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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 13/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 617/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo
LEPIDI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritto al n. 617 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, all'esito dell'udienza di rimessione in decisione del 12.3.2025, promossa da:
(C.F. e P.IVA ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Conegliano (TV) alla Via V. Alfieri n.1 e per essa, quale mandataria, la rappresentata e difesa dall' Avv. dall'Avv. Parte_2
Gianfranco Chiarelli, del Foro di Taranto elettivamente domiciliato in elettivamente domiciliato in
Avezzano alla Via Carso n. 8 presso l'Avv. Paola Di Benedetto
ATTORE – OPPOSTO – CREDITORE PROCEDENTE
CONTRO
( ) e ( ) entrambi rappresentati e CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 difesi ai fini dall'Avv. Rosalia Tangredi del Foro di Avezzano ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Avezzano alla Via Cesare battisti n. 36
CONVENUTI – OPPONENTI - ESECUTATI
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28 e per essa, quale mandataria, , Pt_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Teodora Teofilatto del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Roma, Piazzale Luigi Sturzo n. 1
CONVENUTO – CREDITORE INTERVENUTO
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentate pro tempore
CONVENUTO – CREDITORE INTERVENUTO - CONTUMACE
Materia: Opposizione all'esecuzione – Fase di merito
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore: “Voglia l'On.le Tribunale di Avezzano, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione, così provvedere: 1) Rigettare tutto quanto eccepito, dedotto, richiesto (ivi inclusa la richiesta di estromissione dal giudizio) e concluso dalla in quanto Pt_3 inammissibilmente formulato e comunque destituito di fondamento per le ragioni esposte sia nell'atto introduttivo del presente giudizio sia nelle memorie integrative ex art 171 ter c.p.c; 2) accertare e dichiarare la legittimazione attiva d , per l'effetto, dichiarare legittima la procedura Parte_1 esecutiva intrapresa d e per essa dalla sua mandatari Parte_1 Parte_2
[...
in danno dei sigg (R.G.E. 31/2022 del Tribunale di Avezzano); 3) in CP_1 CP_2 ogni caso, rigettare integralmente l'opposizione- proposta dai sigg. e con il CP_1 CP_2 ricorso del 10.10.2022- all'esecuzione immobiliare RGE n. 31/2022, pendente dinanzi al Tribunale di Avezzano (Giudice dott.ssa Francesca Greco), perché inammissibile e/o improponibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
4) per l'effetto, annullare l'ordinanza depositata in cancelleria in data 10.03.2023 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE 31/2022 del Tribunale di Avezzano, con cui il Giudice, Dott.ssa Francesca Greco, ha sospeso l'esecuzione nei confronti dei sigg. e , e, per l'effetto, disporre la CP_1 CP_2 prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 31/2022 del Tribunale di Avezzano;
5) condannare gli opponenti/convenuti sigg. e al pagamento delle spese CP_2 CP_1 processuali, sia del presente procedimento che di quelle dovute per il subprocedimento di opposizione in fase esecutiva”;
Per e : “In via preliminare e principale confermare l'ordinanza del 10.03.2023 CP_1 CP_2
a firma della Dr.ssa Greco con la quale è stata sospesa l'esecuzione della procedura immobiliare n.
31/2022 e conseguenzialmente confermare il difetto di legittimazione attiva in capo a parte attrice stante la carenza di prova richiesta per legge della propria legittimazione ad agire esecutivamente nei confronti dei convenuti confermando l'illegittimità della procedura esecutiva intrapresa in danno dei convenuti.
Sempre in via principale ove ritenesse di disattendere l'eccezione preliminare già formulate in sede di opposizione all'esecuzione e accolta anche in sede di reclamo: accertare e dichiarare la sussistenza di usura nel contratto di mutuo ipotecario del 02.02.2006 per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto condannare la alla ripetizione dell'importo di € 43.494,72 - In subordine: - accertare e Pt_1 dichiarare la violazione delle norme sulla trasparenza nel contratto di mutuo ipotecario per i motivi meglio esposti in narrativa;
- Nel merito: In subordine accertare e dichiarare la violazione delle norme sulla trasparenza nel contratto di mutuo ipotecario per i motivi meglio esposti in narrativa, e per l'effetto condannare al risarcimento dei danni e alle somme tutte già corrisposte;
In ogni caso: spese e compensi
pagina 2 di 12 di avvocato interamente rifusi. In via istruttoria: disporre CTU contabile per accertare il corretto rapporto di dare e avere tra l e il ricorrente sulla base di quanto su esposto e che qui si abbia per CP_5 integralmente richiamato…”;
Per la “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed Controparte_3 eccezione:
- In via preliminare e principale, accertare, ritenere e dichiarare e confermare la carenza di legittimazione passiva della e, per l'effetto, estrometterla dal presente giudizio con condanna della Pt_3 controparte per lite temeraria ex articolo 96 c.p.c. e con vittoria di spese, competenze ed onorari, ulteriormente aumentati del 30% ex art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, tenuto conto degli effettuati collegamenti ipertestuali degli allegati, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che sin da ora si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. e , esecutati nell'ambito della procedura di espropriazione CP_1 CP_2 immobiliare n. 31/22 R.G.E.Imm. di questo Tribunale, avviata su iniziativa della Pt_1 [...]
e nella quale intervenivano e Parte_1 Controparte_3 [...]
– in data 10.10.2022 proponevano opposizione deducendo: Controparte_4
A.
1. il difetto di legittimazione attiva della procedente in difetto di prova di cessione del credito non essendo sufficiente la forma pubblicitaria di cui all'art. 58 TUB a dimostrare l'inclusione dello stesso nell'operazione di cessione in blocco;
A.
2. l'usurarietà del contratto di mutuo ipotecario n. 25664 del 2.2.2006 dovendo considerarsi, ai fini della determinazione del tasso soglia pure la commissione di estinzione anticipata e gli interessi moratori;
A.
3. la violazione delle norme in punto di trasparenza per non essere stati i mutuatari informati delle commissioni di istruttoria;
A.
4. la indeterminatezza del tasso di interesse.
B. All'esito della instaurazione del contraddittorio il G.E., con ordinanza del 10.3.2023, ritenendo la fondatezza del motivo d'opposizione A.
1. e assorbendo gli altri, disponeva la sospensione della esecuzione fissando termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione del merito.
C. Con atto di citazione tempestivamente notificato il 16.5.2023 ed iscritto a ruolo il successivo
17.5.2023, la ha provveduto ad introdurre la fase di Parte_1 merito deducendo, in sostanza:
C.
1. la propria legittimazione attiva posto che la pubblicità in G.U. conteneva sufficiente indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti in blocco non avendo, peraltro, gli opponenti contestato che il rapporto obbligatorio che riguardava loro fosse munito di tali caratteristiche.
pagina 3 di 12 Ha, inoltre, prodotto dichiarazione della cedente a riprova dell'inclusione del credito nell'operazione predetta;
C.
2. l'infondatezza dell'eccezione di usurarietà del mutuo dovendo escludersi la rilevanza, a tal fine, dell'interesse di mora (da verificarsi separatamente), del fenomeno della c.d. “usura sopravvenuta” e non potendo tenersi conto della commissione di estinzione anticipata;
C.
3. il pieno rispetto della normativa in tema di trasparenza;
C.
4. la determinatezza del tasso corrispettivo pattuito dalle parti.
Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione proposta dagli esecutati, con caducazione dell'ordinanza di sospensione.
D. Si sono costituiti in giudizio gli opponenti meglio argomentando, in sostanza, i motivi di opposizione ed evidenziando la bontà del provvedimento adottato dal G.E., concludendo conformemente.
E. Si è, altresì, costituita in giudizio la evidenziando il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva per essere creditore titolato intervenuto in data (17.10.2022) successiva alla proposizione dell'opposizione all'esecuzione (10.10.2022) e, dunque, secondo quanto evidenziato nell'ordinanza del G.E.
Ha, perciò, concluso in conformità.
1. Qualificazione dell'opposizione - Conseguenze
Anzitutto l'opposizione proposta da e deve essere qualificata come CP_1 CP_2 opposizione all'esecuzione successiva ex art. 615, co. 2 c.p.c. posto i motivi d'opposizione, costituenti il thema decidendum, afferiscono il diritto della Parte_1
di agire in executivis e non già la regolarità formale, dunque il quomodo,
[...] dell'esecuzione stessa (Cass. Sez. L, 26.5.2017, n. 13381).
Come noto, le opposizioni esecutive successive hanno struttura unitaria ed eventualmente bifasica essendo la fase sommari davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma
2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) certamente necessaria ed ineludibile in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario con la conseguenza che la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena, salva sanatoria per raggiungimento dello scopo ogniqualvolta, su iniziativa dell'opponente (che abbia riconosciuto l'errore chiedendo di porvi rimedio, come nel caso di specie) o in virtù di provvedimento
pagina 4 di 12 del giudice, l'atto venga trasmesso al G.E. e acquisto al fascicolo entro l'eventuale termine perentorio previsto (Cass. 11.10.2018, n. 25170).
Nel caso di specie, svoltasi la fase sommaria e urgente dinnanzi al G.E. ad iniziativa degli esecutati, la peculiarità sta in ciò che la fase di merito è stata introdotta ad iniziativa dell'opposto creditore procedente, come pianamente consentito dall'art. 616 c.p.c. (“…a cura della parte interessata…”) cosicché l'atto introduttivo ha necessariamente ad oggetto l'infondatezza dell'opposizione in quanto opposto logico e contrario al contenuto dell'opposizione medesima. Ne deriva come la società abbia veste formale di attore Parte_1
e qualità sostanziale di convenuto, rimarcandosi pure come – quanto al riparto dell'onere probatorio
– spetti all'opposto dimostrare l'esistenza (oggettiva e soggettiva) di un efficace titolo esecutivo mentre incombe sull'opponente dare prova dei fatti impeditivi, modificativi estintivi che incidano sul diritto di procedere esecutivamente nei suoi confronti.
2. Sulla posizione di Controparte_3
Occorre evidenziare come nelle opposizioni esecutive sussista litisconsorzio processuale in relazione ai creditori che rivestano la qualità di procedente o di interventore al momento in cui la singola opposizione sia instaurata, non rilevando a tal fine gli interventi successivamente dispiegati
(Cass. Sez. 3, 5.9.2011, n. 18110).
Ne deriva come non fosse necessario evocare in giudizio la in quanto Controparte_3 intervenuta nella procedura esecutiva i 17.10.2022, dunque successivamente al deposito del ricorso in opposizione, avvenuto il 10.10.2022. Pur in ragione della tardiva costituzione non si ravvisa alcuna decadenza di alla relativa eccezione ma deve, tuttavia, prendersi atto della circostanza Parte_3 che nessuna domanda sia stata rivolta contro la stessa del che, invero, la notificazione poteva avere il significato di provocatio ad interveniendum avendo un interesse a sostenere le ragioni dell'attore per ottenere il rigetto dell'opposizione, stante la sua posizione processualmente dipendente.
Ne discende come debbano essere dichiarate irripetibili tutte le spese di lite anticipate da
[...] posto che, in ragione della concreta condotta processuale assunta, deve formularsi Controparte_3 rispetto alle stesse un giudizio di totale superfluità ex art. 92, co. 1 c.p.c. potendo ben evitarle.
3. Sulla titolarità del credito in capo alla Parte_1
Gli opponenti hanno, in primo luogo, contestato la titolarità del credito rispetto al quale è minacciata l'esecuzione in capo alla Segnatamente non vi sarebbe prova dell'avvenuta Parte_1 cessione in favore di tale società, essendo inidonea a tal fine la pubblicità dell'operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Il titolo esecutivo invocato dal creditore procedente è costituito dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 2.2.2006 per atto pubblico a rogito del Notaio Rep. 25664 Persona_1
pagina 5 di 12 - Racc.16566) con contestuale dichiarazione di quietanza, tra la Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A. (breviter quale mutuante e la parte mutuataria composta da e CP_6 Parte_4
(v. all. 5 attore) con garanzia ipotecaria prestata sulle rispettive pari quote di CP_1 comproprietà dell'immobile sito in Avezzano e censito al N.C.E.U. Fol. 22 Part. 1751 sub.47.
Il 14.7.2016 veniva concluso atto di fusione per incorporazione tra Controparte_7
incorporante e le incorporate e (v. all. 1 attore).
[...] CP_6 Controparte_8
L'attore formale ha dedotto di essersi resa cessionario del credito per cui è causa dalla cedente giusta operazione di cessione di crediti in blocco del Controparte_7
31.10.2018, pubblicizzata in G.U. del giorno 8.11.2018 (v. all. 2 attore).
Deve rilevarsi come la pubblicità di cui agli artt. 4 L. 130/1999 e 58 T.U.B. valga, appunto, a fornire pubblicità del fatto, rectius, atto giuridico che ha avuto per effetto la cessione del credito, valendo da un lato a supplire la necessità di annotazioni a favore del cessionario per le garanzie reali e producendo rispetto ai ceduti gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., col che si è parlato in questi casi di
“pubblicità notificativa”, evitando alla cessionario gravosi oneri (Cass. Sez. VI, 29.9.2020, n. 20495).
Peraltro la stessa notificazione di un atto giudiziario può valere da notificazione della avvenuta cessione, valendo a determinare la conoscenza legale della stessa da parte del ceduto.
Ai fini dell'art. 1264 c.c. la pubblicazione deve avere dei coefficienti minimi di contenuto, che la rendano idonea alla sua funzione, cioè consentire al debitore di comprendere senza incertezze se nella massa di crediti sia ricompreso anche il rapporto con il cedente (Cass. Sez. I, 29.12.2017, n.
31188).
Ad ogni modo, la titolarità del credito in capo al cessionario deve essere provata in caso di contestazione, come nel caso di specie, non essendo sufficiente l'avvenuta pubblicazione dell'operazione in Gazzetta Ufficiale e non controvertendosi certamente dell'efficacia solutoria di un pagamento effettuato al cedente ovvero della soluzione di un conflitto tra cessionari (Cass. 12.2.2019,
n. 4713). Segnatamente, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. Sez. 6 - 1, 5.11.2020, Ord. n. 24798).
Con riferimento alla prova della cessione, pur non condividendosi la riconduzione della cessione del credito al negozio astratto (Cass. Sez. 6 - 3, 14.10.2021, Ord. n. 28093), l'interesse giuridico del ceduto non può che risolversi nel compimento di un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione (Cass. Sez. 2, 9.7.2018, n. 18016).
pagina 6 di 12 La prova della cessione, in particolare del suo oggetto, può essere fornita ad ogni modo anche successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e nel corso di un giudizio di opposizione
(Cass. Sez. 3, Ord. n. 10200/2021) e può fondarsi anche su argomenti presuntivi atteso che la cessione non è un contratto a forma forte e, dunque, non operano le limitazioni di cui all'art. 2729 c.c.
Infatti, le limitazioni alla prova testimoniale (artt. 2721 ss. c.c.), oltre a non attenere all'ordine pubblico rendendo così necessaria l'eccezione di parte (Cass. Sez. 3, 13.6.2022, Ord. n. 18971), possono essere invocate solo tra laddove il contratto sia dedotto quale fonte di rapporti giuridici per le parti e non già quando il terzo, nel caso che occupa, il ceduto subisca gli effetti riflessi, non già diretti, del negozio. Ciò che la cessione opera è, infatti, la circolazione del diritto di credito, rispetto al quale il ceduto vede sostituirsi la figura del soggetto attivo del rapporto obbligatorio che, nella sua essenza oggettiva, rimane invariato, non acquistando alcun diritto e non assumendo obblighi ulteriori. Peraltro al terzo è normalmente indifferente (salvo che l'interesse contrario sia consacrato in un pactum de non cedendo) eseguire la prestazione ad una piuttosto che a un'altra persona.
Ciò chiarito, quindi, la prova presuntiva deve ritenersi ammessa per la prova della cessione e del suo oggetto e a tale operazione logica il giudice dovrà procedere secondo il suo prudente apprezzamento.
Deve, in tale prospettiva, essere valorizzato:
- in primis il fatto pubblicitario stesso. Se la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è prova rappresentativa della cessione, essa ne è quantomeno un indizio atteso che, per comune esperienza, se ad un fatto viene data pubblicazione è ragionevole ritenere l'esistenza di quel fatto. Laddove, poi, la Gazzetta Ufficiale rechi indicazioni che valgono a determinare l'oggetto, tale presunzione acquista il requisito della precisione in relazione all'oggetto medesimo.
Secondo le istruzioni della Banca d'AL (circolare 22 del 21.4.1999) per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti”. L'individuazione in blocco di rapporti, secondo parametri oggettivi e prestabiliti vale pure a rendere determinato o, comunque determinabile, l'oggetto del contratto.
Così si è ritenuto sufficiente a far ritenere dimostrata la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di cessione recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro
pagina 7 di 12 una certa ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'AL, all'esito della verifica da parte del giudice di merito se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione (Cass.
Sez. I, 20.7.2023, n. 21821);
- la dichiarazione del cedente è, in tale prospettiva, ulteriore indice di avvenuta cessione (Cass.
Sez. 2, 9.7.2018, n. 18016), valendo a denotare il definitivo distacco dell'interesse tutelato dal diritto del credito dalla propria sfera giuridica e l'ingresso in quella del cessionario. E', quindi, del tutto estraneo alla rilevanza probatoria di tale dichiarazione l'impossibilità di poterla intendere quale confessione, pure valorizzata da qualche giurisprudenza di merito.
Nel caso di specie, in via dirimente, deve rilevarsi come sia stata prodotta dall'attore una dichiarazione a firma del responsabile della Gestione Crediti deteriorati della a Controparte_7 mezzo della quale si dà atto della circostanza che il rapporto per cui è causa – non essendovi allegazione e prova che tra le medesime parti ve ne siano di differenti – ha formato oggetto della cessione in blocco del 31.10.2018 (v. all. 6 attore). Ne discende come possa dirsi dimostrata la titolarità del credito in capo all'attore a nulla eventualmente rilevando che non vi sia prova dei poteri rappresentativi del sottoscrittore della dichiarazione posto che questa, come dichiarazione di scienza di un terzo è sempre liberamente, seppur prudentemente, apprezzabile dal giudice.
Inoltre vale valorizzare pure la circostanza che la necessaria materiale disponibilità del titolo esecutivo da parte dell'attore formale, quale condizione indispensabile per avere ottenuto l'attività dell'ufficiale giudiziario, sia ulteriore sicuro indice di avvenuta cessione in proprio favore (art. 1262 c.c.).
4. Sulla indeterminatezza del tasso di interesse
Anche tale motivo di opposizione risulta infondato posto che nel contratto di mutuo le parti convennero un TAN indicizzato al parametro IB a 6 mesi, secondo la media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere, in base al rilievo del secondo mese immediatamente antecedente alla mensilità di riferimento e pubblicato sul quotidiano “ ”, aumentato di CP_9 uno spread convenzionale dell'1, 75%.
L'IB, come noto, è un tasso di interesse di riferimento ampiamente utilizzato sui mercati monetari internazionali e il cui scopo è rispecchiare il costo dei prestiti interbancari in euro.
L'IB, definito come un indice del “tasso al quale sono offerti depositi a termine in euro nel mercato interbancario da una banca primaria a un'altra banca primaria all'interno della zona euro”, si basa sulle quotazioni individuali dei tassi ai quali ciascuna delle banche del panel ritiene che un'ipotetica banca primaria presterebbe fondi a un'altra banca primaria. In effetti, secondo il codice
pagina 8 di 12 di condotta Euribor della Federazione bancaria europea (FBE), le banche del panel forniscono quotazioni giornaliere del tasso che, secondo ciascuna banca del panel, una banca primaria sta applicando a un'altra banca primaria per i depositi a termine in euro nel mercato interbancario all'interno della zona euro. L'IB è calcolato in base alle comunicazioni inviate dalle «banche del panel» partecipanti ogni giorno di negoziazione tra le 10.45 e le 11.00, ora di Bruxelles, a
Thomson Reuters, l'agenzia incaricata di eseguire i calcoli per conto della Federazione bancaria europea. Presso ciascuna delle banche del panel vi sono persone incaricate di comunicare le quotazioni per conto della banca in questione. Di norma queste persone fanno parte del dipartimento tesoreria della banca. L'IB è determinato e pubblicato ogni giorno lavorativo alle 11:00, ora di Bruxelles (10:00 ora di Londra). Ogni banca del panel fornisce un contributo per ciascuno dei 15 tassi di interesse diversi dell'IB delle scadenze (tenor), che vanno da una settimana a dodici mesi. L'IB non ha una scadenza overnight. Questo ruolo è assunto dall' , che è un CP_10 tasso di interesse overnight calcolato con l'ausilio della Banca Centrale Europea come media ponderata di tutte le operazioni di prestito non garantito overnight effettuate da certe banche nel mercato interbancario. Le banche che contribuiscono all' sono le stesse banche del panel CP_10 che contribuisce all'IB. Le diverse scadenze dell'IB (1 mese, 3, 6 o 12 mesi) fungono da componenti di prezzo per gli EIRD basati sull'IB
Come si vede, la costruzione pattizia e per relationem della condizione economica del finanziamento soddisfa appieno il requisito della determinabilità dell'oggetto contrattuale ex art. 1348
c.c. sostanziandosi in un criterio prestabilito ed estrinseco, individuabile con certezza e sottratto alla unilaterale determinazione della banca (Cass. 20555/2020; Cass. 17110/2019).
Peraltro gli opponenti nulla hanno dedotto di c.d. “manipolazione” del tasso IB (decisioni del
4.12.2013 e del 7.12.2016 la Commissione Antitrust UE) dovendo solamente evidenziarsi come, ammessa un tutela reale e non solo risarcitoria (Cass. SS.UU. 30.12.2021, n. 41994) perché possa riscontrarsi attuazione dell'intesa illecita a monte, occorre che la banca finanziatrice abbia partecipato a detta intesa o, quantomeno, che una delle parti fosse consapevole della stessa atteso che, senza tale consapevolezza, farebbe difetto l'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche (Cass. Sez. 3, 3.5.2024, n.
12007).
Per quanto sopra, conclusivamente, non si ravvisa alcuna nullità che possa dar luogo al meccanismo legale sostitutivo di cui all'art. 117 TUB.
5. Sulla usurarietà del mutuo
L'eccezione di usurarietà del mutuo proposta dagli opponenti è infondata e tale infondatezza è, anzitutto, esito di erronei presupposti giuridici.
pagina 9 di 12 In primo luogo, gli interessi moratori non concorrono al calcolo del TEG posto che si tratta non già di remunerazione del capitale, ma di obbligazioni accessorie meramente eventuali poiché connesse ad un andamento patologico del rapporto giuridico. Anche secondo le Istruzioni per la rilevazione del TEG emanate dalla Banca d'AL, gli interessi di mora e oneri assimilabili contrattualmente previsti non sono oggetto di considerazione, con conseguente illegittimità prima logico-matematico-finanziaria e poi giuridica di effettuare un raffronto tra realtà disomogenee cioè il
TEGM rilevato e il TEG del singolo rapporto calcolato includendovi gli interessi di mora.
Ciò non significa che gli interessi di mora non rilevino in assoluto ai fini dell'usura, ma solo che il raffronto debba avvenire secondo ragionevoli parametri di simmetria ed omogeneità rilevandosi pure come, dal punto di vista pratico, la mancata considerazione ai fini del TEGM sia giustificata dalla necessità di evitare l'innalzamento del tasso soglia immettendo nel suo calcolo una voce afferente alla patologia del rapporto e meramente eventuale. Deve, quindi, procedersi alla individuazione di un autonomo tasso soglia degli interessi di mora.
La Cass. SS.UU. 18.9.2020, n. 19597, al fine di determinare tale tasso soglia ha conferito rilievo al report di indagine a fini conoscitivi, contenuto nei decreti ministeriali trimestrale ove risulta indicata anche la maggiorazione media, in termini percentuali, rispetto al tasso corrispettivo per categorie di operazione. Così, dal secondo trimestre 2003 al 31.12.2017 detta maggiorazione risultava essere pari al 2,1% mentre dal 1.1.2018 la maggiorazione media era pari all'1,9% per i mutui, 4,1% per leasing e 3,1% per altre categorie). Ai fini della determinazione del tasso soglia degli interessi di mora deve tenersi conto degli stessi aumenti da operarsi sul TEGM per stabilire il tasso massimo secondo la normativa ratione temporis vigente. Il regime può essere così descritto:
- per i contratti stipulati fino al primo trimestre 2003 il tasso soglia di mora coincide con la soglia della categoria di riferimento, senza maggiorazione;
- dal secondo trimestre 2003 al 12.5.2011 occorre sommare al TEGM di riferimento 2,1 punti percentuali e aumentare il totale del 50%;
- dal 13.5.2011 al quarto trimestre 2017 occorre sommare al TEGM di riferimento 2,1 punti percentuali e maggiorare il TEGM rettificato del 25% + 4 punti;
- dal primo trimestre 2018 il tasso di mora si confronta con la soglia della categoria di riferimento, considerando la maggiorazione del TEGM del 1,9% (per mutui), 4,1% (leasing), 3,1% (altre categorie) aumentando il TEGM rettificato del 25% + 4 punti.
In caso di superamento del tasso soglia, da verificarsi non già alla pattuizione ma al momento della concreta applicazione, non è certamente la gratuità del mutuo (art. 1815 c.c.) ma la debenza al minor tasso degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti (art. 1224 c.c.).
pagina 10 di 12 In secondo luogo, nel calcolo del TEG non deve tenersi conto della commissione di estinzione anticipata, al pari di tutti gli altri oneri meramente eventuali. Tale commissione, infatti, ha natura di multa penitenziale, cioè di corrispettivo per l'esercizio del diritto di recesso (Cass. Sez. 3,
7.3.2022, n. 7352) e non già corrispettivo per il godimento della disponibilità del denaro ex art. 644
c.p.c. (Cass. Pen. 5683/2012; 29010/2018).
Stante l'erroneità in diritto del ragionamento degli opponenti, si è ritenuto di non dover disporre l'invocata consulenza tecnica d'ufficio.
6. Sul dedotto difetto di trasparenza
Nel ricorso in opposizione, che vale delimitare il perimetro della cognizione nella fase di merito, gli opponenti hanno dedotto di non essere stati resi edotti dalla banca delle commissioni di istruttoria.
Tale allegazione, tenuto conto del fatto che anzitutto l'indicazione del TAEG è obbligatoria solamente nei contratti di credito al consumo ex art. 125 bis TUB e che tale non può considerarsi il contratto concluso nel caso di specie, tanto per l'ammontare del finanziamento che per l'esistenza di garanzia reale immobiliare (art. 122, lett. a e f TUB). Ne consegue come l'eventuale erronea indicazione de
TAEG non possa procurare la nullità della clausola del costo, con integrazione legale ex art. 125 bis, co. 7 TUB. Il TAEG è un indicatore sintetico del costo che rispetto al contratto di mutuo svolge solo la funzione informativa precontrattuale e non è elemento essenziale in quanto non costituisce indicazione del tasso di interesse e altri prezzi e condizioni ex art. 117, co. 4 TUB. Del resto tanto nella Circ.
25.7.2003 che in quella 29.7.2009 ss.mm.ii il TAEG/ISC è regolato nella sezione II dedicata a
“pubblicità e informazione contrattuale” e non già nella sezione III “requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”. L'omessa indicazione non configura quindi violazione dell'art. 117 co. 4 TUB.
Ad ogni modo l'allegazione degli opponenti, peraltro non accompagnata da alcuna pretesa risarcitoria (dovendo essere dimostrato, in ipotesi, che l'inadempimento della banca abbia avuto una efficacia causale sulla condotta dei contraenti) non vale a scalfire il diritto dell'attore formale di procedere ad esecuzione forzata.
Peraltro e in via dirimente, l'ipotetica responsabilità potrebbe sorgere solamente in capo alla originaria contraente, poi incorporata nella cedente, non essendo allegate condotte proprie della cessionaria. La possibilità, poi, di opporre al cessionario in compensazione eventuali controcrediti maturati contro il cedente, per quanto in generale possibile rispetto alla cessione non accettata puramente e semplicemente (art. 1248 c.c.), deve ritenersi esclusa nelle ipotesi – quale è quella di specie – di cessione nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione. I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione - eseguite ai sensi della L. 130/1999, interpretata conformemente al
Regolamento UE n. 2402 del 2017 - costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo), dunque destinato in via esclusiva Parte_1
pagina 11 di 12 al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria eccezioni e domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso (Cass. Sez. 1,
5.7.2024, Ord. 18454; Cass. Sez. 3, 2.5.2022, Ord. 13735).
7. Spese di lite
Fermo quanto già argomentato quanto alla posizione di a fronte del rigetto Parte_3 dell'opposizione in ragione delle produzioni compiute dall'attore formale nella fase di merito si reputa di disporre la compensazione delle spese di lite tra lo stesso e gli opponenti tanto per la presente fase di merito che per quella sommaria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA l'opposizione all'esecuzione proposta da e;
CP_1 CP_2
- DICHIARA l'inefficacia dell'ordinanza di sospensione della procedura di espropriazione immobiliare
31-1/2022 R.G.E di questo Tribunale, emessa da G.E. il 10.3.2023;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra e Parte_1 CP_1 CP_2
- DICHIARA irripetibili le spese anticipate da Parte_3
Così deciso, in data 13 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo
LEPIDI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritto al n. 617 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, all'esito dell'udienza di rimessione in decisione del 12.3.2025, promossa da:
(C.F. e P.IVA ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Conegliano (TV) alla Via V. Alfieri n.1 e per essa, quale mandataria, la rappresentata e difesa dall' Avv. dall'Avv. Parte_2
Gianfranco Chiarelli, del Foro di Taranto elettivamente domiciliato in elettivamente domiciliato in
Avezzano alla Via Carso n. 8 presso l'Avv. Paola Di Benedetto
ATTORE – OPPOSTO – CREDITORE PROCEDENTE
CONTRO
( ) e ( ) entrambi rappresentati e CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 difesi ai fini dall'Avv. Rosalia Tangredi del Foro di Avezzano ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Avezzano alla Via Cesare battisti n. 36
CONVENUTI – OPPONENTI - ESECUTATI
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28 e per essa, quale mandataria, , Pt_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Teodora Teofilatto del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Roma, Piazzale Luigi Sturzo n. 1
CONVENUTO – CREDITORE INTERVENUTO
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentate pro tempore
CONVENUTO – CREDITORE INTERVENUTO - CONTUMACE
Materia: Opposizione all'esecuzione – Fase di merito
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore: “Voglia l'On.le Tribunale di Avezzano, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione, così provvedere: 1) Rigettare tutto quanto eccepito, dedotto, richiesto (ivi inclusa la richiesta di estromissione dal giudizio) e concluso dalla in quanto Pt_3 inammissibilmente formulato e comunque destituito di fondamento per le ragioni esposte sia nell'atto introduttivo del presente giudizio sia nelle memorie integrative ex art 171 ter c.p.c; 2) accertare e dichiarare la legittimazione attiva d , per l'effetto, dichiarare legittima la procedura Parte_1 esecutiva intrapresa d e per essa dalla sua mandatari Parte_1 Parte_2
[...
in danno dei sigg (R.G.E. 31/2022 del Tribunale di Avezzano); 3) in CP_1 CP_2 ogni caso, rigettare integralmente l'opposizione- proposta dai sigg. e con il CP_1 CP_2 ricorso del 10.10.2022- all'esecuzione immobiliare RGE n. 31/2022, pendente dinanzi al Tribunale di Avezzano (Giudice dott.ssa Francesca Greco), perché inammissibile e/o improponibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
4) per l'effetto, annullare l'ordinanza depositata in cancelleria in data 10.03.2023 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE 31/2022 del Tribunale di Avezzano, con cui il Giudice, Dott.ssa Francesca Greco, ha sospeso l'esecuzione nei confronti dei sigg. e , e, per l'effetto, disporre la CP_1 CP_2 prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 31/2022 del Tribunale di Avezzano;
5) condannare gli opponenti/convenuti sigg. e al pagamento delle spese CP_2 CP_1 processuali, sia del presente procedimento che di quelle dovute per il subprocedimento di opposizione in fase esecutiva”;
Per e : “In via preliminare e principale confermare l'ordinanza del 10.03.2023 CP_1 CP_2
a firma della Dr.ssa Greco con la quale è stata sospesa l'esecuzione della procedura immobiliare n.
31/2022 e conseguenzialmente confermare il difetto di legittimazione attiva in capo a parte attrice stante la carenza di prova richiesta per legge della propria legittimazione ad agire esecutivamente nei confronti dei convenuti confermando l'illegittimità della procedura esecutiva intrapresa in danno dei convenuti.
Sempre in via principale ove ritenesse di disattendere l'eccezione preliminare già formulate in sede di opposizione all'esecuzione e accolta anche in sede di reclamo: accertare e dichiarare la sussistenza di usura nel contratto di mutuo ipotecario del 02.02.2006 per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto condannare la alla ripetizione dell'importo di € 43.494,72 - In subordine: - accertare e Pt_1 dichiarare la violazione delle norme sulla trasparenza nel contratto di mutuo ipotecario per i motivi meglio esposti in narrativa;
- Nel merito: In subordine accertare e dichiarare la violazione delle norme sulla trasparenza nel contratto di mutuo ipotecario per i motivi meglio esposti in narrativa, e per l'effetto condannare al risarcimento dei danni e alle somme tutte già corrisposte;
In ogni caso: spese e compensi
pagina 2 di 12 di avvocato interamente rifusi. In via istruttoria: disporre CTU contabile per accertare il corretto rapporto di dare e avere tra l e il ricorrente sulla base di quanto su esposto e che qui si abbia per CP_5 integralmente richiamato…”;
Per la “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed Controparte_3 eccezione:
- In via preliminare e principale, accertare, ritenere e dichiarare e confermare la carenza di legittimazione passiva della e, per l'effetto, estrometterla dal presente giudizio con condanna della Pt_3 controparte per lite temeraria ex articolo 96 c.p.c. e con vittoria di spese, competenze ed onorari, ulteriormente aumentati del 30% ex art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, tenuto conto degli effettuati collegamenti ipertestuali degli allegati, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che sin da ora si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. e , esecutati nell'ambito della procedura di espropriazione CP_1 CP_2 immobiliare n. 31/22 R.G.E.Imm. di questo Tribunale, avviata su iniziativa della Pt_1 [...]
e nella quale intervenivano e Parte_1 Controparte_3 [...]
– in data 10.10.2022 proponevano opposizione deducendo: Controparte_4
A.
1. il difetto di legittimazione attiva della procedente in difetto di prova di cessione del credito non essendo sufficiente la forma pubblicitaria di cui all'art. 58 TUB a dimostrare l'inclusione dello stesso nell'operazione di cessione in blocco;
A.
2. l'usurarietà del contratto di mutuo ipotecario n. 25664 del 2.2.2006 dovendo considerarsi, ai fini della determinazione del tasso soglia pure la commissione di estinzione anticipata e gli interessi moratori;
A.
3. la violazione delle norme in punto di trasparenza per non essere stati i mutuatari informati delle commissioni di istruttoria;
A.
4. la indeterminatezza del tasso di interesse.
B. All'esito della instaurazione del contraddittorio il G.E., con ordinanza del 10.3.2023, ritenendo la fondatezza del motivo d'opposizione A.
1. e assorbendo gli altri, disponeva la sospensione della esecuzione fissando termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione del merito.
C. Con atto di citazione tempestivamente notificato il 16.5.2023 ed iscritto a ruolo il successivo
17.5.2023, la ha provveduto ad introdurre la fase di Parte_1 merito deducendo, in sostanza:
C.
1. la propria legittimazione attiva posto che la pubblicità in G.U. conteneva sufficiente indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti in blocco non avendo, peraltro, gli opponenti contestato che il rapporto obbligatorio che riguardava loro fosse munito di tali caratteristiche.
pagina 3 di 12 Ha, inoltre, prodotto dichiarazione della cedente a riprova dell'inclusione del credito nell'operazione predetta;
C.
2. l'infondatezza dell'eccezione di usurarietà del mutuo dovendo escludersi la rilevanza, a tal fine, dell'interesse di mora (da verificarsi separatamente), del fenomeno della c.d. “usura sopravvenuta” e non potendo tenersi conto della commissione di estinzione anticipata;
C.
3. il pieno rispetto della normativa in tema di trasparenza;
C.
4. la determinatezza del tasso corrispettivo pattuito dalle parti.
Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione proposta dagli esecutati, con caducazione dell'ordinanza di sospensione.
D. Si sono costituiti in giudizio gli opponenti meglio argomentando, in sostanza, i motivi di opposizione ed evidenziando la bontà del provvedimento adottato dal G.E., concludendo conformemente.
E. Si è, altresì, costituita in giudizio la evidenziando il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva per essere creditore titolato intervenuto in data (17.10.2022) successiva alla proposizione dell'opposizione all'esecuzione (10.10.2022) e, dunque, secondo quanto evidenziato nell'ordinanza del G.E.
Ha, perciò, concluso in conformità.
1. Qualificazione dell'opposizione - Conseguenze
Anzitutto l'opposizione proposta da e deve essere qualificata come CP_1 CP_2 opposizione all'esecuzione successiva ex art. 615, co. 2 c.p.c. posto i motivi d'opposizione, costituenti il thema decidendum, afferiscono il diritto della Parte_1
di agire in executivis e non già la regolarità formale, dunque il quomodo,
[...] dell'esecuzione stessa (Cass. Sez. L, 26.5.2017, n. 13381).
Come noto, le opposizioni esecutive successive hanno struttura unitaria ed eventualmente bifasica essendo la fase sommari davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma
2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) certamente necessaria ed ineludibile in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario con la conseguenza che la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena, salva sanatoria per raggiungimento dello scopo ogniqualvolta, su iniziativa dell'opponente (che abbia riconosciuto l'errore chiedendo di porvi rimedio, come nel caso di specie) o in virtù di provvedimento
pagina 4 di 12 del giudice, l'atto venga trasmesso al G.E. e acquisto al fascicolo entro l'eventuale termine perentorio previsto (Cass. 11.10.2018, n. 25170).
Nel caso di specie, svoltasi la fase sommaria e urgente dinnanzi al G.E. ad iniziativa degli esecutati, la peculiarità sta in ciò che la fase di merito è stata introdotta ad iniziativa dell'opposto creditore procedente, come pianamente consentito dall'art. 616 c.p.c. (“…a cura della parte interessata…”) cosicché l'atto introduttivo ha necessariamente ad oggetto l'infondatezza dell'opposizione in quanto opposto logico e contrario al contenuto dell'opposizione medesima. Ne deriva come la società abbia veste formale di attore Parte_1
e qualità sostanziale di convenuto, rimarcandosi pure come – quanto al riparto dell'onere probatorio
– spetti all'opposto dimostrare l'esistenza (oggettiva e soggettiva) di un efficace titolo esecutivo mentre incombe sull'opponente dare prova dei fatti impeditivi, modificativi estintivi che incidano sul diritto di procedere esecutivamente nei suoi confronti.
2. Sulla posizione di Controparte_3
Occorre evidenziare come nelle opposizioni esecutive sussista litisconsorzio processuale in relazione ai creditori che rivestano la qualità di procedente o di interventore al momento in cui la singola opposizione sia instaurata, non rilevando a tal fine gli interventi successivamente dispiegati
(Cass. Sez. 3, 5.9.2011, n. 18110).
Ne deriva come non fosse necessario evocare in giudizio la in quanto Controparte_3 intervenuta nella procedura esecutiva i 17.10.2022, dunque successivamente al deposito del ricorso in opposizione, avvenuto il 10.10.2022. Pur in ragione della tardiva costituzione non si ravvisa alcuna decadenza di alla relativa eccezione ma deve, tuttavia, prendersi atto della circostanza Parte_3 che nessuna domanda sia stata rivolta contro la stessa del che, invero, la notificazione poteva avere il significato di provocatio ad interveniendum avendo un interesse a sostenere le ragioni dell'attore per ottenere il rigetto dell'opposizione, stante la sua posizione processualmente dipendente.
Ne discende come debbano essere dichiarate irripetibili tutte le spese di lite anticipate da
[...] posto che, in ragione della concreta condotta processuale assunta, deve formularsi Controparte_3 rispetto alle stesse un giudizio di totale superfluità ex art. 92, co. 1 c.p.c. potendo ben evitarle.
3. Sulla titolarità del credito in capo alla Parte_1
Gli opponenti hanno, in primo luogo, contestato la titolarità del credito rispetto al quale è minacciata l'esecuzione in capo alla Segnatamente non vi sarebbe prova dell'avvenuta Parte_1 cessione in favore di tale società, essendo inidonea a tal fine la pubblicità dell'operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Il titolo esecutivo invocato dal creditore procedente è costituito dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 2.2.2006 per atto pubblico a rogito del Notaio Rep. 25664 Persona_1
pagina 5 di 12 - Racc.16566) con contestuale dichiarazione di quietanza, tra la Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A. (breviter quale mutuante e la parte mutuataria composta da e CP_6 Parte_4
(v. all. 5 attore) con garanzia ipotecaria prestata sulle rispettive pari quote di CP_1 comproprietà dell'immobile sito in Avezzano e censito al N.C.E.U. Fol. 22 Part. 1751 sub.47.
Il 14.7.2016 veniva concluso atto di fusione per incorporazione tra Controparte_7
incorporante e le incorporate e (v. all. 1 attore).
[...] CP_6 Controparte_8
L'attore formale ha dedotto di essersi resa cessionario del credito per cui è causa dalla cedente giusta operazione di cessione di crediti in blocco del Controparte_7
31.10.2018, pubblicizzata in G.U. del giorno 8.11.2018 (v. all. 2 attore).
Deve rilevarsi come la pubblicità di cui agli artt. 4 L. 130/1999 e 58 T.U.B. valga, appunto, a fornire pubblicità del fatto, rectius, atto giuridico che ha avuto per effetto la cessione del credito, valendo da un lato a supplire la necessità di annotazioni a favore del cessionario per le garanzie reali e producendo rispetto ai ceduti gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., col che si è parlato in questi casi di
“pubblicità notificativa”, evitando alla cessionario gravosi oneri (Cass. Sez. VI, 29.9.2020, n. 20495).
Peraltro la stessa notificazione di un atto giudiziario può valere da notificazione della avvenuta cessione, valendo a determinare la conoscenza legale della stessa da parte del ceduto.
Ai fini dell'art. 1264 c.c. la pubblicazione deve avere dei coefficienti minimi di contenuto, che la rendano idonea alla sua funzione, cioè consentire al debitore di comprendere senza incertezze se nella massa di crediti sia ricompreso anche il rapporto con il cedente (Cass. Sez. I, 29.12.2017, n.
31188).
Ad ogni modo, la titolarità del credito in capo al cessionario deve essere provata in caso di contestazione, come nel caso di specie, non essendo sufficiente l'avvenuta pubblicazione dell'operazione in Gazzetta Ufficiale e non controvertendosi certamente dell'efficacia solutoria di un pagamento effettuato al cedente ovvero della soluzione di un conflitto tra cessionari (Cass. 12.2.2019,
n. 4713). Segnatamente, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. Sez. 6 - 1, 5.11.2020, Ord. n. 24798).
Con riferimento alla prova della cessione, pur non condividendosi la riconduzione della cessione del credito al negozio astratto (Cass. Sez. 6 - 3, 14.10.2021, Ord. n. 28093), l'interesse giuridico del ceduto non può che risolversi nel compimento di un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione (Cass. Sez. 2, 9.7.2018, n. 18016).
pagina 6 di 12 La prova della cessione, in particolare del suo oggetto, può essere fornita ad ogni modo anche successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e nel corso di un giudizio di opposizione
(Cass. Sez. 3, Ord. n. 10200/2021) e può fondarsi anche su argomenti presuntivi atteso che la cessione non è un contratto a forma forte e, dunque, non operano le limitazioni di cui all'art. 2729 c.c.
Infatti, le limitazioni alla prova testimoniale (artt. 2721 ss. c.c.), oltre a non attenere all'ordine pubblico rendendo così necessaria l'eccezione di parte (Cass. Sez. 3, 13.6.2022, Ord. n. 18971), possono essere invocate solo tra laddove il contratto sia dedotto quale fonte di rapporti giuridici per le parti e non già quando il terzo, nel caso che occupa, il ceduto subisca gli effetti riflessi, non già diretti, del negozio. Ciò che la cessione opera è, infatti, la circolazione del diritto di credito, rispetto al quale il ceduto vede sostituirsi la figura del soggetto attivo del rapporto obbligatorio che, nella sua essenza oggettiva, rimane invariato, non acquistando alcun diritto e non assumendo obblighi ulteriori. Peraltro al terzo è normalmente indifferente (salvo che l'interesse contrario sia consacrato in un pactum de non cedendo) eseguire la prestazione ad una piuttosto che a un'altra persona.
Ciò chiarito, quindi, la prova presuntiva deve ritenersi ammessa per la prova della cessione e del suo oggetto e a tale operazione logica il giudice dovrà procedere secondo il suo prudente apprezzamento.
Deve, in tale prospettiva, essere valorizzato:
- in primis il fatto pubblicitario stesso. Se la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è prova rappresentativa della cessione, essa ne è quantomeno un indizio atteso che, per comune esperienza, se ad un fatto viene data pubblicazione è ragionevole ritenere l'esistenza di quel fatto. Laddove, poi, la Gazzetta Ufficiale rechi indicazioni che valgono a determinare l'oggetto, tale presunzione acquista il requisito della precisione in relazione all'oggetto medesimo.
Secondo le istruzioni della Banca d'AL (circolare 22 del 21.4.1999) per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti”. L'individuazione in blocco di rapporti, secondo parametri oggettivi e prestabiliti vale pure a rendere determinato o, comunque determinabile, l'oggetto del contratto.
Così si è ritenuto sufficiente a far ritenere dimostrata la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di cessione recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro
pagina 7 di 12 una certa ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'AL, all'esito della verifica da parte del giudice di merito se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione (Cass.
Sez. I, 20.7.2023, n. 21821);
- la dichiarazione del cedente è, in tale prospettiva, ulteriore indice di avvenuta cessione (Cass.
Sez. 2, 9.7.2018, n. 18016), valendo a denotare il definitivo distacco dell'interesse tutelato dal diritto del credito dalla propria sfera giuridica e l'ingresso in quella del cessionario. E', quindi, del tutto estraneo alla rilevanza probatoria di tale dichiarazione l'impossibilità di poterla intendere quale confessione, pure valorizzata da qualche giurisprudenza di merito.
Nel caso di specie, in via dirimente, deve rilevarsi come sia stata prodotta dall'attore una dichiarazione a firma del responsabile della Gestione Crediti deteriorati della a Controparte_7 mezzo della quale si dà atto della circostanza che il rapporto per cui è causa – non essendovi allegazione e prova che tra le medesime parti ve ne siano di differenti – ha formato oggetto della cessione in blocco del 31.10.2018 (v. all. 6 attore). Ne discende come possa dirsi dimostrata la titolarità del credito in capo all'attore a nulla eventualmente rilevando che non vi sia prova dei poteri rappresentativi del sottoscrittore della dichiarazione posto che questa, come dichiarazione di scienza di un terzo è sempre liberamente, seppur prudentemente, apprezzabile dal giudice.
Inoltre vale valorizzare pure la circostanza che la necessaria materiale disponibilità del titolo esecutivo da parte dell'attore formale, quale condizione indispensabile per avere ottenuto l'attività dell'ufficiale giudiziario, sia ulteriore sicuro indice di avvenuta cessione in proprio favore (art. 1262 c.c.).
4. Sulla indeterminatezza del tasso di interesse
Anche tale motivo di opposizione risulta infondato posto che nel contratto di mutuo le parti convennero un TAN indicizzato al parametro IB a 6 mesi, secondo la media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere, in base al rilievo del secondo mese immediatamente antecedente alla mensilità di riferimento e pubblicato sul quotidiano “ ”, aumentato di CP_9 uno spread convenzionale dell'1, 75%.
L'IB, come noto, è un tasso di interesse di riferimento ampiamente utilizzato sui mercati monetari internazionali e il cui scopo è rispecchiare il costo dei prestiti interbancari in euro.
L'IB, definito come un indice del “tasso al quale sono offerti depositi a termine in euro nel mercato interbancario da una banca primaria a un'altra banca primaria all'interno della zona euro”, si basa sulle quotazioni individuali dei tassi ai quali ciascuna delle banche del panel ritiene che un'ipotetica banca primaria presterebbe fondi a un'altra banca primaria. In effetti, secondo il codice
pagina 8 di 12 di condotta Euribor della Federazione bancaria europea (FBE), le banche del panel forniscono quotazioni giornaliere del tasso che, secondo ciascuna banca del panel, una banca primaria sta applicando a un'altra banca primaria per i depositi a termine in euro nel mercato interbancario all'interno della zona euro. L'IB è calcolato in base alle comunicazioni inviate dalle «banche del panel» partecipanti ogni giorno di negoziazione tra le 10.45 e le 11.00, ora di Bruxelles, a
Thomson Reuters, l'agenzia incaricata di eseguire i calcoli per conto della Federazione bancaria europea. Presso ciascuna delle banche del panel vi sono persone incaricate di comunicare le quotazioni per conto della banca in questione. Di norma queste persone fanno parte del dipartimento tesoreria della banca. L'IB è determinato e pubblicato ogni giorno lavorativo alle 11:00, ora di Bruxelles (10:00 ora di Londra). Ogni banca del panel fornisce un contributo per ciascuno dei 15 tassi di interesse diversi dell'IB delle scadenze (tenor), che vanno da una settimana a dodici mesi. L'IB non ha una scadenza overnight. Questo ruolo è assunto dall' , che è un CP_10 tasso di interesse overnight calcolato con l'ausilio della Banca Centrale Europea come media ponderata di tutte le operazioni di prestito non garantito overnight effettuate da certe banche nel mercato interbancario. Le banche che contribuiscono all' sono le stesse banche del panel CP_10 che contribuisce all'IB. Le diverse scadenze dell'IB (1 mese, 3, 6 o 12 mesi) fungono da componenti di prezzo per gli EIRD basati sull'IB
Come si vede, la costruzione pattizia e per relationem della condizione economica del finanziamento soddisfa appieno il requisito della determinabilità dell'oggetto contrattuale ex art. 1348
c.c. sostanziandosi in un criterio prestabilito ed estrinseco, individuabile con certezza e sottratto alla unilaterale determinazione della banca (Cass. 20555/2020; Cass. 17110/2019).
Peraltro gli opponenti nulla hanno dedotto di c.d. “manipolazione” del tasso IB (decisioni del
4.12.2013 e del 7.12.2016 la Commissione Antitrust UE) dovendo solamente evidenziarsi come, ammessa un tutela reale e non solo risarcitoria (Cass. SS.UU. 30.12.2021, n. 41994) perché possa riscontrarsi attuazione dell'intesa illecita a monte, occorre che la banca finanziatrice abbia partecipato a detta intesa o, quantomeno, che una delle parti fosse consapevole della stessa atteso che, senza tale consapevolezza, farebbe difetto l'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche (Cass. Sez. 3, 3.5.2024, n.
12007).
Per quanto sopra, conclusivamente, non si ravvisa alcuna nullità che possa dar luogo al meccanismo legale sostitutivo di cui all'art. 117 TUB.
5. Sulla usurarietà del mutuo
L'eccezione di usurarietà del mutuo proposta dagli opponenti è infondata e tale infondatezza è, anzitutto, esito di erronei presupposti giuridici.
pagina 9 di 12 In primo luogo, gli interessi moratori non concorrono al calcolo del TEG posto che si tratta non già di remunerazione del capitale, ma di obbligazioni accessorie meramente eventuali poiché connesse ad un andamento patologico del rapporto giuridico. Anche secondo le Istruzioni per la rilevazione del TEG emanate dalla Banca d'AL, gli interessi di mora e oneri assimilabili contrattualmente previsti non sono oggetto di considerazione, con conseguente illegittimità prima logico-matematico-finanziaria e poi giuridica di effettuare un raffronto tra realtà disomogenee cioè il
TEGM rilevato e il TEG del singolo rapporto calcolato includendovi gli interessi di mora.
Ciò non significa che gli interessi di mora non rilevino in assoluto ai fini dell'usura, ma solo che il raffronto debba avvenire secondo ragionevoli parametri di simmetria ed omogeneità rilevandosi pure come, dal punto di vista pratico, la mancata considerazione ai fini del TEGM sia giustificata dalla necessità di evitare l'innalzamento del tasso soglia immettendo nel suo calcolo una voce afferente alla patologia del rapporto e meramente eventuale. Deve, quindi, procedersi alla individuazione di un autonomo tasso soglia degli interessi di mora.
La Cass. SS.UU. 18.9.2020, n. 19597, al fine di determinare tale tasso soglia ha conferito rilievo al report di indagine a fini conoscitivi, contenuto nei decreti ministeriali trimestrale ove risulta indicata anche la maggiorazione media, in termini percentuali, rispetto al tasso corrispettivo per categorie di operazione. Così, dal secondo trimestre 2003 al 31.12.2017 detta maggiorazione risultava essere pari al 2,1% mentre dal 1.1.2018 la maggiorazione media era pari all'1,9% per i mutui, 4,1% per leasing e 3,1% per altre categorie). Ai fini della determinazione del tasso soglia degli interessi di mora deve tenersi conto degli stessi aumenti da operarsi sul TEGM per stabilire il tasso massimo secondo la normativa ratione temporis vigente. Il regime può essere così descritto:
- per i contratti stipulati fino al primo trimestre 2003 il tasso soglia di mora coincide con la soglia della categoria di riferimento, senza maggiorazione;
- dal secondo trimestre 2003 al 12.5.2011 occorre sommare al TEGM di riferimento 2,1 punti percentuali e aumentare il totale del 50%;
- dal 13.5.2011 al quarto trimestre 2017 occorre sommare al TEGM di riferimento 2,1 punti percentuali e maggiorare il TEGM rettificato del 25% + 4 punti;
- dal primo trimestre 2018 il tasso di mora si confronta con la soglia della categoria di riferimento, considerando la maggiorazione del TEGM del 1,9% (per mutui), 4,1% (leasing), 3,1% (altre categorie) aumentando il TEGM rettificato del 25% + 4 punti.
In caso di superamento del tasso soglia, da verificarsi non già alla pattuizione ma al momento della concreta applicazione, non è certamente la gratuità del mutuo (art. 1815 c.c.) ma la debenza al minor tasso degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti (art. 1224 c.c.).
pagina 10 di 12 In secondo luogo, nel calcolo del TEG non deve tenersi conto della commissione di estinzione anticipata, al pari di tutti gli altri oneri meramente eventuali. Tale commissione, infatti, ha natura di multa penitenziale, cioè di corrispettivo per l'esercizio del diritto di recesso (Cass. Sez. 3,
7.3.2022, n. 7352) e non già corrispettivo per il godimento della disponibilità del denaro ex art. 644
c.p.c. (Cass. Pen. 5683/2012; 29010/2018).
Stante l'erroneità in diritto del ragionamento degli opponenti, si è ritenuto di non dover disporre l'invocata consulenza tecnica d'ufficio.
6. Sul dedotto difetto di trasparenza
Nel ricorso in opposizione, che vale delimitare il perimetro della cognizione nella fase di merito, gli opponenti hanno dedotto di non essere stati resi edotti dalla banca delle commissioni di istruttoria.
Tale allegazione, tenuto conto del fatto che anzitutto l'indicazione del TAEG è obbligatoria solamente nei contratti di credito al consumo ex art. 125 bis TUB e che tale non può considerarsi il contratto concluso nel caso di specie, tanto per l'ammontare del finanziamento che per l'esistenza di garanzia reale immobiliare (art. 122, lett. a e f TUB). Ne consegue come l'eventuale erronea indicazione de
TAEG non possa procurare la nullità della clausola del costo, con integrazione legale ex art. 125 bis, co. 7 TUB. Il TAEG è un indicatore sintetico del costo che rispetto al contratto di mutuo svolge solo la funzione informativa precontrattuale e non è elemento essenziale in quanto non costituisce indicazione del tasso di interesse e altri prezzi e condizioni ex art. 117, co. 4 TUB. Del resto tanto nella Circ.
25.7.2003 che in quella 29.7.2009 ss.mm.ii il TAEG/ISC è regolato nella sezione II dedicata a
“pubblicità e informazione contrattuale” e non già nella sezione III “requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”. L'omessa indicazione non configura quindi violazione dell'art. 117 co. 4 TUB.
Ad ogni modo l'allegazione degli opponenti, peraltro non accompagnata da alcuna pretesa risarcitoria (dovendo essere dimostrato, in ipotesi, che l'inadempimento della banca abbia avuto una efficacia causale sulla condotta dei contraenti) non vale a scalfire il diritto dell'attore formale di procedere ad esecuzione forzata.
Peraltro e in via dirimente, l'ipotetica responsabilità potrebbe sorgere solamente in capo alla originaria contraente, poi incorporata nella cedente, non essendo allegate condotte proprie della cessionaria. La possibilità, poi, di opporre al cessionario in compensazione eventuali controcrediti maturati contro il cedente, per quanto in generale possibile rispetto alla cessione non accettata puramente e semplicemente (art. 1248 c.c.), deve ritenersi esclusa nelle ipotesi – quale è quella di specie – di cessione nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione. I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione - eseguite ai sensi della L. 130/1999, interpretata conformemente al
Regolamento UE n. 2402 del 2017 - costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo), dunque destinato in via esclusiva Parte_1
pagina 11 di 12 al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria eccezioni e domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso (Cass. Sez. 1,
5.7.2024, Ord. 18454; Cass. Sez. 3, 2.5.2022, Ord. 13735).
7. Spese di lite
Fermo quanto già argomentato quanto alla posizione di a fronte del rigetto Parte_3 dell'opposizione in ragione delle produzioni compiute dall'attore formale nella fase di merito si reputa di disporre la compensazione delle spese di lite tra lo stesso e gli opponenti tanto per la presente fase di merito che per quella sommaria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA l'opposizione all'esecuzione proposta da e;
CP_1 CP_2
- DICHIARA l'inefficacia dell'ordinanza di sospensione della procedura di espropriazione immobiliare
31-1/2022 R.G.E di questo Tribunale, emessa da G.E. il 10.3.2023;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra e Parte_1 CP_1 CP_2
- DICHIARA irripetibili le spese anticipate da Parte_3
Così deciso, in data 13 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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