Rigetto
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00204/2026REG.PROV.COLL.
N. 09475/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9475 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Catarinacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sezione prima, n. 316/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il Cons. AN NE;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 19 ottobre 2022 e depositato il 20 ottobre 2022, il Sovrintendente della Polizia di Stato -OMISSIS- ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Liguria, domandandone l’annullamento, il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza n. -OMISSIS- del 6 agosto 2022, notificato il 26 agosto 2022, recante l’inflizione nei suoi confronti della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi quattro in relazione all’illecito di cui al combinato disposto degli artt. 6 n. 1) in relazione agli artt. 4 n. 18) e 6 n. 7) del d.P.R. n. 737/1981 (comportamento non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell’amministrazione della pubblica sicurezza, qualora rivesta carattere di particolare gravità ovvero sia reiterato o abituale), nonché ogni altro atto ad esso antecedente, connesso, presupposto e/o consequenziale.
1.1 A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto le censure così rubricate:
I) Eccesso di potere per carenza di motivazioni e contraddittorietà dell’operato amministrativo, illogicità ed evidente travisamento dei fatti, violazione di legge in relazione all’art. 103 DPR 3/1957, artt. 3, 55, 55-bis, 55-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e all’art. 31 D.P.R. n. 737 del 1981 nonché violazione degli artt. 1,2,3 della L. 7-8-1990 n. 241 e dell’art. 24 e 97 della Costituzione. Pertanto, la sanzione disciplinare deve considerarsi illegittima in quanto applicata oltre i termini di legge in violazione del principio di tempestività dell'azione disciplinare e la violazione dei termini di inizio e conclusione del procedimento disciplinare ;
II) Eccesso di potere per carenza di motivazioni e contraddittorietà dell’operato amministrativo, illogicità ed evidente travisamento dei fatti, violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 in relazione agli artt. 105, 106 e 109 del D.P.R. n. 3 del 10.10.1957 e agli artt. 1 e 13 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737. Violazione dell’art. 24 della Costituzione. Non avendo l’istruttoria tenuto conto né delle argomentazioni contenute nella memoria difensiva prodotta dall'interessato, dalle quali emergeva una differente ricostruzione dei fatti, in violazione del principio di ponderazione delle sanzioni disciplinari rispetto agli eccellenti precedenti disciplinari e di servizio del dipendente .
2. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R. ha respinto il ricorso.
3. Ora con ricorso notificato in data 2 dicembre 2024 e depositato il 18 dicembre 2024 -OMISSIS- ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma.
Ha affidato il gravame a quattro motivi di appello così rubricati:
1) Sui termini del procedimento disciplinare ;
2) Sull’utilizzo degli accertamenti istruttori penali nel procedimento disciplinare ;
3) Sulla coincidenza fra il giudizio disciplinare annullato e quello rieditato ;
4) Sulla possibilità di rinunciare alla prescrizione .
4. In data 19 dicembre 2024 il Ministero dell’Interno si è costituito per resistere avverso l’appello.
5. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui, nel respingere il primo motivo del ricorso di primo grado, ha affermato che “In materia di procedimenti disciplinari del personale di pubblica sicurezza trova applicazione la normativa speciale di cui al d.p.r. n. 737/1981: l’art. 11 del d.p.r. n. 737 cit. pone la regola della c.d. pregiudizialità penale, secondo cui, in presenza di fatti disciplinarmente rilevanti per i quali il dipendente sia sottoposto a procedimento penale, l’Amministrazione ha il dovere di non iniziare il giudizio disciplinare o, se già avviato, di sospenderlo fino alla definizione del processo penale con sentenza passata in giudicato”.
Secondo parte appellante tale statuizione sarebbe erronea in quanto nel caso di specie troverebbe applicazione il d.lgs. n. 165 del 2001. Ciò sarebbe confermato dalla circostanza che l’art. 54- bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dalla l. n. 179 del 2017) fa riferimento alla nozione di “pubblico dipendente” all’interno della quale rientrano non soltanto coloro che sono afferenti ai comparti del pubblico impiego “contrattualizzato” ma anche coloro il cui rapporto di lavoro è assoggettato al regime pubblicistico.
Secondo parte appellante, ne discenderebbe l’applicazione al caso di specie dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 in tema “Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale” che, superando la regola della c.d. “pregiudizialità penale”, ha previsto che “Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale”. L’amministrazione, venuta a conoscenza dei fatti in occasione della notifica dell’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma a carico dell’appellante il 18 giugno 2010, avrebbe pertanto dovuto avviare il procedimento disciplinare nel rispetto dei termini perentori a decorrere da tale data senza attendere undici anni (per la contestazione degli addebiti).
2.1 La censura è infondata.
È, infatti, appena il caso di rammentare che, per effetto dell'esplicita previsione di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, i dipendenti della Polizia di Stato, in quanto personale in regime di diritto pubblico, restano esclusi dall'ambito applicativo soggettivo del medesimo decreto legislativo.
Non rileva in senso contrario l’art. 54-bis del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001 (peraltro abrogato e oggi sostituto dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 24 del 2023), posto che esso pone un regime di matrice eccezionale che si riferisce alla sola figura del c.d. whistleblower e che non consente certo di estendere in blocco per via ermeneutica al pubblico impiego non privatizzato, in contraddizione con la disposizione poc’anzi ricordata, le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Ne discende che ai dipendenti della Polizia di Stato non trova applicazione l'art. 55-ter del d.lgs. n.165 del 2001 e che la fonte normativa delle procedure preordinate all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza è, invece, rappresentata, come correttamente ritenuto dal T.A.R., dal d.P.R. 24 ottobre 1981, n. 737 (e, quindi anche dai suoi artt. 11, in tema di “pregiudizialità penale”, secondo cui “Quando l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato”, e 9, comma sesto, ad avviso del quale “Quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza…”).
2.2 Facendo applicazione di tali parametri normativi al caso di specie è, quindi, fuori di dubbio che la contestazione degli addebiti a carico dell’appellante abbia avuto luogo in maniera tempestiva.
Ciò in quanto per effetto dell’art. 11 del d.P.R. n. 737/1981 il procedimento disciplinare è rimasto obbligatoriamente sospeso, sin dal momento della sua instaurazione, in ragione della contemporanea pendenza del procedimento penale nell’ambito del quale il sig. -OMISSIS-è stato attinto da misura cautelare custodiale. Tale sospensione è perdurata sino al passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione Penale III, 23 giugno 2021, n. -OMISSIS-(divenuta irrevocabile il 22 novembre 2021) con cui, in riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato il predetto colpevole dei reati di cui agli artt. 319 quater c.p. e 314 cpv. c.p. condannandolo alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione, nonché alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione per il reato di cui all’art. 379 c.p., ha dichiarato di non doversi procedere in ordine ai reati ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione.
Il procedimento disciplinare è stato, inoltre, riattivato il 17 dicembre 2021 nel rispetto del termine fissato dall’art. 9, comma sesto, del d.P.R. n. 737/1981, il cui dies a quo va fatto coincidere, in ossequio a giurisprudenza costante di questo Consiglio (in tal senso, ex plurimis , Cons. St., sez. II, 28 giugno 2023, n. 6289), con la “conoscenza qualificata” da parte del datore di lavoro pubblico della pronuncia definitoria del giudizio penale derivante dall’acquisizione della copia conforme della sentenza irrevocabile (avvenuta nel caso di specie con la formale trasmissione della medesima all’amministrazione il 29 novembre 2021 – cfr. doc. 7 della produzione di parte resistente in primo grado del 6 febbraio 2024).
3. Con il secondo motivo di appello si censura il capo della sentenza impugnata con cui il T.A.R., nel respingere il secondo motivo del ricorso di primo grado, ha affermato che “secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, nell’ipotesi di sentenza irrevocabile di non luogo a procedere in ordine al reato ascritto, perché estinto per prescrizione, l’Amministrazione può legittimamente utilizzare nel procedimento disciplinare gli accertamenti effettuati nella sede penale senza doverli ripetere, salva la possibilità del dipendente di addurre elementi ed argomenti che, qualora dotati di oggettivo spessore, devono essere adeguatamente ponderati (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. II, 3 gennaio 2024, n. 127; Cons. St., sez. II, 3 luglio 2023, n. 6455; Cons. St., sez. II, 16 febbraio 2022, n. 1163; Cons. St., sez. IV, 9 marzo 2020, n. 1689; Cons. St., sez. IV, 14 maggio 2019, n. 3125)”.
Osserva parte appellante che tale assunto si presterebbe a violare il diritto di difesa del dipendente, così come sarebbe avvenuto nel caso di specie.
In particolare, si deduce che l’odierno appellante avrebbe messo in luce nel corso del procedimento disciplinare, a mezzo di memorie difensive, talune asserite incongruenze e contraddizioni derivanti dalle denunce e testimonianze acquisite nel corso del procedimento penale, che il funzionario inquirente non avrebbe tuttavia approfondito in sede istruttoria.
Più segnatamente, questi avrebbe omesso di considerare:
- il forte risentimento che i tre denuncianti avrebbero nutrito nei confronti del Sovrintendente -OMISSIS-il quale, più volte, nell’esercizio delle proprie funzioni, avrebbe irrogato loro sanzioni amministrative o disposto sequestri di vetture;
- la circostanza che il sig. -OMISSIS- avrebbe sporto denuncia solo a seguito del sequestro di due autovetture utilizzate per attività illecite e per timore di essere destinatario di un foglio di via da Roma;
- la circostanza che il sig. -OMISSIS-, ascoltato a sommarie informazioni testimoniali nel corso del procedimento penale il 10 dicembre 2009, non avrebbe parlato della richiesta di due telefoni cellulari limitandosi a parlare di “un regalo” né avrebbe in tale sede accennato al fatto che fosse ancora in possesso dei due scontrini di acquisto dei predetti;
- la circostanza che il sig.-OMISSIS- avrebbe reso in giudizio dichiarazioni discrepanti rispetto a quelle rese in sede di sommarie informazioni testimoniali, avendo in particolare dapprima riferito di una richiesta e consegna di denaro al -OMISSIS-, circostanza poi negata in sede dibattimentale.
3.1 La doglianza non coglie nel segno.
Secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio, non risultano esservi ostacoli alla utilizzabilità nell’ambito del procedimento disciplinare del materiale raccolto nel corso di un procedimento penale. E ciò anche laddove il procedimento penale si sia concluso con una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Tale pronuncia di proscioglimento, infatti, limitandosi a prendere atto dell’estinzione del reato, non è certamente equiparabile ad un’assoluzione e non è in ogni caso idonea a inficiare l’utilizzabilità degli elementi di prova raccolti nel corso del processo con le garanzie proprie di quest’ultimo ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 3 gennaio 2024, n. 127; Cons. Stato, sez. II, 3 luglio 2023, n. 6455, punto 8.2).
Resta, tuttavia, indispensabile che l'amministrazione compia una valutazione autonoma delle risultanze processuali e dei fatti materiali emersi in sede penale, instaurando una doverosa istruttoria in cui, acquisiti i necessari elementi, ne fornisca una propria qualificazione giuridica e si determini conseguenzialmente ( ex multis Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 2022, n. 9656; Consiglio di Stato, sez. VI, 17 maggio 2024, n. 4404).
3.2 Orbene, nel caso di specie, il Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura della Spezia ha certamente compiuto, nella deliberazione del 22 giugno 2022, una valutazione autonoma a fini disciplinari degli elementi emersi a carico dell’appellante nell’ambito del giudizio penale senza mancare, peraltro, di prendere in considerazione le deduzioni procedimentali di quest’ultimo (in particolare le giustificazioni del 4 gennaio 2022 e le due memorie difensive del 1° marzo e del 22 giugno 2022).
Tanto emerge con chiarezza dalla motivazione della delibera del 22 giugno 2022, in cui tale organo, facendo in parte proprie le deduzioni svolte dall’incolpato, ha espressamente preso le distanze da alcune risultanze del processo penale evidenziando tra l’altro:
- la non completa attendibilità e credibilità di alcuni testimoni nonché la lacunosa e indiziaria ricostruzione di alcuni episodi contestati al Sovrintendente -OMISSIS-(pag. 5 della delibera del Consiglio di disciplina della questura della Spezia del 22 giugno 2022);
- in particolare che i testimoni -OMISSIS-e -OMISSIS-non hanno fornito prove incontrovertibili sui taglieggiamenti perpetrati in loro danno dal -OMISSIS-e sono inoltre stati destinatari di sanzioni amministrative elevate dall’incolpato (pag. 5 della delibera del Consiglio di disciplina della questura della Spezia del 22 giugno 2022).
Del resto, non può obliterarsi che le ragioni poste a fondamento dell’irrogazione della sanzione sono state individuate dall’amministrazione (pag. 5 e 6 della delibera del Consiglio di disciplina della questura della Spezia del 22 giugno 2022):
- nella frequentazione amicale, al di fuori del servizio, intrattenuta con un soggetto (-OMISSIS- -OMISSIS-, tassista che spesso lavora preso la stazione Termini di Roma in luogo limitrofo a quello in cui prestava servizio il -OMISSIS-) gravato da precedenti penali e dal quale avrebbe ricevuto, nel 2007, la dazione della somma di € 22.000,00;
- nell’episodio dell’utilizzo di una chiavetta USB per acquisire documentazione dai server della Polfer di Roma dopo il suo trasferimento ad altro ufficio.
Tali circostanze sono estranee e per nulla incise dalle contestazioni mosse in questa sede da parte appellante con riguardo alle risultanze del processo penale celebratosi a suo carico.
La prima, peraltro, è circostanza che è stata espressamente ammessa dall’odierno appellante in sede di memoria integrativa del 22 giugno 2022.
Quanto alla seconda va, poi, rilevato che il Consiglio di disciplina (pag. 5 e 6 della delibera del 22 giugno 2022) ha espressamente disatteso, con congrua e ragionevole motivazione nei confronti della quale non sono state svolte in questa sede puntuali censure, le deduzioni difensive del -OMISSIS-mettendo condivisibilmente in evidenza che:
- questi, ormai trasferito ad altro ufficio, non avesse alcun plausibile motivo per accedere al server della Polfer di Roma e che fosse perfettamente consapevole dell’intervenuta disabilitazione delle proprie credenziali di accesso;
- l’accesso è avvenuto con le credenziali di altro operatore, cui l’incolpato non ha fornito alcuna giustificazione;
- il mero accesso con le descritte modalità “configura una palese slealtà verso l’Amministrazione”.
4. Con il terzo motivo di appello si contesta il capo della sentenza impugnata in cui il T.A.R. ha affermato che non vi è coincidenza né sovrapponibilità tra il giudizio disciplinare che si è concluso con l’adozione della delibera del 1 marzo 2022 (poi annullata in autotutela dall’amministrazione il 23 maggio 2022) e quello successivamente rieditato e culminato con la delibera del 22 giugno 2022.
Secondo parte appellante detta statuizione sarebbe errata atteso che i due atti emessi dal Consiglio Provinciale Disciplinare sarebbero identici in quanto, senza procedere ad ulteriori valutazioni, considerano censurabili solamente due fatti individuati:
- nel rapporto del Sovrintendente -OMISSIS-con il Sig. -OMISSIS-;
- nell’accesso non autorizzato del Sovrintendente al server della Polfer di Roma.
Si deduce, in particolare, che l’unica differenza tra i due provvedimenti sanzionatori si individuerebbe nel fatto che la seconda delibera del 22 giugno 2022 conterrebbe più estese e circostanziate considerazioni sugli stessi fatti addebitati all’imputato nel corso del primo procedimento disciplinare, finendo per comminare la più grave sanzione di quattro mesi di sospensione anziché i precedenti due mesi di sospensione stabiliti nella prima deliberazione annullata il 23 maggio 2022. Inoltre, tale aumento, secondo parte appellante, non sarebbe stato assistito da un’adeguata motivazione.
4.1 La censura è priva di pregio.
Come correttamente affermato dal T.A.R., la prima deliberazione del Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura della Spezia del 1 marzo 2022 (poi annullata in autotutela dall’amministrazione) e quella successivamente emessa il 22 giugno 2022 riposano su un apparato motivazionale significativamente diverso.
In particolare, la prima deliberazione ha fatto genericamente leva sui “rapporti economici tra l’incolpato e taluni degli indagati nel procedimento penale” senza specificare nomi e vicende che li collegano (pag.4) nonché sull’esistenza della “perizia sulla pen drive USB con cui il -OMISSIS-aveva fatto eccesso al sistema informativo del Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Lazio”.
Per contro la seconda deliberazione, come riconosciuto dalla stessa parte appellante, è assistita da un ampio corredo di ragioni che si confrontano in maniera puntuale con le deduzioni difensive dell’incolpato dando conto dell’autonoma valutazione da parte dell’organo di disciplina degli elementi emersi in sede penale.
La circostanza che ambedue le citate deliberazioni individuino come disciplinarmente rilevanti i medesimi profili non vale a desumere che esse siano espressione di un giudizio identico e stereotipato, proprio alla luce del diverso iter logico-giuridico che conduce a tale medesimo approdo finale.
Infine, anche l’entità della sospensione da comminare risulta adeguatamente motivata (pagg. 9 e 10 della delibera del 22 giugno) attraverso una ragionevole ponderazione, secondo le modalità di cui all’art. 13 del d.PR. n. 737 del 1981, tra la figura professionale del poliziotto (pag. 6 e 7 della medesima delibera) e l’obiettiva gravità dei fatti accertati. Del resto, lo stesso decreto del Capo della Polizia del 23 maggio 2022 avente ad oggetto l’annullamento in autotutela della deliberazione del 1° marzo 2022 non ha imposto a carico del Consiglio alcun onere aggravato di motivazione rispetto al profilo del quantum sanzionatorio, ma ha prescritto al medesimo organo di rinnovare ab imis l’iter disciplinare svolgendo un nuovo complessivo giudizio di responsabilità a carico dell’incolpato (autonomo giudizio che, come ampiamente osservato supra , ha poi effettivamente avuto luogo).
5. Con un ultimo motivo di appello, infine, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che, ai sensi dell’art. 157, comma 7, c.p., l’imputato può rinunciare alla prescrizione al fine di ottenere un’assoluzione nel merito, diritto che l’appellante avrebbe potuto esercitare, nel caso di specie, secondo il T.A.R., nonostante la riqualificazione d’ufficio dei reati da concussione, art. 317 c.p., in induzione indebita a dare o promettere utilità, art. 319 quater c.p., mediante ricorso in Cassazione e richiesta del rinvio alla Corte d’Appello per l’accertamento della completa estraneità dei fatti del Sovrintendente -OMISSIS-.
Parte appellante sostiene, per contro, che la prescrizione si sarebbe concretizzata solo dopo la diversa qualificazione giuridica dei reati avvenuta in camera di consiglio e successivamente alle conclusioni avanzate dai legali. Per tale ragione parte appellante non sarebbe stata messa in condizione di rinunciare alla prescrizione ex art. 157, comma 7, c.p.
5.1 Anche tale censura è infondata.
Il passaggio della sentenza impugnata in cui si accenna alla possibilità di una rinuncia alla prescrizione da parte dell’odierno appellante integra un mero obiter dictum e non costituisce ragione fondante il rigetto del ricorso di primo grado.
E, infatti, in disparte dalla circostanza che il -OMISSIS-sia stato o meno messo in condizione di avvalersi di tale facoltà processuale, ciò che solo rileva nella presente sede è che la sanzione irrogata nei suoi confronti con il provvedimento gravato in prime cure si fonda, come visto con riguardo ai motivi di appello prima scrutinati, su una autonoma (e condivisibile) valutazione degli elementi raccolti nell’ambito del giudizio penale.
A ciò va aggiunto che la deduzione di parte appellante si risolve in una mera petizione di principio restando del tutto indimostrata la circostanza che, se questi avesse rinunciato alla prescrizione, avrebbe poi effettivamente ottenuto l’assoluzione piena in sede penale.
6. Per le ragioni esposte, l’appello è infondato e va respinto.
7. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono ex art. 26 c.p.a. la soccombenza e sono pertanto da porre integralmente a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante -OMISSIS- al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore del Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, della somma di € 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge (se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NE PE, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
AN NE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NE | NE PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.