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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 23/05/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 360/2025 promossa da:
(c.f. ), nata alla Spezia il 29.01.1979 (con l'avv. Gasparini) e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nato alla Spezia il 02.12.1974 (con l'avv. Parte_2 C.F._2
Belloni)
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto in data 24.02.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario (rectius, civile) in Viareggio (LU) in data 07.07.2012 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Follo – SP - all'anno
2012, numero 4, parte II, serie C); di aver scelto quale regime patrimoniale della famiglia quello della Per_ separazione dei beni;
che dall'unione sono nati due figli, (il 27.03.2009) e (il 09.10.2014); Per_2 di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata
(come successivamente integrata).
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale, stanti le notevoli ed insanabili divergenze che hanno deteriorato l'intesa affettiva e la comunione materiale e spirituale proprie del matrimonio, di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale, sita in Follo (SP) Via Villa Bastremoli n. 61, di proprietà esclusiva della
IG.ra , viene assegnata, con tutti i beni che l'arredano, alla madre, che continuerà ad Parte_1 Per_ abitarla unitamente ai figli minori e e a carico della quale sono poste le spese di utenze Per_2
e di ordinaria/straordinaria amministrazione. Per_ 2) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ai genitori, con collocazione Per_2 prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
3) Data la problematicità dei rapporti tra le parti, per recuperare serenità e ristabilire il necessario confronto genitoriale, le parti si obbligano a seguire un percorso di mediazione familiare, della durata di almeno tre mesi, presso la psicoterapeuta familiare Dott.ssa scelta Persona_3 dalla IG.ra e già incaricata dalle parti. Tale percorso sarà, altresì, finalizzato a Parte_1 permettere al padre di realizzare le condizioni per tenere con sé i figli anche a dormire. Già ora, le parti prevedono che, all'esito positivo del percorso di mediazione, il padre, starà con il figlio Per_2 secondo i seguenti termini e modalità:
1^ SETTIMANA Periodo scolastico: mercoledì (prelevandolo dall'uscita della scuola per riaccompagnarlo a casa della madre prima di cena) e dal venerdì (prelevandolo da casa della madre dopo pranzo) alla domenica (riaccompagnandolo a casa della madre prima di cena).
Periodo estivo: mercoledì (prelevandolo da casa della madre alle ore 10,00 per riaccompagnarlo a casa della madre alle ore 23,00) e dal venerdì (prelevandolo da casa della madre alle ore 10,00) alla domenica (riaccompagnandolo a casa della madre alle ore 23,00).
2^ SETTIMANA
Periodo scolastico: lunedì (prelevandolo da casa della madre alle ore 17,30 per riaccompagnarlo a casa della madre alle ore 21,00) e da mercoledì (prelevandolo dall'uscita della scuola) al giorno seguente, con accompagnamento a scuola.
Periodo estivo: lunedì (prelevandolo da casa della madre alle ore 10,00 per riaccompagnarlo a casa della madre alle ore 23,00) e da mercoledì (prelevandolo da casa della madre alle ore 10,00) al giorno seguente, (riaccompagnandolo a casa della madre alle ore 23,00).
Attualmente, finché non terminerà la mediazione familiare o non si realizzerà la condizione prevista al punto 3), il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo i seguenti termini e modalità: Per_2
1^ SETTIMANA
Periodo scolastico: mercoledì (prelevandolo dall'uscita della scuola per riaccompagnarlo a casa della madre alle ore 21,00), venerdì (prelevandolo dall'uscita della scuola per riaccompagnarlo a casa della madre alle ore 23,00) e sabato (prelevandolo da casa della madre alle ore 10,00 per riaccompagnarlo a casa della madre alle ore 23,00.
Periodo estivo: mercoledì (prelevandolo da casa della madre alle ore 10,00 per riaccompagnarlo a casa della madre alle ore 23,00), venerdì (prelevandolo da casa della madre alle ore 10,00 e riaccompagnandolo a casa della madre alle ore 23,00) e sabato (prelevandolo da casa della madre alle ore 10,00 riaccompagnandolo a casa della madre alle ore 23,00).
2^ SETTIMANA
Periodo scolastico: lunedì (prelevandolo da casa della madre alle ore 17,30 per riaccompagnarlo a casa della madre prima di cena), mercoledì (prelevandolo dall'uscita della scuola per riaccompagnarlo a casa della madre alle ore 21,00) e venerdì (prelevandolo dall'uscita della scuola per riaccompagnarlo a casa della madre alle ore 23,00).
Periodo estivo: lunedì, mercoledì e venerdì (prelevandolo da casa della madre alle ore 10,00 per riaccompagnarlo a casa della madre alle ore 23,00). Per_ 4) In merito alla figlia nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della stessa, il padre potrà stare con lei negli stessi termini e modalità in cui terrà con sé o in altri tre Per_2 giorni della settimana da concordare direttamente con lei.
5) Quanto alle vacanze natalizie, i figli staranno con la madre il 24 dicembre di ogni anno. Il 25 dicembre del corrente anno staranno con la madre e il 26 dicembre con il padre;
per gli anni successivi avverrà il contrario e così sarà di anno in anno. Quanto alla domenica di Pasqua e al
Lunedì dell'Angelo varrà il principio dell'alternanza. In merito alle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane non consecutive. I periodi dovranno essere concordati dai genitori entro il 30 giugno di ogni anno. I genitori organizzeranno assieme i compleanni dei figli.
Resta fermo che, anche per tutti i suddetti periodi, il pernottamento dei figli è subordinato al verificarsi della condizione di cui al punto 3). Quando si verificherà tale condizione, ovvero quando i figli pernotteranno dal padre, durante le vacanze di Natale staranno con lui tre giorni consecutivi e durante le vacanze di Pasqua due giorni consecutivi. Tali giorni verranno concordati dai genitori entro il mese precedente. 6) Per il mantenimento ordinario dei figli, il padre si obbliga a versare alla madre, data la maggior collocazione dei figli presso di lei, il contributo mensile complessivo di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), soggetto alla rivalutazione annuale ISTAT di legge, entro il giorno 23 di ogni mese;
inoltre contribuirà al 50% delle spese straordinarie, come previste e regolate nel Protocollo approvato nel dicembre 2018 dal Tribunale della Spezia, che le parti dichiarano di conoscere e obbligarsi a rispettare.
7) L'assegno unico e universale a favore dei figli minori verrà interamente percepito dalla madre.
8) Le parti si obbligano a pagare a metà le rate mensili del finanziamento concesso da _3
(con pagamento di rate mensili di € 301,00), del finanziamento concesso da ES (con pagamento di rate mensili di € 118,90) e del finanziamento concesso da ST (con pagamento di rate mensili di € 245,00), a prescindere dall'intestazione degli stessi;
le rate mensili del mutuo contratto con IT IC (€ 227,00) e quelle trimestrali del finanziamento concesso da CA IL (€ 410,00), invece, continueranno ad essere pagate dalla IG.ra . Parte_1
9) Il IG. da atto di aver ricevuto, in data 17.12.2024, la somma di € 7.879,13, versata Parte_2 dalla IG.ra mediante bonifico istantaneo sul conto corrente bancario intestato al IG. Parte_1
quale compensazione di pregresse spese di bolli auto e rifusione della metà del Parte_2 valore dell'autovettura Rang Rover ad oggi venduta.
10) Con riferimento all'autovettura tipo Mercedes TG FB733CT, intestata (nella misura pari al 50%) al IG. ed attualmente in uso al padre della IG.ra , il IG. Parte_2 Parte_1 Parte_2 stante l'esito positivo del versamento di cui al punto 9), si obbliga, a semplice richiesta della IG.ra e a spese a carico della stessa, a trasferirle l'intestazione della vettura, con rinuncia a Parte_1 qualsiasi pretesa economica. La IG.ra si farà carico del pagamento di contravvenzioni/oneri Pt_1 riferiti all'auto, per il passato e fino al passaggio di proprietà.
10) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla liquidazione di assegno di mantenimento.
11) I ricorrenti dichiarano che, fatto salvo quanto sopra, hanno definito qualsiasi altro rapporto di natura economica e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo e per nessuna ragione in ordine ai rapporti patrimoniali tra essi.
12) Ogni parte provvederà al saldo delle competenze per la propria assistenza e rappresentanza nel presente giudizio.”.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
All'udienza del 07.05.2025, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. In tal sede, le parti hanno altresì precisato: di aver avviato dallo scorso gennaio il percorso di mediazione indicato nelle condizioni, tale percorso essendo ad oggi ancora in essere;
che attualmente per è già attuato il calendario indicato per Per_2 primo al punto 3, su suggerimento dello stesso mediatore.
Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle condizioni della separazione, si omologa l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c. si è ritenuto non necessario procedere all'ascolto dei figli minori delle parti.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e generalizzati come in Parte_1 Parte_2 epigrafe e coniugatisi in Viareggio (LU) in data 07.07.2012 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Follo (SP) all'anno 2012, numero 4, parte II, serie C);
- omologa le condizioni concordate di separazione, come da ultimo precisate e da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 22.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani