Ordinanza cautelare 21 ottobre 2022
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 06/02/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00300/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01531/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1531 del 2022, proposto da: Federanisap, Federbiologi Sicilia S.Na.Bi.L.P. (Sindacato Nazionale Biologi Liberi Professionisti) e Federlab, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Starvaggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Marchese di Villabianca 21;
contro
l’Assessorato Regionale della Salute, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via Mariano Stabile 182 è per legge domiciliato;
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Seminara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Natale Bonfiglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Moceri e Alessandro Patti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
le ASP di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
di: Laboratorio Analisi Cliniche [Puccio Francesca] e [Cinquegrani A] S.n.c., Analisi Cliniche S.n.c. di G. [Occhipinti e G. Pisani], Laboratorio Analisi Cliniche Dr. [Carmelo Saitta], non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- del D.A. (salute) n. 429/2022, relativo all’assegnazione del budget per gli anni 2020-2021-2022, della contrattazione del budget per l’anno 2023 e della relativa istruttoria, nonché degli schemi di contratto assegnazione budget per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 ancora non ancora sottoscritti da tutte le strutture sanitarie, predisposti unilateralmente dalle Aziende Sanitarie Provinciali resistenti;
- del D.A. (salute) n. 742 del 2022 relativo alla rettifica al D.A. n. 429/2022;
- di ogni atto presupposto e conseguente, compresi i D.A. (salute) n. 366/2022 e 409/2022, già impugnati con autonomo ricorso al TAR di Palermo avente n. 1014/2022 R.G.;
… con richiesta di:
- accertamento del diritto ad ottenere il budget di propria spettanza, secondo le regole di cui alla legge generale del processo amministrativo, per come recepita in Sicilia;
- condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi in ragione dell’illegittimità degli atti impugnati e del comportamento assunto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni in epigrafe indicate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il dott. Pierluigi Buonomo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, Associazioni Nazionali di Categoria che rappresentano i laboratori di analisi cliniche, domandano l’annullamento, nei limiti dell’interesse:
- del D.A. (salute) n. 429/2022, relativo all’assegnazione del budget per gli anni 2020-2021-2022, della contrattazione del budget per l’anno 2023 e della relativa istruttoria, nonché degli schemi di contratto assegnazione budget per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 ancora non ancora sottoscritti da tutte le strutture sanitarie, predisposti unilateralmente dalle Aziende Sanitarie Provinciali resistenti;
- del D.A. (salute) n. 742 del 2022 relativo alla rettifica al D.A. n. 429/2022;
- di ogni atto presupposto e conseguente, compresi i D.A. (salute) n. 366/2022 e 409/2022, già impugnati con autonomo ricorso al TAR di Palermo avente n. 1014/2022 R.G.;
… con richiesta di:
- accertamento del diritto ad ottenere il budget di propria spettanza, secondo le regole di cui alla legge generale del processo amministrativo, per come recepita in Sicilia;
- condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi in ragione dell’illegittimità degli atti impugnati e del comportamento assunto.
Il ricorso è articolato sui seguenti (12) motivi di diritto:
a) Illegittimità della procedura seguita dalle ASP resistenti – violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90 e della legge regionale n. 10/91 - consequenziale illegittimità della convocazione – violazione e/o falsa applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241/1990 – violazione dell’art. 5 comma 15 della legge regionale n. 9 del 2020;
b) Illegittimità dell’art. 2 lett. b del d.a. n. 429 del 2022 nonché dell’art. 2 comma 2 dello schema – contratto allegato al d.a. n. 429 – violazione dell’art.117 della Costituzione – illegittimità del d.a. n. 742 del 2022;
c) Eccesso di poter per contraddittorietà manifesta e difetto di istruttoria e di motivazione;
d) Violazione e/o falsa applicazione: dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990 numero 241 - dell’articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 502 e successive modifiche ed integrazioni – del sesto comma dell’articolo 28 della legge regionale 26 marzo 2002 numero 2 - dell’articolo 25 della legge regionale 16 aprile 2003 numero 4 - dell’articolo 24 della legge regionale 8 febbraio 2007 numero 2 - del decreto dell’Assessore della Sanità del 22 novembre 2007, pubblicato sulla GURS del 14 dicembre 2007 numero 58 - del decreto dell’Assessore della Sanità del 13 dicembre 2007 numero 2835 - del D.A. 1128/09 nella parte in cui stabilisce la contrattazione del budget con le strutture sanitarie e l’attribuzione di premialità - dell’art. 25 l.r. n. 5/09 - Eccesso di potere;
e) Illegittima fissazione di un budget inferiore al fatturato - Violazione del principio di affidamento - Ritardata fissazione dei tetti di spesa;
f) Illegittimità derivata – l’impatto dei D.A. n. 366 del 9 maggio 2022 e del D.A. n. 409 del 27 maggio 2022;
g) Illegittimità dell’art. 11 di cui agli schemi di contratto allegati al DA, che dispone la sospensione dell’accreditamento nell’ipotesi di mancata emissione delle note di credito nei termini stabiliti dall’art. 5 del contratto;
h) Illegittimità degli schemi di contratto allegati al decreto assessoriale gravato, in quanto non viene chiarito che il budget è al netto dei contributi previdenziali, laddove dovuti;
i) Illegittimità dell’art. 3, comma 1, 2 e 3 degli schemi di contratto allegati al D.A., inerente ai cd “FLUSSI M” – Violazione dell’art. 50, comma 3 e dell’art. 18 della legge regionale n. 6 del 1981;
j) Sull’art. 10 di cui agli schemi di contratto allegati al D.A. impugnato, inerente la cd “clausola di salvaguardia” – Legittimità ad agire in giudizio delle strutture sanitarie accreditate con il SSR;
k) I procedimenti pendenti dinnanzi al T.A.R. Palermo – Mancata evasione di documentazione necessaria per ottemperare all’obbligo di concertazione imposto dalla legge regionale n. 5 del 2009;
l) Illogicità ed irrazionalità del criterio di determinazione del 50% del budget sulla base del fabbisogno di distretto e del criterio della spesa storica.
In conclusione, parte ricorrente formula una istanza istruttoria, avente ad oggetto: “1) la non meglio conosciuta deliberazione e/o provvedimento con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale resistente ha determinato i budget individuali definitivi per l’anno 2020-2021-2022-2023; 2) ogni altro atto e/o provvedimento utile a comprendere la determinazione dei budget delle singole strutture; 3) ogni documento utile a comprendere se vi siano strutture che abbiano ottenuto assegnazioni del budget o distribuzione di economie migliorative rispetto alle altre strutture 4) la documentazione relativa alla produzione 2020-2021-2022 ed alle economie residuate anche extra branca anno 2020-2021-2022”.
2.- Si costituivano l’Assessorato Regionale della Salute e le ASP di Enna e Catania con memoria di stile.
3.- Con ordinanza cautelare n. 608/2022 del 21.10.2022 veniva respinta l’istanza cautelare.
4. Si costituiva l’ASP di Messina con memoria di stile.
5.- Nel corso del giudizio, le parti pubbliche costituite producevano documenti.
6.- Con memoria del 27.12.2024, l’Assessorato resistente concludeva per l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e, comunque, per la sua infondatezza nel merito, mediante richiamo alla relazione depositata dall’Amministrazione sanitaria.
7.- Con memoria del 27.12.2024, parte ricorrente insisteva negli assunti difensivi articolati con il ricorso introduttivo e reiterava l’istanza istruttoria.
8.- Con memoria del 27.12.2024, le ASP resistenti concludevano, a vario titolo, per:
- l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva;
- l’improcedibilità del ricorso per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre strutture controinteressate;
- l’improcedibilità del ricorso per aver sottoscritto la cd. “clausola di salvaguardia”, che impone la rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese;
- l’infondatezza del ricorso nel merito, anche mediante richiamo a precedenti pienamente sovrapponibili, compendiati nelle sentenze di questo TAR n. 3019, 3020, 3031, 3032 del 2024.
9.- Con memorie di replica in vista dell’udienza di merito, le ASP costituite insistevano negli assunti difensivi.
10.- All’udienza pubblica del 28.01.2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
11.- Il ricorso è infondato.
11.1- Il Collegio prescinde dalle eccezioni in rito avanzate dalle parti resistenti e, quanto al merito, rileva che la vicenda contenziosa di cui al presente giudizio è pienamente sovrapponibile a quelle esaminate da questo TAR e compendiate nelle sentenze n. 3019/2024, 3020/2024, 3031/2024, 3032/2024, 1877/2024, 1880/2024, all’interno delle quali si richiama, in particolare, anche il parere n. 151/2024 del CGARS.
La riscontrata sussistenza di orientamenti pacifici induce il Collegio a non dare corso alla richiesta di attivazione dei poteri istruttori avanzata da parte ricorrente, in quanto non necessaria ai fini della decisione della causa, che è risalente nel tempo e matura per la decisione.
Per tale ragione, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., si rimanda alle motivazioni dei provvedimenti sopra indicati, dalle cui conclusioni non vi è ragione di discostarsi e alle quali si aggiungono le seguenti considerazioni, in termini generali ed in particolare sul tema della “clausola di salvaguardia”.
A) Osserva in termini generali il Collegio che:
- il principio cardine della programmazione generale di che trattasi, risiede nel riconoscimento del potere-dovere della Regione di determinare in conformità delle previsioni di legge e delle risorse sussistenti, gli aggregati di spesa per i singoli settori di intervento, in ordine sia al loro ammontare complessivo, sia alla loro ripartizione provinciale, nonché i tetti di spesa fissati: l’obiettivo primario di tale programmazione, in atto, è quello di procedere alla drastica riduzione della spesa sanitaria in ossequio alle norme e ai principi nazionali e eurocomunitari, secondo una visione di “governo” (come tale inevitabilmente sottratta al sindacato giurisdizionale) volta al mantenimento dell’equilibrio finanziario dell’intero sistema pur garantendo livelli sufficienti di assistenza e cura per i cittadini, senza che ciò possa determinare alcuna violazione del principio dell’affidamento (ex multis, cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 4 del 2012; Cgars, 8 giugno 2021, n. 515; id. 14 giugno 2021, n. 531);
- in relazione all’esercizio della potestà programmatoria, spetta all’amministrazione regionale un’ampia discrezionalità, nella previsione del dimensionamento e dei meccanismi di attribuzione delle risorse disponibili, con l’obiettivo di bilanciare molteplici e spesso contrapposti interessi di rilevanza anche costituzionale, quali quelli al contenimento della spesa in base alle risorse concretamente disponibili, quelli relativi alla esigenza di assicurare prestazioni sanitarie quantitativamente e qualitativamente adeguate agli assistiti, quelli delle strutture private operanti secondo logiche imprenditoriali, quelli delle strutture pubbliche vincolate all'erogazione del servizio nell'osservanza dei principi di efficienza e buon andamento (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 1° febbraio 2019, n.787);
- ai sensi dell’art. 25 della l. r. n. 5/2009, anche per l’assistenza specialistica privata convenzionata la Regione è tenuta, sulla base delle risorse disponibili (Fondo Sanitario Regionale), a definire annualmente il tetto di spesa regionale e gli aggregati provinciali nonché stabilire i criteri per la contrattazione, da parte dei direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali, dei budget da assegnare alle singole strutture sanitarie private e singoli specialisti accreditati;
- la determinazione degli aggregati di spesa di per sé, in quanto atto di natura programmatoria, non determina il diritto degli operatori privati a fornire prestazioni a carico del SSN se non nei limiti della contrattualizzazione e, sicuramente, non in eccedenza alla stessa (fenomeno dell’extrabudget); ed invero le strutture ricorrenti non possono vantare alcuna qualificata aspettativa alla remunerazione di prestazioni extrabudget la quale di regola si scontra con il carattere cogente dei limiti di spesa (cfr. T.A.R. Sicilia, Sez. I, 3.06.2024, n. 1880);
- “…la determinazione dei limiti e delle condizioni delle prestazioni che l'Azienda Sanitaria è disposta ad acquistare, costituisce, invero, come chiarito in giurisprudenza, un vincolo contrattuale che il centro accreditato può liberamente accettare o rifiutare, se l'accordo non viene ritenuto conveniente…di tal che l'erogazione di prestazioni per conto del S.S.N. è in ogni caso frutto di una scelta della struttura privata. Non sussiste, quindi, una valida ragione per indurre l’amministrazione sanitaria ad impegnare somme superiori rispetto alle risorse disponibili, dovendosi ritenere che il rimedio a disposizione del centro accreditato è rappresentato essenzialmente dal fatto che esso, a differenza delle strutture pubbliche, non ha l'obbligo di rendere le prestazioni agli assistiti se non nel quadro di un accordo contrattuale con l'Azienda Sanitaria ed entro il limite di spesa da questo contemplato (Cons. St., sez. III, 29 luglio 2011, n. 4529)…” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 13 settembre 2021, n. 6264);
- “…la scelta del modo di impiegare le economie di spesa che dovessero verificarsi - e quindi non incidenti sul rispetto dei vincoli contrattualmente assunti dall’amministrazione - rientra nella piena discrezionalità dell’amministrazione che ben può indirizzarle verso quei settori che valuta più importante implementare (cfr. T.A.R. Sicilia, Sez. III, 3 febbraio 2015, n. 328, richiamata dalla Sezione nella recente sentenza 11 aprile 2018, n. 858)…” (T.A.R. Sicilia, Sez. I, 20 novembre 2023, n. 3425 e, nei medesimi sensi, T.A.R. Sicilia, Sez. I, 20 gennaio 2025, n. 127);
- non appare configurabile la violazione delle garanzie procedimentali: la normativa in materia non impone la contrattazione, né la negoziazione, bensì il “confronto” tra la Regione e le organizzazioni di categoria nella fase (a monte) dell’individuazione dei criteri per la quantificazione degli aggregati di spesa, che l'Amministrazione risulta avere consentito;
- la partecipazione procedimentale è “…quella svolta dalle associazioni di categoria nella c.d. negoziazione preventiva; che non necessariamente deve sfociare in un accordo, potendosi anche risolvere nella constatazione del suo mancato raggiungimento senza che ciò precluda alla parte pubblica di determinare autoritativamente il budget generale e specifico, per branca e singole strutture (Cgars, 20 novembre 2012, n. 187; T.a.r. per la Sicilia, Sez. III, n. 2084/2017; Cons. Stato, sez. III, 19 luglio 2016, n. 3202)…” (CGA, parere n. 151/2024 e T.a.r. Sicilia, Palermo, sez. I, nn. 3031 e 3032 del 2024;
B) Osserva ancora il Collegio che i più recenti orientamenti della giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema di “clausola di salvaguardia” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 agosto 2024, n. 6962; 10 maggio 2023, n. 4715; 21 aprile 2023, n. 4076; 20 aprile 2023, n. 3997; 18 aprile 2023, n. 3917) – che depongono nel senso della legittimità della stessa, e ai quali anche questo Tribunale ha ritenuto di aderire (cfr. le recentissime sentenze 6 novembre 2024, n. 3031; 5 febbraio 2024, n. 415) – sono stati anche recepiti dal C.G.A., il quale, nel confermare l’orientamento già assunto in sede giurisdizionale con la sentenza n. 1145/2022, ha osservato che “…chi intende operare nell'ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute. «Agli operatori privati si pone l’alternativa se accettare le condizioni derivanti da esigenze programmatorie e finanziarie pubbliche (e dunque il budget assegnato alla propria struttura) onde permanere nel campo della sanità pubblica; ovvero, se collocarsi esclusivamente nel mercato della sanità privata. Del resto la parte pubblica sottoscrittrice del contratto, in difetto di una valida e incondizionata accettazione della clausola di salvaguardia de qua da parte dell'altro contraente, non avrebbe interesse alla conclusione dell'accordo, non potendo essa programmare efficacemente la spesa sanitaria, stante la permanenza di contestazioni giudiziali sui tetti di spesa».
Una volta che si sia preso atto delle esigenze di contenimento e rientro della spesa sanitaria regionale, non occorre alcuna motivazione nell'esternazione dei calcoli posti a base della riduzione del budget, trattandosi dell'applicazione di parametri automatici di riduzione per farli rientrare entro i limiti oggettivi costituiti dalle risorse; «la Regione è tenuta a porre in essere delle scelte di politica sanitaria che vanno a soddisfare l'ineludibile esigenza di contenimento della spesa, rispetto alla quale, l'interesse ad una adeguata redditività delle strutture provate è recessivo».
Quanto sopra è ancora più pregnante per la Regione Siciliana che è notoriamente impegnata fin dall'anno 2007 nell'attuazione del rispettivo Piano di rientro dai disavanzi in ambito sanitario, le cui disposizioni, che si inquadrano nella cosiddetta normativa emergenziale dettata dalle leggi finanziarie dello Stato, sono cogenti e vincolanti per la stessa Regione.
Rebus sic stantibus, la parte pubblica sottoscrittrice del contratto, in difetto di una valida e incondizionata accettazione della clausola di salvaguardia de qua da parte dell'altro contraente, non avrebbe interesse alla conclusione dell'accordo, non potendo essa programmare efficacemente la spesa sanitaria, stante la permanenza di contestazioni giudiziali sui tetti di spesa…” (cfr. C.G.A., parere n. 151/2024 cit., punto 9.5; idem, Consiglio di Stato, Sez. II, 28 dicembre 2021, n. 8676).
Tale consolidato orientamento è stato confermato anche con recentissima decisione del giudice di appello, con la quale è stato rilevato, in relazione alla presunta violazione del diritto di difesa, che su un piano più generale “…l’attuale formulazione della clausola di salvaguardia non impedisce affatto l’esercizio del diritto di difesa delle strutture sanitarie private in corso di contrattualizzazione, in quanto i provvedimenti di determinazione dei budget sono di regola adottati prima della sottoscrizione del contratto (né potrebbe essere diversamente, poiché il budget costituisce il contenuto economico essenziale del contratto stesso), e sono pertanto perfettamente e/o comunque facilmente conosciuti dalle strutture erogatrici private, essendo peraltro espressamente richiamati anche nel testo del contratto”, sul presupposto che “l’accettazione delle condizioni contrattuali, in alternativa alla rinuncia alla stipulazione, attiene alle valutazioni che qualsiasi contraente formula in vista della conclusione del contratto: ne consegue che essa non integra alcun fattore idoneo ad influire, in termini patologicamente perturbatori, sulla libera formazione della volontà contrattuale”, anche tenuto conto che “la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 238 del 2014), ha sancito il principio che il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale può essere limitato purché vi sia un interesse pubblico riconoscibile come potenzialmente preminente sul principio consacrato dall’art. 24 della Costituzione.” (Consiglio di Stato, Sezione III, 12 dicembre 2023, n. 10723, che richiama copiosa giurisprudenza della Sezione; sull’irrilevanza di riserva in ordine all’apposizione della clausola di salvaguardia, cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 5 agosto 2024, n. 6962)…” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 7 novembre 2024, n. 8907).
Pertanto, anche il profilo della dedotta violazione del diritto costituzionale di difesa è stato vagliato, e ritenuto recessivo rispetto al preminente interesse pubblico al mantenimento dei livelli essenziali relativi al diritto alla salute e al correlativo contenimento della spesa sanitaria.
Deve quindi ribadirsi che il privato contraente – anche sottoscrivendo il contratto con tale clausola – manterrebbe intatto il proprio diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio non solo in relazione ad eventuali sopravvenienze, ma anche in relazione agli atti generali presupposti, in quanto detta clausola collega solo alla sottoscrizione dell’accordo gli effetti indicati dalla prevalente giurisprudenza come di “acquiescenza” (cfr. Consiglio di Stato n. 3917/2023 cit.; Cons. Stato, n. 8676/2021 cit.).
Dall’applicazione di tali consolidati e condivisi principi al caso di specie, non può che derivare la piena legittimità della clausola di salvaguardia, il cui annullamento d’altro canto – una volta accettata (o ritenuta legittima) l’assegnazione del budget, nel rispetto degli ineludibili vincoli finanziari – non apporterebbe alla parte contraente alcuna concreta utilità.
11.2- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va integralmente rigettato, anche tenuto conto che le considerazioni svolte in sede di discussione orale in udienza pubblica - riferibili ad alcuni passaggi motivazionali contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 197/2024, in relazione all’asserita persistente vigenza dell’art. 5, co. 15, della l.r. n. 9/2020, ed alla asserita discrepanza tra il DA censurato e quello riferito all’annualità 2009, sul punto del computo del budget al netto dei contributi previdenziali – non appaiono decisive per superare gli orientamenti, anche del CGA, assunti con le sentenze di questo Tribunale in precedenza indicate anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a.
12.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; nulla per le spese per le parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori come per legge in favore dell’Assessorato Regionale della Salute ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge in favore di ciascuna ASP costituita. Nulla per le spese per le parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Pierluigi Buonomo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierluigi Buonomo | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO