Decreto cautelare 13 luglio 2023
Ordinanza cautelare 8 settembre 2023
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 04/06/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 00979/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00769/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 769 del 2023, proposto da
Bagno Biagi di Biagi Massimiliano e C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Cristallini, Cinzia Barbetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pietrasanta, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Orzalesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Associazione Nimbus Surfing Club, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della comunicazione n.16572222 adottata dall'Ufficio Demanio della Direzione Area Servizi al Territorio e alle Imprese, notificata in data 30 giugno 2023 nonché, per quanto occorrer possa, dell’ordinanza sindacale del Comune di Pietrasanta del 13 agosto 2014 n.76 e di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, presupposto o conseguente in quanto lesivo degli interessi e diritti della ricorrente ed accertamento, previa adozione delle occorrenti misure cautelari, “ dell'obbligo dell'amministrazione comunale di adottare i provvedimenti necessari per inibire lo svolgimento dell''attività condotta contra legem dalla parte controinteressata ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pietrasanta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il dott. Nicola Fenicia;
Premesso che:
- la ricorrente, che gestisce lo stabilimento balneare denominato Bagno Biagi, sito in Marina di Pietrasanta, loc. Fiumetto, confinante con lo stabilimento balneare gestito dall’associazione Nimbus Surfing Club, ha impugnato la comunicazione del 30 giugno 2023 dell’Ufficio demanio marittimo del Comune di Pietrasanta, nonché, “ per quanto occorrer possa ”, l’ordinanza sindacale del Comune di Pietrasanta del 13 agosto 2014 n. 76 (nella parte in cui regola l’esercizio delle attività accessorie all’interno degli stabilimenti balneari);
- la suddetta comunicazione è stata adottata dal Comune di Pietrasanta a riscontro della nota della ricorrente con la quale quest’ultima diffidava il Comune a rimuovere la rete di pallavolo asseritamente posta, dall’associazione Nimbus, senza titolo e in modo da arrecare disturbo ai clienti del bagno Biagi;
- il Comune di Pietrasanta, in particolare, ha risposto facendo presente che: “ la rete di pallavolo menzionata è legittimata da comunicazione pervenuta con prot. 37287/2023 ex art. 19 del Regolamento di gestione del demanio marittimo ” e che “ l'esercizio delle attività accessorie degli stabilimenti balneari è disciplinato dall’ ordinanza del Sindaco n. 76 del 13 agosto 2014 ”;
- a fondamento del ricorso la ricorrente ha fra l’altro evidenziato che il gioco della pallavolo praticato nel confinante stabilimento balneare non sarebbe stato autorizzato e comunque si svolgerebbe in violazione delle norme regolamentari sulla disciplina delle attività accessorie alla balneazione, nonché delle norme in materia di pubblica incolumità, di ordine e sicurezza pubblica e delle prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico;
- si è costituito il Comune di Pietrasanta eccependo l’inammissibilità del ricorso nonché l’infondatezza dello stesso;
- con ordinanza emessa all’esito della camera di consiglio del 7 settembre 2023, è stata respinta l’istanza cautelare;
- in vista dell’udienza pubblica il Comune di Pietrasanta ha depositato memorie conclusive;
- all’udienza di discussione del 29 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla base degli scritti;
Ritenuto che:
- deve trovare conferma quanto sommariamente osservato dal Collegio nella fase cautelare, stante anche il mancato svolgimento di ulteriore attività difensiva da parte della ricorrente nella successiva fase processuale;
- in particolare, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza d’interesse, non avendo la comunicazione impugnata alcun valore provvedimentale, trattandosi di una mera nota di riscontro della diffida della Bagno Biagi, con la quale il Comune si è semplicemente limitato a precisare che, contrariamente a quanto ritenuto dall'interessata, la rete di pallavolo risulta automaticamente legittimata sulla base della semplice comunicazione prot. n. 37287/2023 dell’Associazione Nimbus; e ciò in ossequio all'art. 19 lettera b) del Regolamento di Gestione del demanio marittimo, che assoggetta appunto a semplice comunicazione la collocazione negli stabilimenti balneari di “ impianti, manufatti, opere e strutture di svago …”;
- peraltro, il gioco della pallavolo, in quanto attività sportiva o ricreativa, è espressamente ammesso all’interno degli stabilimenti balneari in concessione del Comune di Pietrasanta, sulla base dell’ordinanza sindacale n. 76 del 13 agosto 2014 (solo genericamente impugnata dalla ricorrente);
- è dunque evidente, oltretutto, che l’eventuale lesione dell’interesse allegato dalla ricorrente (a che i propri clienti non vengano disturbati dal gioco della pallavolo) non deriverebbe dall’installazione della rete di pallavolo, che in sé è perfettamente legittima e lecita, ma dalle mere circostanze di fatto che in concreto caratterizzerebbero lo svolgimento di detta attività o dalla mancata adozione di talune precauzioni, circostanze sulle quali, né il Comune può intervenire, venendo richiesta un’attività di vigilanza o di polizia di competenza di altri soggetti (e, in particolare, dell'Autorità marittima ex art. 27 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione), nè questo T.A.R. può giudicare, trattandosi di materia ricadente nella giurisdizione del Giudice civile;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per le sopra esposte ragioni e che le spese di lite debbano seguire la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la ricorrente a rimborsare le spese di lite al Comune di Pietrasanta, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Fenicia | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO