Art. 2. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, rispettivamente, in lire 20, 26 e 37 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Adeguamenti dei trattamenti pensionistici e degli assegni accessori di guerra e dei grandi invalidi per servizio".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.