Sentenza 8 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/10/2003, n. 15029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15029 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
| Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 1 5029/03 Composta dagli Ill.m Sigo ri Magistrati: - Presidente Dott. Ettore MEN R.G. N. 3595/01 onsigliere Cron. 30457 BATTIMIELLO Dott. Bruno Dott. Antonio LAMORGESE Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consig Ud. 09/04/03 Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: TA AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COMANDINI 30, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO TROCCHIA, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE PRISCO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2003 rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 2131 CERIONI, GIOVAN BIONDI, giusta delega in calce alla -1- copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 909/00 del Tribunale di NOLA, depositata il 28/03/00 R.G. N. 738/98; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/03 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Nola - pronunciando sull'appello della lavoratrice (in epigrafe avverso la decisione di primo grado, che ne specificata) aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti dell'INPS, di pagamento di indennità di maternità in relazione a rapporto di lavoro subordinato agricolo - dichiarava (senza esaminare il merito) la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, compensando le spese processuali. Riteneva il Collegio di appello che la procura alle liti conferita dall'attrice fosse nulla perché rilasciata su foglio aggiunto al ricorso e ad esso spillato, privo di un chiaro ed esplicito riferimento al procedimento al quale si riferiva. Per di più detta procura era anche priva della data di rilascio, sicché, attesane la struttura, non poteva contestualità con la neppure operare la presunzione di formazione dell'atto. Avverso questa decisione la parte privata ricorre per cassazione con un motivo. L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c., come modificato dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997 n. 141 e comunque violazione dell'art. 1, suindicato", la ricorrente sostiene che in virtù 3 della modifica apportata all'art. 83 c.p.c. dalla legge n. 141 del 1997, la procura su foglio spillato in nulla si diversifica dalla procura apposta a margine 0 in calce all'atto e che tale collocazione è quindi sufficiente per ritenere la sussistenza del collegamento della procura al procedimento instaurato con l'atto al quale è materialmente unito. Il ricorso è fondato. La legge 27 maggio 1997 n. 141, con l'aggiunta al terzo comma dell'art. 83 c.p.c. del periodo "la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce", ha stabilito una piena equiparazione tra la procura apposta a margine ○° in calce al documento contenente l'atto giudiziario e la procura stilata su foglio separato che sia però ad esso unito. Il rilievo del Tribunale, che trova riscontro nell'orientamento espresso nelle sentenze di questa Corte nn. 5569 e 12003 del 1997, errato alla stregua delle successive pronunce delle Sezioni stessa Corte (nn. 2642 e 2646 del 10 marzo Unite della 1998), con le quali è stato fissato il principio che la procura al difensore, salvo che dal suo testo si rilevi il contrario, deve considerarsi conferita per il giudizio che con tale atto si intende promuovere, anche se non contiene "deponendo per la validità di alcun riferimento ad esso, siffatta procura l'art. 83 cod. proc. civ. (nella nuova formulazione risultante dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997 n. 141) il quale, interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione topografica della procura, (il cui rilascio può ora avvenire oltre che in calce e a margine congiunto dell'atto anche in un foglio separato, ma materialmente all'atto) è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede, senza che per contro possa esigersi dalla parte att conferente l'espressa enunciazione nella procura, a garanzia dell'altra parte, di quanto quest'ultima può già ritenervi compreso in ragione dell'essere tale procura contenuta nell'atto contro di essa diretto, potendo fra l'altro una tale non prevista necessità risolversi in pregiudizio del diritto di difesa della parte non giustificato da esigenze di tutela della controparte”. Priva di rilievo è, poi, l'osservazione del Tribunale che la mancanza della data farebbe venir meno la garanzia di contestualità del rilascio della procura con la formazione dell'atto. Infatti, premesso che per il rito ordinario è sufficiente che la procura sia rilasciata anteriormente alla costituzione (art. 125 c.p.c.) e che la non contestata esistenza della 5 procura sulla copia notificata del ricorso prova incontestabilmente la negata contestualità, si osserva che l'eventualità di una dissociazione temporale tra il rilascio della procura e la formazione dell'atto cui essa si riferisce છે da escludere nel rito del lavoro e in genere nei procedimenti promossi mediante ricorso, laddove la costituzione avviene con il deposito del ricorso, nel quale la procura non può mancare, pena l'inesistenza dell'atto introduttivo (Cass. 14 marzo 1986 n. 1750; 18 maggio 1991 n. 5592; 10 maggio 1995 n. 5119; 4 febbraio 1999 n. 972). In considerazione di quanto precede, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della caus altro giudice, designato nella Corte d'appello di Napoli, quale, nel procedere all'esame del merito, provvederà in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnat rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appelle Napoli. Così deciso, in Roma, il 9 aprile 2003 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Вимоги Mer IL COLAB ... Sheria 08 STT. 2003 oggi, A RATORE DI CANCELLERIA 6