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Decreto 26 marzo 2025
Decreto 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, decreto 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Mauro MIRENNA Presidente dott. ssa Maria MILITELLO Giudice relatore dott. Francesco CATANESE Giudice
nel procedimento n.4252/24 V.G.
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli avv.ti Antonino Li Causi e Nuccia Torre
E
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Simona Triolo Parte_2
avente ad oggetto: nomina di amministratore giudiziario
ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con ricorso, depositato in data 23.12.2024, proponeva reclamo avverso il Parte_1 provvedimento con il quale il Giudice tutelare, inaudita altera parte, in data 12.11.2024, aveva aperto l'amministrazione di sostegno e gli aveva nominato amministratore l'avv. Maria Gianquinto.
Deduceva la mancanza dei presupposti per la nomina provvisoria e urgente, che legittimano il provvedimento adottato inaudita altera parte, in quanto la situazione psicofisica del ricorrente è migliorata in seguito al suo rientro a ME.
Chiedeva, pertanto, di annullare o di revocare il provvedimento impugnato o, in subordine, di nominargli amministratore di sostegno il fratello.
A seguito di instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio che Parte_2 chiedeva il rigetto del reclamo.
All'udienza a trattazione scritta del 18 febbraio 2025 la causa veniva assunta in riserva.
Il reclamo è fondato e va conseguentemente revocato il decreto adottato in data 12.11.2024, con il quale il Giudice tutelare nominava a un amministratore giudiziario. Parte_1 La nomina di un amministratore di sostegno provvisorio è riferito al compimento di singoli atti e richiede una situazione di urgenza, che va specificata e motivata.
La documentazione medica prodotta a supporto del ricorso, presa in esame dal Giudice tutelare, non legittimava l'adozione di un provvedimento in via d'urgenza.
Dalla certificazione prodotta risulta che, a seguito di una caduta per un incidente domestico, il deambula con difficoltà. Parte_1
In occasione della caduta il veniva sottoposto a diverse visite, accompagnato dalla ex Parte_1 moglie, psicoterapeuta che, vivendo a ME, non era più a conoscenza del vissuto dell'ex marito, che lavorava come medico cardiologo specialista a Torino.
L'ASL di Torino, in data 10.11.2022, oltre a riscontrare nel “postumi di artrodesi di Parte_1 stabilizzazione posteriore ….in frattura vertebrale di L1” e intensi tremori alle estremità, riscontrava “compromissione cognitiva”.
La relazione psichiatrica dell'ASL di Torino, datata 14.12.2022, si limita ad attestare un'anamnesi positiva di pregresse manifestazioni depressive con alternati comportamenti improntati ad incontrollata dispendiosità e una tendenza all'abuso alcolico che, comunque, appare circoscritta temporalmente al 2022 e, pertanto, quantomeno l'assunzione di alcool rappresenta uno stato superato. In particolare nella visita del 7.12.2022 il paziente esprimeva “umore depresso, anedonia, difficoltà alla progettazione futura, ansia di grado elevato, sia generalizzata che situazionale” e viene formulata una diagnosi di disturbo bipolare in base ai criteri del DSM – V e veniva prescritta al paziente apposita terapia farmaceutica, che non risulta essere stata violata.
Nella visita del 18.7.2022 presso l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, viene riscontrato che il paziente è “rallentato, disorientato e collaborante”.
Dalla documentazione sanitaria più recente non emerge un aggravamento dello stato di salute.
Il si traferiva a ME e l'Inps di ME (visita del 13.3.2024) gli riconosceva Parte_1 un'invalidità del 75% con capacità di deambulare sensibilmente ridotta e nell'esame obiettivo il
è “orientato”, “collaborante”, con “stato d'ansia all'eloquio” e “pensiero polarizzato Parte_1 sul proprio stato di salute”, oltre a presentare “tremore essenziale al capo e alle estremità” e
“deambulazione autonoma con preferibile appoggio monolaterale a bastone”.
Pertanto, alla visita effettuata meno di un anno fa non emerge né una situazione fisica né psichica che legittimava l'apertura di un'amministrazione di sostegno adottata in via d'urgenza, senza il consenso dell'amministrato, che ha presentato reclamo.
La circostanza che il paziente fosse orientato e avesse un pensiero polarizzato sul proprio stato di salute dimostra come il reclamante fosse ben consapevole del proprio stato di salute e, pertanto, non giustifica l'apertura di un'amministrazione contro la volontà dell'amministrato.
Peraltro, tale intervento esterno non è giustificato neanche dallo stato fisico in cui versa il reclamante, che può deambulare con l'ausilio di un appoggio. Non sussistevano, pertanto, i presupposti per nominare al un amministratore di Parte_1 sostegno, la cui nomina, seppure non esige che la persona versi in uno stato di incapacità di intendere o di volere, presuppone comunque il riscontro di una condizione attuale di menomata capacità, che lo ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.
Orbene, nel caso di specie difettavano i presupposti per adottare un provvedimento d'urgenza, non emergendo che il reclamante fosse incapace di provvedere ai propri interessi.
Va, conseguentemente, revocato il provvedimento con il quale il Giudice tutelare, in data 12.11.2024, nominava un amministratore di sostegno a nella persona Parte_1 dell'avv. Maria Giaquinto.
P.Q.M.
Revoca il provvedimento adottato in data 12.11.2024, con il quale il Giudice tutelare nominava a un amministratore giudiziario, in persona dell'avv. Maria Giaquinto Parte_1
Si comunichi alle parti costituite, al Pubblico Ministero e all'amministratore giudiziario
Il presente decreto è immediatamente esecutivo
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della revoca all'Ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il presidente dott. Mauro Mirenna
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Prima sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Mauro MIRENNA Presidente dott. ssa Maria MILITELLO Giudice relatore dott. Francesco CATANESE Giudice
nel procedimento n.4252/24 V.G.
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli avv.ti Antonino Li Causi e Nuccia Torre
E
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Simona Triolo Parte_2
avente ad oggetto: nomina di amministratore giudiziario
ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con ricorso, depositato in data 23.12.2024, proponeva reclamo avverso il Parte_1 provvedimento con il quale il Giudice tutelare, inaudita altera parte, in data 12.11.2024, aveva aperto l'amministrazione di sostegno e gli aveva nominato amministratore l'avv. Maria Gianquinto.
Deduceva la mancanza dei presupposti per la nomina provvisoria e urgente, che legittimano il provvedimento adottato inaudita altera parte, in quanto la situazione psicofisica del ricorrente è migliorata in seguito al suo rientro a ME.
Chiedeva, pertanto, di annullare o di revocare il provvedimento impugnato o, in subordine, di nominargli amministratore di sostegno il fratello.
A seguito di instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio che Parte_2 chiedeva il rigetto del reclamo.
All'udienza a trattazione scritta del 18 febbraio 2025 la causa veniva assunta in riserva.
Il reclamo è fondato e va conseguentemente revocato il decreto adottato in data 12.11.2024, con il quale il Giudice tutelare nominava a un amministratore giudiziario. Parte_1 La nomina di un amministratore di sostegno provvisorio è riferito al compimento di singoli atti e richiede una situazione di urgenza, che va specificata e motivata.
La documentazione medica prodotta a supporto del ricorso, presa in esame dal Giudice tutelare, non legittimava l'adozione di un provvedimento in via d'urgenza.
Dalla certificazione prodotta risulta che, a seguito di una caduta per un incidente domestico, il deambula con difficoltà. Parte_1
In occasione della caduta il veniva sottoposto a diverse visite, accompagnato dalla ex Parte_1 moglie, psicoterapeuta che, vivendo a ME, non era più a conoscenza del vissuto dell'ex marito, che lavorava come medico cardiologo specialista a Torino.
L'ASL di Torino, in data 10.11.2022, oltre a riscontrare nel “postumi di artrodesi di Parte_1 stabilizzazione posteriore ….in frattura vertebrale di L1” e intensi tremori alle estremità, riscontrava “compromissione cognitiva”.
La relazione psichiatrica dell'ASL di Torino, datata 14.12.2022, si limita ad attestare un'anamnesi positiva di pregresse manifestazioni depressive con alternati comportamenti improntati ad incontrollata dispendiosità e una tendenza all'abuso alcolico che, comunque, appare circoscritta temporalmente al 2022 e, pertanto, quantomeno l'assunzione di alcool rappresenta uno stato superato. In particolare nella visita del 7.12.2022 il paziente esprimeva “umore depresso, anedonia, difficoltà alla progettazione futura, ansia di grado elevato, sia generalizzata che situazionale” e viene formulata una diagnosi di disturbo bipolare in base ai criteri del DSM – V e veniva prescritta al paziente apposita terapia farmaceutica, che non risulta essere stata violata.
Nella visita del 18.7.2022 presso l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, viene riscontrato che il paziente è “rallentato, disorientato e collaborante”.
Dalla documentazione sanitaria più recente non emerge un aggravamento dello stato di salute.
Il si traferiva a ME e l'Inps di ME (visita del 13.3.2024) gli riconosceva Parte_1 un'invalidità del 75% con capacità di deambulare sensibilmente ridotta e nell'esame obiettivo il
è “orientato”, “collaborante”, con “stato d'ansia all'eloquio” e “pensiero polarizzato Parte_1 sul proprio stato di salute”, oltre a presentare “tremore essenziale al capo e alle estremità” e
“deambulazione autonoma con preferibile appoggio monolaterale a bastone”.
Pertanto, alla visita effettuata meno di un anno fa non emerge né una situazione fisica né psichica che legittimava l'apertura di un'amministrazione di sostegno adottata in via d'urgenza, senza il consenso dell'amministrato, che ha presentato reclamo.
La circostanza che il paziente fosse orientato e avesse un pensiero polarizzato sul proprio stato di salute dimostra come il reclamante fosse ben consapevole del proprio stato di salute e, pertanto, non giustifica l'apertura di un'amministrazione contro la volontà dell'amministrato.
Peraltro, tale intervento esterno non è giustificato neanche dallo stato fisico in cui versa il reclamante, che può deambulare con l'ausilio di un appoggio. Non sussistevano, pertanto, i presupposti per nominare al un amministratore di Parte_1 sostegno, la cui nomina, seppure non esige che la persona versi in uno stato di incapacità di intendere o di volere, presuppone comunque il riscontro di una condizione attuale di menomata capacità, che lo ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.
Orbene, nel caso di specie difettavano i presupposti per adottare un provvedimento d'urgenza, non emergendo che il reclamante fosse incapace di provvedere ai propri interessi.
Va, conseguentemente, revocato il provvedimento con il quale il Giudice tutelare, in data 12.11.2024, nominava un amministratore di sostegno a nella persona Parte_1 dell'avv. Maria Giaquinto.
P.Q.M.
Revoca il provvedimento adottato in data 12.11.2024, con il quale il Giudice tutelare nominava a un amministratore giudiziario, in persona dell'avv. Maria Giaquinto Parte_1
Si comunichi alle parti costituite, al Pubblico Ministero e all'amministratore giudiziario
Il presente decreto è immediatamente esecutivo
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della revoca all'Ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il presidente dott. Mauro Mirenna
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