Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00579/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01616/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1616 del 2025, proposto da
-OMISSIS- nata a [...] il [...], n.q. amministratrice di sostegno del figlio -OMISSIS-, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Marolda e Sabina Raimondi, entrambi con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in MO, via P. Mattarella n. 9;
contro
Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Michelangelo Vitale, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in MO, Piazza V.E. Orlando n. 6;
Azienda Sanitaria Provinciale di MO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dalle avvocatesse Daniela Antinoro e Chiara Reina dell’Ufficio dell’Avvocatura dell’Azienda intimata, entrambe con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in MO, via Pindemonte n. 88;
per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia,
del Piano personalizzato ex art. 14, comma 2, legge n. 328/2000 del 14.07.2025 (trasmesso con nota prot. n. -OMISSIS-del 06.08.2025), nella parte in cui non prevede misure adeguate rispetto agli effettivi bisogni del disabile gravissimo -OMISSIS-, come certificati, e, nella specie, nella parte in cui non prevede l’inserimento in un Centro Sociale Educativo (CSE) con frequenza quotidiana, né l’invio di un educatore domiciliare, limitando gli interventi all’inserimento dello stesso presso il centro diurno del Comune di Misilmeri con frequenza bisettimanale (senza neanche indicazione delle ore);
nonché per la condanna delle Amministrazioni intimate a provvedere alla redazione di un nuovo Piano personalizzato ex art. 14 legge n. 328/2000, che tenga conto delle effettive e gravi esigenze di -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Misilmeri e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di MO;
Vista l’ordinanza cautelare n.-OMISSIS-/2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. AR LI e udito per la parte ricorrente il difensore, avvocatessa Raimondi anche in sostituzione dell’avvocato Marolda, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.1) Mercé atto di gravame incardinato ritualmente dinanzi questo Tribunale parte ricorrente ha domandato l’annullamento delle determinazioni specificate in epigrafe, in uno alle conseguenti decisioni di condanna, prospettandone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 14 legge n. 328/2000, dell’art. 97 Cost., degli artt. 4 e 5 della Convenzione delle Nazioni Unite per i Diritti delle Persone con disabilità; violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990, difetto di motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, sviamento dalla causa tipica e contraddittorietà .
1.2) Per quel che concerne i fatti oggetto del decidere ha esposto che il signor -OMISSIS-, figlio della ricorrente signora -OMISSIS-, versa purtroppo in gravi condizioni di salute, essendo affetto da “-OMISSIS-” , essendo al contempo soggetto fin dall’età di quattordici anni a crisi epilettiche tonico/cloniche, per le quali deve seguire un’apposita terapia anticonvulsivante.
Ha aggiunto che in data 12.06.2025 è stata presentata istanza (prot. n. -OMISSIS-/2025) per la redazione del Piano personalizzato , di cui all’art. 14 legge n. 328/2000, in favore del signor -OMISSIS-; istanza esitata con il Piano impugnato, del quale la ricorrente è venuta in possesso esperendo istanza di accesso agli atti del 06.08.2025.
A dire di parte ricorrente tale Piano risulterebbe tuttavia lacunoso, non prevedendo (come invece avrebbe dovuto in considerazione delle infermità, di cui sopra) l’inserimento del -OMISSIS- in una struttura semiresidenziale per disabili, specializzata nel trattamento delle patologie diagnosticategli, esattamente in un Centro Sociale Educativo (di seguito per brevità CSE) come, peraltro, prescritto dalla U.O.C. di Psichiatria del Policlinico di MO (come da documentazione versata in atti).
1.3) In ordine alle deduzioni d’illegittimità prospettate in gravame, sotto un primo profilo, parte ricorrente ha lamentato che le Amministrazioni intimate avrebbero omesso – in sostanza – di valutare la documentazione medica allegata alla sua istanza, in particolare quella attinente alla necessità d’inserire il signor -OMISSIS- in una struttura semiresidenziale del tipo CSE.
Sotto altro e concorrente profilo è stata rilevata l’incongruità delle determinazioni gravate, laddove mercé le medesime le Amministrazioni intimate hanno ritenuto di poter sostituire il ricovero presso un CSE con la misura della frequenza bisettimanale del Centro sociale comunale, trattandosi (come possibile desumere dall’art. 5 del Regolamento comunale disciplinante l’istituzione ed il funzionamento di tale Centro) di una struttura priva delle professionalità medico/infermieristiche indispensabili per seguire le persone affette dalle patologie diagnosticate al signor -OMISSIS-.
Infine, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati dalla genericità (se non abnormità) del Piano effettivamente esitato, il quale non contiene affatto quella valutazione complessiva dei bisogni della persona disabile, nello specifico, i bisogni di natura sociosanitaria; quelli relativi all’integrazione scolastica, socio/economica e lavorativa del disabile; l’ulteriore aspetto concernente il suo inserimento e la sua integrazione sociale; nonché il profilo sui servizi alla persona; che, invece, dovrebbe essere a norma di legge la peculiarità dei provvedimenti del tipo in discorso.
2.1) Costituitesi in giudizio le Amministrazioni intimate, ad esito della camera di consiglio del 07.10.2025 è stata pronunziata l’ordinanza cautelare n.-OMISSIS-/2025, con cui
a ) rilevata preliminarmente la tardività rispetto ai termini di rito della fase cautelare delle controdeduzioni difensive dell’Azienda sanitaria intimata e, pertanto, ritenute le stesse (al fine esclusivo della decisione sull’istanza cautelare) come mero atto di costituzione in giudizio;
b ) ed avendo considerato, senza alcuna preclusione della decisione sul merito del gravame, la fondatezza delle deduzioni di parte ricorrente attinenti al lamentato vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, sviamento dalla causa tipica e contraddittorietà , visto che, a fronte della documentazione medica prodotta da parte ricorrente (da cui era dato evincere che il signor -OMISSIS- aveva la necessità di essere seguito presso una struttura semiresidenziale specialistica del genere CSE) le Amministrazioni intimate avevano accordato il ben diverso beneficio dell’accesso presso il locale Centro sociale;
questo Tribunale ha onerato le suddette Amministrazioni di un riesame dell’istanza di parte ricorrente.
2.2) Versata in atti ulteriore documentazione e scambiate tra le parti le difese scritte, di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., all’udienza pubblica del 13.01.2026 parte ricorrente ha prospettato le proprie conclusioni, insistendo per l’accoglimento del ricorso, osservando, in particolare, che l’attività esperita dalle Amministrazioni intimate in ottemperanza agli incombenti, di cui all’ordinanza cautelare, era rimasta nell’ambito della mera fase istruttoria, non essendo stato adottato alcun Piano personalizzato in sostituzione di quello gravato.
Chiusa la discussione, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
3) In via preliminare alla decisone del merito del ricorso il Tribunale, rilevata la tardività rispetto ai termini a tal fine fissati dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., tanto della documentazione versata in atti dalla parte ricorrente in data 19.12.2025, quanto della produzione in data 21.12.2025 del Comune di Misilmeri, ne dispone tuttavia l’acquisizione al fascicolo del giudizio ai sensi dell’art. 65 cod. proc. amm. in quanto attinente ad atti formati dalla P.A. dopo la scadenza dei termini in questione.
4) Sempre in via preliminare risulta altresì opportuno fare alcune brevi precisazioni sulla natura delle determinazioni gravate.
Parte ricorrente ha impugnato dinanzi questo Tribunale un Piano personalizzato per l’assistenza di persona disabile ex art. 14, comma 2, legge n. 328/2000 .
Detta fonte normativa ha subito delle modificazioni nel corso del tempo. Per quanto d’interesse ai fini del decidere, nel testo in vigore fino al 31.12.2026 la medesima dispone che “1) Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i Comuni, d’intesa con le Aziende Unità Sanitarie Locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un Progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2. 2) Nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il Progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico/funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il Piano Educativo Individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel Progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. 3) Con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro per la Solidarietà Sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei princìpi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell’interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell’accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali”.
Come già chiarito da questo Tribunale, l’art. 14 cit., nel prevedere un’intesa tra Comuni ed Aziende Sanitarie locali per la predisposizione di tale “Progetto individuale ”, delinea un atto complesso di tipo diseguale , in cui sotto il profilo procedimentale e sostanziale, è assegnato un ruolo differenziato ai predetti Enti, rivestendo, il Comune, una posizione preponderante, gravando sul medesimo l’obbligo di superare gli arresti procedimentali e di dare impulso concreto alla conclusione dell’ iter procedimentale (cfr. T.A.R.S. MO, Sez. III, sent. 06.05.2019, n. 1258 ed in senso conforme T.A.R. Piemonte, Sez. II, sent. 10.01.2017, n. 42; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, sent. 16.01.2013, n. 326).
Nell’ambito di tale atto complesso è invece attribuita alle Aziende sanitarie la competenza ad assumere le valutazioni prettamente medico/sanitarie, tra cui, in particolare, quella della scelta della struttura residenziale o semiresidenziale, presso la quale avviare la persona disabile.
Infatti, come affermato a più riprese dal Consiglio di Stato, l’individuazione della struttura sanitaria congrua alle esigenze del disabile è il frutto di una valutazione tecnico/amministrativa compiuta dalle Unità di Valutazione Multidimensionale delle Aziende sanitarie (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 11.11.2020, n. 6926 ed in senso conforme ibidem , sent. 02.03.2020, n. 1505); valutazione frutto dell’esercizio della cd. discrezionalità tecnica della P.A., censurabile in sede giurisdizionale entro i ben noti limiti dell’insindacabilità del merito e della deducibilità del vizio di eccesso di potere esclusivamente nelle figure sintomatiche della mancanza di motivazione; della manifesta irragionevolezza della valutazione dei fatti; della mancata considerazione di circostanze di fatto decisive, tali da incidere sulla valutazione conclusiva (cfr. T.A.R.S. Catania, Sez. III, sent. 06.06.2025, n. 1812).
5.1) Fatte queste premesse e passando ad esaminare il merito del gravame, il Tribunale, ad esito di una valutazione più approfondita dei fatti di causa, giudica il ricorso complessivamente infondato per le considerazioni, che seguono.
Il Piano personalizzato gravato prevede in effetti, ai fini della sua integrazione sociale, “l’inserimento del disabile grave -OMISSIS- -OMISSIS-nelle attività del Centro diurno per disabili adulti del Comune (di Misilmeri) , con accesso bisettimanale” (cfr. allegato n. 1 della produzione di parte ricorrente in data 11.09.2025).
Com’è dato evincere dall’art. 5 del Regolamento per il funzionamento del centro polifunzionale diurno di assistenza e di incontro per minori, giovani, anziani e soggetti portatori di handicap (versato in atti in pari data dalla ricorrente come allegato n. 6) all’interno del suddetto Centro diurno sono presenti le seguenti figure professionali: un insegnante; un’assistente sociale comunale con funzioni di coordinamento, supervisione e responsabilità del Centro; un educatore professionale, laureato in Scienza dell’Educazione ovvero titolare di altro diploma universitario specifico; un animatore socio/culturale, anch’egli diplomato (diploma magistrale); tre ausiliari da destinare rispettivamente all’assistenza ai minori, agli anziani ed ai portatori di handicap.
Ictu oculi , il Centro in questione non ha perciò al proprio interno delle professionalità con competenze medico/infermieristiche tali da poter seguire il signor -OMISSIS- nel suo percorso terapeutico; ragione per la quale questo Tribunale ha adottato l’ordinanza cautelare n.-OMISSIS-/2025, con cui ha onerato le Amministrazioni resistenti di un riesame della fattispecie oggetto del decidere.
Tuttavia, come precisato in premessa, la decisone di fase cautelare è stata presa prescindendo dalle controdeduzioni dell’A.S.P. MO (a causa della loro tardività), il cui esame, pienamente consentito ai fini della decisione del merito del ricorso, dato che le parti di causa hanno avuto piena facoltà di esaminarle (insieme con la documentazione versata a loro supporto) e di articolare le loro deduzioni al riguardo, consente oggi di ricostruire il caso a mani in modo diverso dalla fase cautelare.
Invero, dalla documentazione versata in atti è dato evincere che nel corso dell’ iter di istruzione del Piano in favore del signor -OMISSIS- l’Azienda sanitaria intimata aveva proposto espressamente il suo inserimento presso un Centro diurno specializzato nella cura di persone affette da disturbi dello spettro autistico; proposta, sulla quale la signora -OMISSIS- si è riservata di esprimere le sue valutazioni. Tant’è che il Piano gravato è stato adottato con espressa riserva di redigere in un secondo momento il progetto riabilitativo individualizzato presso strutture residenziali o semiresidenziali (cfr. allegato n. 11 della produzione in data 29.11.2025 del Comune intimato).
A quanto testé rilevato è necessario aggiungere che, in ottemperanza all’ordinanza cautelare di questo Tribunale, mercé verbale n. 20 in data 11.12.2025 dell’UVM, A.S.P. MO, Distretto sanitario di Misilmeri, tale progetto riabilitativo è stato infine predisposto, proponendo l’inserimento del signor -OMISSIS- nel Centro diurno Ceopar di MO, struttura dotata di figure professionali appropriate, sia in ambito terapeutico, che riabilitativo, alle sue necessità (cfr. allegato n. 14 della produzione in data 21.12.2025 del Comune intimato).
Senonché, con memoria di replica versata in atti ai sensi dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., parte ricorrente ha esposto che tale misura terapeutica era stata, in realtà, già prospettata in occasione della redazione del Piano individuale gravato ed in tale sede rifiutata a causa della mancata predisposizione da parte del Comune intimato del necessario servizio di trasporto in favore del disabile.
Al contempo ha esplicitato la richiesta di erogazione in regime di assistenza indiretta del supporto medico in favore del signor -OMISSIS-, al fine di consentirgli, in alternativa all’inserimento presso il Centro Ceopar indicato dall’Amministrazione, di seguire i necessari percorsi terapeutici/riabilitativi presso altri centri privati, presenti nel territorio di Misilmeri.
5.2) Alla luce di tali sopravvenienze in corso di causa il gravame di parte ricorrente presenta, innanzitutto, dei profili d’inammissibilità connessi all’avvenuta adozione di un nuovo verbale di valutazione della competente UVM.
Infatti, in forza di quanto osservato al precedente punto 4), tale determinazione non può essere ascritta nel novero dei meri adempimenti istruttori su di un’istanza per la predisposizione di un Piano personalizzato di assistenza per persone disabili , costituendo piuttosto, nell’ambito del già descritto atto complesso tra le Amministrazioni interessate, la particolare determinazione che l’Azienda Sanitaria Provinciale è tenuta ad adottare per la parte di sua competenza.
Pertanto la determinazione in discorso ha in realtà efficacia vincolante in ordine agli aspetti medico/sanitaria del provvedimento conclusivo del procedimento; ragione per la quale, avendo autonoma attitudine lesiva degli interessi di parte ricorrente, avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata dinanzi questo Tribunale.
5.3) In ogni caso, pur prescindendo da tale considerazione preliminare, le deduzioni di parte ricorrente si dimostrano prive di pregio, dal momento che i lamentati profili di violazione di legge ed eccesso di potere non risultano sussistenti.
Invero, tanto la prima quanto la seconda determinazione dell’UVM hanno assunto a loro presupposto la documentazione medica a suo tempo allegata all’istanza per la predisposizione del Piano di assistenza in favore del signor -OMISSIS- - in particolare il Programma riabilitativo redatto in data 04.07.2025 dall’U.O.C. di Psichiatria del Policlinico di MO - mercé la quale è stato consigliato il suo affidamento presso una struttura semiresidenziale del tipo CSE.
Ebbene, è un dato di fatto ormai pacifico tra le parti che sia in prime cure, che ad esito dell’ordinanza cautelare di remand , le Amministrazioni intimate si sono determinate proprio nel senso d’inserire il signor -OMISSIS- in un Centro di tal natura. Di talché nessuna lacunosità è possibile scorgere, sotto questo profilo, nelle determinazioni gravate.
Neppure può ritenersi fondata la deduzione attinente al concorrente profilo di eccesso di potere, lamentato da parte ricorrente, dal momento che, come chiarito in premessa, le determinazioni relative alle strutture medico/sanitarie presso le quali avviare una persona disabile, sono espressione di discrezionalità tecnica , censurabili in sede giurisdizionale entro gli stretti limiti dell’illogicità, dell’incongruità e del travisamento del fatto presupposto; limiti che, nel caso oggetto del decidere, non risultano valicati, dal momento che le Amministrazioni intimate si sono attenute strettamente a quanto prescritto del già citato Programma riabilitativo dell’U.O.C. di Psichiatria del Policlinico di MO.
Conclusivamente il Tribunale ritiene opportuno puntualizzare che eventuali ostacoli alla fruizione in concreto del Piano personalizzato esitato in favore del -OMISSIS- ed in particolare la mancata predisposizione del servizio di trasporto del disabile presso il Centro indicato, attengono ad una fase del procedimento amministrativo successiva a quella oggetto del decidere e non ancora esitata dalle Amministrazioni intimate. Di talché la prospettazione di eventuali vizi della medesima resta impregiudicata dall’odierna decisione.
6) Infine, per quel che concerne le spese di lite, in considerazione della particolare natura delle questioni trattate, il Tribunale ne dispone la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2 septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in MO nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER EN, Presidente
AR LI, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LI | ER EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.