Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1461/2023 R.g.a.c.
TRA
nato a [...] il [...],c.f: ; Parte_1 CodiceFiscale_1 CP_1
, nata a [...] il [...], c.f: , rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dell'Avv. Michele Cortazzo, per procura atti
-appellati-
E
Il , c.f: , Controparte_2 P.IVA_1
in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario
Sanguedolce, per procura in atti
-appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto datato 7.10.2019 e proponevano, davanti Parte_1 Controparte_1
al Tribunale di Catania, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 37467/19 , emesso provvisoriamente esecutivo in data 19.7.2019dal medesimo Tribunale ad istanza del
,” con il quale veniva ingiunto agli opponenti il pagamento della somma Controparte_2
di euro 8.014,81,per oneri condominiali (spese ordinarie riportati nei rendiconti consuntivi anno 2016 e 2017; spese preventivate per l' anno 2018), oltre interessi e spese della procedura monitoria, come liquidate nel titolo esecutivo. Il predetto decreto ingiuntivo era stato notificato ad istanza del in data 2.9.2019, contestualmente al pedissequo atto di precetto CP_2 dell'importo di euro 9.413,85 (oltre spese di registrazione del decreto opposto) Premettevano gli opponenti, dandone prova, di aver depositato la domanda di mediazione per impugnare le
1
che le predette delibere non erano state trasmesse dal agli opponenti. Infatti, contestavano quanto affermato dal nel CP_2 CP_2
ricorso monitorio ovvero di aver comunicato ai condomini le delibere Parte_2
assembleari del 26.6.2017 (di approvazione dei rendiconti 2016 e 2017) e quella del 6.4.2018
(di approvazione del bilancio preventivo 2018). Deducevano inoltre, non dovuto l'importo ingiunto in quanto le stesse voci di spesa erano state già richieste dal con il CP_2 precedente decreto ingiuntivo n. 2310/2017, dell' importo di € 9.335,17 e che per il recupero di tale somma era pendente, presso il Tribunale di Siena, la procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 608/2018 RGE Per tutte queste ragioni domandavano la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Si costituiva il he in via preliminare eccepiva, improponibile nel Controparte_2 presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, l'esame degli eventuali vizi delle delibere di approvazioni dei rendiconti e dei bilanci previsionali, in difetto di impugnazione delle stesse;
contestava la fondatezza delle deduzioni avversarie che era smentita dalla documentazione attestante l' inoltro da parte dell'amministratore del Condominio delle convocazioni e dei verbali assembleari presso il domicilio effettivo degli opponenti, indicato in Colle Val D'Elsa (SI) via F.lli Bandiera 78 int.7 p.1., come risultava dal certificato anagrafico che produceva. Il produceva oltre il decreto ingiuntivo opposto anche CP_2
i precedenti decreti ingiuntivi richiesti ed emessi a carico degli opponenti a dimostrazione che questi ultimi erano abitualmente morsosi e, che il credito opposto, riguardava oneri condominiali diversi da quelli precedentemente richiesti. Contestava di essere stato convocato- tramite il proprio amministratore- presso l'organismo di mediazione dal momento che la raccomandata prodotta dagli opponenti non era pervenuta all'amministratore e non vi era alcuna evidenza che la raccomandata fosse andata a buon fine oltretutto trasmessa all'indirizzo errato dell'edificio condominiale e non presso la sede degli uffici dell'amministratore. Infine, deduceva non veritiera e comunque priva di riscontro l'affermazione degli opponenti di aver impugnato le delibere assembleari su cui si fondava il credito ingiunto;
si opponeva alla chiesta sospensione del decreto ingiuntivo.
Con provvedimento dell'11.11.2020 il giudice designato differiva la data della prima udienza, dal 20.11.2020 al 22.12.2020, disponendone lo svolgimento in modalità cartolare.
Con le note scritte depositate il 15.12.2020, gli opponenti producevano il verbale del primo incontro della mediazione, tenutosi il 31.1.2020, dal quale risultava che il era CP_2
assente ed hanno argomentato che la scelta di quest'ultimo di non presenziare alla mediazione
2 equivaleva a non coltivare la stessa con effetti sulla prosecuzione del presente giudizio, poiché non si era realizzata la condizione di procedibilità della domanda del come CP_2
invece necessario, trattandosi di mediazione obbligatoria ex legis. Citavano e invocavano l'applicazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 19596 /2020, resa a sez. un, che aveva chiarito a carico della parte opposta, l'onere di esperire la mediazione. Indi, nelle citate note scritte gli opponenti deducevano non integrata la condizione di procedibilità della domanda e, pertanto, domandavano che venisse sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni, sulla predetta questione pregiudiziale di rito.
Il giudice all'esito dell'udienza cartolare del 22.12.2020 con provvedimento emesso in pari data, ha rigettato l'istanza si sospensione della provvisoria esecutività del D.I e con riferimento all'eccezione di improcedibilità sollevata dagli opponenti, ha così disposto : 1) il tentativo obbligatorio di mediazione a cui parte opponente fa riferimento nelle note scritte del 15 dicembre 2020 non appare riguardare il presente giudizio, ma quasi sicuramente si ricollega alla diversa causa di impugnazione di delibere condominiali da parte degli opponenti;
2) il decreto ingiuntivo per cui è causa riguarda somme di denaro diverse da quelle di cui al precedente decreto ingiuntivo numero 2310/17” e vista la richiesta la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ha concessi i suddetti termini rinviando all'udienza del 29 giugno 2021”
Con la 1° memoria istruttoria ex art 183 comma VI cpc gli opponenti hanno dedotto che ,per l'oggetto del giudizio - materia condominiale e recupero dei relativi oneri- , era obbligatoria la mediazione introdotta dal D.lg n. 28/2010; hanno eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione da parte del parte opposta nel CP_2
presente giudizio;
hanno reiterato i principi contenuti nella sentenza già citata della Corte di
Cassazione n. 19596/2020 e, sulla base di ciò, hanno domandato la revoca del decreto ingiuntivo.
Il nella propria memoria istruttoria n. 2 ex art 183 comma VI cpc oltre ad CP_2
articolare difese ha dedotto che qualora, il giudice istruttore avesse ritenuto fondata l'eccezione degli opponenti e che perciò in base al pronunciamento della Corte di Cassazione
a sez. unite citata dagli opponenti, spettava all' opposto avviare la mediazione, non si sarebbe sottratto a tale adempimento, attivando senza indugio la procedura di mediazione. L'udienza già fissata e poi cartolarizzata del 29.6. 2021, veniva rinviata al 20.6.2023 per la precisazione delle conclusioni. Con le note scritte di precisazione delle conclusioni, depositate il 14.6.2023, gli opponenti hanno insistito affinché venisse dichiarata improcedibile la domanda , per il
3 mancato esperimento della mediazione obbligatoria ed hanno insistito per la revoca del decreto ingiuntivo anche per le ragioni di merito che reiteravano. Domandavano altresì la condanna del per lite temeraria ex. art. 96 cpc, sia per l'infondatezza del merito della CP_2
pretesa creditoria che per condotta processuale del il quale illegittimamente CP_2
continuava ad insistere sulla propria richiesta di conferma del decreto ingiuntivo nonostante gli opponenti, non più condomini, avessero già in data 4.8.2022 saldato tutto il dovuto al compresi gli oneri successivi fino all'anno 2020, mediante assegno bancario di CP_2
euro10112,54 che producevano, unitamente alla ricevuta di pagamento rilasciata dall'amministratore del CP_2
A seguito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 20.6.2023, la causa è stata posta in decisione.
Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 4089/2023 pubblicata l'11.10.2023, ha dichiarato tardiva l'eccezione degli opponenti di improcedibilità della domanda, in quanto formulata con la 1° memoria istruttoria ex art 183 comma VI cpc;
nel merito, ha rigettato l'opposizione, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto e condannato gli opponenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 4.238,00 oltre accessori.
Avverso la predetta sentenza, notificata in data 16.10.2023, hanno proposto appello
[...]
e , con atto di citazione notificato il 9.11.2023, affidato Parte_1 Controparte_1
ai motivi di seguito esposti.
Si è costituito il che ha resistito ai motivi di appello e sulla reiterata Controparte_2
eccezione degli appellanti di improcedibilità della domanda per mancato avvio della mediazione obbligatoria, ha dedotto che “ ove ritenuto di legge e del tutto indispensabile dare ingresso formale in corso di giudizio al procedimento di mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010, assegnare al creditore opposto/appellato idoneo termine per la relativa proposizione, giusta istanza subordinata già formulata in primo grado negli scritti difensivi del 19.02.2021
(memorie ex art. 183, sesto comma, 2° termine) e del 21.06.2021 (note trattazione scritta per udienza del 29.06.2021). In ogni caso con l'integrale rifusione di spese e compensi del presente giudizio di impugnazione”.
All'udienza di discussione del 14.10.2024, la Corte sulle note scritte delle parti, ha posto la causa in decisione..
Conclusioni Appellanti : “Voglia la Corte di Appello adita contrariis reiectis, previa sospensione della provvisoria esecuzione e quindi della efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed in riforma integrale della sentenza impugnata n. 4039/2023 del Tribunale di
Catania accogliere l'opposizione spiegata in prime cure e revocare il DI opposto accogliendo
4 le conclusioni rassegnate in prime cure “ In via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda dell'opposto per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e revocare il
DI opposto;
Nel merito anche previa declaratoria di nullità delle delibere sottese al medesimo revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 3747/19 RG n. 9679/19 n. rep. 5652/19 emesso dal
Tribunale di Catania, dichiarando conseguentemente invalido e/o inefficace il pedissequo atto di precetto notificato contestualmente al titolo, in tesi accertando e dichiarando la non debenza dell'intera somma ingiunta, anche per intervenuto pagamento successivo;
Condannare controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex. art. 96 cpc;
Sempre e comunque con vittoria di spese e compensi di lite oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% come per legge per entrambi i gradi di giudizio”
Conclusioni Appellato: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, ritenere
e dichiarare, in tutti i suoi motivi, inammissibile e comunque assoluta-mente infondato
l'appello proposto avverso la decisione del Tribunale gravata, re-spingendolo con ogni forma
e statuizione. In via interinale, ove ritenuto di legge e del tutto indispensabile dare ingresso formale in corso di giudizio al procedimento di mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010, assegnare al creditore opposto/appellato idoneo termine per la relativa proposizione, giusta istanza subordinata già formula-ta in primo grado negli scritti difensivi del 19.02.2021
(memorie ex art. 183, sesto comma, 2° termine) e del 21.06.2021 (note trattazione scritta per udienza del 29.06.2021). In ogni caso con l'integrale rifusione di spese e compensi del presente giudizio di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e complesso motivo gli appellanti deducono: la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 112 c.p.c; l'erronea applicazione dell'art. 5 D.lvo n. 28/2010; la nullità della sentenza in quanto affetta da motivazione carente ed erronea, frutto anche del mancato esame degli elementi probatori in atti.
La statuizione che gli appellanti specificatamente censurano è la seguente “In via preliminare va osservato che ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, nel testo vigente ratione temporis,
“l'improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione” avrebbe dovuto essere “eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.”. Nel caso di specie ciò non è avvenuto. E invero, alla prima udienza
l'opponente - parte convenuta in senso sostanziale - non eccepiva il manca-to esperimento della procedura di mediazione bensì si limitava a lamentare la mancata partecipazione dell'opposto alla procedura medesima - producendo, peraltro, un verbale da cui non era possibile evincere l'oggetto del contendere- circostanza che di per sé non comporta
5 l'improcedibilità della domanda. L'eccezione, invece, veniva tardivamente sollevata solo in seguito, con le memorie ex art. 183 c.p.c. All'esito della prima udienza, poi, altro Decidente disponeva quanto segue: “rilevato che va rigettata la richiesta di parte opponente di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo in questione per la mancanza al riguardo dei gravi motivi richiesti dall'art.649 c.p.c. e tenuto conto in particolare delle puntuali deduzioni dell'opposto e dei documenti versati in atti, aggiungendosi che: 1) il tentativo obbligatorio di mediazione a cui parte opponente fa riferimento nelle note scritte del 15 dicembre 2020 non appare riguardare il presente giudizio, ma quasi sicuramente si ricollega alla diversa causa di impugnazione di delibere condominiali da parte degli opponenti;
2) il decreto ingiuntivo per cui è causa riguarda somme di denaro diverse da quelle di cui al precedente decreto ingiuntivo numero 2310/17;
ritenuto che
è sta-ta richiesta la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.;
P.Q.M.
rigetta la richiesta formulata di parte opponente di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo in questione;
[…]”.
Osservano in contrario gli appellanti, partendo dal dato pacifico che per l'oggetto del presente giudizio era necessario, come condizione di procedibilità della domanda, attivare la mediazione obbligatoria prevista dall'art 5 comma 1 bis del Dlg n. 28/2010, di non essere incorsi in alcuna decadenza dalla predetta eccezione, in quanto già con le note scritte depositate per la prima udienza del 22. 12. 2020 e, poi, con la memoria istruttoria ex art e 183 comma VI n. 1° cpc, avevano eccepito il mancato esperimento della mediazione obbligatoria a carico dell'opposto, come indicato dalla Corte di Cassazione con la sentenza a sez un, n. 19596/2020, mentre nella fattispecie il neanche dopo l'udienza del 22.12.2020, quando il giudice si è CP_2
pronunciato sulla richiesta di sospensione dell'esecutività del titolo esecutivo, ha avviato la mediazione. Aggiungono che l'erroneità della decisione e, prima ancora, dell'ordinanza del
22.12.2020, emerge dall'esame dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, che per i procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, prevede l'obbligo di attivare la mediazione dopo che il giudice si è espresso sull' istanza di concessione/ sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Indi- deducono- la propria eccezione di improcedibilità della domanda era tempestiva perché contenuta nella prima memoria ex art 183 comma VI cpc e sul punto richiamano alcuni arresti della SC ( Cass sez unite n19596/2020; Cass. n. 11598/ 2022).
Aggiungono, che il primo decidente, oltre a trascurare il dettato contenuto nell'art 5 del D.lgs. citato, ha in ogni caso violato i principi contenuti nella citata sentenza della S.C.che impongono all'opposto di promuovere la mediazione obbligatoria e, che, in difetto il decreto ingiuntivo va revocato.
6 Con il secondo motivo di appello, la parte censura la statuizione con la quale sono state rigettate tutte le proprie difese ed argomentazioni volte a dimostrare invalide le delibere assembleari poste a fondamento del credito azionato dal per la motivazione che CP_2
gli opponenti nel loro atto introduttivo non avevano formulato domanda riconvenzionale di annullamento delle stesse. Osservano gli appellanti che nell'atto di opposizione avevano dedotto di aver promosso la mediazione che era funzionale al giudizio che avrebbero intrapreso di annullamento delle delibere condominiali, tant'è che avevano chiesto di sospendere il presente giudizio Aggiungono che, in ogni caso, l'invalidità delle delibere condominiali citate, emergeva dagli atti in quanto il non soltanto nel presente CP_2
giudizio ma anche in sede monitoria, non aveva documentato l'avvenuta e regolare comunicazione delle convocazioni assembleari. Inoltre, il non aveva neanche CP_2
fornito la prova che i verbali , contenenti l'esito delle deliberazioni d'interesse, erano stati trasmessi agli opponenti e rilevano che “Parte opposta, infatti, si è limitata a produrre copia di tali documenti senza tuttavia depositare la ricevuta di invio delle relative raccomandate inviate agli odierni opponenti né quella di avvenuto ricevimento del plico raccomandato.
Quindi la delibera non era annullabile ma nulla per mancata convocazione dei due opponenti.
E la nullità era pacificamente rilevabile di ufficio”. Pertanto- deducono- in carenza di prova documentale l'ingiunzione di pagamento, ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e 63 disp. att. c.c., non poteva essere emessa. Infine sottolineano il carattere temerario e speculativo del decreto ingiuntivo opposto, in quanto: ripetitivo di somme già riscosse e richieste con il precedente decreto ingiuntivo n.2310/ 2017; era avvalorata la consuetudine del di richiedere CP_2
somme non dovute come aveva già fatto in passato ,a cominciare dal più risalente decreto ingiuntivo, quello portante il n. 496/2016 dell'importo di € 8669,67 che soltanto grazie all'intervento del proprio procuratore, ( pec. del 21/4/2021) era stato rettificato nell'importo, costringendo il Condominio a ridurre la propria pretesa creditoria .Infine l'appellante reitera le ragioni già dedotte in prime cure per sostenere temeraria la condotta processuale dell'odierno appellato, che anche dopo aver ricevuto il pagamento del credito ingiunto ( in data 4.8.2022) ha insistito per la conferma del decreto ingiuntivo, nonostante agli atti di causa risultava prodotto il proprio assegno bancario dell'importo di euro 10.112,54 utilizzato per saldare tutti gli oneri condominiali nonché la quietanza di pagamento rilasciata dall'amministratore condominiale, anch'essa depositata nel fascicolo telematico del Tribunale per l'udienza di precisazioni delle conclusioni.
Osservano gli appellanti che anche sotto tale ultimo profilo la sentenza del Tribunale è errata, in quanto, una volta soddisfatto il credito, il decreto ingiuntivo andava comunque revocato.
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Con il primo motivo di appello gli appellanti ripropongono la questione pregiudiziale di rito, che avevano sollevato già nel grado precedente, con riflessi sulla validità del giudizio di prime cure e della sentenza conclusiva appellata, che, a parere di questo Collegio, è fondata.
Ed infatti, ciò di cui si dolgono, a ragione gli appellati, non è soltanto l'errata applicazione dell'art 5.del Dlg n. 28/2010, nella formulazione temporis vigente, ossia l'errata declaratoria della tardività della propria eccezione d'improcedibilità della domanda, ma, ancor prima,
l'omessa rilevazione da parte del primo giudicante del mancato esperimento della mediazione a cura dell'opposto, che ne aveva l'onere. Ed infatti, dagli atti di causa ed, in particolare, dal contenuto della comparsa di costituzione del davanti al Tribunale e dalle note CP_2 scritte che ha poi depositato per la prima udienza del 22.12.220, risulta che quest'ultimo non ha attenzionato l'aspetto che l'avvio della mediazione poteva costituire condizione di procedibilità della propria domanda tant' è che non ha neppure dedotto di volerla avviare, ed ha tenuto a precisare che tra le parti non era pendente alcuna valida mediazione, poiché non pervenuto al l'invito a partecipare alla mediazione promossa dagli opponenti in CP_2
quanto comunicato tramite lett. raccomandata inoltrata ad un indirizzo errato.
Pertanto, ad avviso di questo Collegio, il primo errore, in ordine cronologico, in cui è incorso il primo giudice risiede nel non essere stato consequenziale al proprio provvedimento adottato all'esito della prima udienza del 22.12. 2020, Difatti il primo giudice, dopo aver dichiarato che la domanda di mediazione presentata dagli opponenti aveva un oggetto diverso da quello del presente giudizio, in difetto di allegazione, da parte del di aver promosso o CP_2
di essere in procinto di promuovere la mediazione per il prosieguo dell'esame della propria domanda, avrebbe dovuto assegnargli il termine per avviare la mediazione, dando seguito ai principi contenuti nella sentenza della Corte di Cassazione a sez un., n. 19596/2020 che gli opponenti avevano specificatamente posto alla sua attenzione, richiamandone il contenuto nelle proprie nella note scritte depositate il 15.12.2020, da valere come difese ed eccezioni per prima udienza (cartolare) di trattazione del 22.12.2020.
L'errore successivo in cui è incorso lo stesso giudice, è stato quello di aver dichiarato gli opponenti decaduti dall'eccezione di improcedibilità della domanda, sul rilievo errato che l'eccezione di improcedibilità, per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, non era stata sollevata alla prima udienza, bensì, in ritardo, con la prima memoria istruttoria ex art
183 comma VI cpc. Tale statuizione non è condivisibile poiché, come rilevano fondatamente gli appellanti, trascura il dettato normativo contenuto nel 4° comma dell'art 5 del citato D.lgs.
n. 28/2010 che prevede che “ I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per
8 ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione…..
Ed infatti, costituisce principio consolidato che nelle controversie soggette alla mediazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta: ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia d'improcedibilità di cui al citato comma 1- bis consegue la revoca del decreto ingiuntivo (Cass., Sez. U., 18/09/2020, n. 19596).
Segue che se prima ancora dell'intervento nomofilattico era la stessa norma istitutiva della mediazione a prevedere che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, l'obbligo di esperire la mediazione sorge per l'opposto, dopo che il giudice si è pronunciato sulla concessione o revoca della provvisoria esecutività del decreto, non poteva che essere dichiarata tempestiva l'eccezione di improcedibilità degli opponenti. Difatti la deroga prevista , per i giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo, al principio “ che l'improcedibilità debba essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”,trova spiegazione nel fatto che il convenuto opponente, per poter sollevare fondatamente l' eccezione deve essere certo che non è stata realizzata la condizione di procedibilità della domanda, il che si verifica (dopo che il giudice si è espresso sulla richiesta di revoca /concessione della provvisorietà del decreto ingiuntivo) quando: la parte opposta, non dichiara di farsi carico dell'avvio della mediazione e il giudice, dal canto proprio, omette di assegnare alla medesima parte onerata il termine per presentare la relativa domanda, come per l'appunto è accaduto nella fattispecie.
Inoltre, non può essere trascurata la circostanza, rilevante per il caso in esame, che la prima udienza del 22.12.2020 è stata celebrata nella forma cartolare, che non consente alle parti di conoscere in anticipo i provvedimenti che il giudice assumerà all'esito dell'udienza , né è ipotizzabile che l'opponente possa validamente formulare anzitempo tutte le ipotetiche eccezioni per i possibili sviluppi del processo, compresi i mancati rilievi d'ufficio. Ed infatti, nel caso all'esame, il primo giudice, nel provvedere in esito alle note scritte delle parti per la prima udienza, non ha preso posizione sull' obbligo dell'opposto di esperire la mediazione, come richiedevano e sollecitavano gli opponenti, e si è limitato a rilevare che la mancata partecipazione del alla mediazione avviata dagli opponenti non aveva alcun CP_2
riflesso nel presente giudizio poiché avente oggetto diverso e, sulla scorta di detta
9 considerazione ha concesso alle parti i termini di cui all'art 183 comma VI cpc rinviando all'udienza del 29 giugno 2021 .
Segue che l'eccezione di improcedibilità sollevata dagli originari opponenti per il mancato avvio della mediazione obbligatoria prevista dall'art 5 comma 1bis del D.lgs n. 28/2010, nella formulazione ragione temporis vigente, era tempestiva perché formulata nel primo atto utile successivo all'adozione del provvedimento da parte del Tribunale di rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, e, dunque, quel giudice avrebbe dovuto disporre la sospensione del giudizio, anziché entrare nel merito dell' opposizione, fissando il termine per l'esperimento della mediazione finalizzata alla conciliazione, come invece non è avvenuto.
Posto quanto sopra esposto, nel presente giudizio di appello deve darsi seguito al principio affermato dalla S.C che nel caso come quello all'esame, in cui l'improcedibilità in parola sia stata eccepita tempestivamente dal convenuto opponente ed, il giudice di primo grado non abbia disposto di conseguenza e, al tempo stesso, l'eccezione d' improcedibilità viene riedita dall'opponente quale motivo d'impugnazione, allora spetta al giudice di appello disporre obbligatoriamente la mediazione e, quindi, una volta esperita infruttuosamente, rinnovare la decisione, mentre, se la mediazione non avrà corso, dichiarare, in riforma della decisione di primo grado, l'improcedibilità del giudizio.
Per quanto esposto va dichiarata nulla la sentenza impugnata che in assenza dell'esperimento della condizione di procedibilità tempestivamente eccepita dagli opponenti è entrata nel merito della causa, pur difettandone la condizione per l'esame.
In caso analogo a quello in parola si è pronunciata la Corte di Cassazione , statuendo che : “
In tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione
e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale(
Cass.n.28695/2023 ; Cass n. 12896/2021) .
In conclusione, il primo motivo di appello va accolto, con la precisazione che la domanda degli appellanti di revoca del decreto ingiuntivo, non può trovare accoglimento prima che questa Corte verifichi che la mediazione che viene in questa sede disposta, come da separata
10 ordinanza, non avrà luogo. Infine, per completezza, va aggiunto, che non rileva che il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto sia stato estinto poiché il suo pagamento, come il contenuto degli atti del grado dimostrano, non ha affatto sopito il contrasto tra le parti sulla effettiva debenza delle somme corrisposte, aspetto quest'ultimo che potrà essere esaminato, in sede di esame del secondo motivo di appello, soltanto all'esito dell'infruttuoso esperimento della mediazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, seconda sezione civile, non definitivamente decidendo nel giudizio di appello iscritto al n. 1461/2023 R.g.a.c., sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 4039/2023,
[...] Controparte_1 pubblicata l'11.10.2023, così provvede: dichiara nulla la sentenza n. 4039/2023 resa dal Tribunale di Catania e pubblicata in data
11.10.2023 a definizione del giudizio iscritto al Tribunale di Catania al n. 15267/2019 R.g.a.c.
Impregiudicata ogni decisione in ordine al merito della domanda, dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza, per l'esperimento della mediazione obbligatoria.
Spese al definitivo.
Così deciso in Catania addì 8 febbraio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
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