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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/11/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1031/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
(C.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LA LA, giusta delega in atti,
e
, (C.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
LI EMANUELA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 22/05/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1. Il Sig. ha già lasciato, portando con sé i propri effetti personali, la dimora Parte_1 coniugale ubicata nel Comune di Terracina (LT) in Via Caposelce n. 21 int. 2 andando a vivere presso la casa paterna in Castro dei Volsci Via Vallefratta n. 51; 2. la casa coniugale ubicata nel Comune di Terracina (LT) in Via Caposelce 21 n. 2, di proprietà dei genitori materni unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, nell'interesse della famiglia, ivi stabilmente convivente e residente resteranno nella stessa;
3. Tuttavia i mobili costituenti la sala da pranzo (tavolo, sei sedie, credenza, e mobile basso) nonché l'intera cucina saranno smontati e prelevati dal sig. entro il giorno 5 luglio;
4. il Sig. Parte_1 Parte_1 verserà alla Sig.ra , tramite accredito diretto alle figlie entro e non oltre Parte_2
il giorno 20 (venti) di ogni mese, l'assegno di mantenimento pari nel complesso ad € 300,00
(trecento/00), (euro 150,00 per figlia), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
5. La moglie farà richiesta di dell'assegno unico per le figlie che attualmente si attesta ad euro 400,00; 6. le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: - le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
6. Per quanto concerne le modalità di visita delle figlie le stesse saranno libere di vedere il padre quando e come vorranno compatibilmente con i loro impegni di studio e lavorativi.”
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in SABAUDIA (LT) il 26/04/2003,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 10, P. II Serie a, dell'anno 2003);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 11/11/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
(C.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LA LA, giusta delega in atti,
e
, (C.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
LI EMANUELA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 22/05/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1. Il Sig. ha già lasciato, portando con sé i propri effetti personali, la dimora Parte_1 coniugale ubicata nel Comune di Terracina (LT) in Via Caposelce n. 21 int. 2 andando a vivere presso la casa paterna in Castro dei Volsci Via Vallefratta n. 51; 2. la casa coniugale ubicata nel Comune di Terracina (LT) in Via Caposelce 21 n. 2, di proprietà dei genitori materni unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, nell'interesse della famiglia, ivi stabilmente convivente e residente resteranno nella stessa;
3. Tuttavia i mobili costituenti la sala da pranzo (tavolo, sei sedie, credenza, e mobile basso) nonché l'intera cucina saranno smontati e prelevati dal sig. entro il giorno 5 luglio;
4. il Sig. Parte_1 Parte_1 verserà alla Sig.ra , tramite accredito diretto alle figlie entro e non oltre Parte_2
il giorno 20 (venti) di ogni mese, l'assegno di mantenimento pari nel complesso ad € 300,00
(trecento/00), (euro 150,00 per figlia), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
5. La moglie farà richiesta di dell'assegno unico per le figlie che attualmente si attesta ad euro 400,00; 6. le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: - le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
6. Per quanto concerne le modalità di visita delle figlie le stesse saranno libere di vedere il padre quando e come vorranno compatibilmente con i loro impegni di studio e lavorativi.”
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in SABAUDIA (LT) il 26/04/2003,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 10, P. II Serie a, dell'anno 2003);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 11/11/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino