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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/06/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1110/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1110/2025 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Emiliano Porri e Alessia D'Addario
e
(c.f. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Emiliano Porri e Alessia D'Addario
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 12/6/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/6/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 28/03/2025, i sig.ri Parte_1 Controparte_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022,
n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio
RT (FI) in data 29/7/2006 e di esser dalla loro unione nato a PISA in [...]
26/02/2008 il figlio minore Per_1
Con provvedimento in data 7/4/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 12/6/2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 12/6/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo ai figli minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse del minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
2
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di RT (FI) Controparte_1 di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in RT (FI) in data 29/7/2006 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 66 – parte 1 – Anno 2006)
E DISPONE
1. Autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo al reciproco rispetto, e pronunciarne la separazione personale, omologandola alle condizioni convenute con il presente atto, con ogni conseguente adempimento e trascrizione nei registri competenti, dando comunque ogni necessario provvedimento.
2. Stabilisce che il figlio adesso minorenne ma prossimo alla Per_1 maggiore età, venga affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre per il periodo settembre-giugno di ogni anno e con il padre per il restante periodo (dunque da luglio ad agosto).
Nel periodo in cui il figlio sarà collocato con un genitore, l'altro potrà vederlo e tenerlo con sé due giorni a settimana, il martedì e il venerdì dall'uscita da scuola (o dalle 14.00 in periodo non scolastico) sino alle 22.00, e un fine settimana ogni due, dalle 16.00 del sabato alle 22 della domenica. Durante il periodo estivo la madre potrà trascorrere una settimana, anche continuativa, con il figlio nel mese di agosto, lo stesso potrà fare il padre nel mese di luglio, con preavviso per entrambi di almeno 10 giorni. Per le festività natalizie e pasquali, il figlio passerà i giorni di Natale, Santo Stefano, ultimo e primo dell'anno, Pasqua e Pasquetta con ciascun genitore secondo il regime dell'alternanza, precisando che il genitore con il quale passerà il Natale lascerà che l'altro trascorra con il figlio il 26/12, e così pure per i giorni del 31/12 e del
1/1, nonché di Pasqua e Pasquetta. Restano salvi diversi accordi tra i genitori, anche in considerazione delle esigenze del figlio. La casa familiare, nella quale attualmente è rimasta a risiedere la moglie, rimarrà nella disponibilità di questa, essendo di sua proprietà.
3. Stabilisce che il padre paghi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, in forza del diverso tempo di sua permanenza con i genitori, delle loro rispettive risorse economiche e di ogni altro elemento
3 rilevante a tal fine, la complessiva somma di € 300,00 mensili, rivalutabili anno per anno in base all'indice ISTAT, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come descritte e regolate nelle Linee guida del Consiglio nazionale forense del 29/11/2017, alle quali i genitori ricorrenti dunque rinviano integralmente per la rispettiva qualificazione e regolazione di tali spese. Inoltre, i genitori sosterranno al 50% le spese relative al vestiario del figlio, o fornendo a quest'ultimo, ciascuno per la propria quota, la provvista necessaria all'acquisto o acquistando direttamente il vestiario e chiedendo all'altro il rimborso del 50%, in ogni caso previo accordo tra loro.
4. Prende atto che i coniugi ricorrenti, al fine di regolare propri rapporti patrimoniali, convengono quanto segue: posta l'esistenza del mutuo ipotecario stipulato dai coniugi in Pisa in data
23/3/2021 – a rogito notaio , repertorio n. 28699, raccolta n. Persona_2
14483, registrato a Pisa il 30/3/2021 al n. 3217 serie 1T, iscritto il 31/3/2021, rispettivamente, a Livorno al n. 5489 R.G. e al n. 897 R.P. e a Pisa al n. 6430 R.G.
e al n. 931 R.P. (v. doc. 16) –, con il quale essi hanno ricevuto la somma di €
265.000,00, loro mutuata da “Che banca! Spa”, oggi “ Controparte_2
, detti coniugi ricorrenti convengono che provvederanno all'estinzione
[...] anticipata parziale di tale mutuo, alla quale rispettivamente si obbligano l'uno nei confronti dell'altra, pagando anticipatamente all'istituto mutuante la complessiva somma di € 45.200,00, che sarà pagata quanto ad € 5.000,00 da e quanto ad € 40.200 da senza che quest'ultima Controparte_1 Parte_1 possa chiedere al marito la restituzione della somma pagata in eccesso rispetto alla propria quota del 50%, dunque anche per parte della quota spettante al marito - eccesso, pari a 17.600 euro, che sarebbe spettato al marito ma che
[...] espressamente si accolla, assumendoselo –, restituzione alla quale la Pt_1 moglie rinuncia espressamente essendo stato, tale pagamento, effettuato nell'ambito della complessiva regolazione del detto rapporto di mutuo, ai sensi del presente atto e come anche di seguito ulteriormente convenuto. Per effetto di tale estinzione anticipata parziale, che i coniugi si obbligano ad effettuare entro il 15 maggio 2025, l'istituto mutuante ha comunicato che provvederà a restringere l'ipoteca iscritta in riferimento all'unità immobiliare sita in
Calcinaia (PI) via delle Case Bianche n. 6, di proprietà della moglie e già casa familiare. Quanto convenuto nel presente atto resterà comunque valido, efficace e fermo tra le parti anche nel denegato caso in cui non sia poi possibile procedere a detta restrizione. Inoltre, ma alla espressa e imprescindibile condizione che sia stata effettuata la suddetta estinzione anticipata parziale, nei termini sopra stabiliti, si accollerà (con accollo solo Controparte_1 interno) il debito della moglie che residuerà all'esito della suddetta Parte_1 estinzione anticipata parziale, costituito dall'obbligo di pagare il 50% del residuo mutuo dopo tale estinzione parziale, residuo che dunque verrà pagato da per l'intero importo di ogni rata ancora dovuta, sino alla Controparte_1
4 sua estinzione. Conseguentemente, risultando, ad oggi, l'importo residuo complessivo pari a € 233.629,78, una volta pagati, e detratti, i 45.200,00 euro corrisposti anticipatamente, l'importo residuo sarà pari a € 188.429,78, per il pagamento della cui metà è obbligata dunque per € 94.214,89, oltre Parte_1
i convenuti interessi, e tale debito verrà assunto da , che se lo Controparte_1 accollerà, senza poterne chiedere la restituzione alla moglie. I coniugi chiedono espressamente, relativamente a ogni accordo sopra convenuto, anche ove eseguibile e/o perfezionabile in seguito (come per l'atto di estinzione parziale anticipata del detto mutuo con restrizione di ipoteca), e ad ogni relativo aspetto economico, i benefici fiscali previsti dalle leggi vigenti (esenzione dall'imposta di bollo, dall'imposta di registro e da ogni altra imposta e tassa, ai sensi della legge 6/3/1987 n. 74 art. 19, della circolare 21/6/2012 n. 27, della circolare 29/5/2013 n. 18 e della sentenza della Corte Costituzionale n.
154/1999).
5. Prende atto che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e che comunque rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsiasi assegno di mantenimento, e che si prestano reciproco consenso in ordine al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di altro documento equipollente, ove necessario.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 12/06/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1110/2025 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Emiliano Porri e Alessia D'Addario
e
(c.f. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Emiliano Porri e Alessia D'Addario
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 12/6/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/6/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 28/03/2025, i sig.ri Parte_1 Controparte_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022,
n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio
RT (FI) in data 29/7/2006 e di esser dalla loro unione nato a PISA in [...]
26/02/2008 il figlio minore Per_1
Con provvedimento in data 7/4/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 12/6/2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 12/6/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo ai figli minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse del minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
2
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di RT (FI) Controparte_1 di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in RT (FI) in data 29/7/2006 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 66 – parte 1 – Anno 2006)
E DISPONE
1. Autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo al reciproco rispetto, e pronunciarne la separazione personale, omologandola alle condizioni convenute con il presente atto, con ogni conseguente adempimento e trascrizione nei registri competenti, dando comunque ogni necessario provvedimento.
2. Stabilisce che il figlio adesso minorenne ma prossimo alla Per_1 maggiore età, venga affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre per il periodo settembre-giugno di ogni anno e con il padre per il restante periodo (dunque da luglio ad agosto).
Nel periodo in cui il figlio sarà collocato con un genitore, l'altro potrà vederlo e tenerlo con sé due giorni a settimana, il martedì e il venerdì dall'uscita da scuola (o dalle 14.00 in periodo non scolastico) sino alle 22.00, e un fine settimana ogni due, dalle 16.00 del sabato alle 22 della domenica. Durante il periodo estivo la madre potrà trascorrere una settimana, anche continuativa, con il figlio nel mese di agosto, lo stesso potrà fare il padre nel mese di luglio, con preavviso per entrambi di almeno 10 giorni. Per le festività natalizie e pasquali, il figlio passerà i giorni di Natale, Santo Stefano, ultimo e primo dell'anno, Pasqua e Pasquetta con ciascun genitore secondo il regime dell'alternanza, precisando che il genitore con il quale passerà il Natale lascerà che l'altro trascorra con il figlio il 26/12, e così pure per i giorni del 31/12 e del
1/1, nonché di Pasqua e Pasquetta. Restano salvi diversi accordi tra i genitori, anche in considerazione delle esigenze del figlio. La casa familiare, nella quale attualmente è rimasta a risiedere la moglie, rimarrà nella disponibilità di questa, essendo di sua proprietà.
3. Stabilisce che il padre paghi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, in forza del diverso tempo di sua permanenza con i genitori, delle loro rispettive risorse economiche e di ogni altro elemento
3 rilevante a tal fine, la complessiva somma di € 300,00 mensili, rivalutabili anno per anno in base all'indice ISTAT, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come descritte e regolate nelle Linee guida del Consiglio nazionale forense del 29/11/2017, alle quali i genitori ricorrenti dunque rinviano integralmente per la rispettiva qualificazione e regolazione di tali spese. Inoltre, i genitori sosterranno al 50% le spese relative al vestiario del figlio, o fornendo a quest'ultimo, ciascuno per la propria quota, la provvista necessaria all'acquisto o acquistando direttamente il vestiario e chiedendo all'altro il rimborso del 50%, in ogni caso previo accordo tra loro.
4. Prende atto che i coniugi ricorrenti, al fine di regolare propri rapporti patrimoniali, convengono quanto segue: posta l'esistenza del mutuo ipotecario stipulato dai coniugi in Pisa in data
23/3/2021 – a rogito notaio , repertorio n. 28699, raccolta n. Persona_2
14483, registrato a Pisa il 30/3/2021 al n. 3217 serie 1T, iscritto il 31/3/2021, rispettivamente, a Livorno al n. 5489 R.G. e al n. 897 R.P. e a Pisa al n. 6430 R.G.
e al n. 931 R.P. (v. doc. 16) –, con il quale essi hanno ricevuto la somma di €
265.000,00, loro mutuata da “Che banca! Spa”, oggi “ Controparte_2
, detti coniugi ricorrenti convengono che provvederanno all'estinzione
[...] anticipata parziale di tale mutuo, alla quale rispettivamente si obbligano l'uno nei confronti dell'altra, pagando anticipatamente all'istituto mutuante la complessiva somma di € 45.200,00, che sarà pagata quanto ad € 5.000,00 da e quanto ad € 40.200 da senza che quest'ultima Controparte_1 Parte_1 possa chiedere al marito la restituzione della somma pagata in eccesso rispetto alla propria quota del 50%, dunque anche per parte della quota spettante al marito - eccesso, pari a 17.600 euro, che sarebbe spettato al marito ma che
[...] espressamente si accolla, assumendoselo –, restituzione alla quale la Pt_1 moglie rinuncia espressamente essendo stato, tale pagamento, effettuato nell'ambito della complessiva regolazione del detto rapporto di mutuo, ai sensi del presente atto e come anche di seguito ulteriormente convenuto. Per effetto di tale estinzione anticipata parziale, che i coniugi si obbligano ad effettuare entro il 15 maggio 2025, l'istituto mutuante ha comunicato che provvederà a restringere l'ipoteca iscritta in riferimento all'unità immobiliare sita in
Calcinaia (PI) via delle Case Bianche n. 6, di proprietà della moglie e già casa familiare. Quanto convenuto nel presente atto resterà comunque valido, efficace e fermo tra le parti anche nel denegato caso in cui non sia poi possibile procedere a detta restrizione. Inoltre, ma alla espressa e imprescindibile condizione che sia stata effettuata la suddetta estinzione anticipata parziale, nei termini sopra stabiliti, si accollerà (con accollo solo Controparte_1 interno) il debito della moglie che residuerà all'esito della suddetta Parte_1 estinzione anticipata parziale, costituito dall'obbligo di pagare il 50% del residuo mutuo dopo tale estinzione parziale, residuo che dunque verrà pagato da per l'intero importo di ogni rata ancora dovuta, sino alla Controparte_1
4 sua estinzione. Conseguentemente, risultando, ad oggi, l'importo residuo complessivo pari a € 233.629,78, una volta pagati, e detratti, i 45.200,00 euro corrisposti anticipatamente, l'importo residuo sarà pari a € 188.429,78, per il pagamento della cui metà è obbligata dunque per € 94.214,89, oltre Parte_1
i convenuti interessi, e tale debito verrà assunto da , che se lo Controparte_1 accollerà, senza poterne chiedere la restituzione alla moglie. I coniugi chiedono espressamente, relativamente a ogni accordo sopra convenuto, anche ove eseguibile e/o perfezionabile in seguito (come per l'atto di estinzione parziale anticipata del detto mutuo con restrizione di ipoteca), e ad ogni relativo aspetto economico, i benefici fiscali previsti dalle leggi vigenti (esenzione dall'imposta di bollo, dall'imposta di registro e da ogni altra imposta e tassa, ai sensi della legge 6/3/1987 n. 74 art. 19, della circolare 21/6/2012 n. 27, della circolare 29/5/2013 n. 18 e della sentenza della Corte Costituzionale n.
154/1999).
5. Prende atto che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e che comunque rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsiasi assegno di mantenimento, e che si prestano reciproco consenso in ordine al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di altro documento equipollente, ove necessario.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 12/06/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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