Sentenza 28 luglio 1984
Massime • 1
La pendenza di un procedimento penale su fatti comuni a quelli oggetto di procedimento civile (nella specie, procedimento penale per bancarotta fraudolenta e procedimento civile per l'estensione del fallimento ai coimputati di tale bancarotta) può spiegare rilievo al fine della sospensione del processo civile, per ragioni di pregiudizialità, ma non interferisce sulle attribuzioni giurisdizionali del giudice, e, pertanto, non può essere dedotta con istanza di regolamento preventivo di giurisdizione. ( V 4248/79, mass n 400762).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/07/1984, n. 4490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4490 |
| Data del deposito : | 28 luglio 1984 |
Testo completo
La pendenza di un procedimento penale su fatti comuni a quelli oggetto di procedimento civile (nella specie, procedimento penale per bancarotta fraudolenta e procedimento civile per l'estensione del fallimento ai coimputati di tale bancarotta) può spiegare rilievo al fine della sospensione del processo civile, per ragioni di pregiudizialità, ma non interferisce sulle attribuzioni giurisdizionali del giudice, e, pertanto, non può essere dedotta con istanza di regolamento preventivo di giurisdizione. ( V 4248/79, mass n 400762).*