Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire allo Statuto organico del 15 marzo 1940 dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato con sede in Roma, ed agli emendamenti apportati allo Statuto stesso dell'Assemblea generale con le Risoluzioni del 18 gennaio 1952 e del 30 aprile 1953.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire allo Statuto organico del 15 marzo 1940 dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato con sede in Roma, ed agli emendamenti apportati allo Statuto stesso dell'Assemblea generale con le Risoluzioni del 18 gennaio 1952 e del 30 aprile 1953.