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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 22/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1240/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1240/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1 SABRINA BELLOMO e dell'avv. BORRI GIORGIO ( ) C.F._1
Indirizzo Telematico;
giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SABRINA BELLOMO
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANGELA CP_1 P.IVA_2
BARSANTINI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ANGELA BARSANTINI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 20.11.2024, Parte_1
agisce nei confronti di esponendo che in data 24.1.2023 è stata CP_2
sottoposta a ispezione congiunta da parte di Controparte_3
, e al cui esito è stato notificato “verbale unico di
[...] CP_2 CP_1 accertamento” n. 2024-AR-0000097 del 7.3.2024, protocollo n. 3492 del 18.3.2024, con il quale sono state rilevate varie irregolarità tra cui errato inquadramento settoriale della società presso l inadempimento degli CP_1
obblighi assicurativi relativamente a taluni dipendenti Parte_2
impiegati non avrebbero svolto esclusivamente mansioni amministrative, bensì in parte operative;
che con avviso del 23.8.2024 l' ha invitato la società a CP_1
regolarizzare la posizione contributiva versando la somma di € 39.332,43.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_4
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che la ricorrente ha dichiarato di essere inquadrata nel settore artigianato, e non sono state trasmesse comunicazioni di variazione dell'inquadramento, all' la posizione dei dipendenti fino al 31.12.18 era CP_2
classificata nel settore industria;
che la ricorrente ha omesso di versare il premio assicurativo per che l'attività svolta dagli impiegati Parte_2
sarebbe classificabile alla voce 3110; che ai fini del calcolo del premio , CP_1
non rilevano le contestazioni relative all'omesso pagamento di ore di straordinario ai lavoratori , e né le contestazioni Per_1 Per_2 Per_3
circa l'indebita fruizione della Cassa integrazione Guadagni (CIG) da parte di alcuni lavoratori indicati nel verbale.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Orbene, con riferimento all'inquadramento settoriale del datore di lavoro,
è stato accertato che, mentre con denuncia di inizio attività, la ricorrente ha dichiarato di essere inquadrata nel settore artigianato, e non sono state trasmesse ad comunicazioni di variazione dell'inquadramento, all' la posizione CP_1 CP_2
dei dipendenti fino al 31.12.18 era classificata nel settore industria (Cfr. doc. n. 3 memoria).
2 Ai fini della corretta classificazione delle lavorazioni svolte dal datore di lavoro in base alla Tariffa dei premi come stabilito dall'art. 4 D.M. CP_1
27.02.19, per la determinazione del premio dovuto da parte del datore di lavoro occorre fare riferimento al settore di inquadramento datoriale stabilito da a CP_2
norma dell'art. 49 della Legge n. 88/1989. 2 L'art. 14, comma terzo, D.M.
12.12.00 e l'art. 7, 2 comma, D.M. 27.02.19 stabiliscono che per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta dall' ai sensi CP_2 dell'articolo 49 della legge n. 88/89, deve effettuare la rettifica CP_1 dell'inquadramento qualora risulti accertata una diversa classificazione aziendale adottata ai sensi del citato articolo 49 della legge n. 88/89 e dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con effetto dalla data di decorrenza del provvedimento di inquadramento adottato da . CP_2
Vige, infatti, nel nostro ordinamento il principio dell'inquadramento
“unico”, per cui l'inquadramento nei diversi settori di attività è di regola di competenza di indipendentemente dal contratto collettivo applicato. CP_2
Legittima è, pertanto, la violazione contestata dal funzionario di vigilanza
. CP_1
I verbalizzanti hanno accertato che “La ditta, oltre ad occupare lavoratori dipendenti, si avvale dell'apporto di: - c.f. Parte_2
in veste di: socio, tutelabile ex art. 4 co. 7 DPR C.F._2
1124/1965, nel periodo dal 12/06/2015 al 13/02/2017; amministratore unico non socio nel periodo dal 13/02/2017 al 23/12/2019, tutelabile ex art. 5 D. Lgs.
38/2000; lo stesso infatti, che ha rivestito comunque tale ruolo fino da costituzione della società e senza poi interruzioni fino ad oggi, ha comunque sempre partecipato alle lavorazioni aziendali anche nella fase temporale in cui non era proprietario delle quote sociali;
poi, nuovamente socio dal 23/12/2019 in avanti. in quanto socio dovrà essere di nuovo iscritto Parte_2
dall'01/01/2020 nella polizza autonomi artigiani della PAT 22436290, voce
3110. - c.f. ; ora non più Testimone_1 C.F._3
impegnato nei lavori, detto nominativo è stato occupato in qualità di soggetto parasubordinato dal 01/01/2020 al 30/06/2021 - come da documentazione
3 Cont esibita, e così inoltre registrato sul – da assicurare secondo la previsione dell'art. 5 D. Lgs. 38/2000; prima di ciò, ha rivestito la qualifica di socio (art. 4 co. 7 DPR 1124/1965) dal 13/02/2017 al 23/12/2019. È emerso che lo stesso è altresì padre di “. Parte_2
Parte ricorrente asserisce che non vi sarebbe alcun obbligo assicurativo con riferimento a tali soggetti in quando non avrebbe Parte_2
mai prestato opera manuale per la società o sovrainteso al lavoro di altri, ai sensi dell'art. 4 n. 1) e 2) DPR n. 1124/1965, ma avrebbe prestato attività lavorativa solo per la ditta individuale artigiana di cui è titolare, con regolare versamento del premio ex art. 4 n. 3) DPR n. 1124/1965, né tanto meno si è avvalso, in via continuativa, per l'esercizio delle sue incombenze, di veicoli a motore, o prestato le attività rischiose ai fini della sussistenza dell'obbligo assicurativo predetto per il caso dell'amministratore e dei lavoratori parasubordinati.
Né vi erano obblighi riguardo a sia in qualità di socio, Testimone_1
che di collaboratore della perché non ha prestato alcuna Parte_1
opera manuale per la società.
Tale asserzione non coglie nel segno. Infatti, è lo stesso Parte_2
dichiarare agli ispettori di svolgere ed aver svolto attività lavorativa
[...]
a favore della affermando, “…per quanto mi riguarda, Parte_1
sono operativo sul territorio per le più varie necessità sia lavorative presso i committenti, sia presso i fornitori o altre ditte per accordi e percepisco rimborsi
Km…”. Lo stesso poi, nel descrivere l'attività lavorativa degli operai ha dichiarato “…al momento gli operai attivi sono solo quattro. Tengo io nota ed evidenza di dove le squadre si recano, su mia direttiva…” (Cfr. doc. n. 4 memoria).
Non solo. È la stessa ricorrente che ha denunciato ad con la CP_1
comunicazione di inizio attività del 2015 lo svolgimento di attività lavorativa da parte di (doc. n. 3 memoria), e la società non ha mai Parte_2
comunicato alcuna variazione in merito.
Lo svolgimento di attività lavorativa a favore della da Parte_1
parte di trova conferma anche nel documento di Parte_2
4 valutazione del rischio elaborato dalla società (DVR) e sottoscritto dallo stesso in qualità di datore di lavoro, il socio ed amministratore unico ai fii Pt_2
della valutazione del rischio, viene inserito nel gruppo dei lavoratori che svolgono sia attività d'ufficio, che di quelli che svolgono attività di installazione
(doc. n. 5 memoria). Inoltre, sia che Parte_2 Testimone_1
vengono indicati come lavoratori nel Libro unico (LUL) (doc. n. 6 memoria).
A norma dell'art. 4, comma 1, n. 7 del DPR 1124/1965, sono soggetti all'obbligo assicurativo “i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2” del medesimo articolo (ossia di sovraintendenza al lavoro altrui)”. Pertanto, i soci sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali se, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del DPR 1124/1965, operino in via abituale con rapporto di dipendenza – almeno funzionale – dalla società datrice di lavoro, individuabile nel particolare rapporto di collaborazione tecnica fra il socio e la società di appartenenza finalizzato al conseguimento di un fine produttivo di beni e servizi ed indipendentemente dalla qualificazione del rapporto come subordinato o non.
Stesso parametro deve essere usato per riconoscere l'obbligo assicurativo dell'amministratore, anche unico, indipendentemente dal fatto che il ruolo assunto sia gravato da poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
L'assicurazione scatta solo in presenza di attività protetta ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 svolta a favore della società e in conformità alle direttive della stessa.
Considerato che l'attività amministrativa o l'uso di un autoveicolo rientrano nelle normali funzioni, è difficile concepire lo svolgimento di un'attività non protetta in capo ad un amministratore unico.
Con particolare riferimento a allorquando lo stesso Testimone_1
ha dismesso la qualità di socio, ha continuato a prestare attività lavorativa a favore della ricorrente con rapporto di para subordinazione come risulta dal Libro
5 unico (Cfr. doc. n. 6 memoria), l'obbligo assicurativo è previsto dall'art. 5 del D.
Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
I verbalizzanti hanno accertato anche la diversa classificazione dell'attività lavorativa degli impiegati Parte_3 Per_4 Per_5 Per_6 Per_7
nel periodo 2021-2022. Per_8 Per_9
Infatti, tenuto conto dell'attività svolta dall'impresa, del personale in forza al momento dell'accesso ispettivo, 11 dipendenti, di cui 5 impiegati, 3 operai e 3 apprendisti, dal numero di trasferte effettuate dai singoli dipendenti risultanti dal
LUL e dai documenti giustificativi delle stesse, dalle fatture e da quanto dichiarato dai lavoratori circa l'attività svolta (cfr. dichiarazioni ed Tes_2
doc. n. 7 memoria), risulta provato che gli impiegati si recavano presso i Per_9
cantieri ed i clienti in modo non occasionale, per prendere misure e tutti i dati necessari per realizzare l'opera.
Secondo la giurisprudenza “L'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nello stabilire l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone comunque occupate in ambienti organizzati per lavori, opere e servizi che comportino l'impiego delle attrezzature menzionate nello stesso articolo, non condiziona la tutela assicurativa all'uso diretto e specifico di tali attrezzature da parte delle persone predette, la cui esposizione a rischio
(generico di ambiente) è oggetto di presunzione "iuris et de iure" in correlazione con l'analoga presunzione assoluta di pericolosità delle attrezzature indicate.
Pertanto, l'obbligo assicurativo sussiste anche ove vi sia la sola eventualità, concretamente realizzabile, che i dipendenti entrino in contatto con quelle attrezzature”.
Orbene, considerato che il concetto di rischio assicurato viene esteso anche al cd. rischio ambientale, corretta è la classificazione dell'attività lavorativa svolta dagli impiegati che accedano ai cantieri e si recano presso i clienti, alla voce di tariffa 3110 ove è classificata la lavorazione che costituisce il core business dell'impresa da parte di coloro che, pur non essendo addetti specificatamente a tale lavorazione, accedono in via non occasionale all'ambiente di lavoro ove viene svolte l'attività rischiosa.
6 Invece, non è corretto l'inquadramento dell'attività svolta alla sola voce di tariffa 0722.
L'attività svolta dagli impiegati sui cantieri e presso i clienti a supporto dei lavori di installazione (controllo stato lavori, misurazioni, valutazioni tecniche su modalità di realizzazione) non può essere classificata alla voce 0722 in quanto non corrisponde alla descrizione contenuta in tale voce di tariffa, anche alla luce dell'interpretazione contenuta nelle istruzioni tecniche, ma tale classificazione contrasterebbe anche con la circostanza che tale impresa artigiana non fornisce servizi, ma l'attività si concretizza in opere, tantoché alla CCIA
l'attività prevalente dell'impresa viene descritta in “LAVORI DI ISOLAMENTO
TERMICO, ACUSTICO E ANTIVIBRAZIONI” e con riferimento a tale attività viene attribuito il cod. ATECO, valido per finalità classificative, fiscali e contributive (Cfr. doc. n. 8 memoria).
Non è neanche possibile ipotizzare una percentuale diversa per l'attività alla voce 3110 in quanto parte ricorrente non ha fornito elementi per giustificare una diversa ripartizione delle masse salariali alle due voci classificative.
Sulle pretese contributive a titolo di somme erroneamente corrisposte a titolo di indennità di trasferta, occorre rilevare che l'odierna ricorrente ha prodotto dei prospetti mensili per ogni lavoratore contenenti il calendario del mese con l'indicazione per i giorni di trasferta del luogo della prestazione lavorativa (cfr. doc. n. 11 ricorso), senza tuttavia produrre alcun riferimento a scontrini o fatture relative alla località visitata.
L'onere probatorio gravante sul ricorrente non è stato puntualmente adempiuto, in quanto i presupposti normativi giustificanti l'inserimento in busta paga delle somme erogate a titolo di indennità di trasferta in favore dei dipendenti nell'arco di temporale di cui all'accertamento, considerata come totalmente esenti quali trasferte occasionali ai sensi dell'art. 51 comma 5 cit.
Quindi, parte ricorrente aveva l'onere di dimostrare l'effettività delle suddette trasferte al fine di evitare l'inclusione delle stesse nell'imponibile contributivo.
7 Analizzando la documentazione prodotta, non può ritenersi adeguatamente provata l'esecuzione delle trasferte nell'ammontare indicato nel LUL, in quanto parte ricorrente indica le località visitate e la distanza fra tale località e la sede aziendale di asserita partenza quotidiana del lavoratore e la durata complessiva della trasferta, ma manca ogni riferimento in merito alla inerenza della medesima alle mansioni del lavoratore, elementi richiesti dalla giurisprudenza della Corte di
Appello di Firenze (Cfr. da ultimo C.A. Firenze 11.10.2022 est. Per_10
).
[...]
Inoltre, manca nei suddetti prospetti il riferimento al cliente presso il quale si sarebbe recato il singolo lavoratore in una specifica data.
La mancata produzione della copia delle singole fatture emesse per ciascun intervento impedisce di verificare l'effettività della trasferta asseritamente espletata.
Né la prova testimoniale richiesta sul punto, genericamente dedotta, può essere ammessa in quanto svincolata da qualsiasi preciso collegamento con gli importi quantificati in busta paga a titolo di indennità di trasferta non imponibile.
Infine, si rileva che, ai fini del calcolo del premio , non rilevano le CP_1 contestazioni relative all'omesso pagamento di ore di straordinario ai lavoratori
, e né le contestazioni circa l'indebita fruizione Per_1 Per_2 Per_3
della Cassa integrazione Guadagni (CIG) da parte di alcuni lavoratori indicati nel verbale.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
8
2. CONDANNA al pagamento – in favore della Parte_1 resistente – delle spese di lite, che liquida in € 3.291,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 22/01/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
9
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1240/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1 SABRINA BELLOMO e dell'avv. BORRI GIORGIO ( ) C.F._1
Indirizzo Telematico;
giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SABRINA BELLOMO
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANGELA CP_1 P.IVA_2
BARSANTINI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ANGELA BARSANTINI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 20.11.2024, Parte_1
agisce nei confronti di esponendo che in data 24.1.2023 è stata CP_2
sottoposta a ispezione congiunta da parte di Controparte_3
, e al cui esito è stato notificato “verbale unico di
[...] CP_2 CP_1 accertamento” n. 2024-AR-0000097 del 7.3.2024, protocollo n. 3492 del 18.3.2024, con il quale sono state rilevate varie irregolarità tra cui errato inquadramento settoriale della società presso l inadempimento degli CP_1
obblighi assicurativi relativamente a taluni dipendenti Parte_2
impiegati non avrebbero svolto esclusivamente mansioni amministrative, bensì in parte operative;
che con avviso del 23.8.2024 l' ha invitato la società a CP_1
regolarizzare la posizione contributiva versando la somma di € 39.332,43.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_4
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che la ricorrente ha dichiarato di essere inquadrata nel settore artigianato, e non sono state trasmesse comunicazioni di variazione dell'inquadramento, all' la posizione dei dipendenti fino al 31.12.18 era CP_2
classificata nel settore industria;
che la ricorrente ha omesso di versare il premio assicurativo per che l'attività svolta dagli impiegati Parte_2
sarebbe classificabile alla voce 3110; che ai fini del calcolo del premio , CP_1
non rilevano le contestazioni relative all'omesso pagamento di ore di straordinario ai lavoratori , e né le contestazioni Per_1 Per_2 Per_3
circa l'indebita fruizione della Cassa integrazione Guadagni (CIG) da parte di alcuni lavoratori indicati nel verbale.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Orbene, con riferimento all'inquadramento settoriale del datore di lavoro,
è stato accertato che, mentre con denuncia di inizio attività, la ricorrente ha dichiarato di essere inquadrata nel settore artigianato, e non sono state trasmesse ad comunicazioni di variazione dell'inquadramento, all' la posizione CP_1 CP_2
dei dipendenti fino al 31.12.18 era classificata nel settore industria (Cfr. doc. n. 3 memoria).
2 Ai fini della corretta classificazione delle lavorazioni svolte dal datore di lavoro in base alla Tariffa dei premi come stabilito dall'art. 4 D.M. CP_1
27.02.19, per la determinazione del premio dovuto da parte del datore di lavoro occorre fare riferimento al settore di inquadramento datoriale stabilito da a CP_2
norma dell'art. 49 della Legge n. 88/1989. 2 L'art. 14, comma terzo, D.M.
12.12.00 e l'art. 7, 2 comma, D.M. 27.02.19 stabiliscono che per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta dall' ai sensi CP_2 dell'articolo 49 della legge n. 88/89, deve effettuare la rettifica CP_1 dell'inquadramento qualora risulti accertata una diversa classificazione aziendale adottata ai sensi del citato articolo 49 della legge n. 88/89 e dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con effetto dalla data di decorrenza del provvedimento di inquadramento adottato da . CP_2
Vige, infatti, nel nostro ordinamento il principio dell'inquadramento
“unico”, per cui l'inquadramento nei diversi settori di attività è di regola di competenza di indipendentemente dal contratto collettivo applicato. CP_2
Legittima è, pertanto, la violazione contestata dal funzionario di vigilanza
. CP_1
I verbalizzanti hanno accertato che “La ditta, oltre ad occupare lavoratori dipendenti, si avvale dell'apporto di: - c.f. Parte_2
in veste di: socio, tutelabile ex art. 4 co. 7 DPR C.F._2
1124/1965, nel periodo dal 12/06/2015 al 13/02/2017; amministratore unico non socio nel periodo dal 13/02/2017 al 23/12/2019, tutelabile ex art. 5 D. Lgs.
38/2000; lo stesso infatti, che ha rivestito comunque tale ruolo fino da costituzione della società e senza poi interruzioni fino ad oggi, ha comunque sempre partecipato alle lavorazioni aziendali anche nella fase temporale in cui non era proprietario delle quote sociali;
poi, nuovamente socio dal 23/12/2019 in avanti. in quanto socio dovrà essere di nuovo iscritto Parte_2
dall'01/01/2020 nella polizza autonomi artigiani della PAT 22436290, voce
3110. - c.f. ; ora non più Testimone_1 C.F._3
impegnato nei lavori, detto nominativo è stato occupato in qualità di soggetto parasubordinato dal 01/01/2020 al 30/06/2021 - come da documentazione
3 Cont esibita, e così inoltre registrato sul – da assicurare secondo la previsione dell'art. 5 D. Lgs. 38/2000; prima di ciò, ha rivestito la qualifica di socio (art. 4 co. 7 DPR 1124/1965) dal 13/02/2017 al 23/12/2019. È emerso che lo stesso è altresì padre di “. Parte_2
Parte ricorrente asserisce che non vi sarebbe alcun obbligo assicurativo con riferimento a tali soggetti in quando non avrebbe Parte_2
mai prestato opera manuale per la società o sovrainteso al lavoro di altri, ai sensi dell'art. 4 n. 1) e 2) DPR n. 1124/1965, ma avrebbe prestato attività lavorativa solo per la ditta individuale artigiana di cui è titolare, con regolare versamento del premio ex art. 4 n. 3) DPR n. 1124/1965, né tanto meno si è avvalso, in via continuativa, per l'esercizio delle sue incombenze, di veicoli a motore, o prestato le attività rischiose ai fini della sussistenza dell'obbligo assicurativo predetto per il caso dell'amministratore e dei lavoratori parasubordinati.
Né vi erano obblighi riguardo a sia in qualità di socio, Testimone_1
che di collaboratore della perché non ha prestato alcuna Parte_1
opera manuale per la società.
Tale asserzione non coglie nel segno. Infatti, è lo stesso Parte_2
dichiarare agli ispettori di svolgere ed aver svolto attività lavorativa
[...]
a favore della affermando, “…per quanto mi riguarda, Parte_1
sono operativo sul territorio per le più varie necessità sia lavorative presso i committenti, sia presso i fornitori o altre ditte per accordi e percepisco rimborsi
Km…”. Lo stesso poi, nel descrivere l'attività lavorativa degli operai ha dichiarato “…al momento gli operai attivi sono solo quattro. Tengo io nota ed evidenza di dove le squadre si recano, su mia direttiva…” (Cfr. doc. n. 4 memoria).
Non solo. È la stessa ricorrente che ha denunciato ad con la CP_1
comunicazione di inizio attività del 2015 lo svolgimento di attività lavorativa da parte di (doc. n. 3 memoria), e la società non ha mai Parte_2
comunicato alcuna variazione in merito.
Lo svolgimento di attività lavorativa a favore della da Parte_1
parte di trova conferma anche nel documento di Parte_2
4 valutazione del rischio elaborato dalla società (DVR) e sottoscritto dallo stesso in qualità di datore di lavoro, il socio ed amministratore unico ai fii Pt_2
della valutazione del rischio, viene inserito nel gruppo dei lavoratori che svolgono sia attività d'ufficio, che di quelli che svolgono attività di installazione
(doc. n. 5 memoria). Inoltre, sia che Parte_2 Testimone_1
vengono indicati come lavoratori nel Libro unico (LUL) (doc. n. 6 memoria).
A norma dell'art. 4, comma 1, n. 7 del DPR 1124/1965, sono soggetti all'obbligo assicurativo “i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2” del medesimo articolo (ossia di sovraintendenza al lavoro altrui)”. Pertanto, i soci sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali se, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del DPR 1124/1965, operino in via abituale con rapporto di dipendenza – almeno funzionale – dalla società datrice di lavoro, individuabile nel particolare rapporto di collaborazione tecnica fra il socio e la società di appartenenza finalizzato al conseguimento di un fine produttivo di beni e servizi ed indipendentemente dalla qualificazione del rapporto come subordinato o non.
Stesso parametro deve essere usato per riconoscere l'obbligo assicurativo dell'amministratore, anche unico, indipendentemente dal fatto che il ruolo assunto sia gravato da poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
L'assicurazione scatta solo in presenza di attività protetta ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 svolta a favore della società e in conformità alle direttive della stessa.
Considerato che l'attività amministrativa o l'uso di un autoveicolo rientrano nelle normali funzioni, è difficile concepire lo svolgimento di un'attività non protetta in capo ad un amministratore unico.
Con particolare riferimento a allorquando lo stesso Testimone_1
ha dismesso la qualità di socio, ha continuato a prestare attività lavorativa a favore della ricorrente con rapporto di para subordinazione come risulta dal Libro
5 unico (Cfr. doc. n. 6 memoria), l'obbligo assicurativo è previsto dall'art. 5 del D.
Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
I verbalizzanti hanno accertato anche la diversa classificazione dell'attività lavorativa degli impiegati Parte_3 Per_4 Per_5 Per_6 Per_7
nel periodo 2021-2022. Per_8 Per_9
Infatti, tenuto conto dell'attività svolta dall'impresa, del personale in forza al momento dell'accesso ispettivo, 11 dipendenti, di cui 5 impiegati, 3 operai e 3 apprendisti, dal numero di trasferte effettuate dai singoli dipendenti risultanti dal
LUL e dai documenti giustificativi delle stesse, dalle fatture e da quanto dichiarato dai lavoratori circa l'attività svolta (cfr. dichiarazioni ed Tes_2
doc. n. 7 memoria), risulta provato che gli impiegati si recavano presso i Per_9
cantieri ed i clienti in modo non occasionale, per prendere misure e tutti i dati necessari per realizzare l'opera.
Secondo la giurisprudenza “L'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nello stabilire l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone comunque occupate in ambienti organizzati per lavori, opere e servizi che comportino l'impiego delle attrezzature menzionate nello stesso articolo, non condiziona la tutela assicurativa all'uso diretto e specifico di tali attrezzature da parte delle persone predette, la cui esposizione a rischio
(generico di ambiente) è oggetto di presunzione "iuris et de iure" in correlazione con l'analoga presunzione assoluta di pericolosità delle attrezzature indicate.
Pertanto, l'obbligo assicurativo sussiste anche ove vi sia la sola eventualità, concretamente realizzabile, che i dipendenti entrino in contatto con quelle attrezzature”.
Orbene, considerato che il concetto di rischio assicurato viene esteso anche al cd. rischio ambientale, corretta è la classificazione dell'attività lavorativa svolta dagli impiegati che accedano ai cantieri e si recano presso i clienti, alla voce di tariffa 3110 ove è classificata la lavorazione che costituisce il core business dell'impresa da parte di coloro che, pur non essendo addetti specificatamente a tale lavorazione, accedono in via non occasionale all'ambiente di lavoro ove viene svolte l'attività rischiosa.
6 Invece, non è corretto l'inquadramento dell'attività svolta alla sola voce di tariffa 0722.
L'attività svolta dagli impiegati sui cantieri e presso i clienti a supporto dei lavori di installazione (controllo stato lavori, misurazioni, valutazioni tecniche su modalità di realizzazione) non può essere classificata alla voce 0722 in quanto non corrisponde alla descrizione contenuta in tale voce di tariffa, anche alla luce dell'interpretazione contenuta nelle istruzioni tecniche, ma tale classificazione contrasterebbe anche con la circostanza che tale impresa artigiana non fornisce servizi, ma l'attività si concretizza in opere, tantoché alla CCIA
l'attività prevalente dell'impresa viene descritta in “LAVORI DI ISOLAMENTO
TERMICO, ACUSTICO E ANTIVIBRAZIONI” e con riferimento a tale attività viene attribuito il cod. ATECO, valido per finalità classificative, fiscali e contributive (Cfr. doc. n. 8 memoria).
Non è neanche possibile ipotizzare una percentuale diversa per l'attività alla voce 3110 in quanto parte ricorrente non ha fornito elementi per giustificare una diversa ripartizione delle masse salariali alle due voci classificative.
Sulle pretese contributive a titolo di somme erroneamente corrisposte a titolo di indennità di trasferta, occorre rilevare che l'odierna ricorrente ha prodotto dei prospetti mensili per ogni lavoratore contenenti il calendario del mese con l'indicazione per i giorni di trasferta del luogo della prestazione lavorativa (cfr. doc. n. 11 ricorso), senza tuttavia produrre alcun riferimento a scontrini o fatture relative alla località visitata.
L'onere probatorio gravante sul ricorrente non è stato puntualmente adempiuto, in quanto i presupposti normativi giustificanti l'inserimento in busta paga delle somme erogate a titolo di indennità di trasferta in favore dei dipendenti nell'arco di temporale di cui all'accertamento, considerata come totalmente esenti quali trasferte occasionali ai sensi dell'art. 51 comma 5 cit.
Quindi, parte ricorrente aveva l'onere di dimostrare l'effettività delle suddette trasferte al fine di evitare l'inclusione delle stesse nell'imponibile contributivo.
7 Analizzando la documentazione prodotta, non può ritenersi adeguatamente provata l'esecuzione delle trasferte nell'ammontare indicato nel LUL, in quanto parte ricorrente indica le località visitate e la distanza fra tale località e la sede aziendale di asserita partenza quotidiana del lavoratore e la durata complessiva della trasferta, ma manca ogni riferimento in merito alla inerenza della medesima alle mansioni del lavoratore, elementi richiesti dalla giurisprudenza della Corte di
Appello di Firenze (Cfr. da ultimo C.A. Firenze 11.10.2022 est. Per_10
).
[...]
Inoltre, manca nei suddetti prospetti il riferimento al cliente presso il quale si sarebbe recato il singolo lavoratore in una specifica data.
La mancata produzione della copia delle singole fatture emesse per ciascun intervento impedisce di verificare l'effettività della trasferta asseritamente espletata.
Né la prova testimoniale richiesta sul punto, genericamente dedotta, può essere ammessa in quanto svincolata da qualsiasi preciso collegamento con gli importi quantificati in busta paga a titolo di indennità di trasferta non imponibile.
Infine, si rileva che, ai fini del calcolo del premio , non rilevano le CP_1 contestazioni relative all'omesso pagamento di ore di straordinario ai lavoratori
, e né le contestazioni circa l'indebita fruizione Per_1 Per_2 Per_3
della Cassa integrazione Guadagni (CIG) da parte di alcuni lavoratori indicati nel verbale.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
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2. CONDANNA al pagamento – in favore della Parte_1 resistente – delle spese di lite, che liquida in € 3.291,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 22/01/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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