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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/03/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1059/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 298/2024, estensore dott. Crispino, discussa all'udienza collegiale del 23/01/2025 promossa da:
Parte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTONE MICHEL e
[...] P.IVA_1 dell'avv. LUCCHETTI GIANLUCA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marcello Capello in VIA SANTA EUFEMIA, 2 MILANO APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARATTONI CP_1 C.F._1 GIANFRANCESCO e dell'avv. TOMASSOLI FILIPPO, elettivamente domiciliato in CORSO D'AUGUSTO, 134 RIMINI presso i difensori APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “si chiede che codesta Ecc.ma Corte d'Appello, Sezione Lavoro, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, previa fissazione di udienza ed in riforma della sentenza impugnata, voglia, per i motivi esposti nel presente atto, accertare e dichiarare la piena legittimità dell'art. 22 e dell'allegata Tabella F2 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della , nonché delle Pt_1 delibere n. 4 del 2008, n. 3 del 2013 e n. 10 del 2017, e, per l'effetto, rigettare le domande avanzate dal dottor in primo grado;
in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta illegittimità dell'applicazione del CP_1 contributo di solidarietà, contenere la condanna della resistente alla restituzione degli importi trattenuti Pt_1 a titolo di contributo di solidarietà a far data dal 1° ottobre 2017, stante la intervenuta prescrizione parziale del credito, e comunque dichiarare non dovuta la restituzione del contributo di solidarietà nella misura dell'1% per gli anni 2012 e 2013, in ogni caso con divieto di cumulo di interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, respingere l'appello formulato dalla e confermare in toto la sentenza del Tribunale di Monza CP_2
n.298/2023 pubblicata il 10.04.2024 NON NOTIFICATA, SEMPRE NEL RISPETTO DELLA PRESCRIZIONE
1 DECENNALE DEI RATEI IN RESTITUZIONE, COSI' COME RICHIESTA ED OTTENUTA IN PRIMO GRADO, con vittoria di spese di lite e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio DA A FAVORE Parte_2 DEGLI SCRIVENTI DIFENSORI QUALI ANTISTATARI.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 298/2024, il Tribunale di Monza ha accolto il ricorso del dott. dichiarando CP_1
l'illegittimità del contributo di solidarietà operato sulle rate della pensione liquidate, con condanna della a restituire le ritenute operate a tale titolo. Pt_1 Respinta l'eccezione di improcedibilità per mancato esaurimento del procedimento amministrativo, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità intervenuta sulla questione che ha sancito come le Casse privatizzate non possano adottare, sia pure al fine di assicurare il bilancio e la stabilità della gestione, atti che impongano una trattenuta su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, essendo tali atti incompatibili con il criterio del pro rata e diano luogo ad un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali, la cui imposizione è coperta da riserva di legge. Ha poi respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata, in via subordinata, dalla Pt_1 ritenendola decennale (arg. ex Cass. 177742/2015 et al.). Infine, ha respinto l'ulteriore domanda subordinata di applicazione, in caso di ritenuta illegittimità del contributo di solidarietà, del disposto dell'art. 24 co. 24 del d.l. 201/2011 (prelievo dell'1% in caso di mancata adozione dei provvedimenti previsti dal legislatore entro il 30/9/2012), sia perché la prescrizione, nel caso di specie, riguarda parte dell'anno 2012, sia perché la norma invocata prevede l'applicazione del contributo in via del tutto residuale e non automatica. La non ha allegato, né Pt_1 dimostrato, la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione di detto contributo.
Ha proposto appello la sulla base di plurimi motivi: con una prima censura ha Parte_1 lamentato la “violazione dell'art. 3 co. 12 della Legge n. 335 del 1995 come modificato dall'art. 1 co. 763 della legge n. 396 del 2006, anche in relazione all'art.1 co. 488 della Legge n. 147 del 2013”. Premessa una ampia ricostruzione dei passaggi normativi in materia, in estrema sintesi ha sostenuto che in base ad una interpretazione teleologica della riforma, la ratio va individuata nella sopravvivenza del sistema previdenziale, esigenza prioritaria rispetto alla rigida conservazione dei privilegi delle generazioni che hanno già raggiunto i requisiti pensionistici con i vantaggi del sistema retributivo. La è abilitata ad adottare qualunque tipo di provvedimento a condizione che, se idoneo ad Pt_1 incidere su diritti in divenire, si tenga conto del principio del pro rata, quanto meno in relazione alle anzianità già maturate, e che sia giustificato dall'esigenza di tenere conto dei criteri di gradualità e equità tra generazioni. Il contributo di solidarietà ha proprio tale finalità, in vista della salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine. Ha evidenziato, poi, sotto altro profilo, che il legislatore del 2013 ha fatto salvi tutti i provvedimenti già intervenuti, conseguentemente alla data di applicazione di ciascuna delle delibere che si sono susseguite negli anni la era pienamente facoltizzata ad applicare detto contributo alle pensioni Pt_1 già in godimento da data antecedente all'entrata in vigore della riforma del 2007. A conforto di tale conclusione ha richiamato Corte Cost. n. 390/1995 che riconosce la legittimità delle misure che incidono negativamente su trattamenti pensionistici già in corso di erogazione. Con ulteriore argomentazione ha evidenziato come la legittimità del contributo trovi conferma anche a seguito dell'introduzione del contributo di solidarietà ex art. 1 co. 486 L. 147/2013, la cui legittimità costituzionale ha trovato conferma nella pronuncia n. 173/2016.
Con il secondo motivo, in via subordinata, ha riproposto l'eccezione di prescrizione quinquennale, ritenendo applicabile l'art. 2948, n. 4 c.c..
2 In via ulteriormente gradata, con il terzo motivo ha lamentato “erronea pronuncia in ordine alla eccepita debenza del contributo di solidarietà nella misura dell'1% per gli anni 2012 e 2013 in forza dell'art. 24, co. 24 d.l. 201/2011; violazione dell'art. 2948 n. 4 c.c.” evidenziando come la situazione in cui viene a trovarsi la in ipotesi di contributo di solidarietà autonomamente stabilito che Pt_1 viene ritenuto illegittimo equivale a quella, prevista nella disposizione richiamata, dell'ente che sia rimasto inerte o che non abbia ricevuto l'approvazione ministeriale della delibera. Il contributo minimo dell'1%, infatti, è obbligatorio al fine di assicurare l'equilibrio finanziario della gestione (richiama CdA Brescia n. 120/2024).
All'udienza del 23 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * L'impugnazione proposta dalla è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni di Pt_1 seguito esposte.
Con il primo motivo, in estrema sintesi, la argomenta circa la legittimità del contributo di Pt_1 solidarietà applicato ai propri iscritti titolari di pensione. La Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, ha ripetutamente chiarito, con riguardo alla questione della possibilità, per la di imporre un contributo di solidarietà, che “la Corte Pt_1 non intende mettere in discussione il consolidato orientamento, confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass. nn. 29523, 31527, 31641, 31642 del 2022; n. 6897 del 2022; n. 28054 del 2020; nn. 603 e 982 del 2019), in base al quale si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la non Parte_1 possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020)” (così Cass. 4604/2023; si veda anche Cass. ord. 10047/2023 e Cass. ord. 4789/2024) A tali pronunce e alle ragioni che le sorreggono si rinvia integralmente anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non avendo, la proposto argomentazioni idonee ad indurre la Corte a Pt_1 discostarsene, essendosi limitata a reiterare le considerazioni già vagliate – e respinte in plurime pronunce– dalla Suprema Corte.
Quanto alla doglianza relativa alla prescrizione della pretesa fatta valere dall'appellato, che la Pt_1 assume quinquennale e non decennale, la Cassazione, con la sentenza sopra richiamata, ha ribadito che “la relativa questione è stata oggetto delle pronunce sopra richiamate (Cass. n. 29523 del 2022, seguita da Cass. nn. 31527, 31641, 31642 del 2022) con cui si è affermato che "il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale”; a fondamento del principio, la Corte ha richiamato il precedente di Cass. n. 41320 del 2021 e osservato che "se (...) il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi "pagabile" e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 c.c.". Differenti soluzioni non possano trarsi dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con la L. 30 aprile 1969, n. 153, artt. 27 e 29 concernente revisione degli
3 ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), n. 2). Ciò per la decisiva considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata.
Anche il terzo motivo di censura non può trovare accoglimento. L'invocato art. 24 co. 24 d.l. 201/2011 presuppone l'inerzia della che, invece, non è stata affatto Pt_1 inerte avendo non solo previsto il contributo di solidarietà ma anche il passaggio al sistema contributivo, sicchè non sussistono i presupposti per l'applicazione di tale norma.
In conclusione, la sentenza appellata va integralmente confermata, avendo fatto corretta applicazione dei consolidati principi di legittimità in materia.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, la serialità della fattispecie, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 298/2024 del Tribunale di Monza.
Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 3.000 oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
Milano, 23/01/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 298/2024, estensore dott. Crispino, discussa all'udienza collegiale del 23/01/2025 promossa da:
Parte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTONE MICHEL e
[...] P.IVA_1 dell'avv. LUCCHETTI GIANLUCA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marcello Capello in VIA SANTA EUFEMIA, 2 MILANO APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARATTONI CP_1 C.F._1 GIANFRANCESCO e dell'avv. TOMASSOLI FILIPPO, elettivamente domiciliato in CORSO D'AUGUSTO, 134 RIMINI presso i difensori APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “si chiede che codesta Ecc.ma Corte d'Appello, Sezione Lavoro, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, previa fissazione di udienza ed in riforma della sentenza impugnata, voglia, per i motivi esposti nel presente atto, accertare e dichiarare la piena legittimità dell'art. 22 e dell'allegata Tabella F2 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della , nonché delle Pt_1 delibere n. 4 del 2008, n. 3 del 2013 e n. 10 del 2017, e, per l'effetto, rigettare le domande avanzate dal dottor in primo grado;
in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta illegittimità dell'applicazione del CP_1 contributo di solidarietà, contenere la condanna della resistente alla restituzione degli importi trattenuti Pt_1 a titolo di contributo di solidarietà a far data dal 1° ottobre 2017, stante la intervenuta prescrizione parziale del credito, e comunque dichiarare non dovuta la restituzione del contributo di solidarietà nella misura dell'1% per gli anni 2012 e 2013, in ogni caso con divieto di cumulo di interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, respingere l'appello formulato dalla e confermare in toto la sentenza del Tribunale di Monza CP_2
n.298/2023 pubblicata il 10.04.2024 NON NOTIFICATA, SEMPRE NEL RISPETTO DELLA PRESCRIZIONE
1 DECENNALE DEI RATEI IN RESTITUZIONE, COSI' COME RICHIESTA ED OTTENUTA IN PRIMO GRADO, con vittoria di spese di lite e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio DA A FAVORE Parte_2 DEGLI SCRIVENTI DIFENSORI QUALI ANTISTATARI.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 298/2024, il Tribunale di Monza ha accolto il ricorso del dott. dichiarando CP_1
l'illegittimità del contributo di solidarietà operato sulle rate della pensione liquidate, con condanna della a restituire le ritenute operate a tale titolo. Pt_1 Respinta l'eccezione di improcedibilità per mancato esaurimento del procedimento amministrativo, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità intervenuta sulla questione che ha sancito come le Casse privatizzate non possano adottare, sia pure al fine di assicurare il bilancio e la stabilità della gestione, atti che impongano una trattenuta su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, essendo tali atti incompatibili con il criterio del pro rata e diano luogo ad un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali, la cui imposizione è coperta da riserva di legge. Ha poi respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata, in via subordinata, dalla Pt_1 ritenendola decennale (arg. ex Cass. 177742/2015 et al.). Infine, ha respinto l'ulteriore domanda subordinata di applicazione, in caso di ritenuta illegittimità del contributo di solidarietà, del disposto dell'art. 24 co. 24 del d.l. 201/2011 (prelievo dell'1% in caso di mancata adozione dei provvedimenti previsti dal legislatore entro il 30/9/2012), sia perché la prescrizione, nel caso di specie, riguarda parte dell'anno 2012, sia perché la norma invocata prevede l'applicazione del contributo in via del tutto residuale e non automatica. La non ha allegato, né Pt_1 dimostrato, la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione di detto contributo.
Ha proposto appello la sulla base di plurimi motivi: con una prima censura ha Parte_1 lamentato la “violazione dell'art. 3 co. 12 della Legge n. 335 del 1995 come modificato dall'art. 1 co. 763 della legge n. 396 del 2006, anche in relazione all'art.1 co. 488 della Legge n. 147 del 2013”. Premessa una ampia ricostruzione dei passaggi normativi in materia, in estrema sintesi ha sostenuto che in base ad una interpretazione teleologica della riforma, la ratio va individuata nella sopravvivenza del sistema previdenziale, esigenza prioritaria rispetto alla rigida conservazione dei privilegi delle generazioni che hanno già raggiunto i requisiti pensionistici con i vantaggi del sistema retributivo. La è abilitata ad adottare qualunque tipo di provvedimento a condizione che, se idoneo ad Pt_1 incidere su diritti in divenire, si tenga conto del principio del pro rata, quanto meno in relazione alle anzianità già maturate, e che sia giustificato dall'esigenza di tenere conto dei criteri di gradualità e equità tra generazioni. Il contributo di solidarietà ha proprio tale finalità, in vista della salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine. Ha evidenziato, poi, sotto altro profilo, che il legislatore del 2013 ha fatto salvi tutti i provvedimenti già intervenuti, conseguentemente alla data di applicazione di ciascuna delle delibere che si sono susseguite negli anni la era pienamente facoltizzata ad applicare detto contributo alle pensioni Pt_1 già in godimento da data antecedente all'entrata in vigore della riforma del 2007. A conforto di tale conclusione ha richiamato Corte Cost. n. 390/1995 che riconosce la legittimità delle misure che incidono negativamente su trattamenti pensionistici già in corso di erogazione. Con ulteriore argomentazione ha evidenziato come la legittimità del contributo trovi conferma anche a seguito dell'introduzione del contributo di solidarietà ex art. 1 co. 486 L. 147/2013, la cui legittimità costituzionale ha trovato conferma nella pronuncia n. 173/2016.
Con il secondo motivo, in via subordinata, ha riproposto l'eccezione di prescrizione quinquennale, ritenendo applicabile l'art. 2948, n. 4 c.c..
2 In via ulteriormente gradata, con il terzo motivo ha lamentato “erronea pronuncia in ordine alla eccepita debenza del contributo di solidarietà nella misura dell'1% per gli anni 2012 e 2013 in forza dell'art. 24, co. 24 d.l. 201/2011; violazione dell'art. 2948 n. 4 c.c.” evidenziando come la situazione in cui viene a trovarsi la in ipotesi di contributo di solidarietà autonomamente stabilito che Pt_1 viene ritenuto illegittimo equivale a quella, prevista nella disposizione richiamata, dell'ente che sia rimasto inerte o che non abbia ricevuto l'approvazione ministeriale della delibera. Il contributo minimo dell'1%, infatti, è obbligatorio al fine di assicurare l'equilibrio finanziario della gestione (richiama CdA Brescia n. 120/2024).
All'udienza del 23 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * L'impugnazione proposta dalla è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni di Pt_1 seguito esposte.
Con il primo motivo, in estrema sintesi, la argomenta circa la legittimità del contributo di Pt_1 solidarietà applicato ai propri iscritti titolari di pensione. La Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, ha ripetutamente chiarito, con riguardo alla questione della possibilità, per la di imporre un contributo di solidarietà, che “la Corte Pt_1 non intende mettere in discussione il consolidato orientamento, confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass. nn. 29523, 31527, 31641, 31642 del 2022; n. 6897 del 2022; n. 28054 del 2020; nn. 603 e 982 del 2019), in base al quale si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la non Parte_1 possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020)” (così Cass. 4604/2023; si veda anche Cass. ord. 10047/2023 e Cass. ord. 4789/2024) A tali pronunce e alle ragioni che le sorreggono si rinvia integralmente anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non avendo, la proposto argomentazioni idonee ad indurre la Corte a Pt_1 discostarsene, essendosi limitata a reiterare le considerazioni già vagliate – e respinte in plurime pronunce– dalla Suprema Corte.
Quanto alla doglianza relativa alla prescrizione della pretesa fatta valere dall'appellato, che la Pt_1 assume quinquennale e non decennale, la Cassazione, con la sentenza sopra richiamata, ha ribadito che “la relativa questione è stata oggetto delle pronunce sopra richiamate (Cass. n. 29523 del 2022, seguita da Cass. nn. 31527, 31641, 31642 del 2022) con cui si è affermato che "il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale”; a fondamento del principio, la Corte ha richiamato il precedente di Cass. n. 41320 del 2021 e osservato che "se (...) il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi "pagabile" e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 c.c.". Differenti soluzioni non possano trarsi dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con la L. 30 aprile 1969, n. 153, artt. 27 e 29 concernente revisione degli
3 ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), n. 2). Ciò per la decisiva considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata.
Anche il terzo motivo di censura non può trovare accoglimento. L'invocato art. 24 co. 24 d.l. 201/2011 presuppone l'inerzia della che, invece, non è stata affatto Pt_1 inerte avendo non solo previsto il contributo di solidarietà ma anche il passaggio al sistema contributivo, sicchè non sussistono i presupposti per l'applicazione di tale norma.
In conclusione, la sentenza appellata va integralmente confermata, avendo fatto corretta applicazione dei consolidati principi di legittimità in materia.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, la serialità della fattispecie, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 298/2024 del Tribunale di Monza.
Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 3.000 oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
Milano, 23/01/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
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