Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/07/1984, n. 4490
CASS
Sentenza 28 luglio 1984

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La pendenza di un procedimento penale su fatti comuni a quelli oggetto di procedimento civile (nella specie, procedimento penale per bancarotta fraudolenta e procedimento civile per l'estensione del fallimento ai coimputati di tale bancarotta) può spiegare rilievo al fine della sospensione del processo civile, per ragioni di pregiudizialità, ma non interferisce sulle attribuzioni giurisdizionali del giudice, e, pertanto, non può essere dedotta con istanza di regolamento preventivo di giurisdizione. ( V 4248/79, mass n 400762).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/07/1984, n. 4490
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4490
    Data del deposito : 28 luglio 1984

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