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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 04/09/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Caltanissetta
Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 153/2022 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 30.01.2025 e promossa in questo grado
DA
, nata a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1
già titolare della ditta individuale “OC ED Di Santa Occhipinti,
[...]
PI , elett.te dom.ta in Nicosia, Via Giardinetto, 1, presso lo P.IVA_1
studio dell'avv. Maria Lo Votrico, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
CONTRO , nato a [...] il [...], CF Controparte_1 C.F._2
, e , nata a [...] il [...], Cf
[...] Controparte_2 [...]
, entrambi elettivamente domiciliati in Agira, Via Volturno, 7, C.F._3
presso lo studio dell'avv. Giuseppe Troina, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.
APPELLATA
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”…- Accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 208/2022 emessa dal Tribunale di Enna Dott.
DA LD, nell'ambito del proc. n. 1764/2017, pubblicata in data
23/03/2022, accogliere i motivi di appello per la riforma dei capi della sentenza specificamente indicati;
-Dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme di cui ai giudizi n. 338/06 e n. 22602/07 e conseguentemente decurtando dalla somma ingiunta l'importo di euro 10.948,14 e conseguentemente revocare, annullare o con qualsiasi altra formula rendere comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 447/2017 opposto in primo grado ed il pedissequo atto di precetto;
-Dichiarare la rinnovazione degli atti e la rimessione in termini con ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado chieste nei termini di legge e reiterate in sede conclusionale;
-Accogliere la domanda riconvenzionale e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. per la Controparte_3
condotta professionale tenuta e per l'effetto condannare il professionista pag. 2/19 e per lui gli eredi costituiti in giudizio al risarcimento del danno per il mancato recupero del credito nella misura di Euro 65.018,32, ovvero dell'eventuale maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e congrua dalla Corte di Appello di Caltanissetta all'esito del giudizio di secondo grado. -Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario. . .. …”.
Per parte appellata: “ ...Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta, rejectis adversis: -rigettare l'appello principale proposto dalla sig.ra
[...]
in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti negli Parte_1
atti difensivi;
-in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza n. 208/2022 del Tribunale di Enna nella parte in cui ha dichiarato prescritti i compensi relativi al giudizio n. 22602/2007 svoltosi innanzi al
Tribunale di Milano e, per l'effetto, condannare l'appellante principale al pagamento in favore degli appellati della somma complessiva di €
15.275,77, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
-con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex artt. 615 e 617
c.p.c., ritualmente notificato, la sig.ra , nella qualità di Parte_1
titolare della ditta individuale OC ED (P. VA ), P.IVA_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Enna, l'Avv. CP_3
per opporsi al decreto ingiuntivo n. 447/2017 del 18.10.2017, reso
[...]
nel giudizio n. 862/2017 R.G. del Tribunale di Enna, ed avverso il pedissequo atto di precetto, con cui era stato intimato alla stessa opponente,
pag. 3/19 il pagamento della somma complessiva di Euro 15.275,77. Il pagamento di tale somma veniva richiesta dall'Avv. per compensi Controparte_3
professionali maturati e asseritamente non corrisposti dall'odierna appellante, in relazione a tre giudizi in cui lo stesso difensore aveva prestato assistenza per il recupero dei crediti vantati dalla sig.ra Parte_1
nei confronti della società “ e segnatamente: Controparte_4
1)procedimento (n. 338/2006 RG Trib. Nicosia) di opposizione al d. i. promosso dalla società definito con sentenza n. 43/2009 Controparte_4
che ha condannato l'opponente al pagamento in favore della Parte_1
della minor somma di euro 65.018,32 oltre interessi al soddisfo;
[...]
2)procedimento di appello (n. 154/2009 R.G. App. - Corte di Appello di
Caltanissetta - sent. n. 221/2016) proposto dalla avverso la CP_4
sentenza 43/2009 del Trib. di Nicosia, che ha confermato la sentenza di primo grado con compensazione delle spese;
3)procedimento civile (n.
22602/2007 R.G.) promosso dalla dinnanzi al Parte_2
Tribunale di Milano nei confronti della Controparte_5
definito con sentenza n. 15276/2009 che ha dichiarato
[...]
l'incompetenza territoriale con condanna alle spese di lite liquidate in euro
4.050,00 oltre accessori di legge.
Il Gentile si rivolgeva pertanto al Tribunale di Enna chiedendo ed ottenendo Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 447/2017 RG nel proc. 862/2017 ingiungendo alla il pagamento della Parte_1
somma di € 15.275,77 oltre interessi come determinati in domanda e spese di procedura pari ad € 145, 50, € 540,00 compenso avvocato oltre iva e rimborso spese generali. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la eccepiva la prescrizione dei crediti vantati, Parte_1
pag. 4/19 l'avvenuto pagamento delle prestazioni rese così come convenuto verbalmente tra le parti legate da rapporto di fiducie e amicizia;
l'illegittimità delle somme richieste relativamente ai giudizi 338/2006 e
22607/2017 perché non corredate di parcelle vistate dal relativo COA;
l'illegittimità dell'atto di precetto anche per mancata sottoscrizione dello stesso. In via riconvenzionale proponeva domanda di risarcimento danni, chiedendo al Tribunale accertarsi la grave negligenza in cui era incorso il difensore per non avere proposto domanda revocatoria in via principale nei confronti del debitore, che nelle more distraeva i beni rendendo inutile ogni azione volta al recupero del credito;
tant'è che la revocatoria proposta in via riconvenzionale veniva dichiarata inammissibile nel giudizio di opposizione trattandosi di domanda nuova.
Si costituiva in giudizio l'avv. che contestava i motivi di Controparte_3
opposizione, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto con condanna alle spese dell'opponente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Con sentenza n. 208/2022, pubblicata in data 23/03/2022, il Tribunale di
Enna, definitivamente pronunciando nel giudizio avente n. 1764/2017 RG, revocava il decreto ingiuntivo opposto;
rigettava la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente; condannava Parte_1
quale titolare della ditta individuale OC ED al pagamento in favore di e eredi di della somma di € Controparte_1 CP_2 Persona_1
10.192,41 oltre interessi dalla data del dovuto al soddisfo. Compensava integralmente le spese processuali.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza di titolare della ditta Parte_3
pag. 5/19 individuale OC ED Occhipinti, ha proposto appello, chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “..Nel Merito:
1. Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 208/2022 emessa dal Tribunale di Enna Dott. DA LD, nell'ambito del proc. n. 1764/2017, pubblicata in data 23/03/2022, accogliere i motivi di appello per la riforma dei capi della sentenza specificamente indicati;
2.
Dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme di cui ai giudizi n.
338/06 e n. 22602/07 e conseguentemente decurtando dalla somma ingiunta l'importo di euro 10.948,14 e conseguentemente revocare, annullare o con qualsiasi altra formula rendere comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 447/2017 opposto in primo grado ed il pedissequo atto di precetto;
3. Dichiarare la rinnovazione degli atti e la rimessione in termini con ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado chieste nei termini di legge e reiterate in sede conclusionale;
4.Accogliere la domanda riconvenzionale e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. per la condotta professionale Controparte_3
tenuta e per l'effetto condannare il professionista e per lui gli eredi costituiti in giudizio al risarcimento del danno per il mancato recupero del credito nella misura di Euro 65.018,32, ovvero dell'eventuale maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e congrua dalla Corte di Appello di
Caltanissetta all'esito del giudizio di secondo grado.
5.Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario….”
Si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale e n.q di eredi di Controparte_1 Controparte_2
, chiedendo nelle conclusioni dell'atto : “… rigettare, o Controparte_3
pag. 6/19 con qualsiasi altra formula mortificare l'atto di appello per cui è giudizio in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
-per l'appello incidentale, riformare la parte impugnata della sentenza così come indicata e per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare che nessuna prescrizione è intervenuta con riguardo ai crediti spettanti agli appellanti incidentali, n.q. di eredi dell'avv. . Controparte_3
Conseguentemente accertare che l'entità del credito spettante agli stessi
è pari a € 15.275,77, oltre interessi come per legge e, quindi, condannarne al pagamento l'appellante. -Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio….” .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza per non avere il giudice di prime cure accolto la eccezione preliminare di prescrizione dei crediti professionali vantati nel giudizio monitorio.
Deduce l'appellante che il DI 447/2017 reso dal Tribunale di Enna, e opposto, è da ritenersi erroneo ed indebito e come tale revocato in toto, dal momento che le somme ingiunte a titolo di compensi professionali dell'avv. riguardano compensi per i quali sarebbe già maturata la CP_3
prescrizione presuntiva triennale ex art 2956 comma 2 cc.
Nel caso di specie a dire dell'appellante la richiesta dei compensi per i giudizi 338/2006 del Tribunale di Nicosia e n. 22602/2007 del Tribunale
Milano conclusi rispettivamente in data 14/03/2009 il primo e 30/12/2008 il secondo, sono prescritte, avendo il difensore dovuto richiederle a conclusione di ciascun giudizio, termine di conclusione dell'incarico; né avrebbe dimostrato l'avvenuta interruzione del termine prescrizionale né
pag. 7/19 che la avesse riconosciuto di non avere estinto la propria Parte_1
obbligazione. Continua l'appellante che il primo decidente erroneamente pronunciandosi ha ritenuto che la prescrizione doveva applicarsi solo per i compensi relativi al giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Milano e non anche a quello di Nicosia nella erronea considerazione che essendo stato promosso l'appello, questo per ciò solo avrebbe implicato la prosecuzione dell'affare di cui l'avv. era stato incaricato dal cliente giudizio di CP_3
appello conclusosi nel 2016.
La censura è infondata.
Osserva la Corte che la Suprema Corte (sentenza 27613/2023, sent.
21008/2019, etc), ha statuito che la prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso maturato per l'attività professionale svolta in favore di un cliente, decorre dal momento dell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento venne conferito l'incarico che nel caso di specie e precisamente nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, coincide con la pubblicazione della sentenza di appello non impugnabile che definisce il giudizio (Cass 12326/2001). In quanto il contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai fini del decorso della prescrizione, deve considerarsi unico, benchè il suo compimento si articoli in una pluralità di prestazioni. L'unicità della prestazione fa sì che il termine di prescrizione triennale, relativo al diritto al compenso, decorra dal giorno in cui è stato espletato l'incarico, e non dal compimento di ogni singola operazione professionale rientrante nel contratto (Cass. Ord.
22868/2014). Infatti è dal momento che è stata eseguita l'ultima prestazione ex art 2957 cc comma 2, individuata con l'espletamento del pag. 8/19 contratto di patrocinio, regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale e non al rilascio della procura ad litem che è finalizzata solo a consentire la rappresentanza processuale della parte che inizia a decorre il termine prescrizionale.
Nel caso di specie il primo giudizio, si concluse con sentenza il 14/03/2009
(Trib. Nicosia n. 338/2006) e continuò in appello RG 154/2009 e venne definito con sentenza n. 221/2016, nell'anno 2016. Il decreto ingiuntivo venne proposto dal legale della depositato il 19/11/2017 (DI Parte_1
447/2017 RG provvis. Esec.), per cui il credito del non si era ancora CP_3
prescritto. Il giudice di prime cure infatti ha ritenuto prescritto solo il giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Milano, conclusosi nel 2008
(deposito sentenza 30/12/2008); in quanto per questo giudizio si era concluso il rapporto professionale, ed il relativo credito al momento in cui
è stato proposto il decreto ingiuntivo per i compensi non versati si era già prescritto da ben 6 anni.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per erronea interpretazione ed applicazione degli artt 2721 e 2726 cc-
Mancata ammissione delle istanze istruttorie del giudice di primo grado –
Insufficiente ed inadeguata motivazione – violazione degli artt 24 e 111
Cost e dell'art 115 cpc.
Deduce l'appellante che tra la stessa e l'avv. , stante rapporti di CP_3
amicizia, vi era un preciso accordo in base al quale lo stesso si sarebbe offerto per eseguire delle pratiche di recupero credito di € 104.018,33 vantato dalla nei confronti della società previa Parte_1 CP_4
corresponsione delle spese vive e dell'onorario convenuto in € 3.500,00,
pag. 9/19 puntualmente a dire dell'appellante corrisposti, e che al netto delle somme corrisposte gli sarebbe spettata una percentuale sulle somme recuperate.
Sul punto continua l'appellante il primo giudice avrebbe accertato nei confronti del un pagamento di € 2.000,00 come confermato dal CP_3
medesimo difensore non provando il pagamento della ulteriore somma di
€ 1.500,00. Per l'appellante nel giudizio di prime cure in relazione alla natura delle parti e dei rapporti intercorrenti tra le stesse era indispensabile la ammissione dei mezzi istruttori avanzato dalla Parte_1
al fine di dimostrare il puntuale pagamento di quanto concordato in mancanza di accordo scritto. Per cui l'appellante eccepisce il vizio di motivazione della sentenza impugnata per omessa ammissione della prova testimoniale e delle ulteriori istanze istruttorie avanzate in primo grado dalla appellante medesima, in quanto ciò avrebbe determinato un erroneo convincimento del giudice di prime cure su un punto decisivo della controversia, chiede pertanto la rimessione in termini per l'esercizio della attività istruttoria che non ha potuto svolgere in primo grado.
La censura è infondata.
Osserva la Corte che il Giudice di prime cure con ordinanza del
24/11/2019, ritenne inammissibili i due primi capitoli della prova per testi articolata dalla nelle proprie memorie 183 cpc e il terzo non Parte_1
ammesso poiché contenente circostanze non contestate. La inammissibilità della chiesta prova per testi riguarda infatti la circostanza del pagamento di € 1.500,00 dalla al . Parte_1 CP_3
pag. 10/19 L'art 2721 cc impone un limite di valore alle prove testimoniali in merito alla conclusione di accordi estendendola anche ai pagamenti. Recita l'art
2721 cc “La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58. Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto delle qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”. Il capoverso dell'articolo in esame attribuisce alla autorità giudiziaria il potere di consentire la prova oltre il limite anzidetto tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza
(Cass 21411/2022). Per di più in tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 cod. civ., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità (Cass ordinanza n. 8181 del 14/03/2022). Esercizio di un potere discrezionale il cui esercizio o mancato esercizio è insindacabile in sede di legittimità.
Va notato, peraltro, che nelle note di udienza datate 23/11/2021, la precisava le proprie conclusioni senza reiterare le richieste Parte_1
istruttorie formulate nelle note 183, 2° termine cpc, e dal primo Giudice rigettate. Come da costante principio giurisprudenziale, è onere della parte che si sia vista rigettare le proprie richieste istruttorie quello di riproporle in sede di precisazione delle conclusioni;
in difetto, si intendono rinunciate (v. fra le tante, Cass. Sez. III , n. 16886/16).
Di qui l'infondatezza del motivo.
pag. 11/19 Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per: violazione e falsa applicazione delle norme sulla responsabilità professionale per condotta commissiva ed omissiva. Omessa ed insufficiente valutazione del nesso eziologico tra danno e condotta.
Sussistenza della prova del danno. Fondatezza della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. L'appellante, ribadisce in sede di gravame, la responsabilità professionale dell'avv. il quale, a CP_3
causa di una condotta professionale erronea e negligente nell'esecuzione del mandato conferitogli dall'appellante, ha procurato un danno direttamente ed eziologicamente legato all'errore commesso dallo stesso nella fase di recupero del credito vantato dalla sig.ra La Parte_1
responsabilità professionale del difensore, a dire dell'appellante, sarebbe collegata alla consapevolezza e conoscenza che lo stesso aveva di alcuni atti di alienazione posti in essere dal socio accomandatario della
[...]
e volti a privare sè stesso e la società di beni aggredibili. Per cui, CP_4
l'appellante contesta che lo stesso legale, anziché promuovere un'autonoma azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e procedere alla contestuale trascrizione della stessa sugli immobili, ha ritenuto più opportuno costituirsi nel giudizio promosso dalla dinnanzi al CP_4
Tribunale di Nicosia (r.g. 338/06), per difendere la fondatezza dell'ingiunzione e in quella sede, irritualmente ed erroneamente, ha promosso una domanda riconvenzionale di revocatoria che è stata puntualmente rigettata (sentenza n. 43/2009 Trib. Nicosia), in quanto dichiarata inammissibile perché proposta in via riconvenzionale dalla parte opposta (nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo).
pag. 12/19 Continua l'appellante che tale errore sarebbe stato reiterato anche in appello, chiedendo in sede di gravame promosso dalla con CP_4
appello incidentale la riforma del capo della sentenza n.43/2006, che aveva rigettato la domanda revocatoria. Domanda poi anche in appello rigettata con conseguente condanna alle spese di lite della Tali Parte_1
errori, continua l'appellante, avrebbero compromesso in modo definitivo la possibilità della di vedere soddisfatto il proprio credito in Parte_1
quanto, nelle more dei citati giudizi, la società e il socio Controparte_4
accomandatario , hanno provveduto a spogliarsi di tutti i loro CP_6
beni rendendosi impossidenti, ponendo la società in liquidazione e annullando qualsiasi garanzia patrimoniale;
errori commessi dal difensore accertati in seno ai due giudizi (Tribunale Nicosia e Corte Appello
Caltanissetta) e acclarato dalle due sentenze. Pertanto avrebbe per l'appellante errato il primo decidente a rigettare la domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno da responsabilità professionale avanzata dalla Parte_1
La censura è infondata.
Osserva la Corte che la responsabilità professionale dell'avvocato, di natura contrattuale, si fonda sulla violazione dei doveri di diligenza previsti dagli artt. 1176 e 1218 c.c., commisurati alla natura dell'attività svolta.
L'obbligazione dell'avvocato è una obbligazione di mezzi e non di risultato:
l'inadempimento pertanto rileva se il professionista non osserva la diligenza professionale media esigibile e tale inosservanza sia causa del danno lamentato dal cliente. Tuttavia, la semplice commissione di un errore non comporta automaticamente responsabilità risarcitoria: occorre pag. 13/19 la prova rigorosa che, senza tale errore, il cliente avrebbe conseguito un risultato a lui favorevole secondo criteri probabilistici ("più probabile che non").
L'appellante imputa al difensore la scelta di proporre la revocatoria in via riconvenzionale, invece che attraverso una autonoma azione ex art. 2901
c.c., contestando che tale condotta abbia compromesso il recupero del credito. Va ricordato che, in giurisprudenza, la revocatoria ex art. 2901 c.c.
è soggetta a specifici presupposti sostanziali e formali. Se proposta impropriamente in via riconvenzionale in un giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, può essere dichiarata inammissibile, come nella fattispecie. Tuttavia, la responsabilità professionale non può prescindere dalla verifica del nesso causale fra la condotta (scelta processuale) e l'evento dannoso (impossibilità di recupero del credito). Se non risulta che l'esperimento dell'azione revocatoria autonoma, avrebbe con ragionevole probabilità condotto a un recupero effettivo, ad esempio perché i beni erano già oggetto di ulteriori atti dispositivi, ovvero assoggettati a procedure concorsuali o altre misure, manca il presupposto risarcitorio.
Peraltro l'onere della prova del danno e del nesso eziologico gravava sull'attore. Non basta infatti dimostrare l'esistenza dell'errore, ma occorre provare il collegamento causale diretto fra la condotta omissiva/erronea e il danno subito, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza ("più probabile che non"). Diversamente, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Se nelle motivazioni delle sentenze di merito si ravvisa che la perdita del credito deriva anche da ulteriori cause (condotte degli obbligati,
pag. 14/19 compimento di atti a prescindere dall'azione del difensore, intervenuta liquidazione della società debitrice), ciò interrompe la catena causale imputabile esclusivamente alla condotta del legale. Secondo consolidato indirizzo, la domanda di risarcimento dei danni da responsabilità professionale dell'avvocato deve essere rigettata ove non sia fornita la prova rigorosa sia dell'errore sia della sua incidenza causale preponderante sul danno lamentato. Nel caso concreto, non risulta sufficientemente provato che una diversa scelta processuale avrebbe con certezza o ragionevole probabilità portato a un risultato migliore ai fini del recupero del credito;
Dal combinato disposto delle norme citate, unitamente all'art. 2903 c.c., che fissa in cinque anni il termine prescrizionale dell'azione revocatoria ordinaria, si ricava che nel caso di specie la sig.ra avrebbe ben Parte_1
potuto esperire l'azione revocatoria ordinaria contro gli atti di disposizione patrimoniale posti in essere dalla in danno Controparte_4
delle proprie ragioni creditorie, fino alla data del 27 marzo 2022, posto che il passaggio in giudicato della sentenza resa dalla Corte di Appello di
Caltanissetta, sentenza n. 221/2016 el. sent., deposita in data 27.09.2016,
è avvenuto il 27.03.2017. Nessuna negligenza professionale e nessun danno, dunque, sono ravvisabili nella fattispecie concreta, per cui la sentenza che rigetta le richieste risarcitorie merita la conferma.
§§§§§§§§§§
I germani nq. di eredi di propongono appello CP_3 Controparte_3
incidentale, censurando la sentenza per omessa pronuncia sulla eccezione della insussistenza dei presupposti della applicabilità della prescrizione pag. 15/19 presuntiva;
omessa valutazione dell'ammissione del mancato pagamento integrale del credito;
violazione degli artt 2956 e ss cc. Deduce l'appellante che la contestando il quantum del credito, ed ammettendo di Parte_1
avere corrisposto solo una parte delle somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto, avrebbe ammesso di non avere estinto l'obbligazione, dovendosi così ritenere superata la presunzione di cui all'art 2956 , secondo comma, cc., nella parte in cui la stessa accoglie la eccezione di prescrizione con riferimento al Giudizio svolto davanti al Tribunale di
Milano in quanto il procedimento si è concluso con la sentenza depositata il 30/12/2008.
Deduce l'appellante che la sentenza, dunque, che ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione concernente le differenze tra i due istituti della prescrizione ordinaria e presuntiva, nonché sul comprovato superamento, per stessa ammissione della debitrice, della presunzione dell'avvenuto pagamento (che deve essere integrale per poter estinguere l'obbligazione), sarebbe errata e meriterebbe di essere riformata nella parte in cui dichiara l'intervenuta prescrizione dei compensi professionali riferiti al giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Milano nr. 22602/2007
r.g.a.c. definito con sentenza nr 15276/2008 .
La censura è infondata .
Osserva la Corte che la censura relativa all'omessa pronuncia sulla sussistenza dei presupposti della prescrizione presuntiva per i crediti professionali di cui alla causa proposta davanti al Tribunale di Milano, non coglie nel segno, poiché la sentenza di prime cure ha fatto corretta applicazione degli artt. 2956 e ss. c.c. sulla base della documentazione e pag. 16/19 delle difese di parte. La prescrizione presuntiva, come è noto, opera proprio nei casi in cui sia decorso il termine previsto dalla legge e la parte obbligata abbia opposto l'inerzia creditizia;
la nell'atto di Parte_1
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non riconosce che il debito è stato parzialmente pagato, ma deduce di avere corrisposto tutte le somme concordate, per cui la somma portata dal decreto ingiuntivo non è dovuta. La stessa testualmente a pag 6., dopo avere dedotto che tra le parti stante il rapporto di amicizia le stesse avevano concordato il pagamento della complessiva somma di € 3.500,00 (2000,00 riconosciute dal professionista nel decreto ingiuntivo e 1.500,00 pagate in contanti), dice testualmente: “Ma in realtà tale complessiva somma non è dovuta atteso l'integrale pagamento degli onorari relativi alle cause 338/06 e n.
22602/07 in quanto per tali giudizi gli onorari sono già stati corrisposti e, comunque, le pretese sono ormai irrimediabilmente prescritte…”. Nessun riconoscimento nemmeno parziale dell'esistenza del credito (o del solo residuo) è stato mai effettuato da parte della debitrice La Parte_1
eventuale presunzione di pagamento ex art 2956 cc, può dirsi superata e vinta, con una ammissione di mancato pagamento integrale chiara, specifica e non equivoca, che qui manca invece totalmente.
Inoltre, la sentenza non ha per nulla confuso i piani della prescrizione ordinaria e presuntiva, avendo rilevato che, decorsi i termini prescrizionali brevi ex art. 2956 c.c. (tre anni per le prestazioni di avvocati e professionisti), la presunzione di pagamento opera fino a prova contraria.
La contestazione della debitrice sul quantum, non equivale a riconoscimento dell'esistenza del credito residuo tale da elidere la presunzione, soprattutto in assenza di precisione e determinazione della pag. 17/19 eventuale quota non adempiuta. La sentenza di primo grado ha infatti correttamente dichiarato prescritti i compensi professionali previsti nel giudizio n. 22602/2007, definito con sentenza n. 15276/2008, rilevando che il procedimento, che si è concluso il 30.12.2008, ed il decreto ingiuntivo notificato il 20/11/2017 (a distanza di ben 9 anni), non osta all'applicazione del termine triennale previsto dal codice civile, a nulla rilevando eventuali generiche contestazioni o ammissioni parziali da parte della debitrice, che comunque non si riscontrano in atti, e che non costituiscono pertanto riconoscimento valido ex art. 2957 c.c.
L'appello principale e quello incidentale vanno pertanto rigettati.
Spese compensate date le reciproche soccombenze.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte della parte appellante principale e dell'appellante in via incidentale dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.
208/2022 emessa dal Tribunale di Enna.
Compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte della parte appellante pag. 18/19 principale e di quella incidentale dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Caltanissetta, Camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott.Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Caltanissetta
Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 153/2022 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 30.01.2025 e promossa in questo grado
DA
, nata a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1
già titolare della ditta individuale “OC ED Di Santa Occhipinti,
[...]
PI , elett.te dom.ta in Nicosia, Via Giardinetto, 1, presso lo P.IVA_1
studio dell'avv. Maria Lo Votrico, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
CONTRO , nato a [...] il [...], CF Controparte_1 C.F._2
, e , nata a [...] il [...], Cf
[...] Controparte_2 [...]
, entrambi elettivamente domiciliati in Agira, Via Volturno, 7, C.F._3
presso lo studio dell'avv. Giuseppe Troina, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.
APPELLATA
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”…- Accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 208/2022 emessa dal Tribunale di Enna Dott.
DA LD, nell'ambito del proc. n. 1764/2017, pubblicata in data
23/03/2022, accogliere i motivi di appello per la riforma dei capi della sentenza specificamente indicati;
-Dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme di cui ai giudizi n. 338/06 e n. 22602/07 e conseguentemente decurtando dalla somma ingiunta l'importo di euro 10.948,14 e conseguentemente revocare, annullare o con qualsiasi altra formula rendere comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 447/2017 opposto in primo grado ed il pedissequo atto di precetto;
-Dichiarare la rinnovazione degli atti e la rimessione in termini con ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado chieste nei termini di legge e reiterate in sede conclusionale;
-Accogliere la domanda riconvenzionale e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. per la Controparte_3
condotta professionale tenuta e per l'effetto condannare il professionista pag. 2/19 e per lui gli eredi costituiti in giudizio al risarcimento del danno per il mancato recupero del credito nella misura di Euro 65.018,32, ovvero dell'eventuale maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e congrua dalla Corte di Appello di Caltanissetta all'esito del giudizio di secondo grado. -Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario. . .. …”.
Per parte appellata: “ ...Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta, rejectis adversis: -rigettare l'appello principale proposto dalla sig.ra
[...]
in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti negli Parte_1
atti difensivi;
-in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza n. 208/2022 del Tribunale di Enna nella parte in cui ha dichiarato prescritti i compensi relativi al giudizio n. 22602/2007 svoltosi innanzi al
Tribunale di Milano e, per l'effetto, condannare l'appellante principale al pagamento in favore degli appellati della somma complessiva di €
15.275,77, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
-con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex artt. 615 e 617
c.p.c., ritualmente notificato, la sig.ra , nella qualità di Parte_1
titolare della ditta individuale OC ED (P. VA ), P.IVA_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Enna, l'Avv. CP_3
per opporsi al decreto ingiuntivo n. 447/2017 del 18.10.2017, reso
[...]
nel giudizio n. 862/2017 R.G. del Tribunale di Enna, ed avverso il pedissequo atto di precetto, con cui era stato intimato alla stessa opponente,
pag. 3/19 il pagamento della somma complessiva di Euro 15.275,77. Il pagamento di tale somma veniva richiesta dall'Avv. per compensi Controparte_3
professionali maturati e asseritamente non corrisposti dall'odierna appellante, in relazione a tre giudizi in cui lo stesso difensore aveva prestato assistenza per il recupero dei crediti vantati dalla sig.ra Parte_1
nei confronti della società “ e segnatamente: Controparte_4
1)procedimento (n. 338/2006 RG Trib. Nicosia) di opposizione al d. i. promosso dalla società definito con sentenza n. 43/2009 Controparte_4
che ha condannato l'opponente al pagamento in favore della Parte_1
della minor somma di euro 65.018,32 oltre interessi al soddisfo;
[...]
2)procedimento di appello (n. 154/2009 R.G. App. - Corte di Appello di
Caltanissetta - sent. n. 221/2016) proposto dalla avverso la CP_4
sentenza 43/2009 del Trib. di Nicosia, che ha confermato la sentenza di primo grado con compensazione delle spese;
3)procedimento civile (n.
22602/2007 R.G.) promosso dalla dinnanzi al Parte_2
Tribunale di Milano nei confronti della Controparte_5
definito con sentenza n. 15276/2009 che ha dichiarato
[...]
l'incompetenza territoriale con condanna alle spese di lite liquidate in euro
4.050,00 oltre accessori di legge.
Il Gentile si rivolgeva pertanto al Tribunale di Enna chiedendo ed ottenendo Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 447/2017 RG nel proc. 862/2017 ingiungendo alla il pagamento della Parte_1
somma di € 15.275,77 oltre interessi come determinati in domanda e spese di procedura pari ad € 145, 50, € 540,00 compenso avvocato oltre iva e rimborso spese generali. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la eccepiva la prescrizione dei crediti vantati, Parte_1
pag. 4/19 l'avvenuto pagamento delle prestazioni rese così come convenuto verbalmente tra le parti legate da rapporto di fiducie e amicizia;
l'illegittimità delle somme richieste relativamente ai giudizi 338/2006 e
22607/2017 perché non corredate di parcelle vistate dal relativo COA;
l'illegittimità dell'atto di precetto anche per mancata sottoscrizione dello stesso. In via riconvenzionale proponeva domanda di risarcimento danni, chiedendo al Tribunale accertarsi la grave negligenza in cui era incorso il difensore per non avere proposto domanda revocatoria in via principale nei confronti del debitore, che nelle more distraeva i beni rendendo inutile ogni azione volta al recupero del credito;
tant'è che la revocatoria proposta in via riconvenzionale veniva dichiarata inammissibile nel giudizio di opposizione trattandosi di domanda nuova.
Si costituiva in giudizio l'avv. che contestava i motivi di Controparte_3
opposizione, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto con condanna alle spese dell'opponente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Con sentenza n. 208/2022, pubblicata in data 23/03/2022, il Tribunale di
Enna, definitivamente pronunciando nel giudizio avente n. 1764/2017 RG, revocava il decreto ingiuntivo opposto;
rigettava la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente; condannava Parte_1
quale titolare della ditta individuale OC ED al pagamento in favore di e eredi di della somma di € Controparte_1 CP_2 Persona_1
10.192,41 oltre interessi dalla data del dovuto al soddisfo. Compensava integralmente le spese processuali.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza di titolare della ditta Parte_3
pag. 5/19 individuale OC ED Occhipinti, ha proposto appello, chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “..Nel Merito:
1. Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 208/2022 emessa dal Tribunale di Enna Dott. DA LD, nell'ambito del proc. n. 1764/2017, pubblicata in data 23/03/2022, accogliere i motivi di appello per la riforma dei capi della sentenza specificamente indicati;
2.
Dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme di cui ai giudizi n.
338/06 e n. 22602/07 e conseguentemente decurtando dalla somma ingiunta l'importo di euro 10.948,14 e conseguentemente revocare, annullare o con qualsiasi altra formula rendere comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 447/2017 opposto in primo grado ed il pedissequo atto di precetto;
3. Dichiarare la rinnovazione degli atti e la rimessione in termini con ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado chieste nei termini di legge e reiterate in sede conclusionale;
4.Accogliere la domanda riconvenzionale e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. per la condotta professionale Controparte_3
tenuta e per l'effetto condannare il professionista e per lui gli eredi costituiti in giudizio al risarcimento del danno per il mancato recupero del credito nella misura di Euro 65.018,32, ovvero dell'eventuale maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e congrua dalla Corte di Appello di
Caltanissetta all'esito del giudizio di secondo grado.
5.Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario….”
Si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale e n.q di eredi di Controparte_1 Controparte_2
, chiedendo nelle conclusioni dell'atto : “… rigettare, o Controparte_3
pag. 6/19 con qualsiasi altra formula mortificare l'atto di appello per cui è giudizio in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
-per l'appello incidentale, riformare la parte impugnata della sentenza così come indicata e per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare che nessuna prescrizione è intervenuta con riguardo ai crediti spettanti agli appellanti incidentali, n.q. di eredi dell'avv. . Controparte_3
Conseguentemente accertare che l'entità del credito spettante agli stessi
è pari a € 15.275,77, oltre interessi come per legge e, quindi, condannarne al pagamento l'appellante. -Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio….” .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza per non avere il giudice di prime cure accolto la eccezione preliminare di prescrizione dei crediti professionali vantati nel giudizio monitorio.
Deduce l'appellante che il DI 447/2017 reso dal Tribunale di Enna, e opposto, è da ritenersi erroneo ed indebito e come tale revocato in toto, dal momento che le somme ingiunte a titolo di compensi professionali dell'avv. riguardano compensi per i quali sarebbe già maturata la CP_3
prescrizione presuntiva triennale ex art 2956 comma 2 cc.
Nel caso di specie a dire dell'appellante la richiesta dei compensi per i giudizi 338/2006 del Tribunale di Nicosia e n. 22602/2007 del Tribunale
Milano conclusi rispettivamente in data 14/03/2009 il primo e 30/12/2008 il secondo, sono prescritte, avendo il difensore dovuto richiederle a conclusione di ciascun giudizio, termine di conclusione dell'incarico; né avrebbe dimostrato l'avvenuta interruzione del termine prescrizionale né
pag. 7/19 che la avesse riconosciuto di non avere estinto la propria Parte_1
obbligazione. Continua l'appellante che il primo decidente erroneamente pronunciandosi ha ritenuto che la prescrizione doveva applicarsi solo per i compensi relativi al giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Milano e non anche a quello di Nicosia nella erronea considerazione che essendo stato promosso l'appello, questo per ciò solo avrebbe implicato la prosecuzione dell'affare di cui l'avv. era stato incaricato dal cliente giudizio di CP_3
appello conclusosi nel 2016.
La censura è infondata.
Osserva la Corte che la Suprema Corte (sentenza 27613/2023, sent.
21008/2019, etc), ha statuito che la prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso maturato per l'attività professionale svolta in favore di un cliente, decorre dal momento dell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento venne conferito l'incarico che nel caso di specie e precisamente nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, coincide con la pubblicazione della sentenza di appello non impugnabile che definisce il giudizio (Cass 12326/2001). In quanto il contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai fini del decorso della prescrizione, deve considerarsi unico, benchè il suo compimento si articoli in una pluralità di prestazioni. L'unicità della prestazione fa sì che il termine di prescrizione triennale, relativo al diritto al compenso, decorra dal giorno in cui è stato espletato l'incarico, e non dal compimento di ogni singola operazione professionale rientrante nel contratto (Cass. Ord.
22868/2014). Infatti è dal momento che è stata eseguita l'ultima prestazione ex art 2957 cc comma 2, individuata con l'espletamento del pag. 8/19 contratto di patrocinio, regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale e non al rilascio della procura ad litem che è finalizzata solo a consentire la rappresentanza processuale della parte che inizia a decorre il termine prescrizionale.
Nel caso di specie il primo giudizio, si concluse con sentenza il 14/03/2009
(Trib. Nicosia n. 338/2006) e continuò in appello RG 154/2009 e venne definito con sentenza n. 221/2016, nell'anno 2016. Il decreto ingiuntivo venne proposto dal legale della depositato il 19/11/2017 (DI Parte_1
447/2017 RG provvis. Esec.), per cui il credito del non si era ancora CP_3
prescritto. Il giudice di prime cure infatti ha ritenuto prescritto solo il giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Milano, conclusosi nel 2008
(deposito sentenza 30/12/2008); in quanto per questo giudizio si era concluso il rapporto professionale, ed il relativo credito al momento in cui
è stato proposto il decreto ingiuntivo per i compensi non versati si era già prescritto da ben 6 anni.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per erronea interpretazione ed applicazione degli artt 2721 e 2726 cc-
Mancata ammissione delle istanze istruttorie del giudice di primo grado –
Insufficiente ed inadeguata motivazione – violazione degli artt 24 e 111
Cost e dell'art 115 cpc.
Deduce l'appellante che tra la stessa e l'avv. , stante rapporti di CP_3
amicizia, vi era un preciso accordo in base al quale lo stesso si sarebbe offerto per eseguire delle pratiche di recupero credito di € 104.018,33 vantato dalla nei confronti della società previa Parte_1 CP_4
corresponsione delle spese vive e dell'onorario convenuto in € 3.500,00,
pag. 9/19 puntualmente a dire dell'appellante corrisposti, e che al netto delle somme corrisposte gli sarebbe spettata una percentuale sulle somme recuperate.
Sul punto continua l'appellante il primo giudice avrebbe accertato nei confronti del un pagamento di € 2.000,00 come confermato dal CP_3
medesimo difensore non provando il pagamento della ulteriore somma di
€ 1.500,00. Per l'appellante nel giudizio di prime cure in relazione alla natura delle parti e dei rapporti intercorrenti tra le stesse era indispensabile la ammissione dei mezzi istruttori avanzato dalla Parte_1
al fine di dimostrare il puntuale pagamento di quanto concordato in mancanza di accordo scritto. Per cui l'appellante eccepisce il vizio di motivazione della sentenza impugnata per omessa ammissione della prova testimoniale e delle ulteriori istanze istruttorie avanzate in primo grado dalla appellante medesima, in quanto ciò avrebbe determinato un erroneo convincimento del giudice di prime cure su un punto decisivo della controversia, chiede pertanto la rimessione in termini per l'esercizio della attività istruttoria che non ha potuto svolgere in primo grado.
La censura è infondata.
Osserva la Corte che il Giudice di prime cure con ordinanza del
24/11/2019, ritenne inammissibili i due primi capitoli della prova per testi articolata dalla nelle proprie memorie 183 cpc e il terzo non Parte_1
ammesso poiché contenente circostanze non contestate. La inammissibilità della chiesta prova per testi riguarda infatti la circostanza del pagamento di € 1.500,00 dalla al . Parte_1 CP_3
pag. 10/19 L'art 2721 cc impone un limite di valore alle prove testimoniali in merito alla conclusione di accordi estendendola anche ai pagamenti. Recita l'art
2721 cc “La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58. Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto delle qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”. Il capoverso dell'articolo in esame attribuisce alla autorità giudiziaria il potere di consentire la prova oltre il limite anzidetto tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza
(Cass 21411/2022). Per di più in tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 cod. civ., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità (Cass ordinanza n. 8181 del 14/03/2022). Esercizio di un potere discrezionale il cui esercizio o mancato esercizio è insindacabile in sede di legittimità.
Va notato, peraltro, che nelle note di udienza datate 23/11/2021, la precisava le proprie conclusioni senza reiterare le richieste Parte_1
istruttorie formulate nelle note 183, 2° termine cpc, e dal primo Giudice rigettate. Come da costante principio giurisprudenziale, è onere della parte che si sia vista rigettare le proprie richieste istruttorie quello di riproporle in sede di precisazione delle conclusioni;
in difetto, si intendono rinunciate (v. fra le tante, Cass. Sez. III , n. 16886/16).
Di qui l'infondatezza del motivo.
pag. 11/19 Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per: violazione e falsa applicazione delle norme sulla responsabilità professionale per condotta commissiva ed omissiva. Omessa ed insufficiente valutazione del nesso eziologico tra danno e condotta.
Sussistenza della prova del danno. Fondatezza della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. L'appellante, ribadisce in sede di gravame, la responsabilità professionale dell'avv. il quale, a CP_3
causa di una condotta professionale erronea e negligente nell'esecuzione del mandato conferitogli dall'appellante, ha procurato un danno direttamente ed eziologicamente legato all'errore commesso dallo stesso nella fase di recupero del credito vantato dalla sig.ra La Parte_1
responsabilità professionale del difensore, a dire dell'appellante, sarebbe collegata alla consapevolezza e conoscenza che lo stesso aveva di alcuni atti di alienazione posti in essere dal socio accomandatario della
[...]
e volti a privare sè stesso e la società di beni aggredibili. Per cui, CP_4
l'appellante contesta che lo stesso legale, anziché promuovere un'autonoma azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e procedere alla contestuale trascrizione della stessa sugli immobili, ha ritenuto più opportuno costituirsi nel giudizio promosso dalla dinnanzi al CP_4
Tribunale di Nicosia (r.g. 338/06), per difendere la fondatezza dell'ingiunzione e in quella sede, irritualmente ed erroneamente, ha promosso una domanda riconvenzionale di revocatoria che è stata puntualmente rigettata (sentenza n. 43/2009 Trib. Nicosia), in quanto dichiarata inammissibile perché proposta in via riconvenzionale dalla parte opposta (nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo).
pag. 12/19 Continua l'appellante che tale errore sarebbe stato reiterato anche in appello, chiedendo in sede di gravame promosso dalla con CP_4
appello incidentale la riforma del capo della sentenza n.43/2006, che aveva rigettato la domanda revocatoria. Domanda poi anche in appello rigettata con conseguente condanna alle spese di lite della Tali Parte_1
errori, continua l'appellante, avrebbero compromesso in modo definitivo la possibilità della di vedere soddisfatto il proprio credito in Parte_1
quanto, nelle more dei citati giudizi, la società e il socio Controparte_4
accomandatario , hanno provveduto a spogliarsi di tutti i loro CP_6
beni rendendosi impossidenti, ponendo la società in liquidazione e annullando qualsiasi garanzia patrimoniale;
errori commessi dal difensore accertati in seno ai due giudizi (Tribunale Nicosia e Corte Appello
Caltanissetta) e acclarato dalle due sentenze. Pertanto avrebbe per l'appellante errato il primo decidente a rigettare la domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno da responsabilità professionale avanzata dalla Parte_1
La censura è infondata.
Osserva la Corte che la responsabilità professionale dell'avvocato, di natura contrattuale, si fonda sulla violazione dei doveri di diligenza previsti dagli artt. 1176 e 1218 c.c., commisurati alla natura dell'attività svolta.
L'obbligazione dell'avvocato è una obbligazione di mezzi e non di risultato:
l'inadempimento pertanto rileva se il professionista non osserva la diligenza professionale media esigibile e tale inosservanza sia causa del danno lamentato dal cliente. Tuttavia, la semplice commissione di un errore non comporta automaticamente responsabilità risarcitoria: occorre pag. 13/19 la prova rigorosa che, senza tale errore, il cliente avrebbe conseguito un risultato a lui favorevole secondo criteri probabilistici ("più probabile che non").
L'appellante imputa al difensore la scelta di proporre la revocatoria in via riconvenzionale, invece che attraverso una autonoma azione ex art. 2901
c.c., contestando che tale condotta abbia compromesso il recupero del credito. Va ricordato che, in giurisprudenza, la revocatoria ex art. 2901 c.c.
è soggetta a specifici presupposti sostanziali e formali. Se proposta impropriamente in via riconvenzionale in un giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, può essere dichiarata inammissibile, come nella fattispecie. Tuttavia, la responsabilità professionale non può prescindere dalla verifica del nesso causale fra la condotta (scelta processuale) e l'evento dannoso (impossibilità di recupero del credito). Se non risulta che l'esperimento dell'azione revocatoria autonoma, avrebbe con ragionevole probabilità condotto a un recupero effettivo, ad esempio perché i beni erano già oggetto di ulteriori atti dispositivi, ovvero assoggettati a procedure concorsuali o altre misure, manca il presupposto risarcitorio.
Peraltro l'onere della prova del danno e del nesso eziologico gravava sull'attore. Non basta infatti dimostrare l'esistenza dell'errore, ma occorre provare il collegamento causale diretto fra la condotta omissiva/erronea e il danno subito, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza ("più probabile che non"). Diversamente, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Se nelle motivazioni delle sentenze di merito si ravvisa che la perdita del credito deriva anche da ulteriori cause (condotte degli obbligati,
pag. 14/19 compimento di atti a prescindere dall'azione del difensore, intervenuta liquidazione della società debitrice), ciò interrompe la catena causale imputabile esclusivamente alla condotta del legale. Secondo consolidato indirizzo, la domanda di risarcimento dei danni da responsabilità professionale dell'avvocato deve essere rigettata ove non sia fornita la prova rigorosa sia dell'errore sia della sua incidenza causale preponderante sul danno lamentato. Nel caso concreto, non risulta sufficientemente provato che una diversa scelta processuale avrebbe con certezza o ragionevole probabilità portato a un risultato migliore ai fini del recupero del credito;
Dal combinato disposto delle norme citate, unitamente all'art. 2903 c.c., che fissa in cinque anni il termine prescrizionale dell'azione revocatoria ordinaria, si ricava che nel caso di specie la sig.ra avrebbe ben Parte_1
potuto esperire l'azione revocatoria ordinaria contro gli atti di disposizione patrimoniale posti in essere dalla in danno Controparte_4
delle proprie ragioni creditorie, fino alla data del 27 marzo 2022, posto che il passaggio in giudicato della sentenza resa dalla Corte di Appello di
Caltanissetta, sentenza n. 221/2016 el. sent., deposita in data 27.09.2016,
è avvenuto il 27.03.2017. Nessuna negligenza professionale e nessun danno, dunque, sono ravvisabili nella fattispecie concreta, per cui la sentenza che rigetta le richieste risarcitorie merita la conferma.
§§§§§§§§§§
I germani nq. di eredi di propongono appello CP_3 Controparte_3
incidentale, censurando la sentenza per omessa pronuncia sulla eccezione della insussistenza dei presupposti della applicabilità della prescrizione pag. 15/19 presuntiva;
omessa valutazione dell'ammissione del mancato pagamento integrale del credito;
violazione degli artt 2956 e ss cc. Deduce l'appellante che la contestando il quantum del credito, ed ammettendo di Parte_1
avere corrisposto solo una parte delle somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto, avrebbe ammesso di non avere estinto l'obbligazione, dovendosi così ritenere superata la presunzione di cui all'art 2956 , secondo comma, cc., nella parte in cui la stessa accoglie la eccezione di prescrizione con riferimento al Giudizio svolto davanti al Tribunale di
Milano in quanto il procedimento si è concluso con la sentenza depositata il 30/12/2008.
Deduce l'appellante che la sentenza, dunque, che ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione concernente le differenze tra i due istituti della prescrizione ordinaria e presuntiva, nonché sul comprovato superamento, per stessa ammissione della debitrice, della presunzione dell'avvenuto pagamento (che deve essere integrale per poter estinguere l'obbligazione), sarebbe errata e meriterebbe di essere riformata nella parte in cui dichiara l'intervenuta prescrizione dei compensi professionali riferiti al giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Milano nr. 22602/2007
r.g.a.c. definito con sentenza nr 15276/2008 .
La censura è infondata .
Osserva la Corte che la censura relativa all'omessa pronuncia sulla sussistenza dei presupposti della prescrizione presuntiva per i crediti professionali di cui alla causa proposta davanti al Tribunale di Milano, non coglie nel segno, poiché la sentenza di prime cure ha fatto corretta applicazione degli artt. 2956 e ss. c.c. sulla base della documentazione e pag. 16/19 delle difese di parte. La prescrizione presuntiva, come è noto, opera proprio nei casi in cui sia decorso il termine previsto dalla legge e la parte obbligata abbia opposto l'inerzia creditizia;
la nell'atto di Parte_1
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non riconosce che il debito è stato parzialmente pagato, ma deduce di avere corrisposto tutte le somme concordate, per cui la somma portata dal decreto ingiuntivo non è dovuta. La stessa testualmente a pag 6., dopo avere dedotto che tra le parti stante il rapporto di amicizia le stesse avevano concordato il pagamento della complessiva somma di € 3.500,00 (2000,00 riconosciute dal professionista nel decreto ingiuntivo e 1.500,00 pagate in contanti), dice testualmente: “Ma in realtà tale complessiva somma non è dovuta atteso l'integrale pagamento degli onorari relativi alle cause 338/06 e n.
22602/07 in quanto per tali giudizi gli onorari sono già stati corrisposti e, comunque, le pretese sono ormai irrimediabilmente prescritte…”. Nessun riconoscimento nemmeno parziale dell'esistenza del credito (o del solo residuo) è stato mai effettuato da parte della debitrice La Parte_1
eventuale presunzione di pagamento ex art 2956 cc, può dirsi superata e vinta, con una ammissione di mancato pagamento integrale chiara, specifica e non equivoca, che qui manca invece totalmente.
Inoltre, la sentenza non ha per nulla confuso i piani della prescrizione ordinaria e presuntiva, avendo rilevato che, decorsi i termini prescrizionali brevi ex art. 2956 c.c. (tre anni per le prestazioni di avvocati e professionisti), la presunzione di pagamento opera fino a prova contraria.
La contestazione della debitrice sul quantum, non equivale a riconoscimento dell'esistenza del credito residuo tale da elidere la presunzione, soprattutto in assenza di precisione e determinazione della pag. 17/19 eventuale quota non adempiuta. La sentenza di primo grado ha infatti correttamente dichiarato prescritti i compensi professionali previsti nel giudizio n. 22602/2007, definito con sentenza n. 15276/2008, rilevando che il procedimento, che si è concluso il 30.12.2008, ed il decreto ingiuntivo notificato il 20/11/2017 (a distanza di ben 9 anni), non osta all'applicazione del termine triennale previsto dal codice civile, a nulla rilevando eventuali generiche contestazioni o ammissioni parziali da parte della debitrice, che comunque non si riscontrano in atti, e che non costituiscono pertanto riconoscimento valido ex art. 2957 c.c.
L'appello principale e quello incidentale vanno pertanto rigettati.
Spese compensate date le reciproche soccombenze.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte della parte appellante principale e dell'appellante in via incidentale dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.
208/2022 emessa dal Tribunale di Enna.
Compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte della parte appellante pag. 18/19 principale e di quella incidentale dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Caltanissetta, Camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott.Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
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