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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. R.G. 2852/2023 promosso da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. BAGGI DANIELA e con domicilio eletto presso il suo studio in VIALE CESARE BATTISTI,15 27100 AV
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. Il figlio (n. il 22 agosto 2010) resta affidato ad entrambi i Persona_1
genitori, in regime di affido condiviso.
2. I genitori manterranno l'esercizio congiunto sulle decisioni di maggiore importanza riguardanti il figlio e quindi riferite a: istruzione, formazione, cure mediche generali e specialistiche, attività sportive, viaggi anche di studio all'estero e residenza;
i genitori avranno ciascuno l'esercizio disgiunto delle - sole - decisioni ordinarie che potranno assumere individualmente ed autonomamente nella quotidianità, anche nel rispetto dell'età e quindi dell'opinione del figlio che compirà 16 anni nel 2026.
3. La coabitazione tra i signori e cesserà Parte_1 Parte_2
inderogabilmente non oltre la data del 15 novembre 2025 con trasferimento di Pt_2
[...] [...]
o presso i propri genitori o in altra soluzione, fino all'acquisizione di una nuova
[...]
abitazione autonoma che prenderà in affitto o in acquisto in VO/PV.
4. Il dr. si obbliga a partecipare ai costi della nuova abitazione dell'ex Parte_1
partner - ove permarrà anche il figlio nei tempi con la madre - sia che si Per_1
tratti di canone locativo sia che si tratti di mutuo, in tale secondo caso a condizione che lo immobile venga intestato in nuda proprietà al figlio fermo restando l' usufrutto vitalizio in favore della signora l'impegno economico del dr. Parte_2 Pt_1
sarà di € 650,00 mensili e avrà la durata di 8 [otto] anni decorrenti dalla stipula o del contratto di locazione o del rogito di acquisto;
il dr. si impegna a collaborare Pt_1
con la signora nella ricerca di un appartamento adeguato alle finalità di cui Pt_2
sopra.
5. Il figlio resterà a vivere principalmente con il padre Persona_1
nell'abitazione di via Scarabelli, 19 VO/PV ove manterrà collocamento prevalente e anagrafica residenza, con libertà di frequentare regolarmente ciascun genitore nell'infrasettimanalità ed alternerà i fine settimana - dal venerdì pomeriggio/sera alla domenica sera (prima o dopo cena, anche a seconda degli impegni di studio) - con l' uno e l'altro genitore, salvo diversi accordi che lo coinvolgeranno rispettando anche i suoi impegni di studio, sportivi e di socialità; il figlio trascorrerà con la madre almeno due settimane, anche non consecutive, di vacanza in estate, le giornate di Natale o del
26.12, di Pasqua o del Lunedì successivo (con alternanza annuale), salvo programmi diversi dei genitori o del ragazzo che verranno gestiti in accordo;
in caso di disaccordo, le decisioni verranno prese negli anni dispari dal padre e negli anni pari dalla madre, sempre sentito il figlio.
6. Il dr. corrisponderà alla signora per la gestione Parte_1 Parte_2
quotidiana del figlio nelle giornate presso di lei - e a decorrere dal giorno 16 del mese di novembre 2025, in coerenza con quanto previsto alla clausola n. 3 soprariportata - un assegno di mantenimento per di € 200/mese; tale importo verrà adeguato Per_1
annualmente in base all'indice Istat (I rivalutazione dicembre 2026).
2 7. Il dr. terrà a proprio integrale carico (100%) tutte le spese cd. extra Parte_1
che dovranno sostenersi per il figlio riguardanti: l'istruzione di ogni ordine e grado, le rette dell'attuale Liceo Scientifico privato frequentato e altre spese scolastiche, spese sanitarie, spese per gli sport praticati, ogni spesa per il mantenimento e l'uso della motocicletta intestata al ragazzo, spese per le eventuali vacanze e uscite dei fine settimana senza i genitori;
analogamente sarà per l'abbigliamento di ad Per_1
eccezione dei capi base che anche la madre terrà a casa propria e che saranno a suo carico.
8. La signora – assunta in data 15 gennaio 2018 come impiegata Parte_2
amministrativa nello Studio Odontoiatrico del dr. Matteo Sgarella con sede in VO
(PV) in via Carlone Francesco, n. 20 – si dichiara consapevole dell' impossibilità di proseguire l'attività lavorativa nello studio professionale dell'ex partner e che il rapporto di lavoro dipendente verrà risolto dal datore di lavoro per giustificato motivo oggettivo che la stessa riconosce come sussistente;
la risoluzione del rapporto avverrà in ogni caso entro e non oltre il 28 febbraio 2026.
9. La signora preleverà dall'abitazione di VO (PV), via Scarabelli, n. Parte_2
19 oltre ai propri effetti e documenti personali, una bicicletta, una cassettiera e alcune attrezzature da cucina (già concordate) entro la data del 15 novembre 2025, data ritenuta essenziale da entrambe le parti.
10. I signori e definiranno - entro la fine dell'anno 2027 - Parte_1 Parte_2
anche la loro comproprietà sull'immobile sito in Menconico/PV, interamente ristrutturato a spese del dr. ed intestato in quota del 15% a la Pt_1 Parte_2
quale cederà tale propria quota all'ex partner (con atto notarile in esecuzione degli accordi qui iscritti che sono stati raggiunti anche nell' interesse del figlio minore a non essere coinvolto, direttamente, in giudizio come previsto dall'art.473-bis.4 c.p.c.) a fronte di una somma di denaro che le verrà erogata da sulla base di Parte_1
una valutazione tecnica dell'immobile. Il notaio sarà scelto dal dr. che ne Pt_1
sosterrà integralmente i costi.
3 11. I signori e attribuiscono efficacia ed esecutività Parte_1 Parte_2
immediata ai patti e alle condizioni qui riportati a decorrere dalla data di sottoscrizione
(ossia dal 15 ottobre 2025) e in attesa dell'emissione della sentenza richiesta al
Tribunale si obbligano a rispettare le clausole sopra riportate.
12. I compensi/onorari e le spese (Contributo Unificato) per l'assistenza nel presente procedimento vengono assunti al 100% a proprio carico dal dr. . Parte_1
- di rinunciare espressamente all'impugnazione del provvedimento di accoglimento delle condizioni concordate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 17.10.2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento del figlio minore
, nato il [...]; Per_1
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le condizioni sopra indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno rinunciato reciprocamente al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis.12 III comma c.p.c.; hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
preso atto della rinuncia all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
4 - nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 16.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Laura Cortellaro dott.ssa Marina Bellegrandi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. R.G. 2852/2023 promosso da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. BAGGI DANIELA e con domicilio eletto presso il suo studio in VIALE CESARE BATTISTI,15 27100 AV
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. Il figlio (n. il 22 agosto 2010) resta affidato ad entrambi i Persona_1
genitori, in regime di affido condiviso.
2. I genitori manterranno l'esercizio congiunto sulle decisioni di maggiore importanza riguardanti il figlio e quindi riferite a: istruzione, formazione, cure mediche generali e specialistiche, attività sportive, viaggi anche di studio all'estero e residenza;
i genitori avranno ciascuno l'esercizio disgiunto delle - sole - decisioni ordinarie che potranno assumere individualmente ed autonomamente nella quotidianità, anche nel rispetto dell'età e quindi dell'opinione del figlio che compirà 16 anni nel 2026.
3. La coabitazione tra i signori e cesserà Parte_1 Parte_2
inderogabilmente non oltre la data del 15 novembre 2025 con trasferimento di Pt_2
[...] [...]
o presso i propri genitori o in altra soluzione, fino all'acquisizione di una nuova
[...]
abitazione autonoma che prenderà in affitto o in acquisto in VO/PV.
4. Il dr. si obbliga a partecipare ai costi della nuova abitazione dell'ex Parte_1
partner - ove permarrà anche il figlio nei tempi con la madre - sia che si Per_1
tratti di canone locativo sia che si tratti di mutuo, in tale secondo caso a condizione che lo immobile venga intestato in nuda proprietà al figlio fermo restando l' usufrutto vitalizio in favore della signora l'impegno economico del dr. Parte_2 Pt_1
sarà di € 650,00 mensili e avrà la durata di 8 [otto] anni decorrenti dalla stipula o del contratto di locazione o del rogito di acquisto;
il dr. si impegna a collaborare Pt_1
con la signora nella ricerca di un appartamento adeguato alle finalità di cui Pt_2
sopra.
5. Il figlio resterà a vivere principalmente con il padre Persona_1
nell'abitazione di via Scarabelli, 19 VO/PV ove manterrà collocamento prevalente e anagrafica residenza, con libertà di frequentare regolarmente ciascun genitore nell'infrasettimanalità ed alternerà i fine settimana - dal venerdì pomeriggio/sera alla domenica sera (prima o dopo cena, anche a seconda degli impegni di studio) - con l' uno e l'altro genitore, salvo diversi accordi che lo coinvolgeranno rispettando anche i suoi impegni di studio, sportivi e di socialità; il figlio trascorrerà con la madre almeno due settimane, anche non consecutive, di vacanza in estate, le giornate di Natale o del
26.12, di Pasqua o del Lunedì successivo (con alternanza annuale), salvo programmi diversi dei genitori o del ragazzo che verranno gestiti in accordo;
in caso di disaccordo, le decisioni verranno prese negli anni dispari dal padre e negli anni pari dalla madre, sempre sentito il figlio.
6. Il dr. corrisponderà alla signora per la gestione Parte_1 Parte_2
quotidiana del figlio nelle giornate presso di lei - e a decorrere dal giorno 16 del mese di novembre 2025, in coerenza con quanto previsto alla clausola n. 3 soprariportata - un assegno di mantenimento per di € 200/mese; tale importo verrà adeguato Per_1
annualmente in base all'indice Istat (I rivalutazione dicembre 2026).
2 7. Il dr. terrà a proprio integrale carico (100%) tutte le spese cd. extra Parte_1
che dovranno sostenersi per il figlio riguardanti: l'istruzione di ogni ordine e grado, le rette dell'attuale Liceo Scientifico privato frequentato e altre spese scolastiche, spese sanitarie, spese per gli sport praticati, ogni spesa per il mantenimento e l'uso della motocicletta intestata al ragazzo, spese per le eventuali vacanze e uscite dei fine settimana senza i genitori;
analogamente sarà per l'abbigliamento di ad Per_1
eccezione dei capi base che anche la madre terrà a casa propria e che saranno a suo carico.
8. La signora – assunta in data 15 gennaio 2018 come impiegata Parte_2
amministrativa nello Studio Odontoiatrico del dr. Matteo Sgarella con sede in VO
(PV) in via Carlone Francesco, n. 20 – si dichiara consapevole dell' impossibilità di proseguire l'attività lavorativa nello studio professionale dell'ex partner e che il rapporto di lavoro dipendente verrà risolto dal datore di lavoro per giustificato motivo oggettivo che la stessa riconosce come sussistente;
la risoluzione del rapporto avverrà in ogni caso entro e non oltre il 28 febbraio 2026.
9. La signora preleverà dall'abitazione di VO (PV), via Scarabelli, n. Parte_2
19 oltre ai propri effetti e documenti personali, una bicicletta, una cassettiera e alcune attrezzature da cucina (già concordate) entro la data del 15 novembre 2025, data ritenuta essenziale da entrambe le parti.
10. I signori e definiranno - entro la fine dell'anno 2027 - Parte_1 Parte_2
anche la loro comproprietà sull'immobile sito in Menconico/PV, interamente ristrutturato a spese del dr. ed intestato in quota del 15% a la Pt_1 Parte_2
quale cederà tale propria quota all'ex partner (con atto notarile in esecuzione degli accordi qui iscritti che sono stati raggiunti anche nell' interesse del figlio minore a non essere coinvolto, direttamente, in giudizio come previsto dall'art.473-bis.4 c.p.c.) a fronte di una somma di denaro che le verrà erogata da sulla base di Parte_1
una valutazione tecnica dell'immobile. Il notaio sarà scelto dal dr. che ne Pt_1
sosterrà integralmente i costi.
3 11. I signori e attribuiscono efficacia ed esecutività Parte_1 Parte_2
immediata ai patti e alle condizioni qui riportati a decorrere dalla data di sottoscrizione
(ossia dal 15 ottobre 2025) e in attesa dell'emissione della sentenza richiesta al
Tribunale si obbligano a rispettare le clausole sopra riportate.
12. I compensi/onorari e le spese (Contributo Unificato) per l'assistenza nel presente procedimento vengono assunti al 100% a proprio carico dal dr. . Parte_1
- di rinunciare espressamente all'impugnazione del provvedimento di accoglimento delle condizioni concordate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 17.10.2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento del figlio minore
, nato il [...]; Per_1
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le condizioni sopra indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno rinunciato reciprocamente al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis.12 III comma c.p.c.; hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
preso atto della rinuncia all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
4 - nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 16.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Laura Cortellaro dott.ssa Marina Bellegrandi
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