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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/12/2024, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 5397/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5397/2024 vertente tra: TRA
, , con l'avv. CRIALESI Parte_1 C.F._1
ELEONORA;
- RICORRENTE E
, con l'avv. CRIALESI Controparte_1 C.F._2
ELEONORA;
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSA
con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c, le parti hanno chiesto recepirsi le condizioni tra loro concordate per l'affidamento della prole nonché per gli ulteriori profili economici attinenti al loro mantenimento;
il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a mezzo PEC al Pubblico Ministero (in data 04/11/2024), il quale è stato così messo in condizione di intervenire nel presente giudizio (Cass. 10894/2005); le parti non hanno richiesto la comparizione personale nel termine di legge e hanno concordato le condizioni che di seguito si trascrivono: « revocare l'assegno di mantenimento in favore della moglie e a Controparte_1 carico del marito , con rinuncia espressa alle somme relative ad Parte_1 adeguamento ISTAT non versate;
- disporre a carico del padre ed in favore della madre Parte_1
per il mantenimento della figlia minore un contributo mensile Controparte_1 Per_1 di Euro 680,00, omnicomprensivo anche delle spese straordinarie per la minore stessa, con accredito diretto da parte del datore di lavoro, come attualmente in essere;
- l'assegno unico per la minore sarà percepito al 100% dalla madre CP_1
;
[...]
Ritenuto che: tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità; anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
le condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e che l'accordo va, pertanto, interamente recepito;
non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti nel ricorso congiunto così come sopra trascritte. Nulla per le spese.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 28/11/2024.
IL GIUDICE REL. Lorenzo Meoli
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5397/2024 vertente tra: TRA
, , con l'avv. CRIALESI Parte_1 C.F._1
ELEONORA;
- RICORRENTE E
, con l'avv. CRIALESI Controparte_1 C.F._2
ELEONORA;
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSA
con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c, le parti hanno chiesto recepirsi le condizioni tra loro concordate per l'affidamento della prole nonché per gli ulteriori profili economici attinenti al loro mantenimento;
il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a mezzo PEC al Pubblico Ministero (in data 04/11/2024), il quale è stato così messo in condizione di intervenire nel presente giudizio (Cass. 10894/2005); le parti non hanno richiesto la comparizione personale nel termine di legge e hanno concordato le condizioni che di seguito si trascrivono: « revocare l'assegno di mantenimento in favore della moglie e a Controparte_1 carico del marito , con rinuncia espressa alle somme relative ad Parte_1 adeguamento ISTAT non versate;
- disporre a carico del padre ed in favore della madre Parte_1
per il mantenimento della figlia minore un contributo mensile Controparte_1 Per_1 di Euro 680,00, omnicomprensivo anche delle spese straordinarie per la minore stessa, con accredito diretto da parte del datore di lavoro, come attualmente in essere;
- l'assegno unico per la minore sarà percepito al 100% dalla madre CP_1
;
[...]
Ritenuto che: tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità; anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
le condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e che l'accordo va, pertanto, interamente recepito;
non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti nel ricorso congiunto così come sopra trascritte. Nulla per le spese.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 28/11/2024.
IL GIUDICE REL. Lorenzo Meoli
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli