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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/10/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice R. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al RG. n. 1509/2025 V.G. avente ad oggetto Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) promosso da
, nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliata/o presso lo studio Parte_1 dell'avv.to ALTEA MARIA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
e da nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliato/a presso lo studio dell'avv. VINCENTI MASSIMO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente richiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale alle condizioni indicate nel ricorso.
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, favorevoli all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1 La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei minori , nata ad [...] il [...], e , nato ad [...] il [...], Per_1 Per_2
dalla relazione di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
Per l'udienza del 01.10.2025, le parti depositavano, mediante note ex art. 127 ter c.p.c., conclusioni congiunte conformi agli accordi sottoscritti.
In punto di diritto, come per la separazione ed il divorzio, anche in tema di cessazione della famiglia di fatto il criterio fondamentale al quale il Giudice deve attenersi nell'adozione dei provvedimenti che riguardano i figli minori è rappresentato dal vivo e superiore interesse morale e materiale degli stessi, “il quale impone di privilegiare tra più soluzioni eventualmente possibili quella che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore” (artt. 337 bis e ss. – Corte di Cassazione n. 14840 del 2006 e n. 18817 del 2015).
Più di recente, ancora una volta la giurisprudenza di legittimità, in tema di provvedimenti riguardanti i figli, ha confermato il ruolo fondamentale dell'interesse del minore quale criterio esclusivo di orientamento delle scelte del giudice, sicché il giudizio prognostico da compiere in ordine alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella situazione determinata dalla disgregazione dell'unione genitoriale non può prescindere comunque dal rispetto dei principi di bigenitorialità (Cass. I Sez. Civile, ordinanza n. 9143 del 2020).
Ciò posto, nel caso di specie, appare rispettoso dei principi stabiliti nelle norme nazionali e sovranazionali, dei quali sanciscono il diritto della persona di minore età a conservare rapporti costanti e continuativi entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di origine (artt. 29 e 30 della
Costituzione, Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000, art. 8 CEDU, artt. 315 bis, 316 c.c., 337 bis e ss. c.c.) il seguente accordo proposto dalle parti con il ricorso in esame che si riporta testualmente:
“1) i figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori (affido condiviso) con domicilio privilegiato presso Per_1 Per_2 la madre con la quale attualmente convivono in San Vitaliano (Na), alla n. 36 convenendo che i genitori Persona_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale impegnandosi ad assumere, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo in debito conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
2) i genitori, nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, assumeranno di comune accordo tutte le decisioni maggiormente rappresentative nell'interesse di e di tenendo conto delle loro capacità, delle loro aspirazioni Per_1 Per_2
2 e delle loro attitudini con l'unica eccezione che, per le questioni di minuta ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità in maniera disgiunta, così come per legge;
3) la casa familiare di unica proprietà del sig. , sita in San Vitaliano (Na), alla via Giovanni Nappi n. 36, sarà Pt_1 assegnata alla sig.ra che vi continuerà ad abitare insieme ai figli minori per dieci anni consecutivi da calcolarsi a Pt_2 partire dalla omologa dei presenti patti di regolamentazione. Alla scadenza dei dieci anni la sig.ra accompagnata Pt_2 dai figli, abbandonerà il tetto familiare in vista di una sistemazione autonoma;
4) il sig. si impegna a corrispondere un assegno mensile di euro 500,00 a titolo di mantenimento dei figli minori, a Pt_1 mezzo bonifico su coordinate indicate dalla sig.ra somma che sarà aggiornata annualmente secondo la variazione Pt_2 degli indici ISTAT, come per legge. L'importo predetto dovrà essere corrisposto dal medesimo entro il giorno 28 di ciascun mese. Il sig. si impegna e si obbliga al versamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di intesa Pt_1 intercorso tra il Tribunale di Nola e l'afferente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che qui è da intendersi integralmente riportato.
5) Prima della omologa dei presenti patti e fino al provvedimento giudiziale di omologa di essi, circa la corresponsione dell'assegno di mantenimento per i figli minori, il sig. si impegna a versare la somma di euro 300,00 (viste le Pt_1 difficoltà economiche per locare una nuova abitazione), a mezzo bonifico su coordinate indicate dalla sig.ra a Pt_2 partire dal 10 luglio, ogni 10 del mese fino alla pubblicazione del provvedimento giudiziale di omologa dei presenti patti coprendo anche il mese di emissione dello stesso.
6) Nulla in merito al versamento di un eventuale assegno alimentare in favore della sig.ra non ricorrendone i Pt_2 presupposti ex lege 76/2016 art.1, comma 65, quali lo stato di bisogno e la oggettiva impossibilità di procurarsi i mezzi necessari al proprio sostentamento.
7) Quanto agli assegni statali di sussidio familiare per i figli, i ricorrenti hanno già provveduto alla divisione a metà, così come per legge.
8) Il sig. si onera di pagare tutte le utenze domestiche relative al mese di giugno 2025 (stante la sua permanenza Pt_1 prima di lasciare l'immobile come in prosieguo di paragrafo); parimenti la sig.ra si onera erga omnes ad effettuare Pt_2 il pagamento delle utenze a far data dal 1 luglio 2025 in poi relativamente alla somministrazione da parte di Eni Luce e
Gas, Gori-acqua, relativamente alle tasse comunali sui rifiuti ed a tutta la tassazioni riconducibile alla gestione della casa familiare, ciò anche in assenza di formale procedura di voltura, come da dettaglio al prossimo paragrafo.
9) Il sig. si impegna a lasciare la casa familiare di sua proprietà entro il 30 giugno 2025, in vista di una Pt_1 sistemazione autonoma a sue spese, con contestuale obbligo a carico della sig.ra entro dieci giorni dall'emanazione Pt_2 del provvedimento giudiziale di cui al presente giudizio, di procedere alla voltura di tutte le utenze domestiche intestate al sig. onde evitare una duplicazione di spesa per il medesimo (ossia per l'abitazione concessa alla sua famiglia e per Pt_1 la nuova abitazione presa in locazione).
10) Circa il diritto di permanenza del padre con i figli, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per due giorni alla settimana ossia il martedì ed il giovedì a partire dall'orario di fine lezione scolastica dei piccoli, con le seguenti precisazioni:
3 *** Per il periodo annuale scolastico (dall'inizio della scuola fino alla fine della stessa) nelle giornate di martedì e di giovedì i bambini saranno prelevati da scuola dal padre con pernottamento presso la sua nuova abitazione;
il padre provvederà poi ad accompagnarli a scuola il mattino seguente rispettando l'orario di inizio delle lezioni.
*** Ad ogni modo, tenuta in considerazione l'attività lavorativa della sig.ra che prevede la turnazione notturna, Pt_2 la sig.ra dichiara di essere aperta alla possibilità di far pernottare la prole con il padre anche nelle giornate non Pt_2 calendarizzate, in vista della garanzia del diritto alla bigenitorialità della prole: primaria figura di riferimento è il padre, poi i nonni, sia paterni che materni, in qualità di figure di solo sussidio, che continueranno a mantenere vivi rapporti con i nipoti. Orbene, dato il disagio intrinseco della turnazione lavorativa del tipo notturna e data la minore età della prole, il padre, quale prioritaria figura di riferimento, si rende fin da ora disponibile a far pernottare i figli presso la sua nuova abitazione anche nelle giornate diverse dal martedì e dal giovedì.
*** I weekend alternati (sabato e domenica) seguiranno la seguente disciplina: i bambini saranno prelevati dal padre presso la casa familiare alle ore 9.00 di sabato mattina e saranno riaccompagnati dalla madre alle ore 22.00 della domenica sera.
*** Per il periodo annuale non scolastico (dalla fine della scuola fino alla riapertura della stessa) nelle giornate di martedì e di giovedì i bambini saranno prelevati dalla casa familiare alle ore 9.00 con pernottamento presso la sua nuova abitazione;
il padre provvederà poi ad accompagnarli dalla madre alle ore 16.00 del giorno seguente.
*** Ad ogni modo, tenuta in considerazione l'attività lavorativa della sig.ra che prevede turnazione notturna, la Pt_2 sig.ra dichiara di essere aperta alla possibilità di far pernottare la prole con il padre anche nelle giornate non Pt_2 calendarizzate, in vista della garanzia del diritto alla bigenitorialità della prole: primaria figura di riferimento è il padre, poi i nonni, sia paterni che materni, in qualità di figure di solo sussidio, che continueranno a mantenere vivi rapporti con i nipoti. Orbene, dato il disagio intrinseco della turnazione lavorativa del tipo notturna e data la minore età della prole, il padre, quale prioritaria figura di riferimento, si rende fin da ora disponibile a far pernottare i figli presso la sua nuova abitazione anche nelle giornate diverse dal martedì e dal giovedì.
*** I weekend alternati (sabato e domenica) seguiranno la seguente disciplina: i bambini saranno prelevati dal padre presso la casa familiare alle ore 9.00 di sabato mattina e saranno riaccompagnati dalla madre alle ore 23.00 della domenica sera.
11) I genitori si accordano sul dato che ove ci siano sopravvenienze di sorta per cui nelle giornate calendarizzate non si possa stare con i minori, tali giornate siano recuperate nella stessa settimana in nome del superiore interesse del best interest of child ed alla serenità della prole.
12) Entro il 31 maggio di ogni anno i ricorrenti renderanno noto i loro periodi di ferie.
13) Durante le festività natalizie, ad anni alterni, i minori trascorreranno in maniera equamente divisa le giornate di festa
(24 dicembre,25 dicembre,26 dicembre,30 dicembre,31 dicembre,1 gennaio e 6 gennaio) con i genitori con la possibilità del pernottamento della prole visti i tipici festeggiamenti notturni;
le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni con il padre il giorno di Pasqua, con possibilità di pernottamento della prole, e con la madre il lunedì dell'Angelo e viceversa;
per il periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno due settimane consecutive o divise con il padre e due settimane consecutive o divise con la madre;
per il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori si seguirà il criterio dei festeggiamenti congiunti per assicurare serenità alla prole. Per le altre festività (comprese ricorrenze dei rispettivi parenti) i ricorrenti hanno 4 raggiunto l'accordo sulla doverosità di far presenziare la prole ad esse, pertanto se i festeggiamenti cadranno nelle giornate calendarizzate presso la madre o presso il padre, i genitori si impegnano a dare la possibilità alla prole di parteciparvi comunque. Nel caso in cui nel giorno fissato per la visita paterna ai minori, uno (od entrambi) risultasse ammalato, ovvero allettato, il padre potrà fare visita al figlio (od ai figli) presso l'abitazione familiare.
14) I genitori si impegnano a tenere fede all'accordo consensuale di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ed ad adottare una modalità comunicativa rispettosa ed adeguata al corretto espletamento del proprio ruolo genitoriale, in una ottica di comune collaborazione e di correttezza, al fine di tutelare la serena crescita di e di Per_1
evitando di coinvolgere i minori in dinamiche lesive, pregiudizievoli e dannose per i medesimi. Per_2
15) I genitori si sono accordati sull'acquisto di cellulari per i minori rispettivamente al raggiungimento della dodicesima età.”
Orbene, ritiene il Collegio che i predetti accordi siano conformi agli interessi dei minori. Ne deriva che i rapporti tra i genitori e i minori saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Il pieno accordo delle parti giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
− affida ad entrambi i genitori , nata ad [...] il [...], e , nato ad [...]_2
Avellino il 11.08.2020, che continueranno a risiedere presso il domicilio della madre;
− dispone che il padre tenga con sé i minori con le modalità e nei tempi concordati;
− dispone che il Sig. versi alla Sig.ra , nei tempi e modi concordati, Parte_1 Parte_2 la somma di complessivi Euro 500,00 per il mantenimento dei figli, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati e contribuisca al 50% alle spese straordinarie nell'interesse della figlia come da accordo sottoscritto;
− prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.;
− compensa integralmente le spese processuali.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Nola, così deciso nella Camera di Consiglio del 03.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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