesa dall' avv. Armando Castagna;
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato in data 10/1/2022, chiedeva al Parte_1 Parte_1
Tribunale adito di: “- dichiarare nullo, inefficace, illegittimo e comunque annullare ogni atto
e dichiarazione eventualmente sottoscritta da parte ricorrente ed implicante rinunzia e/o transazione di propri diritti disponibili e/o indisponibili;
- accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a partire dall'assunzione del 13.12.2017 e sino al 17.10.2020, ovvero dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia
- condannare per l'effetto la società resistente, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del signor Parte_1 dell'importo di € 4.764,66 a titolo di differenza sulla retribuzione ordinaria, € 444,37 a
[...] titolo di differenza sulla 13esima mensilità, € 444,37 a titolo di differenza sulla 14esima mensilità, € 26.907,86 per straordinario feriale diurno, € 797,87 per permessi non retribuiti,
€ 473,87 a titolo di differenza circa le ferie non godute, € 1.974,06 a titolo di differenza sul trattamento di fine rapporto, oltre alla cifra di € 3.246,10 per mancato pagamento del trattamento di fine rapporto, pari a complessivi € 39.122,21, ovvero il diverso importo maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria così come risulta dall'allegato conteggio costituente parte integrante del presente ricorso;
- disporre se del caso, con ordinanza, ex art. 423 c.p.c., nei confronti della società resistente il pagamento delle somme non contestate a favore del lavoratore, così come risultanti dalle buste paga;
- ordinare, altresì, alla società resistente di versare gli omessi contributi previdenziali e assistenziali dovuti in virtù dello spettante inquadramento del lavoratore, sin dall'assunzione del 13.12.2017 e sino al 17.10.2020, ovvero al diverso livello e data che dovessero risultare di CP_ giustizia, se del caso autorizzando parte ricorrente alla chiamata in causa dell'
- condannare la società resistente al pagamento di competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2 2. Con memoria del 29/6/2022 si costituiva in giudizio ora in Controparte_2 liquidazione per chiedere al Tribunale adito: “in via preliminare dichiarare nullo il ricorso depositato dal Signor per incertezza Parte_1 sul petitum nel merito rigettare le domande svolte dal ricorrente, in quanto prive di ogni fondamento sia in fatto che in diritto” per i motivi indicati in memorai da intendersi qui riportati e trascritti.
3. La prima udienza di trattazione della causa veniva fissata dal precedente Giudice titolare con decreto del 20/1/2022 per il giorno 12/7/2022; seguivano le udienze del 27/9/2022, del
13/12/2022. In data 6/9/2023 il procedimento veniva riassegnato a questo decidente e veniva chiamato innanzi a sé per la prima volta all'udienza del 15/3/2024 in cui veniva sentito il teste di parte ricorrente;
seguiva l'udienza dell'1/10/2024 in cui veniva dichiarata la Tes_1 parte resistente decaduta dalla prova orale ammessa. Seguiva l'ordinanza istruttoria del
2/10/2024 con cui veniva disposta CTU contabile con la formulazione del seguente quesito:
“accerti il CTU nominato, sulla base della documentazione in atti e sulla base delle prove orali raccolte in giudizio, la misura delle somme dovute da Controparte_4
in favore di a titolo di differenze retributive tenuto
[...] Parte_1 conto del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 13/12/2017 al 17/10/2020 con mansioni di addetto al montaggio e a lavori di facchinaggio inquadrato nel II livello con la qualifica di operaio del CCNL Terziario e Servizi- Multiservizi per 40 ore settimanali, ma di fatto effettivamente lavorate 65 ore settimanali, nonché le differenze retributive per 13° e
14° mensilità, straordinario feriale diurno, permessi non retribuiti, ferie non godute e a titolo di differenza su TFR ”.
Seguiva l'udienza del 14/1/2025 in cui prestava giuramento il CTU nominato dott. Per_1
(dottore commercialista), il quale depositava nei termini la relazione peritale in data
[...]
9/6/2025; seguiva l'udienza del 6/11/2025 e, all'esito della discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
3 4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti, nell'assunzione della testimonianza resa da (v. verbale udienza 15/3/2024) e Tes_1 nell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio contabile espletata dal dott. Per_1
(dottore commercialista).
[...]
2. In fatto e in diritto
5. Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di nullità del ricorso sollevata da parte resistente per incertezza del petitum, poiché esso è sufficientemente determinato.
6. Nel merito, l'istruttoria ha consentito di accertare che Parte_1 veniva assunto da in data 13/12/2017 come addetto al montaggio e a Controparte_2 lavori di facchinaggio, inquadrato nel II livello del CCNL Terziario e Servizi-Multiservizi-
Servizi di Pulizia per 40 ore settimanali dalle 6.30 alle 19.30. Il rapporto cessava in data
17/10/2020 per licenziamento per giusta causa.
7. Parte ricorrente deduceva in giudizio il diritto al riconoscimento di differenze retributive per il maggior lavoro svolto rispetto a quello contrattualizzato.
8. Il teste di parte ricorrente , collega di lavoro del ricorrente, ha dichiarato in Tes_1 giudizio che: “il lavoro consisteva nell'andare nel piazzale a Pomezia in via Monte d'oro alle ore 06:00 di mattina e dalle 06:30 alle 07:30 si effettuava il carico del furgone e dovevano arrivare dal primo cliente alle ore 08:00 per le consegne, l'ultima consegna era prevista per le 16:00 ma doveva essere considerato l'orario tecnico di montaggio ed il viaggio tra un cliente e l'altro; per 7 o 8 volte abbiamo fatto le 11 di sera e spesso si facevano le ore 9.00 di sera e dopo le 9.00 di sera si chiudeva il cancello del piazzale di carico merci per conto di
e se il cancello lo trovavamo chiuso dopo le 21:00 eravamo costretti ad Controparte_5 andare a casa con il furgone con addebito del carburante in busta paga …omissis..io ho lavorato insieme al ricorrente diverse volte perché gli equipaggi cambiavano spesso e sommati tutti i giorni che abbiamo lavorato insieme posso quantificarli in circa 45 giorni ma ci sentivamo sempre perché eravamo amici e perché lo accompagnavo a casa tutti i giorni perché non aveva la macchina e se non eravamo in equipaggio insieme ci si aspettava nel piazzale verso le ore 20/20.30 perché l'orario in genere era quello…ed ancora i luoghi di consegna potevano andare da Roma centro a Fiumicino, comprendevano tutta Roma e
4 provincia e ci è capitato di fare 10 consegne al giorno di cui due montaggi, almeno una o due volte a settimana capitavano 10 consegne al giorno, c'era carenza di personale e per mantenere l'appalto accadeva che le consegne al giorno erano molteplici a causa degli equipaggi mancanti….ed ancora il ricorrente lo vedevo la mattina sul posto di lavoro alle
6/6.30 lui veniva con il pullmann e poi ci vedevamo la sera lo accompagnavo io quasi sempre
a meno che non fossimo in equipaggio insieme, ma ci sentivamo con un gruppo whatsapp con tutti i colleghi…” (v. teste verbale udienza 15/3/2024). Tes_1
9. La testimonianza resa dal teste ha consentito di provare la sussistenza di un rapporto Tes_1 di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società convenuta dal 13/12/2017 al 17/10/2020 con mansioni di addetto al montaggio e a lavori di facchinaggio inquadrato nel II livello con la qualifica di operaio del CCNL Terziario e Servizi- Multiservizi per formali 40 ore settimanali, ma di fatto effettivamente lavorate 65 ore settimanali.
10. Il CTU nominato ha calcolato, sulla base dei parametri indicati dal decidente sopra riportati, differenze retributive pari d euro 20.260,36 e differenze per Trattamento fine rapporto pari a euro 3.340,12 per un totale complessivo pari ad euro 23.600,48 a favore del ricorrente (v. relazione peritale dott. pag. 10). Per_1
11. Osserva il decidente che, la consulenza tecnica d'ufficio espletata, a firma del dott. è stata redatta in conformità ai criteri tecnico- scientifici del settore di riferimento Per_1 ed è immune da vizi logici, per l'effetto il Giudice fa proprie le conclusioni dell'esperto.
12. Tutto ciò posto, il Tribunale accerta e dichiara il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate nel periodo di lavoro dal 13/12/2017 al 17/10/2020, pari a € 23.600,48 di cui € 3.340,12 per TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì dovuto sino al soddisfo;
per l'effetto condanna al pagamento in favore Controparte_6 del ricorrente di € 23.600,48 per differenze retributive di cui € 3.340,12 per TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì dovuto sino al soddisfo.
3. Le spese di lite.
5 13. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna Controparte_6
al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in applicazione
[...] della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal
DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari ad € 39.122,21
(compreso nel IV scaglione), come segue:
1) fase di studio della controversia: 3245,00 € ridotta per la non complessità della causa del
50% a 1622,50 €
2) fase introduttiva del giudizio: 1202,00 € ridotta per la non complessità della causa del
50% a 601,00 €
3) fase istruttoria: 1880,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50% a € 940,00.
4) fase decisionale: 2930,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50% a € 1465,00 per un totale di € 4628,50.
14. Per l'effetto, condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_2 del ricorrente liquidate nella misura di € 4.628,50 per onorari, di € 694,27 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico di salvo il vincolo di solidarietà a carico delle parti in favore del CTU. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate nel periodo di lavoro dal 13/12/2017 al 17/10/2020, pari a € 23.600,48 di cui € 3.340,12 per TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì dovuto sino al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore del ricorrente di Controparte_6
€ 23.600,48 per differenze retributive di cui € 3.340,12 per TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì dovuto sino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_2 ricorrente liquidate nella misura di € 4628,50 per onorari, di € 694,27 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Spese di CTU liquidate definitivamente con
6 separato decreto a carico di salvo il vincolo di solidarietà a Controparte_2 carico delle parti in favore del CTU.
Così deciso in Velletri, il 6 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 83/2022 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...] ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Latina, viale dello Statuto n. 13, presso lo studio dell'avv. Domenico Damiano, c.f.
,, giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
RICORRENTE CONTRO
c.f. con sede legale sita in Aprilia Controparte_1 P.IVA_1
(LT), via delle Valli n. 444/C, rappresentata e difesa dall' avv. Armando Castagna;
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato in data 10/1/2022, chiedeva al Parte_1 Parte_1
Tribunale adito di: “- dichiarare nullo, inefficace, illegittimo e comunque annullare ogni atto
e dichiarazione eventualmente sottoscritta da parte ricorrente ed implicante rinunzia e/o transazione di propri diritti disponibili e/o indisponibili;
- accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a partire dall'assunzione del 13.12.2017 e sino al 17.10.2020, ovvero dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia
- condannare per l'effetto la società resistente, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del signor Parte_1 dell'importo di € 4.764,66 a titolo di differenza sulla retribuzione ordinaria, € 444,37 a
[...] titolo di differenza sulla 13esima mensilità, € 444,37 a titolo di differenza sulla 14esima mensilità, € 26.907,86 per straordinario feriale diurno, € 797,87 per permessi non retribuiti,
€ 473,87 a titolo di differenza circa le ferie non godute, € 1.974,06 a titolo di differenza sul trattamento di fine rapporto, oltre alla cifra di € 3.246,10 per mancato pagamento del trattamento di fine rapporto, pari a complessivi € 39.122,21, ovvero il diverso importo maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria così come risulta dall'allegato conteggio costituente parte integrante del presente ricorso;
- disporre se del caso, con ordinanza, ex art. 423 c.p.c., nei confronti della società resistente il pagamento delle somme non contestate a favore del lavoratore, così come risultanti dalle buste paga;
- ordinare, altresì, alla società resistente di versare gli omessi contributi previdenziali e assistenziali dovuti in virtù dello spettante inquadramento del lavoratore, sin dall'assunzione del 13.12.2017 e sino al 17.10.2020, ovvero al diverso livello e data che dovessero risultare di CP_ giustizia, se del caso autorizzando parte ricorrente alla chiamata in causa dell'
- condannare la società resistente al pagamento di competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2 2. Con memoria del 29/6/2022 si costituiva in giudizio ora in Controparte_2 liquidazione per chiedere al Tribunale adito: “in via preliminare dichiarare nullo il ricorso depositato dal Signor per incertezza Parte_1 sul petitum nel merito rigettare le domande svolte dal ricorrente, in quanto prive di ogni fondamento sia in fatto che in diritto” per i motivi indicati in memorai da intendersi qui riportati e trascritti.
3. La prima udienza di trattazione della causa veniva fissata dal precedente Giudice titolare con decreto del 20/1/2022 per il giorno 12/7/2022; seguivano le udienze del 27/9/2022, del
13/12/2022. In data 6/9/2023 il procedimento veniva riassegnato a questo decidente e veniva chiamato innanzi a sé per la prima volta all'udienza del 15/3/2024 in cui veniva sentito il teste di parte ricorrente;
seguiva l'udienza dell'1/10/2024 in cui veniva dichiarata la Tes_1 parte resistente decaduta dalla prova orale ammessa. Seguiva l'ordinanza istruttoria del
2/10/2024 con cui veniva disposta CTU contabile con la formulazione del seguente quesito:
“accerti il CTU nominato, sulla base della documentazione in atti e sulla base delle prove orali raccolte in giudizio, la misura delle somme dovute da Controparte_4
in favore di a titolo di differenze retributive tenuto
[...] Parte_1 conto del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 13/12/2017 al 17/10/2020 con mansioni di addetto al montaggio e a lavori di facchinaggio inquadrato nel II livello con la qualifica di operaio del CCNL Terziario e Servizi- Multiservizi per 40 ore settimanali, ma di fatto effettivamente lavorate 65 ore settimanali, nonché le differenze retributive per 13° e
14° mensilità, straordinario feriale diurno, permessi non retribuiti, ferie non godute e a titolo di differenza su TFR ”.
Seguiva l'udienza del 14/1/2025 in cui prestava giuramento il CTU nominato dott. Per_1
(dottore commercialista), il quale depositava nei termini la relazione peritale in data
[...]
9/6/2025; seguiva l'udienza del 6/11/2025 e, all'esito della discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
3 4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti, nell'assunzione della testimonianza resa da (v. verbale udienza 15/3/2024) e Tes_1 nell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio contabile espletata dal dott. Per_1
(dottore commercialista).
[...]
2. In fatto e in diritto
5. Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di nullità del ricorso sollevata da parte resistente per incertezza del petitum, poiché esso è sufficientemente determinato.
6. Nel merito, l'istruttoria ha consentito di accertare che Parte_1 veniva assunto da in data 13/12/2017 come addetto al montaggio e a Controparte_2 lavori di facchinaggio, inquadrato nel II livello del CCNL Terziario e Servizi-Multiservizi-
Servizi di Pulizia per 40 ore settimanali dalle 6.30 alle 19.30. Il rapporto cessava in data
17/10/2020 per licenziamento per giusta causa.
7. Parte ricorrente deduceva in giudizio il diritto al riconoscimento di differenze retributive per il maggior lavoro svolto rispetto a quello contrattualizzato.
8. Il teste di parte ricorrente , collega di lavoro del ricorrente, ha dichiarato in Tes_1 giudizio che: “il lavoro consisteva nell'andare nel piazzale a Pomezia in via Monte d'oro alle ore 06:00 di mattina e dalle 06:30 alle 07:30 si effettuava il carico del furgone e dovevano arrivare dal primo cliente alle ore 08:00 per le consegne, l'ultima consegna era prevista per le 16:00 ma doveva essere considerato l'orario tecnico di montaggio ed il viaggio tra un cliente e l'altro; per 7 o 8 volte abbiamo fatto le 11 di sera e spesso si facevano le ore 9.00 di sera e dopo le 9.00 di sera si chiudeva il cancello del piazzale di carico merci per conto di
e se il cancello lo trovavamo chiuso dopo le 21:00 eravamo costretti ad Controparte_5 andare a casa con il furgone con addebito del carburante in busta paga …omissis..io ho lavorato insieme al ricorrente diverse volte perché gli equipaggi cambiavano spesso e sommati tutti i giorni che abbiamo lavorato insieme posso quantificarli in circa 45 giorni ma ci sentivamo sempre perché eravamo amici e perché lo accompagnavo a casa tutti i giorni perché non aveva la macchina e se non eravamo in equipaggio insieme ci si aspettava nel piazzale verso le ore 20/20.30 perché l'orario in genere era quello…ed ancora i luoghi di consegna potevano andare da Roma centro a Fiumicino, comprendevano tutta Roma e
4 provincia e ci è capitato di fare 10 consegne al giorno di cui due montaggi, almeno una o due volte a settimana capitavano 10 consegne al giorno, c'era carenza di personale e per mantenere l'appalto accadeva che le consegne al giorno erano molteplici a causa degli equipaggi mancanti….ed ancora il ricorrente lo vedevo la mattina sul posto di lavoro alle
6/6.30 lui veniva con il pullmann e poi ci vedevamo la sera lo accompagnavo io quasi sempre
a meno che non fossimo in equipaggio insieme, ma ci sentivamo con un gruppo whatsapp con tutti i colleghi…” (v. teste verbale udienza 15/3/2024). Tes_1
9. La testimonianza resa dal teste ha consentito di provare la sussistenza di un rapporto Tes_1 di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società convenuta dal 13/12/2017 al 17/10/2020 con mansioni di addetto al montaggio e a lavori di facchinaggio inquadrato nel II livello con la qualifica di operaio del CCNL Terziario e Servizi- Multiservizi per formali 40 ore settimanali, ma di fatto effettivamente lavorate 65 ore settimanali.
10. Il CTU nominato ha calcolato, sulla base dei parametri indicati dal decidente sopra riportati, differenze retributive pari d euro 20.260,36 e differenze per Trattamento fine rapporto pari a euro 3.340,12 per un totale complessivo pari ad euro 23.600,48 a favore del ricorrente (v. relazione peritale dott. pag. 10). Per_1
11. Osserva il decidente che, la consulenza tecnica d'ufficio espletata, a firma del dott. è stata redatta in conformità ai criteri tecnico- scientifici del settore di riferimento Per_1 ed è immune da vizi logici, per l'effetto il Giudice fa proprie le conclusioni dell'esperto.
12. Tutto ciò posto, il Tribunale accerta e dichiara il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate nel periodo di lavoro dal 13/12/2017 al 17/10/2020, pari a € 23.600,48 di cui € 3.340,12 per TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì dovuto sino al soddisfo;
per l'effetto condanna al pagamento in favore Controparte_6 del ricorrente di € 23.600,48 per differenze retributive di cui € 3.340,12 per TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì dovuto sino al soddisfo.
3. Le spese di lite.
5 13. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna Controparte_6
al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in applicazione
[...] della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal
DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari ad € 39.122,21
(compreso nel IV scaglione), come segue:
1) fase di studio della controversia: 3245,00 € ridotta per la non complessità della causa del
50% a 1622,50 €
2) fase introduttiva del giudizio: 1202,00 € ridotta per la non complessità della causa del
50% a 601,00 €
3) fase istruttoria: 1880,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50% a € 940,00.
4) fase decisionale: 2930,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50% a € 1465,00 per un totale di € 4628,50.
14. Per l'effetto, condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_2 del ricorrente liquidate nella misura di € 4.628,50 per onorari, di € 694,27 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico di salvo il vincolo di solidarietà a carico delle parti in favore del CTU. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate nel periodo di lavoro dal 13/12/2017 al 17/10/2020, pari a € 23.600,48 di cui € 3.340,12 per TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì dovuto sino al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore del ricorrente di Controparte_6
€ 23.600,48 per differenze retributive di cui € 3.340,12 per TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì dovuto sino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_2 ricorrente liquidate nella misura di € 4628,50 per onorari, di € 694,27 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Spese di CTU liquidate definitivamente con
6 separato decreto a carico di salvo il vincolo di solidarietà a Controparte_2 carico delle parti in favore del CTU.
Così deciso in Velletri, il 6 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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