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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11279 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17665 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: risarcimento danni a cose
TRA
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
e ( ) rappresentate e difese Parte_2 C.F._1 dall'avv. Stefano Cutolo e dall'avv. Giuliana Veneroso
ATTORI
E
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto
Sparano
CONVENUTO
NONCHE'
( ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Carnevale
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: le parti si riportavano ai rispettivi atti di costituzione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attorea è in massima parte fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
Le parti istanti, rispettivamente locataria e proprietaria di un immobile situato a piano terra a via Chiaia 32 e facente parte del fabbricato di via Chiaia 33 in lamentano che dall'anno 2019 si erano manifestate copiose infiltrazioni CP_1
nel suddetto immobile;
aggiungono che la causa di tali infiltrazioni, come emergeva dalla CTU espletata in sede di ATP introdotto dalle stesse attuali parti attrici, era da ascrivere alla tubazione pluviale del fabbricato condominiale di
[...]
in CP_1 CP_1 La parti istanti hanno chiesto la condanna del convenuto Controparte_3
in al risarcimento di tutti i danni rispettivamente subiti come
[...] CP_1
quantificati dal CTU in sede di ATP in complessive Euro 12.320,62; il tutto con vittoria di spese anche con riferimento alla fase della procedura per ATP e della negoziazione assistita.
Il condominio convenuto nel costituirsi resisteva alla domanda e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa con la quale deduceva Controparte_2
essere assicurato con polizza globale fabbricati n. 400541177 che copriva anche la responsabilità civile verso i terzi.
Autorizzata la chiamata in causa si costituiva contestando la Controparte_2
domanda di garanzia formulata dal condominio.
Il CTU nominato nella procedura di ATP (cui hanno partecipato non solo il condominio di e la ma anche il condominio di CP_1 Controparte_2
via Chiaia 33, estraneo al presente giudizio di merito in quanto non convenuto dalle parti istanti né chiamato in causa dal condominio convenuto di CP_1
[...
) ha descritto in dettaglio la proprietà dell'istante (condotta in Parte_2 locazione dall'altra istante ed ha effettivamente riscontrato come il Parte_1
locale terraneo commerciale in oggetto è effettivamente interessato dall'ammaloramento di intonaco e pittura delle pareti ad angolo (poste a destra per chi entra da via Chiaia) precisando che la pittura è esfoliata con conseguente caduta di intonaco. Il CTU, all'atto dei plurimi sopralluoghi (effettuati a partire dalla metà del 2022 anche dopo forti eventi meteorici) ha riscontrato che le pareti erano asciutte e che il fenomeno infiltrativo che aveva causato i danni effettivamente riscontrati non era certamente più in atto.
Al fine di individuare la causa delle pregresse infiltrazioni il CTU ha esaminato, anche attraverso video-ispezione, le due discendenti pluviali, praticamente parallele ed adiacenti al locale terraneo danneggiato, a servizio del CP_3
Chiaia 33 (estraneo al presente procedimento di merito ) e del
[...] [...]
(convenuto nel presente procedimento di merito). Controparte_3
La tubazione a servizio del condominio di via Chiaia 33 (estraneo al presente procedimento di merito) non presentava alcuna anomalia e non è stata rilevata alcuna rottura della stessa;
in particolare l'acqua piovana scorre regolarmente nella tubazione verticale ed è correttamente recapitata nella fogna comunale (cfr. relazione CTU pag. 16). Invece la tubazione pluviale a servizio del condominio di (qui convenuto) presentava alcune anomalie. In particolare il CP_1
CTU ha rilevato, partendo dal bocchettone di raccolta posto sul terrazzo a circa un metro dall'imbocco la rottura di una porzione di tubazione e l'occlusione della tubazione tale da far fuoriuscire le acque meteoriche raccolte dal bocchettone con conseguente dilavamento sulla parete condominiale fino al marciapiede;
a circa
4 metri dal piano del marciapiede vi sono delle piccole lesioni sulla parete della tubazione lato muro a circa 10 cm al di sopra della curva, sul tratto verticale della tubazione;
inoltre il CTU ha rilevato l'ostruzione della tubazione nella curva (cfr. relazione CTU pag. 16). All'esito degli accessi del CTU il condominio di
[...]
ha provveduto a sostituire la condotta pluviale in oggetto. CP_1
Può con il CTU certamente ritenersi che la causa delle infiltrazioni riscontrate nel locale attoreo è la fuoriuscita di acqua piovana dalla lesione esistente nella discendente pluviale a servizio del condominio di che al momento CP_1
dei sopralluoghi del CTU si presentava ostruita e quindi ormai privata dell'apporto di acqua piovana.
E' del tutto ininfluente nel presente giudizio accertare l'eventuale concorso nella causazione delle infiltrazioni nella pregresse condizioni della diversa pluviale a servizio del (le cui attuali condizioni, e cioè al Controparte_4
momento dei sopralluoghi del CTU, si presentavano integre) e ciò non solo perché tale condominio è estraneo al presente procedimento di merito ma anche perché anche l'eventuale accertamento della sussistenza di un concorso di colpa non impedirebbe agli istanti dia gire, ai sensi dell'art. 2055 cc, nei confronti del solo per ottenere l'intero risarcimento dei danni Controparte_3
subiti.
In ordine alla quantificazione dei danni subiti dalla proprietaria del locale può certamente partirsi dalla quantificazione operata dal CTU in sede Parte_2
di ATP che ha descritto in dettaglio (come da computo metrico allegato alla perizia) le opere a farsi per rispristinare il locale.
Il danno, tenuto conto del computo metrico redatto dal CTU, delle condizioni dei luoghi e dello stato complessivo del locale (quale desumibile dalle fotografie allegate) può essere quantificato, ai valori monetari attuali, in Euro 5.000,oo come già comprensivo di IVA.
Con riferimento ai danni subiti dalla locataria vanno certamente Parte_1
riconosciuto quelli relativi alla merce danneggiata ed esaminata dal CTU. Tenuto conto del prezzo di acquisto della merce (cfr. relazione CTU pag. 19 e 20) della circostanza che non è dato effettivamente sapere se tale merce era quanto meno in parte recuperabile, tale danno può essere quantificato, ai valori monetari attuali, in Euro 1.000,oo.
Inoltre – poiché il CTU ha determinato in 10 giorni lavorativi il tempo occorrente per effettuare le opere di ripristino del locale – appare corretto riconoscere alla l'importo della quota di canone comunque versato senza godere CP_5 dell'immobile durante l'esecuzione dei lavori. Tenuto conto del canone mensile
(euro 4.500,oo) il CTU ha correttamente quantificato tale danno in Euro
1.479,45.
Nessuna altra voce di danno può essere riconosciuta alla Parte_1
In particolare nessuna prova è stata dalla fornita in ordine alla Parte_1
circostanza che 3 delle 4 telecamere esistenti nel locale risultano non funzionanti a causa dei fenomeni infiltrativi per cui è causa. Nemmeno può essere riconosciuto il danno relativo alla non fruizione dell'apporto lavorativo di due dipendenti ed al mancato incasso per il tempo (giorni 10 lavorativi) occorrente al ripristino del locale. Invero nessuna documentazione o prova di alcun tipo è stata fornita (come per altro affermato dal CTU) dalla cui incombeva il Parte_1
relativo onere;
nella specie non pare possibile una valutazione equitativa del danno difettando del tutto il presupposto previsto dall'art. 1226 cc atteso che la era certamente nelle condizioni di provare senza difficoltà l'entità del Parte_1
pregiudizio lamentato.
In definitiva il convenuto va condannato al pagamento, a titolo di CP_3
risarcimento danni, della somma di Euro 5.000,oo in favore di Parte_2
e di Euro 2.479,45 (1.479,45 + 1.000,oo) in favore della oltre interessi Parte_1 legali da oggi all'effettivo soddisfo.
Va infine rigettata la domanda di garanzia formulata dal condominio nei confronti della chiamata in causa . Controparte_2
Invero, come dedotto dalla chiamata in causa, il convenuto ha esibito CP_3
la non operatività della polizza esibita (n. 400541177) in quanto stipulata in data
12-10-2020 e quindi successivamente al verificarsi del fenomeno infiltrativo
(iniziato nel 2019 e già certamente cessato alla metà del 2022). I versamenti esibiti dal condominio con riferimento all'anno 2018 (cfr. in atti) sembrano essere attinenti al pagamento per Euro 750,10 del premio di una diversa polizza
(garanzia incendi) avente anche un diverso numero (765538237).
Inoltre – anche a voler ritenere applicabile la nuova polizza ai fatti di causa – deve rilevarsi che i danni accertati derivano presumibilmente da un difetto di manutenzione e dalla evidente vetustà della condotta pluviale e CP_6
sono pertanto del tutto estranei alla garanzia evincibile dal contratto assicurativo esibito in atti che non opera in presenza di danni derivanti da difetti di manutenzione.
Le spese processuali – anche quelle relative alla procedura di ATP e dei negoziazione assistita - seguono la sostanziale soccombenza della parte convenuta nei confronti delle parti istanti e si liquidano in dispositivo tenuto conto della lieve difficoltà dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta.
Le ragioni della decisione costituiscono gravi motivi per compensare le spese processuali tra la parte convenuta e la parte chiamata in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede: condanna il condominio convenuto di in al pagamento, a CP_1 CP_1
titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 5000,oo in favore di Parte_2
e di Euro 2.479,oo in favore di entrambe le somme oltre
[...] Parte_1
interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
rigetta per il resto la domanda proposta dalle parti istanti;
rigetta la domanda di garanzia proposta dal convenuto condominio nei confronti della chiamata in causa;
Controparte_2
condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in CP_3
favore della parte istanti, comprese quelle della procedura di ATP e della fase di negoziazione assistita, spese che liquida in complessive Euro 12.400,oo (di cui
Euro 5.600,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed
Euro 6.800,oo per spese vive compresi in tale importo spese di CTU e di CTP della fase di ATP), oltre iva e cpa come per legge;
compensa le spese processuali tra convenuto e chiamata in causa CP_3
assicurazione.
Così deciso in Napoli lì 2 –12- 2025 Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17665 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: risarcimento danni a cose
TRA
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
e ( ) rappresentate e difese Parte_2 C.F._1 dall'avv. Stefano Cutolo e dall'avv. Giuliana Veneroso
ATTORI
E
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto
Sparano
CONVENUTO
NONCHE'
( ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Carnevale
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: le parti si riportavano ai rispettivi atti di costituzione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attorea è in massima parte fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
Le parti istanti, rispettivamente locataria e proprietaria di un immobile situato a piano terra a via Chiaia 32 e facente parte del fabbricato di via Chiaia 33 in lamentano che dall'anno 2019 si erano manifestate copiose infiltrazioni CP_1
nel suddetto immobile;
aggiungono che la causa di tali infiltrazioni, come emergeva dalla CTU espletata in sede di ATP introdotto dalle stesse attuali parti attrici, era da ascrivere alla tubazione pluviale del fabbricato condominiale di
[...]
in CP_1 CP_1 La parti istanti hanno chiesto la condanna del convenuto Controparte_3
in al risarcimento di tutti i danni rispettivamente subiti come
[...] CP_1
quantificati dal CTU in sede di ATP in complessive Euro 12.320,62; il tutto con vittoria di spese anche con riferimento alla fase della procedura per ATP e della negoziazione assistita.
Il condominio convenuto nel costituirsi resisteva alla domanda e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa con la quale deduceva Controparte_2
essere assicurato con polizza globale fabbricati n. 400541177 che copriva anche la responsabilità civile verso i terzi.
Autorizzata la chiamata in causa si costituiva contestando la Controparte_2
domanda di garanzia formulata dal condominio.
Il CTU nominato nella procedura di ATP (cui hanno partecipato non solo il condominio di e la ma anche il condominio di CP_1 Controparte_2
via Chiaia 33, estraneo al presente giudizio di merito in quanto non convenuto dalle parti istanti né chiamato in causa dal condominio convenuto di CP_1
[...
) ha descritto in dettaglio la proprietà dell'istante (condotta in Parte_2 locazione dall'altra istante ed ha effettivamente riscontrato come il Parte_1
locale terraneo commerciale in oggetto è effettivamente interessato dall'ammaloramento di intonaco e pittura delle pareti ad angolo (poste a destra per chi entra da via Chiaia) precisando che la pittura è esfoliata con conseguente caduta di intonaco. Il CTU, all'atto dei plurimi sopralluoghi (effettuati a partire dalla metà del 2022 anche dopo forti eventi meteorici) ha riscontrato che le pareti erano asciutte e che il fenomeno infiltrativo che aveva causato i danni effettivamente riscontrati non era certamente più in atto.
Al fine di individuare la causa delle pregresse infiltrazioni il CTU ha esaminato, anche attraverso video-ispezione, le due discendenti pluviali, praticamente parallele ed adiacenti al locale terraneo danneggiato, a servizio del CP_3
Chiaia 33 (estraneo al presente procedimento di merito ) e del
[...] [...]
(convenuto nel presente procedimento di merito). Controparte_3
La tubazione a servizio del condominio di via Chiaia 33 (estraneo al presente procedimento di merito) non presentava alcuna anomalia e non è stata rilevata alcuna rottura della stessa;
in particolare l'acqua piovana scorre regolarmente nella tubazione verticale ed è correttamente recapitata nella fogna comunale (cfr. relazione CTU pag. 16). Invece la tubazione pluviale a servizio del condominio di (qui convenuto) presentava alcune anomalie. In particolare il CP_1
CTU ha rilevato, partendo dal bocchettone di raccolta posto sul terrazzo a circa un metro dall'imbocco la rottura di una porzione di tubazione e l'occlusione della tubazione tale da far fuoriuscire le acque meteoriche raccolte dal bocchettone con conseguente dilavamento sulla parete condominiale fino al marciapiede;
a circa
4 metri dal piano del marciapiede vi sono delle piccole lesioni sulla parete della tubazione lato muro a circa 10 cm al di sopra della curva, sul tratto verticale della tubazione;
inoltre il CTU ha rilevato l'ostruzione della tubazione nella curva (cfr. relazione CTU pag. 16). All'esito degli accessi del CTU il condominio di
[...]
ha provveduto a sostituire la condotta pluviale in oggetto. CP_1
Può con il CTU certamente ritenersi che la causa delle infiltrazioni riscontrate nel locale attoreo è la fuoriuscita di acqua piovana dalla lesione esistente nella discendente pluviale a servizio del condominio di che al momento CP_1
dei sopralluoghi del CTU si presentava ostruita e quindi ormai privata dell'apporto di acqua piovana.
E' del tutto ininfluente nel presente giudizio accertare l'eventuale concorso nella causazione delle infiltrazioni nella pregresse condizioni della diversa pluviale a servizio del (le cui attuali condizioni, e cioè al Controparte_4
momento dei sopralluoghi del CTU, si presentavano integre) e ciò non solo perché tale condominio è estraneo al presente procedimento di merito ma anche perché anche l'eventuale accertamento della sussistenza di un concorso di colpa non impedirebbe agli istanti dia gire, ai sensi dell'art. 2055 cc, nei confronti del solo per ottenere l'intero risarcimento dei danni Controparte_3
subiti.
In ordine alla quantificazione dei danni subiti dalla proprietaria del locale può certamente partirsi dalla quantificazione operata dal CTU in sede Parte_2
di ATP che ha descritto in dettaglio (come da computo metrico allegato alla perizia) le opere a farsi per rispristinare il locale.
Il danno, tenuto conto del computo metrico redatto dal CTU, delle condizioni dei luoghi e dello stato complessivo del locale (quale desumibile dalle fotografie allegate) può essere quantificato, ai valori monetari attuali, in Euro 5.000,oo come già comprensivo di IVA.
Con riferimento ai danni subiti dalla locataria vanno certamente Parte_1
riconosciuto quelli relativi alla merce danneggiata ed esaminata dal CTU. Tenuto conto del prezzo di acquisto della merce (cfr. relazione CTU pag. 19 e 20) della circostanza che non è dato effettivamente sapere se tale merce era quanto meno in parte recuperabile, tale danno può essere quantificato, ai valori monetari attuali, in Euro 1.000,oo.
Inoltre – poiché il CTU ha determinato in 10 giorni lavorativi il tempo occorrente per effettuare le opere di ripristino del locale – appare corretto riconoscere alla l'importo della quota di canone comunque versato senza godere CP_5 dell'immobile durante l'esecuzione dei lavori. Tenuto conto del canone mensile
(euro 4.500,oo) il CTU ha correttamente quantificato tale danno in Euro
1.479,45.
Nessuna altra voce di danno può essere riconosciuta alla Parte_1
In particolare nessuna prova è stata dalla fornita in ordine alla Parte_1
circostanza che 3 delle 4 telecamere esistenti nel locale risultano non funzionanti a causa dei fenomeni infiltrativi per cui è causa. Nemmeno può essere riconosciuto il danno relativo alla non fruizione dell'apporto lavorativo di due dipendenti ed al mancato incasso per il tempo (giorni 10 lavorativi) occorrente al ripristino del locale. Invero nessuna documentazione o prova di alcun tipo è stata fornita (come per altro affermato dal CTU) dalla cui incombeva il Parte_1
relativo onere;
nella specie non pare possibile una valutazione equitativa del danno difettando del tutto il presupposto previsto dall'art. 1226 cc atteso che la era certamente nelle condizioni di provare senza difficoltà l'entità del Parte_1
pregiudizio lamentato.
In definitiva il convenuto va condannato al pagamento, a titolo di CP_3
risarcimento danni, della somma di Euro 5.000,oo in favore di Parte_2
e di Euro 2.479,45 (1.479,45 + 1.000,oo) in favore della oltre interessi Parte_1 legali da oggi all'effettivo soddisfo.
Va infine rigettata la domanda di garanzia formulata dal condominio nei confronti della chiamata in causa . Controparte_2
Invero, come dedotto dalla chiamata in causa, il convenuto ha esibito CP_3
la non operatività della polizza esibita (n. 400541177) in quanto stipulata in data
12-10-2020 e quindi successivamente al verificarsi del fenomeno infiltrativo
(iniziato nel 2019 e già certamente cessato alla metà del 2022). I versamenti esibiti dal condominio con riferimento all'anno 2018 (cfr. in atti) sembrano essere attinenti al pagamento per Euro 750,10 del premio di una diversa polizza
(garanzia incendi) avente anche un diverso numero (765538237).
Inoltre – anche a voler ritenere applicabile la nuova polizza ai fatti di causa – deve rilevarsi che i danni accertati derivano presumibilmente da un difetto di manutenzione e dalla evidente vetustà della condotta pluviale e CP_6
sono pertanto del tutto estranei alla garanzia evincibile dal contratto assicurativo esibito in atti che non opera in presenza di danni derivanti da difetti di manutenzione.
Le spese processuali – anche quelle relative alla procedura di ATP e dei negoziazione assistita - seguono la sostanziale soccombenza della parte convenuta nei confronti delle parti istanti e si liquidano in dispositivo tenuto conto della lieve difficoltà dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta.
Le ragioni della decisione costituiscono gravi motivi per compensare le spese processuali tra la parte convenuta e la parte chiamata in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede: condanna il condominio convenuto di in al pagamento, a CP_1 CP_1
titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 5000,oo in favore di Parte_2
e di Euro 2.479,oo in favore di entrambe le somme oltre
[...] Parte_1
interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
rigetta per il resto la domanda proposta dalle parti istanti;
rigetta la domanda di garanzia proposta dal convenuto condominio nei confronti della chiamata in causa;
Controparte_2
condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in CP_3
favore della parte istanti, comprese quelle della procedura di ATP e della fase di negoziazione assistita, spese che liquida in complessive Euro 12.400,oo (di cui
Euro 5.600,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed
Euro 6.800,oo per spese vive compresi in tale importo spese di CTU e di CTP della fase di ATP), oltre iva e cpa come per legge;
compensa le spese processuali tra convenuto e chiamata in causa CP_3
assicurazione.
Così deciso in Napoli lì 2 –12- 2025 Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco